CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. (Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni con le seguenti: per gli otto mesi antecedenti la data del parto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, eccedenti la copertura di cui al comma 2, si provvede a decorrere dall'anno 2012, con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. 1. Paladini, Zazzera.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis. - Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 si provvede mediante un contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, che viene versato dagli atleti e dalle atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale individuate

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ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per l'intera durata dell'attività praticata, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.
2. 2. Paladini, Zazzera.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: per la parte relativa ai mesi di gravidanza.
3. 1. Zazzera, Paladini.