CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2011
475.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04691 Nirenstein: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria.

TESTO DELLA RISPOSTA

I tragici eventi delle ultime settimane in Siria, che hanno visto l'uccisione di circa 500 oppositori e l'intervento delle forze di sicurezza in diverse città del Paese dimostrano le difficoltà del Governo siriano ad abbandonare la logica della repressione e avviarsi sulla strada delle riforme auspicate.
Nonostante i proclami al riguardo e V approvazione di alcune misure positive (in particolare, la revoca della legge sullo stato di emergenza e l'abolizione della Corte Suprema per la sicurezza dello Stato), tali aperture non sembrano per il momento aver influito sull'atteggiamento degli apparati di sicurezza. La situazione in Siria sta diventando, infatti, sempre più insostenibile, sia per l'opinione pubblica internazionale che per quella siriana.
In un simile contesto, l'Italia ha concordato con i suoi partner europei, lo scorso 29 aprile, l'avvio di specifiche misure volte ad imprimere una crescente pressione sulle autorità siriane. Questa decisione è stata resa pubblica con una dichiarazione dell'Alto Rappresentante. La Signora Ashton ha espresso la profonda preoccupazione della UE circa l'evoluzione della situazione in Siria, una forte condanna della violenza sui manifestanti e del crescente numero di vittime. La UE ha chiesto alle autorità siriane di astenersi dall'uso della forza e di rispondere alle legittime aspirazioni del popolo avviando rapidamente un processo concreto di riforme. È stato anche reiterata la richiesta di rilascio immediato dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani.
Come annunciato dall'Alto Rappresentante Ashton, l'Unione Europea ha avviato le procedure interne necessarie ad attuare un embargo sulla vendita di armi e di equipaggiamenti utilizzabili a fini repressivi, e sta attualmente predisponendo mirate misure restrittive individuali di divieto di ingresso e congelamento dei beni (travel ban e asset freeze), in modo da esercitare ulteriori pressioni affinché le autorità si conformino ai propri obblighi in termini di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Abbiamo inoltre concordato con i nostri partner UE di intraprendere una verifica complessiva della nostra cooperazione con la Siria, sottolineando tuttavia la necessità che tali misure non abbiano ricadute negative a danno della popolazione.
L'adozione di queste misure fa seguito ad un'intensa attività diplomatica da parte dell'Italia, che ha convocato nuovamente l'Ambasciatore siriano il 27 aprile, di comune accordo con gli altri Paesi Quint, per veicolare un messaggio di estrema preoccupazione per l'escalation violenta intrapresa dal governo siriano, nonostante i ripetuti passi intrapresi a livello europeo nelle scorse settimane.
Siamo consapevoli di come la Siria sia un attore di importanza fondamentale per la stabilità regionale, ed è necessario continuare a monitorare la situazione con grande attenzione, in quanto la crisi potrebbe espandersi ai Paesi vicini. È quindi necessario proseguire con l'invio di decisi segnali alla leadership siriana, senza tuttavia chiudere ogni possibilità per le autorità di avviare un processo di riforme effettivo.
Quanto al Consiglio di Sicurezza ONU, esso si è riunito - come ricorda l'Onorevole

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interrogante - il 27 aprile per discutere del deterioramento della situazione in Siria. I quattro Paesi europei presenti in Consiglio avevano predisposto una dichiarazione di condanna delle violazioni dei diritti umani da parte delle autorità siriane. La seduta ha però confermato la distanza con i BRICS, riluttanti a prendere una posizione di netta condanna pubblica.
L'Italia ha sostenuto con forza l'adozione, lo scorso 29 aprile, della Risoluzione del Consiglio Diritti Umani sulla Siria. Un risultato importante. La risoluzione contiene innanzitutto una ferma condanna per le violenze contro i manifestanti e un appello alla cessazione della repressione. Oltre ad un riferimento indiretto all'inopportunità della candidatura siriana alle prossime elezioni per il Consiglio, il testo prevede anche la richiesta di invio urgente di una missione dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani per un'indagine sulle violazioni avvenute con la successiva presentazione di un rapporto alla sessione di giugno. La risoluzione, frutto di una sessione speciale dedicata alla Siria, è stata approvata a maggioranza con 26 voti favorevoli, 7 astensioni e 9 contrari (tra questi ultimi Cina e Russia, mentre diversi paesi arabi si sono assentati al momento del voto).
L'Italia continuerà naturalmente a sostenere con convinzione le iniziative multilaterali in ambito ONU per garantire la tutela dei diritti umani e delle aspirazioni democratiche del popolo siriano.

