CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04937 Graziano e Fluvi: Problematiche relative ad una procedura di selezione interna di personale del Ministero dell'Economia e delle finanze

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica posta con il question time in esame si fa presente che con decreto n. 13302 del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali dell'11 luglio 2001 è stata indetta una procedura di selezione interna per il passaggio alla posizione economica C1 per 715 posti, di cui soltanto 348 sono stati resi disponibili.
Infatti, il bando (articolo 1, comma 2) espressamente prevedeva che «i residui 367 posti saranno ripartiti, secondo il criterio delle vacanze, ad avvenuta conclusione delle procedure di riqualificazione bandite per i profili professionali di VIII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 25 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni nonché ad avvenuta assunzione nelle nuove funzioni dei vincitori del concorso a 219 posti di funzionario tributario». La procedura era destinata ai dipendenti del soppresso Ministero delle Finanze appartenenti alla data del 1o gennaio 2001 alle posizioni economiche B1, B2, B3.
Sulla base della preintesa con le Organizzazioni Sindacali, sottoscritta in data 1o agosto 2003, l'Amministrazione ha ammesso in soprannumero al percorso formativo tutti i candidati che alla data del 1o gennaio 2001 (data di possesso dei requisisti) appartenevano alla posizione economica B3, garantendo loro una priorità di inquadramento rispetto alle altre posizioni economiche di area B, indipendentemente dal punteggio, riportato dal candidato, nella valutazione dei titoli effettuata dalla commissione esaminatrice. Tale precedenza era motivata dall'intento di rendere la procedura conforme a quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002 che vietavano la progressione economica per saltum.
A conclusione del percorso formativo e dell'esame finale sono stati adottati i decreti del 13 maggio 2008, n. 26152 (328 posti - profili amministrativi) e 26151 (20 posti - profili informatici), ai quali sono state allegate sia le graduatorie di merito, formulate in base al punteggio ottenuto dai candidati, sia le graduatorie dei vincitori, elaborate attribuendo una precedenza ai candidati appartenenti alla posizione economica B3 (alla data del 1o gennaio 2001), indipendentemente dal punteggio riportato nella graduatoria di merito.
La circostanza ha creato un cospicuo contenzioso che si è concluso con esito sfavorevole per l'amministrazione. Il T.A.R. e il Consiglio di Stato (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 5032.09, 5042.09, 5043.09, 5044.09, 5045.09, 5046.09, 5047.09, 5831.09) hanno censurato, in quanto non contemplate nelle disposizioni del bando di concorso, sia la decisione di ammettere al percorso formativo candidati in soprannumero, sia la precedenza accordata, nella graduatoria dei vincitori, ai candidati in posizione economica B3.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che in tema di pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione nelle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore e che fino a quando il

