CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2011
520.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 142

ALLEGATO 1

5-05226 Marchignoli e Marantelli: Iniziative per evitare fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che la soppressione dei negoziati tra Italia e al Svizzera per la stipula di un nuovo accordo in materia, determini fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, nonché per garantire la piena applicazione della Convenzione del 9 marzo 1976 anche in merito ai ristorni ai Comuni italiani delle imposte pagata dai lavoratori italiani e se nelle more della definitiva soluzione il governo ritenga di garantire con proprie risorse i fondi ai Comuni di confine, tenuto conto, tra l'altro, che la recente decisione del Consiglio di Stato ticinese di congelare il 50 per cento dei ristorni in parola relativi all'anno di riferimento 2010 mette in serio pericolo l'equilibrio economico delle comunità italiane confinanti.
Al riguardo, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato di aver fatto tempestivamente presente alla controparte elvetica, per il tramite dell'Ambasciata italiana a Berna, che la determinazione dell'Amministrazione elvetica del Canton Ticino di dimezzare gli importi dei ristorni previsti per il 2010, conformemente alle citata decisione del Consiglio di Stato ticinese, configura una violazione dell'Accordo sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
Pertanto, il Ministero degli affari esteri ha chiesto alle Autorità federali svizzere di porre tempestivamente in atto ogni opportuna procedura al fine di evitare che si produca una tale situazione sul piano del diritto internazionale.
Infine, giova segnalare che la Presidenza del Consiglio sta lavorando alla convocazione di un incontro bilaterale che riunisca tutte le istanze competenti sia italiane che svizzere, al fine di promuovere il superamento delle attuali difficoltà in materia di relazioni fiscali.

Pag. 143

ALLEGATO 2

5-05227 Fugatti: Fenomeni di manipolazione del mercato in relazione alla vendita di titoli di Stato italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fugatti chiede «di quali informazioni si disponga, anche per il tramite della Consob, in merito all'avvenuta vendita da parte di Deutsche Bank dei titoli di Stato italiani, al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali manipolazioni del mercato, anche nell'ottica di chiarire le reali intenzioni dei Paesi dell'eurozona impegnati a salvaguardare e rilanciare l'economia europea».
Al riguardo, occorre premettere che la Deutsche Bank è uno specialista in titoli di Stato italiani, la cui attività sul mercato primario e secondario, è oggetto di osservazione e misurazione svolta con continuità. In tale ambito, essa ha fornito e fornisce un contributo importante al classamento dei titoli di Stato e al mantenimento della liquidità del mercato.
Infatti, ogni specialista in titoli di Stato italiani si impegna a sottoscrivere un quantitativo minimo di titoli in asta (3 per cento su base annua) e a garantire un'operatività qualificata sul mercato secondario.
Per quanto riguarda, in particolare, la cessione di titoli di Stato di cui è cenno nell'interrogazione, sentito l'operatore stesso, si è appreso che essa è avvenuta per riequilibrare l'esposizione al debito italiano ai valori storici, dopo che con l'acquisizione di Postbank, avvenuta a fine 2010, si era registrato un picco.
Pertanto, l'acquisto di credit default swap da parte di Deutsche Bank, riportato sia in articoli di stampa che nell'interrogazione, deve inquadrarsi in un comportamento proprio degli operatori finanziari, che nello svolgimento della loro attività, vogliono garantirsi contro ogni possibile rischio di credito, tenuto conto che i titoli italiani sono comunque presenti nel portafoglio titoli della banca tedesca.
Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la stessa svolge una costante attività di vigilanza dei mercati finanziari finalizzata ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e un corretto funzionamento del meccanismo di formazione dei prezzi. A tale fine avvia accertamenti - attraverso il monitoraggio degli scambi - quando si verifichi un'anomalia nell'andamento di un titolo o quando, a fronte di rumor o anticipazioni di stampa, sia necessario ristabilire la parità informativa.
Nel caso di specie a seguito dei dati di cui all'interim report reso noto da Deutsche Bank AG il 26 luglio 2011 e, in particolare, a quelli concernenti la riduzione dell'esposizione netta al rischio sovrano dell'Italia, secondo cui è passata da un valore di euro 8,01 miliardi, al 31 dicembre 2010, a euro 997 milioni del 30 giugno 2010, nonché ai diversi articoli di stampa che hanno dato grande risalto alla notizia concernente la strategia adottata da Deutsche Bank AG, in data 29 luglio 2011 la Consob ha formulato richieste informative finalizzate in particolare ad acquisire:
i dati di dettaglio relativi all'evoluzione dell'esposizione nei confronti dell'Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2011, distinguendo tra titoli di Stato e prodotti finanziari derivati collegati;

Pag. 144

l'incidenza sull'esposizione nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2010 del consolidamento di Postbank ed il valore della suddetta esposizione alla data del 30 giugno 2010;
il dettaglio delle operazioni poste in essere da Deutsche Bank AG su titoli di Stato emessi dall'Italia e sui relativi strumenti finanziari derivati collegati, associati alla riduzione dell'esposizione netta riportata nell'interim report, nonché la sede di esecuzione delle suddette operazioni;
il valore aggiornato dell'esposizione netta nei confronti dell'Italia, indicata nell'interim report al 30 giugno 2011;
copia degli studi e/o delle ricerche avente ad oggetto le valutazioni sul rischio del debito italiano, prodotti da Deutsche Bank dal 1° gennaio 2011 alla data del 29 luglio 2011.

