CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere modalità e tempi di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in data 27 dicembre 2007.
Con questo protocollo - precisa l'interrogante - si prevede la possibilità, per il Governo, di concordare attraverso i singoli Ministeri intese finalizzate alla valorizzazione o all'eventuale trasferimento alla città di Udine o alla Regione di alcuni beni di particolare significato culturale e simbolico, quale il compendio del Castello di Udine. Ciò, anche alla luce della necessità, rappresentata dall'Onorevole interrogante, di estendere la disciplina in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali compresi nelle regioni a Statuto speciale.
A quest'ultimo riguardo occorre, in primo luogo, osservare subito che dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) si ricava che alle Regioni a Statuto speciale non si applicano tutte le norme in materia di federalismo demaniale derivanti dall'articolo 19 della medesima legge n. 42.
Alle Regioni a statuto differenziato non si applica, dunque, tutta la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 85 del 2010 che regola criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a Regioni, Province e Comuni.
Ciò premesso, si può aggiungere che l'Agenzia del Demanio osserva a propria volta che lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia neppure contiene una disciplina in materia di trasferimento a tale Regione degli immobili del demanio pubblico rientranti nel ramo storico-artistico (dove, appunto, deve collocarsi, in termini classificatori, il Castello di Udine).
Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si può inoltre aggiungere che l'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato il 27 dicembre 2007, prevede testualmente all'articolo 9 che «Il Governo condivide, altresì, l'esigenza manifestata dalla Regione di poter concordare con i singoli Ministeri comunque interessati, sempre nel rispetto delle vigenti normative, intese specifiche finalizzate alla valorizzazione e/o l'eventuale trasferimento di alcuni beni immobili di particolare significato culturale e simbolico, come - a titolo esemplificativo - il Castello di Udine, sede storica del Parlamento friulano.
Ne consegue che la Regione in questione dovrà prendere direttamente contatti con il predetto Ministero per concordare insieme l'iter procedurale più appropriato per il perseguimento del proprio auspicio e, in ultima analisi, di quanto previsto nel 2007 con il citato protocollo d'intesa.

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ALLEGATO 2

5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fugatti ed altri chiedono di quali informazioni si disponga tramite la Consob, sui movimenti di azioni che hanno portato il gruppo Lactalis a detenere la quota del 29 per cento del capitale di Parmalat e sul fatto che potrebbe essere «aggirato» l'obbligo di lanciare l'opa obbligatoria sul capitale del gruppo italiano.
Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in data 24 gennaio 2011 hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni circa possibili iniziative da parte dei grandi investitori internazionali presenti nel capitale di Parmalat, in vista della prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione guidato da Enrico Bondi.
In particolare, un articolo pubblicato sul sito di informazione, consulenza e analisi finanziaria on line «Websim» dal titolo Parmalat.
Ulteriori indiscrezioni si sono successivamente diffuse nella giornata del 26 gennaio 2011, (in particolare un articolo del Corriere della Sera, dal titolo «Parmalat, i fondi lasciano fuori Bondi», ha ribadito ed approfondito le notizie diffuse il 24 gennaio.
La diffusione delle citate indiscrezioni ha indotto la Consob a richiedere ai suddetti investitori istituzionali di diffondere un comunicato stampa di commento.
Nella tarda mattinata del 26 gennaio 2011 i fondi Skagen, Mackenzie Financial Corporation, Zenit Asset Management AB (Brummer&Partners), soci al 15,3 per cento di Parmalat, hanno diffuso il richiesto comunicato stampa, il cui contenuto è stato ripreso dalle agenzie di stampa, informando di aver sottoscritto un accordo di coordinamento per presentare una lista comune per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale del gruppo alla prossima assemblea. Lo stesso comunicato ha precisato inoltre gli obiettivi dell'accordo, consistenti nel «rafforzamento dell'attuale posizionamento sul mercato italiano», nel «continuo miglioramento della performance operativa» e nella «ulteriore crescita derivante da una mirata espansione internazionale, anche tramite acquisizioni che accrescano il valore per gli azionisti. I suddetti fondi hanno infine specificato nel comunicato che «l'accordo scadrà al termine dell'assemblea dei soci», che «nessuna decisione è stata ancora presa sui nominativi» e che a norma di legge e di regolamento «entro cinque giorni dalla firma dall'Accordo di Coordinamento, un estratto dello stesso verrà pubblicato su alcuni quotidiani ed inviato a Borsa Italiana e Parmalat, ed una copia dell'Accordo verrà depositato alla Consob e al Registro delle imprese di Parma».
In data 28 gennaio 2011 i fondi sopra menzionati hanno provveduto, come già annunciato nel comunicato stampa del 26 gennaio 2011, alla pubblicazione per estratto del «patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie con diritto di voto di Parmalat S.p.A.», sottoscritto il 25 gennaio 2011, dal quale emerge anche una clausola di lock-up sulle azioni sindacate, destinata a non operare solo in presenza di «cambiamenti significativi».
Anche nel corso del mese di febbraio l'attenzione della stampa nei confronti

