CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04586 Proietti Cosimi e Di Biagio: Applicazione del regime tributario agevolato per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario o di premio di produttività.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in discussione gli Onorevoli interroganti ripercorrono il quadro normativo relativo al regime di tassazione agevolata - introdotto dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) e consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate a titolo di lavoro straordinario, supplementare e premi di produttività - alla luce dei chiarimenti forniti in proposito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010.
In particolare, la risoluzione ha chiarito che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10 per cento non soltanto le indennità e le maggiorazioni erogate per prestazione di lavoro notturno, ma anche l'intera retribuzione oraria corrisposta per la prestazione lavorativa notturna nonché le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.
Inoltre, con il predetto documento di prassi è stato altresì precisato che tale agevolazione si applica, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla relativa normativa, ai compensi percepiti per gli anni 2008 e 2009.
Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono all'Agenzia delle entrate di informare la Direzione Centrale di Poste S.p.A. su come rendere esecutiva e pratica l'applicazione della risoluzione per i dipendenti di Poste Italiane in relazione agli emolumenti erogati negli anni 2008 e 2009.
Al riguardo, si fa presente che sulla questione evidenziata con l'interrogazione in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito i dovuti chiarimenti con le circolari del 27 settembre 2010, n. 47/E e n. 48/E.
Con la circolare n. 47/E è stato precisato che risultano agevolabili le prestazioni di lavoro straordinario a condizione che il datore di lavoro certifichi che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Con la circolare n. 48/E, invece, l'Agenzia, tenuto conto della difficoltà rappresentata da associazioni dei datori di lavoro, sindacati e Consulta dei CAF di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata, ha chiarito che i lavoratori potranno richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, unitariamente per entrambi i periodi d'imposta interessati, mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione, opportunamente integrati, da utilizzare nel 2011.
A tal fine, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni.
Il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

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ALLEGATO 2

5-04587 Lo Monte e Zeller: Modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolativo, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti.
In particolare, gli Onorevoli interroganti ricordano che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa
La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 2010 ha precisato che, in caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, l'omesso o irregolare invio della comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, rendendosi applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Inoltre, l'articolo 4, comma 1-quater, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, stabilisce che, se i lavori sono ancora in corso di realizzazione, è possibile usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ultimati.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se possa ritenersi corretta l'interpretazione in base alla quale se i lavori sono iniziati nel 2010 e proseguono per più periodi di imposta, le persone fisiche (non imprenditori) e i professionisti che abbiano attestato che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, potranno ripartire la detrazione in cinque anni, a partire dall'anno di imposta 2010; mentre, qualora l'attestazione sia stata omessa, tali soggetti non potranno beneficiare della «anticipazione» della detrazione e usufruiranno della detrazione solo al momento in cui tutti gli adempimenti richiesti risulteranno rispettati.
Pertanto, se i lavori sono ultimati, ad esempio, il 31 dicembre 2011 (con invio all'Enea della comunicazione di fine lavori nei 90 giorni successivi), la ripartizione delle spese sostenute nel 2010 dovrà essere effettuata in 10 anni (come previsto dalla legge di stabilità 2011), a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che - fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame - il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Testo unico delle imposte sui redditi (principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa).
In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi

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finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).
Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate (e non in cinque come previsto dalla precedente normativa), le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.
Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).

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ALLEGATO 3

5-04588 Fugatti: Regime tributario delle attività di panificazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rileva come, con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5 agosto 2010 concernente l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse (articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), nell'elenco delle attività agricole produttive di reddito agrario (assoggettato a tassazione forfetaria) sia stata inserita anche l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice Ateco 10.71.1).
In particolare l'interrogante rileva che la suddetta attività sarebbe un'attività di trasformazione secondaria che si esercita a partire non dal grano ma dalla farina, motivo per cui solo quest'ultima potrebbe essere considerata prodotto di trasformazione e, come tale, rientrante nell'attività primaria di trasformazione dei prodotti agricoli.
Ad avviso dell'interrogante l'inclusione dell'attività di panificazione tra quelle produttive di reddito agrario implicherebbe una disparità di trattamento fiscale tra gli operatori del settore a seconda che l'attività sia esercitata da un imprenditore artigiano (reddito d'impresa soggetto ad IRES) oppure da un imprenditore agricolo (reddito agrario).
Ciò stante, chiede quali iniziative si intendano assumere per eliminare detta disparità di trattamento nel settore della panificazione.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria ritengono che una soluzione possibile potrebbe essere quella di limitare l'applicazione del decreto 5 agosto 2010 alla sola «produzione di pane» in quanto, sebbene lo stesso non rappresenti un prodotto derivante da una prima trasformazione delle materie prime, tale produzione costituisce, comunque, un'attività tipicamente agricola legata alla tradizione contadina. Con tale modifica resterebbero esclusi dalla tassazione catastale i prodotti più sofisticati rientranti nel codice Ateco 10.71.1. («cialde, rustici, pizzette ed altre specialità salate da forno») che potrebbero non essere direttamente riconducibili alle attività usualmente esercitate in agricoltura in quanto frutto di lavorazioni complesse.
In proposito, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti, analoghi, documenti di sindacato ispettivo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno avviato dei tavoli di confronto con i competenti Uffici tecnici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al fine di pervenire ad una soluzione condivisa della problematica segnalata.