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ALLEGATO 2

5-04529 Barbi: Sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali (TTF).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame si chiede di conoscere quale sia la posizione espressa dal Governo italiano nei recenti vertici intergovernativi europei circa la proposta di istituire, a livello europeo, una tassa sulle transazioni finanziarie, e quali siano le relative iniziative da assumere in futuro a sostegno di tale misura sia in ambito europeo sia nelle sedi internazionali.
Gli Onorevoli interroganti richiamano alcuni passaggi politici in ambito comunitario, quali le recenti Conclusioni dell'11 marzo 2011 dei Capi di Stato e di Governo della zona Euro, con le quali è stato convenuto che «...l'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona euro, di EU e internazionale», nonché la risoluzione dell'8 marzo 2011, con la quale il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.
Richiamano altresì l'impegno assunto dalla Commissione Europea di adottare entro l'estate 2011 un rapporto sulla tassazione del settore finanziario che dovrebbe costituire la base su cui attuare le procedure per introdurre la Tassa sulle Transazione Finanziarie (TTF).
In risposta, occorre in primo luogo rappresentare che l'iniziativa richiamata con l'interrogazione in esame si inserisce nel dibattito avviato nel 2010 - non solo in ambito comunitario - diretto a individuare una forma di contributo del settore privato ai costi della crisi ed alla raccolta di fondi per la fase di uscita dalla stessa, nonché per il consolidamento delle finanze pubbliche.
A questo proposito è importante segnalare che in Italia il settore bancario non è stato direttamente sussidiato in conseguenza della crisi finanziaria (con l'eccezione dell'emissione dei cosiddetti «Tremonti bonds»), come invece accaduto in altri Stati membri, alcuni dei quali sono tra i fautori dell'introduzione dell'imposta in questione (Germania e Francia).
Sul piano più strettamente comunitario l'avvio dell'iniziativa è riconducibile all'adozione nell'aprile 2010 da parte della Commissione Europea della Comunicazione Innovative financing at global level che ha individuato una serie di strumenti, alternativi tra loro, diretti a superare la crisi del settore finanziario ed a consentire il «consolidamento» delle finanze pubbliche.
Gli strumenti individuati sono la Financial Transaction Tax (FTT) - cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti - e la Financial Activities Tax (FAT), che si configura come un prelievo aggiuntivo sul settore finanziario. Tale ultima forma di imposizione appartiene alla categoria delle imposte dirette la cui base imponibile è rappresentata dai profitti e dalle retribuzioni erogate dalle istituzioni finanziarie e, in questo senso, come espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2010, è strutturalmente riconducibile all'Irap italiana.
La Financial Transaction Tax si configura come un'imposta indiretta ed ha come base imponibile i trasferimenti di attività finanziarie il cui antecedente storico è da

