CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4019 DI CENTA, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

«Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti».

Art. 1.
(Norme in materia previdenziale per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che abbiano praticato per almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono riscattare a fini previdenziali i periodi di svolgimento dell'attività sportiva durante i quali abbiano conseguito esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I predetti periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura del trattamento pensionistico complessivo a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Art. 2.
(Tutela della maternità per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che praticano da almeno un anno discipline di interesse nazionale, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e che conseguono per tale attività esclusivamente redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno diritto ad una indennità di maternità, pari all'80 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali per i periodi di congedo di maternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e ad una indennità pari al 30 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, per i successivi sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.
2. Gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in apposita evidenza contabile separata, per l'intera durata dell'attività praticata, un

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contributo obbligatorio annuo pari allo 0,46 per cento del minimale di reddito degli iscritti alla gestione esercenti l'attività commerciale, da corrispondere secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto.

Art. 3.
(Norme di attuazione e transitorie).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le discipline sportive di interesse nazionale di cui agli articoli 1 e 2 e definite le modalità di attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli atleti e alle atlete non professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato di praticare le discipline di interesse nazionale individuate ai sensi del comma 1.
3. I benefici di cui all'articolo 2, comma 1, non si applicano nel caso in cui il parto sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.