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bando non sia stato ritirato in autotutela l'amministrazione è obbligata a darvi esecuzione. Di conseguenza i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo.
Il Consiglio di Stato ha quindi precisato che il giudizio verteva sull'accertamento della graduatoria valida, in quanto coloro che si erano classificati in posizione utile nella graduatoria di merito erano stati scavalcati nella graduatoria dei vincitori «adattata» in conseguenza della preferenza accordata ai B3. L'amministrazione è stata perciò condannata alla riformulazione della graduatoria avendo cura di escludere i B3 privi dei requisiti di partecipazione alla procedura.
Si è pertanto reso necessario procedere alla rielaborazione delle graduatorie dei vincitori allegate ai decreti del 13 maggio 2008, n. 26152 (328 posti - profili amministrativi) e 26151 (20 posti - profili informatici).
Il decreto n. 87294 del 4 novembre 2010 ha pertanto, individuato 126 «nuovi vincitori», inquadrati con decorrenza retroattiva al 26 maggio 2008. Inoltre, nell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione, i 367 posti residui (dei 715 originariamente messi a concorso) sono stati revocati (decreto n. 62689 del 27 luglio 2010). Il provvedimento di revoca è stato impugnato ed è tuttora sub iudice.
Al fine di consentire al personale già dichiarato vincitore di conservare la posizione C1 acquisita dal 2008 - e con la previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica (nota n. 48281 del 29 ottobre 2010 che autorizza la rimodulazione dell'autorizzazione concessa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2010, prevedendo l'utilizzo di parte delle somme per progressioni verticali in seguito a sentenze) - il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie allegate ai decreti 26152 e 26151 del 13 maggio 2008 fino a concorrenza dell'ultimo B3 ammesso in soprannumero e dichiarato vincitore per ciascuna graduatoria regionale (decreto n. 87905 dell'8 novembre 2010); ciò ha anche determinato lo scorrimento di ulteriori 10 unità di personale B2 che si trovava nelle posizioni intermedie di graduatoria.
Permangono circa 40 candidati che - non trovandosi in posizione utile nella graduatoria di merito - non hanno conseguito l'inquadramento nella posizione C1 a seguito dei provvedimenti che hanno dapprima riformulato le graduatorie in ottemperanza alle sentenze ed effettuato, successivamente, lo scorrimento della graduatoria di merito per motivi di autotutela.
Tali candidati asseriscono di aver subito una disparità di trattamento in quanto il decreto di scorrimento della graduatoria avrebbe permesso ai candidati che rivestivano la posizione B2 e che avevano punteggi inferiori di ottenere l'inquadramento nell'area C. In realtà l'amministrazione ha effettuato, per motivi di autotutela, uno scorrimento della graduatoria per tutti quei candidati che si erano comunque utilmente collocati nella graduatoria di merito, indipendentemente dalla posizione economica rivestita, ottemperando alle richieste del Consiglio di Stato che vietava di riconoscere ai B3 un titolo di precedenza.
Stante quanto precede, relativamente alle aspettative del personale oggetto dell'interrogazione, si fa presente che l'amministrazione ne sta valutando la posizione (unitamente a quella di altri soggetti risultati idonei in procedure tenutesi presso l'area ex Economia) alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 57 comma 21, del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 e delle disponibilità legate al piano assunzionale di amministrazione.

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ALLEGATO 2

5-04938 Proietti Cosimi: Chiarimenti circa l'applicazione della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiedono chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 18 della Convenzione del 7 gennaio 1992, n. 20 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale.
In particolare gli interroganti chiedono di chiarire i dubbi interpretativi riguardanti l'Articolo 18 della citata Convenzione il quale, mentre al paragrafo 1 prevede la tassazione esclusiva degli emolumenti pensionistici, non erogati dallo Stato o dagli enti locali, nel Paese di residenza del pensionato, al paragrafo 2 stabilisce, come eccezione, che per i trattamenti corrisposti in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale è applicata la tassazione concorrente in entrambi gli Stati.
Al riguardo si ricorda che con la Francia è stato stipulato, in data 20 dicembre 2000, un Accordo Amichevole in base al quale tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l'INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18, con conseguente tassazione concorrente in Italia e Francia.
Da ciò consegue che l'INPS risulta sempre obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a residenti in Francia; la ritenuta d'imposta con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l'Italia e la Francia.

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ALLEGATO 3

5-04939 Lo Monte ed altri: Fruibilità della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che con la legge n. 244 del 2007 è stata prorogata per gli anni 2008-2012 la detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, tra cui gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di immobili abitativi anche di proprietà comune.
In particolare, si espone il caso in cui i proprietari di un condominio hanno realizzato, in base ad una concessione edilizia, diversi interventi di recupero sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni per un importo superiore ai 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Successivamente hanno deciso di realizzare sull'area pertinenziale del condominio un garage interrato chiedendo al comune il rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se i proprietari delle singole unità abitative che hanno già usufruito delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, possano beneficiare nuovamente delle detrazioni per ciascuna unità immobiliare, in base al nuovo titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione del garage interrato per i posti auto pertinenziali.
Al riguardo evidenziano che i singoli posti macchina saranno destinati a far parte della proprietà privata dei singoli proprietari delle abitazioni e, posto il vincolo pertinenziale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989, non potranno essere ceduti separatamente all'abitazione.
In merito all'autonomia della realizzazione del garage richiamano la risposta resa dal Governo all'interrogazione n. 5-03909, concernente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in cui si riconosce l'autonoma configurabilità dell'intervento ai fini del beneficio fiscale in caso di espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività, il rilascio di concessione edilizia, eccetera.
Inoltre chiedono se, al fine di poter fruire della detrazione, i pagamenti relativi ai lavori realizzati in base al nuovo titolo abilitativo, possano essere eseguiti nello stesso anno assieme a quelli relativi al primo provvedimento autorizzativo ovvero debbano essere avvenire nell'anno successivo.
In via preliminare, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'interrogazione in esame sembrerebbe costituire una integrazione della interrogazione n. 5-04796, presentata dai medesimi interroganti, rispetto alla quale nel documento in esame è specificato che i posti auto saranno assegnati ai singoli proprietari delle abitazioni.
Al riguardo, l'Agenzia conferma che l'articolo 1, comma 17, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008, come modificata dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 203 del 2008, e da ultimo dall'articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, Finanziaria 2010) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione

