CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03482 De Pasquale: Sugli esami di Stato conclusivi del 1o e 2o ciclo di istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'Onorevole interrogante chiede che vengano attribuiti compensi ai commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in analogia a quanto previsto per le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, e, più in generale, che vengano assunte iniziative per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituzioni di istruzione primaria e secondaria di primo grado la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado.
Al riguardo non si può che confermare che i compensi definiti dal Decreto interministeriale del 24 maggio 2007 sono erogati limitatamente ai presidenti ed ai commissari per gli esami di Stato della scuola secondaria di II grado.
Per quanto attiene agli esami del primo ciclo l'articolo 40, comma 12, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998) dispone che «con effetto dall'anno scolastico 1997/1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media».
Pertanto, a seguito dell'emanazione dell'articolo 1, comma 213, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), con il quale si sopprimono le indennità di trasferta, al presidente della commissione di esame di licenza media è riconosciuto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, il solo rimborso delle spese di viaggio.
Allo stato, dunque, per intervenire nei termini indicati dall'On.le interrogante, è necessario ipotizzare una modifica alla normativa vigente, prevedendo, altresì, adeguate risorse finanziarie specificatamente destinate al compenso dei presidenti e dei commissari nominati per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Relativamente alla richiesta di estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio la possibilità di presiedere commissioni di esame di Stato, si fa presente che questa possibilità è già prevista dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, purché il dirigente scolastico preposto ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado sia provvisto di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore.

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ALLEGATO 2

5-03803 Pes: Sulla disciplina dei congedi e aspettative per i titolari di assegni di ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, sulla base della risposta alla sua precedente interrogazione n. 5-02467 fornita nel corso della seduta di questa Commissione del 27 aprile 2010, chiede ora di conoscere i motivi del ritardo con cui è stata emanata la circolare ministeriale, all'epoca in corso di predisposizione, contenente chiarimenti sulla materia del dottorato di ricerca.
Desidero, anzitutto, confermare quanto riferito nella precedente risposta riguardo alla validità dei periodi di congedo straordinario ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Come già fatto presente, il Ministero aveva predisposto con anticipo una bozza di circolare al fine di fornire indicazioni agli uffici scolastici periferici per una uniforme applicazione della normativa in materia.
Detta circolare, avente per oggetto: «Dottorato di ricerca e problematiche connesse», è stata emanata in data 22 febbraio 2011, con il numero 15, e pubblicata nella stessa data sul sito del Ministero.
Quanto al lamentato ritardo, lo stesso è dovuto all'esigenza di attendere l'approvazione della legge sulla riforma universitaria; ciò anche al fine di evitare che venisse diffuso un atto amministrativo in contrasto con eventuali nuove norme introdotte con il testo legislativo in corso di approvazione.
Come è noto, la riforma dell'università è stata poi definita con la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 11. In effetti, l'articolo 19 di detta legge ha parzialmente modificato alcune norme in materia di dottorato di ricerca. Alle innovazioni introdotte dal legislatore è stata, conseguentemente, adeguata la circolare in discorso.

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ALLEGATO 3

5-03891 Coscia: Apertura straordinaria della prima classe della scuola primaria per i figli dei rifugiati politici nell'ambito del progetto «Rifugiati che chiedono asilo» nel comune di Celleno (VT).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede una deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi, ai fini del mantenimento, per l'anno scolastico in corso, della prima classe della scuola primaria di Celleno (Viterbo).
AI riguardo, faccio presente che, al momento della definizione dell'organico, erano iscritti soltanto dieci alunni, numero che presentava uno scarto piuttosto elevato (pari al 33 per cento) rispetto al limite di quindici stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 per la formazione delle classi.
Né, in quel momento, si sarebbe potuto tenere in considerazione un incremento dovuto all'arrivo di ulteriori bambini aventi titolo alla frequenza scolastica, in considerazione della presenza del centro di accoglienza per famiglie di richiedenti asilo e rifugiati. Tale incremento all'epoca non era accertato, ma solo presumibile. Nel corso dell'anno, con successive iscrizioni, gli alunni sono poi saliti a dodici, numero comunque insufficiente a consentire la richiesta autorizzazione.
Stante la situazione sopra descritta, la soluzione inizialmente ipotizzata è stata quella di far frequentare agli alunni la sede scolastica più vicina, situata nell'abitato di Grotte Santo Stefano, ad una distanza inferiore a dieci chilometri e con un tempo di percorrenza di circa 12 minuti.
Successivamente, si è reso possibile evitare lo spostamento dei bambini interessati da Celleno alla sede principale di Grotte Santo Stefano, come comunicato dai dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale di Viterbo e della Direzione scolastica regionale per il Lazio. Risulta che, con le risorse di organico complessivo, nel rispetto del regolamento recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999), in seguito alle deliberazioni del collegio dei docenti e di un patto territoriale con le famiglie, sono state trovate, all'interno della stessa scuola, risorse e modalità di funzionamento che hanno consentito la frequenza nella sede di Celleno.
Ciò è consentito dalla circolare ministeriale n. 37 del 2010, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale riguardante la rilevazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 201012011. Tale circolare prevede che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni nella stessa contenute, è demandato alle scuole e alla loro piena valorizzazione degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del citato decreto n. 275.
Si rassicura l'Onorevole interrogante che per il prossimo anno scolastico 2011/2012 è stato autorizzato il funzionamento della classe prima della scuola primaria di Celleno con diciassette alunni, come risulta dai relativi tabulati dell'organico.

