CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 maggio 2011
485.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2011)126).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DALL'ONOREVOLE GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2011)126 e la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127);
tenuto conto della comunicazione esplicativa delle proposte (COM(2011)125) nonché della valutazione di impatto che accompagna le proposte (SEC(2011)327) e della sintesi delle medesime valutazioni (SEC(2011)328);
considerato che:
a) la base giuridica delle proposte è costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, secondo il quale le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità, in conformità ad una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo. Tale base giuridica risulta appropriata, essendo i matrimoni e le unioni registrate riconducibili alla materia del diritto di famiglia, in coerenza con la legislazione e gli orientamenti giurisprudenziali di numerosi Stati membri;
b) la relazione illustrativa indica quale obiettivo generale delle proposte quello di contribuire a creare un autentico spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner registrati, fissando norme comuni per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile ai diritti di proprietà delle coppie con dimensione internazionale. In tal modo si intenderebbero rimuovere le difficoltà affrontate dalle coppie legate da matrimonio o da unione registrata, nella gestione quotidiana dei beni o al momento della divisione del patrimonio, a causa della forte difformità delle norme applicabili nei vari Stati membri - sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato - in materia di effetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate;
c) la Commissione motiva le proposte sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà sulla base delle seguenti argomentazioni:
i problemi principali incontrati dalle coppie internazionali che hanno contratto matrimoni o unioni registrate avrebbero, per la loro natura e la loro portata, carattere transnazionale riguardando i

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conflitti tra le norme nazionali sulla legge applicabile, la competenza e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti tra Stati membri;
in particolare, la convenzione internazionale sul riconoscimento delle unioni registrate del 5 settembre 2007 non è entrata in vigore e, concernendo in ogni caso il solo riconoscimento non sarebbe idonea a fornire risposte al complesso dei problemi su cui interviene invece la proposta di regolamento (COM(2011)127) in esame;
gli obiettivi delle proposte potrebbero essere conseguiti soltanto tramite norme comuni a livello europeo in materia di aspetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate, in grado di garantire alle coppie di dimensione transnazionale certezza del diritto e prevedibilità nell'ambito di un autentico spazio europeo senza frontiere interne;
l'azione dei singoli Stati membri sarebbe invece insufficiente per raggiungere tali obiettivi, non potendo condurre in ogni caso alla armonizzazione o alla convergenza delle norme nazionali in materia con quelle degli altri Stati membri. L'intervento dell'UE offrirebbe quindi vantaggi evidenti rispetto a un'azione a livello di Stati membri, in particolare allo scopo di garantire la piena libera circolazione delle persone e di rimuovere gli ostacoli giuridici che a tale libera circolazione oggi si frappongono;
le proposte di regolamento non inciderebbero in ogni caso sulle norme nazionali degli Stati membri né comporterebbero l'armonizzazione del diritto sostanziale applicabile ai diritti di proprietà dei coniugi e dei partner;
d) tali argomentazioni appaiono pienamente condivisibili e forniscono una motivazione adeguata sia della necessità dell'azione dell'Unione europea, a fronte della natura e delle dimensioni delle fattispecie da disciplinare, sia del suo valore aggiunto rispetto all'intervento degli Stati membri;
e) non assume alcun rilievo ai fini del giudizio di sussidiarietà il fatto che soltanto 14 Stati membri abbiano introdotto nel loro ordinamento l'istituto delle unioni registrate e che, secondo i dati del 2007, le unioni registrate nell'UE erano circa 211.000, di cui 41.000 presentavano una «dimensione internazionale» per quanto riguarda il patrimonio. Resta infatti ferma l'esigenza di assicurare in relazione ai soggetti interessati la certezza e la prevedibilità delle regole applicabili nello spazio giudiziario dell'Unione europea;
h) le proposte di regolamento sono pertanto pienamente conformi al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'unione europea;
rilevata l'esigenza che il presente documento, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

VALUTA CONFORME

le proposte di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.