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ricondurre alla cosiddetta «Tobin Tax», peraltro concepita a suo tempo come tassazione delle transazioni in valuta.
Questa tipologia di imposta, oltre a perseguire la finalità di ricondurre le istituzioni finanziarie a comportamenti considerati più economicamente sostenibili (obiettivo peraltro perseguibile anche tramite una migliore regolamentazione dei mercati finanziari), tende altresì ad assicurare un gettito aggiuntivo.
Tale gettito è funzionale al riequilibrio dei bilanci pubblici, gravati, per alcuni Paesi, anche dalle spese sostenute per supportare i settori in difficoltà a causa della crisi, che hanno maggiormente beneficiato dell'intervento pubblico.
All'iniziativa della Commissione Europea dell'aprile 2010 ha corrisposto il Consiglio Europeo dell'ottobre dello stesso anno, che ha dato mandato al Consiglio Ecofin di approfondire le possibili nuove forme di tassazione del settore finanziario.
Da questa sede la discussione è stata rimessa al tavolo tecnico presso il Gruppo di lavoro di alto livello per le politiche fiscali, a partire dal dicembre 2010.
Già in questo primo incontro tecnico è emersa la circostanza che fintantoché l'esecutivo comunitario non avrà adottato l'impact assessment elaborato dai Servizi comunitari della DG-Taxud - concernente l'analisi giuridico-economica della convenienza ad introdurre uno strumento di tassazione piuttosto che un altro - l'esame comunitario della materia in questione non sarà suscettibile di sviluppi di rilievo.
Sul piano strettamente tecnico si ritiene che, da parte della Commissione, debba essere comunque approfondito l'esame dell'impatto dell'imposta sulle transazione finanziarie rispetto all'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sulla libera circolazione dei capitali, nonché con riguardo alla direttiva sulla raccolta di capitali la n. 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 (la cosiddetta capital duty) il cui approccio è, invece, nel senso di eliminare - gradualmente - l'imposizione sulle transazioni da essa considerate.
In occasione dello studio di impatto in questione, l'Esecutivo Comunitario dovrà inoltre fornire elementi di valutazione in ordine all'individuazione della base imponibile della TTF, ovvero se sia preferibile una base imponibile «ristretta» rispetto all'ipotesi di una base «ampia». Accedendo a quest'ultima ipotesi potrebbero essere evitati fenomeni di «ingegnerizzazione finanziaria» diretti ad eludere l'imposta sulle transazioni.
Infine dall'impact assessment della Commissione, proprio con particolare riferimento all'imposta evocata dagli Onorevoli interroganti, dovranno rinvenirsi le risultanze sull'effettiva incidenza della FTT sulle banche, nonché l'analisi sui rischi di de-localizzazione delle transazioni qualora l'imposta in argomento sia applicata su scala europea e non anche mondiale.
Si fa altresì presente che il Consiglio Ecofin del 17 novembre 2010, concordando gli orientamenti per i lavori futuri sulle proposte di direttiva e di regolamento sul trattamento IVA dei servizi finanziari e assicurativi, in discussione dalla fine 2007 in considerazione della crisi finanziaria, ha ritenuto opportuno creare un collegamento con le altre proposte sulla tassazione del settore finanziario, rispetto ai carichi fiscali complessivi che gravano sul settore e alla definizione di un quadro normativo rafforzato in materia finanziaria.
In tal senso, è nel descritto ampio contesto di lavori comunitari, all'interno del quale sono in corso di esame varie opzioni (non solo quella di una Tassa sulle Transazione Finanziarie), che dovranno essere inserite le recenti Conclusioni dei Capi di Stato e di Governo del marzo 2011.
Si segnala comunque che solo con l'adozione dell'impact assessment da parte della Commissione Europea gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria avranno elementi di valutazione sulla cui base sarà possibile esprimere orientamenti concreti in ordine alla problematica in questione.

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ALLEGATO 3

5-04508 Mecacci: Sulle conseguenze della sospensione del Trattato con la Libia in materia fiscale e finanziaria

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono, in particolare, chiarimenti in merito agli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dalla sospensione de jure del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, a seguito dell'adozione della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
In proposito, si rappresenta quanto segue. Gli effetti finanziari della legge di ratifica n. 7/2009 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista sono contemplati, a legislazione vigente, nel bilancio pluriennale dello Stato, sia per quanto riguarda gli oneri, sia per la relativa copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle società a ciò finalizzata.
Il venir meno dell'efficacia del Trattato non determina automaticamente l'annullamento delle clausole finanziarie, ove non intervenga una apposita disposizione normativa volta a ridurre l'aliquota IRES e le rispettive finalità di spesa. Tali finalità, presentano peraltro natura ultrannuale e possono già aver dato luogo a diritti soggettivi e ad impegni pluriennali nell'arco temporale relativo all'intera durata di vigenza del Trattato.
In merito all'effettiva sospensione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che l'articolo 103 della Carta dell'ONU afferma la prevalenza degli obblighi dello Statuto delle Nazioni Unite su quelli assunti dagli Stati membri con qualsiasi altro accordo internazionale. L'Italia è tenuta ad adempiere a decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza.
Ne discende la sospensione di diritto, automatica degli obblighi del Trattato bilaterale, la cui applicazione sarebbe in contrasto con la risoluzione 1973 delle Nazioni Unite.
Tale interpretazione, del resto, è desumibile dallo stesso Trattato italo-libico che riconosce la centralità delle Nazioni Unite e impegna le parti al rispetto della legalità internazionale.