CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2011
506.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: individuale.
1. 500.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimenti, aggiungere le seguenti: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
1. 501.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: riportato condanne aggiungere la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.
1. 502.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.
1. 100.Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).
2. 1.Contento.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «7-bis» la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.
2. 500. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4.
15. 1. (nuova formulazione) Ferranti.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
17. 30. (ex 18.30) (nuova formulazione) Rao, Ria.

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione di quest'ultimo.
18. 1.Contento.

ART. 20.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti.»
20. 6. (nuova formulazione) Contento, Ferranti, Capano, Samperi, Sisto, Palomba, Torrisi.