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del 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione in questione compete anche in relazione agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e box pertinenziali.
Con il decreto del Ministro delle Finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni sono state stabilite le modalità di fruizione dell'agevolazione.
L'Agenzia rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche, proroghe e integrazioni prevede, in linea generale, un limite di spesa di 48.000 euro per la realizzazione degli interventi ivi previsti riguardanti ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, anche se iniziati e completati in anni diversi. La disposizione considera autonomamente gli interventi sulle parti comuni dell'edificio per i quali sussiste un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro.
Con circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, cui si rinvia per gli esempi, è stato precisato che alle spese sostenute per un intervento che costituisca prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti si applica il limite di 48.000 euro riferito all'intervento complessivamente considerato, e che in caso di sostenimento di spese anche per un diverso e autonomo intervento effettuato sul medesimo immobile l'importo complessivo della spesa non potrà comunque superare i 48.000 euro nell'anno.
In merito alla qualificazione dell'autonomia dell'intervento, l'Agenzia precisa che nella risposta resa dal Governo all'interrogazione n. 5-03909, concernente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'autonoma configurabilità di un dato intervento ai fini del beneficio fiscale è comunque subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività.
Inoltre, con circolare n. 24 del 2004, paragrafo 1.2, è stato specificato che in caso di costruzione in economia di un immobile abitativo e relativo box pertinenziale il vincolo pertinenziale deve risultare dal titolo abilitativo.

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ALLEGATO 4

5-04940 Fugatti: Notifica ai proprietari delle variazioni colturali relative a fondi agricoli

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante lamenta la mancata preventiva notifica ai proprietari dei fondi agricoli affittati a terzi delle denunce di variazione di coltura che vengono presentate dalle associazioni professionali agricole al competente ufficio del catasto per conto dei propri associati, ai sensi dell'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 marzo 1990, n. 6.
In particolare, l'interrogante, nel lamentare che la presentazione di tali denunce non viene tempestivamente e preventivamente portata a conoscenza dei proprietari di fondi agricoli, i quali, solo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, riscontrano le variazioni relative alle colture dei propri fondi, con conseguente modifica dei valori da dichiarare ai fini tributari, chiede quali iniziative si intendano assumere per risolvere tale problematica e se si ritenga che la competenza ad intervenire in materia spetti allo Stato anziché alla Regione.
A tal proposito, l'Agenzia del Territorio rileva innanzitutto che, attualmente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e in provincia di Brescia, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla Provincia Autonoma di Trento, che ne facciano richiesta, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dalla data prevista da apposita legge regionale.
Il medesimo decreto legislativo ha abrogato espressamente il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in virtù del quale le funzioni amministrative nella materia de qua erano state delegate alla Regione Trentino-Alto Adige. Risulta, pertanto, non più in vigore la disposizione di cui all'articolo 2, con la quale era stata attribuita alla Regione la potestà di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa, nonché norme di attuazione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari.
In merito all'auspicato intervento legislativo, finalizzato a prevedere la notifica delle denunce di variazioni colturali presentate dalle associazioni professionali agricole ai soggetti titolari di diritti reali, l'Agenzia osserva che la legge regionale in argomento prevede la possibilità di tale presentazione «per conto dei propri associati». In tale contesto l'associazione non si ritiene eserciti un proprio, autonomo, potere di iniziativa: la stessa sembra agire quale incaricata dei propri associati, che rivestano la natura di contribuenti obbligati alla denuncia delle variazioni colturali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi).