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della vicenda Parmalat è risultata elevata. In particolare, oltre a possibili ipotesi di aggregazioni con altre società del settore agroalimentare (in primis Granarolo), sono circolate numerose indiscrezioni circa i possibili candidati a far parte della lista dei fondi per il rinnovo del CdA.
In data 2 marzo 2011 sono circolate delle indiscrezioni aventi ad oggetto possibili trattative dei fondi con il gruppo francese Lactalis per una eventuale cessione a quest'ultimo delle partecipazioni rispettivamente detenute in Parmalat.
Tali rumors hanno indotto i fondi medesimi a diffondere in pari data un comunicato con il quale hanno smentito «qualsiasi trattativa, diretta o attraverso i propri consulenti, per la cessione delle azioni detenute in Parmalat con Lactalis o qualsiasi altra controparte», dichiarato «di aver dato mandato ai loro legali di presentare un esposto alla Consob chiedendo a tale autorità di verificare quale sia la fonte di queste voci senza alcun fondamento» e precisato che «gli accordi e gli obiettivi annunciati il 26 gennaio dagli investitori rimangono stabili e inalterati».
In data 17 marzo 2011 la società Groupe Lactalis ha comunicato al mercato di avere costituito una «posizione complessiva» pari all'11,42 per cento del capitale sociale di Parmalat. Tale partecipazione è detenuta in parte (7,28 per cento) direttamente in proprietà ed in parte (4,14 per cento) attraverso la stipulazione di un contratto di Equity Swap.
Lactalis ha inoltre comunicato che, ai sensi del medesimo contratto di Equity Swap, la stessa avrebbe potuto acquisire fino ad un massimo del 7 per cento del capitale ed arrivare pertanto ad una partecipazione complessiva del 14,28 per cento (una analitica descrizione di tutte le comunicazioni rese alla Consob ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98 è contenuta nell'Allegato n. 2).
A seguito del citato comunicato stampa la Consob, in data 18 marzo 2011, ha provveduto ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo n. 58/1998 a convocare per il 21 marzo 2011 i rappresentanti legali di Groupe Lactalis S.A. e della controllante BSA S.A., per fornire elementi informativi utili alle valutazioni di competenza dell'Istituto, con riguardo, tra l'altro, al contratto di Equity Swap, all'esistenza di eventuali accordi con soggetti terzi in relazione, in particolare, all'esercizio del diritto di voto, nonché ai programmi ed al progetto industriale connessi all'acquisizione effettuata.
Sempre in data 18 marzo 2011, Parmalat ha comunicato al pubblico tutte le liste depositate per la nomina degli organi sociali, i cui promotori risultano essere Intesa Sanpaolo, una serie di Società di Gestione del Risparmio per conto dei fondi rispettivamente gestiti, Groupe Lactalis SA, nonché le società di gestione Mackenzie Financial Corporation, Sicagen AS e Zenit Asset Management AB, per conto dei fondi rispettivamente gestiti.
In data 21 marzo 2011 Lactalis, su richiesta della Consob, ha comunicato di avere raggiunto una partecipazione diretta in proprietà pari all'8,60 per cento del capitale e che, ai sensi del contratto di Equity Swap, sono state acquistate dalla controparte azioni pari al 5,08 per cento. Complessivamente quindi la posizione raggiunta da Lactalis è pari al 13,68 per cento.
In data 22 marzo 2011 Lactalis ha poi comunicato di avere raggiunto un accordo con i fondi Zenit Asset Management, Skagen e Mackenzie per l'acquisto di tutte le azioni Parmalat dagli stessi detenute (pari al 15,35 per cento del capitale). L'accordo è stato eseguito nel corso della medesima giornata, attraverso l'acquisto diretto delle partecipazioni da parte di Lactalis ovvero nell'ambito di contratti di Equity Swap. Il numero esatto delle azioni acquistate direttamente ovvero attraverso gli Equity Swap è stato comunicato al mercato. L'operazione ha comportato comunque un acquisto da parte di Lactalis di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia del 30 per cento del capitale sociale di Parmalat, rilevante per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
In data 23 marzo 2011, facendo seguito al comunicato diffuso il giorno prima,

