CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2011
463.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 APRILE 2011

Pag. 54

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364 e abb.-A).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 2364 ed abbinate-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento;
rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in due precedenti occasioni il provvedimento, formulando in tali occasioni alcune osservazioni che sono state recepite solo in parte dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento all'articolo 18, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, sia pure nel rispetto del codice della privacy e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, provveda la Commissione di merito a circoscrivere maggiormente l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché a prevedere che le modalità di accesso alla medesima anagrafe siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche»;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto degli articoli 6 e 7, i quali prevedono che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Capo II del provvedimento si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con il dettato del comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forse armate (C. 3442 Gregorio Fontana).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito;
considerato che la formulazione dell'articolo 1, in forza del riferimento esplicito alle sole Forze armate ivi contenuto, sembra escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento le associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo anche alle associazioni di interesse delle Forze di polizia ad ordinamento militare, quali il Corpo della Guardia di finanza.