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ALLEGATO 4

5-04110 Ghizzoni: Applicazione del decreto ministeriale n. 17 del 2010 sull'attivazione di tutti i corsi di laurea.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'adozione del decreto ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010 (provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004) si è resa necessaria in relazione alle diverse criticità emerse in conseguenza della riforma sull'autonomia didattica degli Atenei; la concreta attuazione di tale riforma infatti, seppure affinata dai correttivi introdotti nel corso degli ultimi anni, non ha finora prodotto tutti i risultati attesi.
Il Governo ha ritenuto che gli interventi adottati con il decreto ministeriale in questione non potevano essere ulteriormente rinviati in quanto, un loro differimento, avrebbe prodotto effetti negativi sul processo generale di riordino dell'offerta formativa.
Del resto, tali interventi erano stati già preannunciati agli Atenei con la nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2010 recante «Ulteriori interventi per la razionalizzazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio».
Giova inoltre segnalare che, sebbene l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004 non prevede l'acquisizione del parere del CUN ai fini dell'adozione del decreto in questione, la circolare n. 160/2009 era stata comunque indirizzata anche a tale organo il quale ha espresso il proprio parere riguardo agli interventi posti in essere.
Non appena il decreto ministeriale 17 è stato registrato alla Corte dei conti sono state immediatamente fornite indicazioni operative agli Atenei che hanno trasmesso le proprie proposte nei termini indicati dalla competente Direzione generale. Tali proposte sono state inserite nell'apposita banca dati costituita presso il Ministero e sono attualmente all'esame del CUN.
Pertanto, l'offerta formativa degli Atenei relativa all'anno accademico 2011-2012 sarà definita prima dell'estate, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, come previsto dal citato decreto ministeriale 17/2010 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 recante «Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012».

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ALLEGATO 5

5-04610 Paolo Russo: Sulla recente vicenda accaduta ad uno studente napoletano durante una gita scolastica a Fasano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al grave episodio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha comunicato che in data 10 aprile 2011 ha appreso dalla stampa cittadina di un caso di presunta violenza ai danni di un tredicenne in viaggio di istruzione da parte di un gruppo di compagni. In seguito a successivi contatti, è venuto a conoscenza che la scuola interessata è l'Istituto comprensivo «Cimarosa» di Napoli (zona Posillipo).
Il giorno successivo, 11 aprile, il dirigente della suddetta istituzione scolastica ha inviato una comunicazione ufficiale al Direttore scolastico regionale riferendo in merito al riprovevole episodio riportato dagli organi di stampa.
Il Dirigente scolastico ha dichiarato di aver appreso dell'accaduto solo in data 4 aprile dai genitori dell'alunno vittima dell'irresponsabile comportamento dei compagni. Appena informato, il dirigente scolastico medesimo ha riferito di avere convocato per il giorno 6 aprile sia il Consiglio di classe che il Collegio dei docenti. Nei due organi collegiali è stata decisa all'unanimità la sospensione per 15 giorni dalle attività educative per i sette ragazzi autori del comportamento in argomento, unitamente ad un percorso di educazione e crescita etica ed affettiva che gli alunni interessati avrebbero dovuto effettuare ogni giorno per due ore presso la scuola e fino al termine delle lezioni; gli stessi alunni sarebbero stati assistiti da un medico esperto in problematiche legate all'educazione affettiva e sessuale.
Appena informato dell'accaduto, il Direttore scolastico regionale ha disposto un incarico ispettivo presso il predetto Istituto ed ha affidato al dirigente tecnico nominato l'incarico di verificare la consistenza dei fatti pubblicati sui quotidiani in data 10 aprile e, in caso di riscontro positivo, di verificare le eventuali responsabilità del personale della scuola nonché le azioni intraprese dalla scuola stessa in merito a quanto è accaduto.
Al momento l'indagine ispettiva è ancora in corso.

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ALLEGATO 6

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064-B Grimoldi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione,
premesso che:
la Biblioteca Multimediale della Sardegna è un'istituzione culturale senza scopo di lucro;
si rivolge ad esclusivo favore delle persone che sono impossibilitate ad accedere alle opere su supporto cartaceo;
la biblioteca eroga alle persone in difficoltà di lettura o di accesso, servizi di prestito librario e di recapito di documentazione richiesta e trasformata in Braille, audio in testo digitale;
fornisce i testi scolastici o universitari agli alunni o allievi nei diversi formati che consentono la migliore fruizione;
possiede 4 postazioni informatiche fisse e due computer portatili dotati di tecnologia assistiva per persone con disabilità o difficoltà;
ha in dotazione lettori per i diversi formati digitali, lettori per formati audio, 4 barre Braille, programmi per la produzione o la conversione in diversi formati, convertitori audio e relative sintesi vocali, programmi di registrazione e sala di registrazione dotata di duplicatori e programmi per il mixeraggio dell'audio,

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari per sostenere le attività della Biblioteca Multimediale della Sardegna.
0/2064-B/1. Pes, Murgia, Di Biagio, Grimoldi, Rivolta, Capitanio Santolini, Zazzera, Ghizzoni, Rossa, Coscia.