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ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00487 Fluvi e Vannucci: Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono un'importante azione sociale, tesa alla formazione dei giovani sul piano fisico, civico e sociale;
nei piccoli paesi e nei quartieri periferici delle grandi città, le società sportive sono spesso gli unici punti di aggregazione e socializzazione;
lo sport ha notevole rilevanza nella vita della nostra società, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo, quale espressione di libertà e dignità umana, fattori che sono alla base della stessa attività sportiva, e sono esplicitamente richiamati nella Costituzione italiana, la quale sancisce inoltre la libertà di associazione per perseguire scopi d'interesse comune;
lo Stato garantisce al cittadino la libera iniziativa nella pratica sportiva sotto il profilo educativo, agonistico e anche di spettacolo ed assicura contemporaneamente interventi nell'istruzione e nella tutela della salute pubblica, garantendo il diritto di ogni cittadino al benessere ed alla buona forma fisica;
il «mondo» dilettantistico sportivo rappresenta un importante vivaio per lo sport agonistico-professionistico, il quale svolge un ruolo fondamentale per l'immagine del Paese e rappresenta dal punto di vista economico un importante settore;
migliaia di società sportive impegnano spesso in maniera volontaria ed a proprio rischio un «esercito» di dirigenti ed organizzatori che contribuiscono alla formazione di milioni di atleti in ogni disciplina sportiva;
la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 detta disposizioni di carattere tributario relative alle associazioni sportive dilettantistiche, concedendo agevolazioni di carattere fiscale volte alla promozione ed al sostegno dello sport dilettantistico; in particolare, il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della citata legge prevede che le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, le quali svolgono attività sportive dilettantistiche e con una limitata attività commerciale, possono optare per l'applicazione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP; l'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare al competente ufficio SIAE, tramite consegna diretta o raccomandata, e all'Agenzia delle entrate attraverso compilazione dell'apposito quadro in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi; in ogni caso assume validità ai fini dell'opzione, salva l'applicazione delle previste sanzioni di carattere formale, il cosiddetto «comportamento concludente» dell'Associazione sportiva dilettantistica;
le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono state successivamente rese applicabili alle associazioni senza scopo di

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lucro, anche non sportive, alle pro-loco, alle bande musicali e, per quanto concerne il settore sportivo dilettantistico, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro;
l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto ulteriori benefici in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare il comma 11 è intervenuto modificando il Testo unico imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo, all'articolo 149, l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche della norma che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta;
il comma 20 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva inoltre previsto l'istituzione, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del «Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche», disciplinato, sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'iscrizione e delle modalità di tenuta del Registro stesso, da apposita disciplina successivamente deliberata dal Consiglio nazionale del CONI;
la citata norma dell'articolo 90 della legge n. 289, prima abrogata dall'articolo 4 del decreto - legge n. 72 del 2004, è stata poi reintrodotta dall'articolo 7 del decreto - legge n. 136 del 2004, il quale, prevedendo che «in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche» è intervenuto specificando che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, è requisito essenziale per godere delle agevolazioni fiscali prevista dall'articolo 90 della citata legge n. 289;
sulla scorta della disposizione citata, il CONI, con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha istituito il Registro in questione, specificando nella delibera la necessità di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1o agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002, nel senso che alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate riconosciute ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria, e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI: pertanto la mancata iscrizione al Registro comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni previste;
dopo vari rinvii, l'entrata in funzione del Registro telematico è avvenuta il 2 novembre 2005, e pertanto da tale data è divenuta operativa la previsione del suddetto decreto - legge n. 136 del 2004, ai sensi della quale il CONI è l'unico organismo certificatore delle effettive attività sportive svolte, ed in questo senso si sono uniformati gli organi di verifica, controllo e repressione (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, SIAE);
la delibera 1288/2004, tuttavia, nulla ha precisato circa un eventuale vincolo ultimo di scadenza per l'effettuazione dell'iscrizione al Registro e, soprattutto, circa gli effetti che possano prodursi in conseguenza di eventuali ritardi nell'iscrizione: l'obbligo di iscrizione che ne deriva, inoltre, non fu all'epoca sufficientemente pubblicizzato, tant'è che molti soggetti destinatari della norma non hanno provveduto al perfezionamento dell'iscrizione, ritenendo adempiuto l'obbligo di iscrizione una volta ricevuta l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI stesso;
di fatto, in numerose occasioni è avvenuto che sodalizi sportivi privi dell'iscrizione al Registro del CONI siano stati regolarmente affiliati dalle rispettive Federazioni