La Consob ha, infine, precisato che in attesa di ricevere i citati elementi informativi, segue con attenzione e continua a svolgere il monitoraggio in ordine all'evolversi della vicenda.

Pag. 145

ALLEGATO 3

5-05228 Bernardo: Applicazione alle imprese operanti nel settore sanitario del regime tributario sostitutivo di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, con particolare riferimento alle strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.
L'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per le annualità 2009 e 2010, rispettivamente, dall'articolo 5 del decreto- legge n. 185 del 2008 e dall'articolo 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009, entro il limite di importo di 6.000 euro, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente avessero conseguito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.
Per quanto concerne l'anno 2011, l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n 185 del 2008), hanno ristretto l'ambito applicativo dell'agevolazione alle indennità premiali correlate a incrementi di produttività erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali corrisposte ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro comprensivi delle somme assoggettate in tale anno ad imposta sostitutiva.
Chiarimenti in merito all'ambito applicativo del particolare regime fiscale, sono stati fomiti dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con numerosi documenti di prassi.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che, per poter essere ricondotti nell'ambito agevolativo, gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono obbligatoriamente sostanziarsi in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato che l'impresa ritenga positivo (circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008).
Inoltre, riguardo al lavoro organizzato su turni l'Agenzia ha chiarito, tra l'altro, che possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una

Pag. 146

forma di efficienza organizzativa, così come le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa (circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008).
Coerentemente con la prassi richiamata, l'Agenzia delle entrate ritiene che quando le particolari caratteristiche dell'attività svolta impongano l'organizzazione a turni del lavoro nonché il ricorso al lavoro notturno e allo straordinario, non è preclusa l'applicazione del regime fiscale agevolato purché, in conformità al disposto di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, venga attestata da parte del datore di lavoro l'incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa della struttura.

Pag. 147

ALLEGATO 4

5-05229 Barbato: Iniziative per consentire il sollecito incasso di somme dovute all'Erario a titolo di penali da parte dei concessionari dei giochi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, premettendo l'esistenza di un contenzioso in atto innanzi alla Corte dei Conti nei confronti dei concessionari dei giochi, ha chiesto se il Governo intenda adottare un provvedimento legislativo ad hoc al fine di garantire la pronta riscossione dell'ammontare delle somme dovute all'Erario dai concessionari dei giochi a titolo di penali per inadempimento della convenzione di concessione che, nella richiesta iniziale di risarcimento della Procura della Corte, risultavano essere state quantificate inizialmente per un importo di circa 98 miliardi di euro.
A tal proposito, l'interrogante, richiamando il comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, propone di determinare ex-lege l'ammontare delle suddette somme dovute all'Erario nella misura del 30 per cento.
A tal riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito quanto segue.
Il procedimento giudiziario avviato a seguito di richiesta della Corte dei Conti sulla gestione telematica degli apparecchi da gioco non ha ad oggetto il fenomeno dell'evasione fiscale o dell'elusione fiscale, e quindi non attiene «...alla richiesta di risarcimento per gli introiti non versati...», ma alla presunta, mancata applicazione di specifiche penali contrattuali per inadempienze agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione, nello specifico riferibili alla avvenuta attivazione della rete telematica degli apparecchi da gioco. Per quanto inoltre attiene alla quantificazione dei «98 miliardi di euro» l'Amministrazione ha rappresentato che da ultimo il Consiglio di Stato, quale massimo organo consultivo, con il parere n. 2525 del 2010, reso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 20 luglio 2010, ha ritenuto fondata la necessità di un intervento novativo, sia sotto il profilo della coerenza con l'intero sistema delle petali, sia sotto il profilo del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, orientando l'intervento medesimo anche in relazione alle soglie da introdurre nella determinazione massima delle penali applicabili.
Alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha riferito che, a seguito di puntuali iter procedimentali, sono state comminate, a carico dei concessionari dei giochi, penali per inadempimento delle convenzioni di concessione pari, complessivamente, a circa 70 milioni di euro, invece dei 98 miliardi citati dall'interrogante.