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ALLEGATO 4

5-04589 Fluvi: Riequilibrio del trattamento fiscale della previdenza integrativa rispetto ad altre forme di investimento del risparmio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame viene evidenziato che l'articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha riformato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, prevedendo, a decorrere dal 1o luglio 2011, il passaggio da un sistema di tassazione basato sul risultato «maturato» di gestione in capo al fondo, ad uno basato sul «realizzato» in capo ai partecipanti.
In proposito, l'onorevole interrogante rileva che detta riforma realizza un vantaggio fiscale per la categoria dei fondi di investimento, penalizzando i fondi pensione.
Questi ultimi, infatti, rimangono assoggettati al regime fiscale stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che prevede la tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo di imposta.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilevano che i fondi pensione rappresentano una specifica tipologia di risparmio, in quanto si tratta di organismi che non sono stati istituiti per la gestione collettiva del risparmio ma per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Pertanto, una modifica del trattamento fiscale dei fondi pensione va valutata nel contesto del sistema di tassazione del risparmio previdenziale, tenendo congiuntamente presente il regime riservato alle tre fasi di cui esso si compone: la fase della contribuzione, quella dell'accumulazione e quella della prestazione.
Conseguentemente, secondo gli Uffici qualora si intendesse modificare il regime tributario previsto per i fondi pensione sarebbe necessario intervenire con un apposito provvedimento trattandosi di peculiari organismi istituiti al fine, come sopra evidenziato, di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
In proposito, gli Uffici evidenziano che il regime attualmente in vigore prevede un vantaggio fiscale nei confronti dei fondi pensione, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento rispetto a quella pari al 12,50 per cento riservata ai fondi comuni di investimento in valori mobiliari.
In relazione a quanto sopra, si fa presente che, in ogni caso, una valutazione di un'eventuale modifica del regime fiscale dei fondi pensione, analoga a quella adottata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, richiede una concertazione con il Ministero del Lavoro che la ristrettezza dei tempi non ha consentito.

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ALLEGATO 5

5-04590 Barbato e Di Pietro: Tempistica della riforma dell'ordinamento tributario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'onorevole interrogante, prendendo spunto da un articolo del Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2011, relativo alle dichiarazioni del Presidente della Confindustria sull'urgenza di una riforma fiscale, chiede se il Governo intenda portare una «proposta di riforma del sistema tributario nazionale» all'esame del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2011 (giorno in cui dovrebbe anche svolgersi a Bergamo l'Assise di Confindustria) o, se non fosse ancora possibile, in quale altra data precisa, ovvero dichiarare se in questa legislatura non s'intenda procedere alla riforma.
Al riguardo, come già rappresentato in sede di risposta al question time n. 5-04392 del 16 marzo scorso, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che sono stati istituiti alcuni tavoli tecnici, le cui riunioni hanno avuto inizio nel mese di dicembre dello scorso anno, con il compito - fra l'altro - di effettuare, da un lato, una ricognizione delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti (compresi i regimi sostitutivi e le riduzioni della base imponibile) e, dall'altro, di valutare le possibili sovrapposizioni fra incentivi fiscali e trasferimenti erogati con strumenti di spesa. Tali lavori potrebbero costituire un'utile base di partenza nel processo di riforma dell'ordinamento tributario.
È evidente che trattasi di un vasto e delicato lavoro ricognitivo e, nello stesso tempo, propositivo, che deve tener conto anche dell'impatto della riforma sul gettito erariale.
È ugualmente evidente che la materia non si presta ad annunci ed anticipazioni da parte del Governo, anche per le conseguenze che un effetto annuncio potrebbe determinare.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364 e abb.-A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
evidenziato come il provvedimento, le cui finalità appaiono pienamente condivisibili, potrebbe tuttavia determinare sovrapposizioni tra l'azione dei giudici fallimentari e l'azione degli organismi di composizione stragiudiziale delle crisi da sovraindebitamento previsti dal Capo II della proposta di legge, con conseguenze potenzialmente negative sotto il profilo della durata dei procedimenti;
rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in due precedenti occasioni il provvedimento, formulando in tali occasioni alcune osservazioni che sono state recepite solo in parte dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 18, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della privacy e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, provveda la Commissione di merito a circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché a prevedere che le modalità di accesso alla medesima anagrafe siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche»,

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto degli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del provvedimento si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con il dettato del comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

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ALLEGATO 7

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI DEL RELATORE DI RECEPIMENTO DEI PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI IN SEDE CONSULTIVA

ART. 1.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La gestione del'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.
1. 17. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 11, dopo la parola: riferimenti aggiungere le seguenti: a pubblici ufficiali, ovvero e dopo le parole: anche aggiungere le seguenti: agli organismi disciplinari o.
1. 18. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai

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fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: 1-bis.
2. 18.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis), primo periodo, dopo le parole: l'impresa può decidere aggiungere le seguenti:, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, al quarto periodo, sostituire la parola: avviati con la seguente: condotti e dopo le parole: di cui all'articolo 642 del codice penale aggiungere le seguenti:, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente.
2. 19. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: la sanzione prevista dall'articolo 2638, primo comma, del codice civile con le seguenti: la reclusione da uno a quattro anni.
3. 4.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: rilevamento a distanza, aggiungere le seguenti:, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo,
4. 5.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
6. 3.Il Relatore.
(Approvato)