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sportive nazionali e abbiano partecipato, ed in alcuni casi anche vinto, i rispettivi campionati, sia a livello giovanile sia a livello senior, con conseguente, indiscutibile riconoscimento «di fatto» da parte del CONI, in quanto, se la mancata iscrizione al Registro dovesse comportare il venir meno del riconoscimento sportivo, non sarebbe possibile che sodalizi non iscritti possano essere regolarmente partecipare alle competizioni sportive;
dal 2008 in avanti si sono verificati moltissimi casi di ispezioni e verifiche da parte degli Organi di vigilanza (SIAE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) sfociati in avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale contesta, in assenza di iscrizione nel Registro, la mancanza del riconoscimento sportivo da parte del CONI, e sanziona tale carenza con il disconoscimento della spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991, e finanche le agevolazioni di cui all'articolo 148 del TUIR, non menzionate dall'articolo 7 del decreto - legge n. 136 del 2004;
nessuna verifica viene svolta sulla effettiva e reale attività sportiva senza fini di lucro, ma quello che rileva negli avvisi di accertamento è esclusivamente l'omessa iscrizione al Registro del CONI: in particolare, l'Agenzia delle entrate non riconosce e non ritiene valida ai fini dell'automatico riconoscimento sportivo da parte del CONI «l'affiliazione della società sportiva alle federazioni sportive nazionali o ad un ente di formazione sportiva riconosciuto», anche se riconducibile al CONI medesimo;
anche sulla scorta delle sollecitazioni giunte in tal senso a seguito della discussione parlamentare della presente risoluzione, il CONI si è reso conto della necessità di intervenire in merito per venire incontro alle legittime esigenze delle associazioni sportive, adottando recentemente la delibera del Presidente n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale dello stesso CONI n. 1438 del 7 giugno 2011;
in particolare, tali delibere hanno stabilito che il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva deve intendersi, fino al 31 dicembre 2010, quale riconoscimento definitivo, anche in carenza dell'iscrizione nel Registro del CONI, prevedendo altresì che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, tale riconoscimento provvisorio debba considerarsi nullo qualora non sia intervenuta l'iscrizione della società sportiva nel predetto Registro entro novanta giorni dalla data di acquisizione del relativo flusso di aggiornamento che deve essere inviato al CONI dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
inoltre la delibera chiarisce che, per quanto riguarda il possesso del requisito del CONI ai fini della ripartizione delle quote del 5 per mille per gli anni dal 2006 e dal 2010 restano valide le decisioni già adottate in merito dal CONI;
in tale contesto è comunque necessario anche un intervento chiarificatore del legislatore o del Governo, per evitare che numerose società sportive interrompano la loro attività, con gravi conseguenze sullo sport in generale e sulla nascita di nuovi campioni, che in tutte le discipline hanno arricchito in questi anni il nostro Paese di numerosi allori;
è infatti necessario evitare che le numerose società e associazioni sportive, sorte anche a titolo di volontariato, siano costrette a chiudere i battenti a causa delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per un mancato adempimento ad un obbligo burocratico che potrebbe essere automatizzato in capo alle federazioni stesse, nonché scongiurare che i dirigenti sportivi, i quali si assumono responsabilità e rischi a fronte di un servizio volontario prestato spesso a proprie spese, siano chiamati

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personalmente a rispondere dei presunti inadempimenti fiscali con i risparmi di una vita;

impegna il Governo

a tenere conto della sopra richiamata delibera del Presidente del CONI n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1438 del 7 giugno 2011, e ad assumere conseguentemente i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, richiamate all'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, le quali non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI, ma alle quali sia stato attribuito il riconoscimento provvisorio da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, si intendano, anche ai fini tributari, iscritte nel Registro del CONI fino al 31 dicembre 2010; a chiarire che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, il predetto riconoscimento provvisorio possa essere integrato con l'iscrizione nel Registro del CONI entro il termine indicato nella già citata delibera CONI n. 52/59 del 19 maggio 2011; a dare istruzioni agli organi competenti affinché siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al Registro del CONI delle predette società o associazioni sportive dilettantistiche.
(8-00127)
«Fluvi, Vannucci, Lolli, Strizzolo, Comaroli, Fugatti, Forcolin, Ventucci».