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Lactalis ha comunicato di aver acquistato direttamente dai Fondi Zenit Asset Management, Skagen e Mackenzie n. 93.365.226 azioni Parmalat pari al 5,37 per cento del capitale sociale ad un prezzo di euro 2,80 per ciascuna azione e di detenere pertanto, a tale data, una partecipazione pari al 13,97 per cento.
Le restanti azioni possedute dai fondi (pari al 9,92 per cento del capitale Parmalat) sono state acquistate al medesimo prezzo dalle controparti dei contratti di equity swap stipulati dal Gruppo Lactalis. In particolare, Lactalis ha comunicato che in relazione al primo contratto di equity swap la controparte Societè Generale ha completato la provvista con acquisti di azioni pari al 5,08 per cento del capitale Parmalat entro la data massima contrattualmente prevista per la copertura (21 marzo 2011).
In occasione dell'operazione con i fondi il Gruppo Lactalis ha stipulato un secondo contratto di equity swap con la stessa Societè Generale avente le medesime caratteristiche e relativo ad una partecipazione potenziale fino al 2,42 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A.
Inoltre, sempre in occasione dell'operazione con i fondi, il Gruppo Lactalis ha stipulato con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank quale controparte, un terzo contratto di equity swap avente caratteristiche similari ai primi due. Tale contratto ha ad oggetto una partecipazione massima pari al 7,50 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. e prevede, tra l'altro, la facoltà del Gruppo Lactalis di estinguere l'equity swap anticipatamente in ogni momento, in tutto o in parte, optando per l'acquisto delle azioni Parmalat S.p.A. sottostanti anche prima della data di scadenza del 2 aprile 2012, data in cui saranno comunque acquistate dal Gruppo Lactalis le azioni Parmalat S.p.A. sottostanti.
Alla data odierna, a seguito delle citate operazioni, il Gruppo Lactalis detiene una partecipazione effettiva pari al 13,97 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. ed una partecipazione potenziale pari al 15 per cento del capitale sociale della stessa, ripartita tra i tre contratti di equity swap sopra menzionati (5,08 per cento +2,42 per cento +7,5 per cento).
Pertanto, alla data odierna, la partecipazione complessiva acquistata o acquistabile del Gruppo Lactalis, non risulta aver mai superato la soglia del 30 per cento del capitale di Parmalat, rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, soggiunto che, in virtù dell'articolo 106, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell'articolo 49, lettera e) della delibera Consob n. 11971/99, il superamento della soglia del 30 per cento non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto laddove la soglia del trenta per cento sia superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegni a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto (cosiddetto esenzione da acquisto temporaneo).

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ALLEGATO 3

5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato intesa a conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire maggiore trasparenza nella gestione del Gruppo Generali, assicurando ai piccoli azionisti un miglior quadro informativo e di tutela.
Al riguardo, non può non richiamarsi quanto già riferito in data 23 marzo 2010 in occasione dello svolgimento presso questa stessa Commissione di interrogazione analogo contenuto.
Sulla questione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, con specifico riferimento a quanto riportato nella documentazione di bilancio 2010 relativamente alla partecipazione nella Holding Generali Ppf, ha chiesto ad Assicurazioni Generali S.p.a. - ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF (Testo unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria) - di diffondere senza indugio un comunicato stampa con cui fornire al mercato, tra l'altro, chiarimenti in ordine ai diritti e alle facoltà attribuite ai soci della Holding Generali Ppf ai fini della eventuale cessione della propria partecipazione, nonché le considerazioni svolte ai fini del trattamento contabile adottato nel bilancio di impresa e consolidato relativamente ai menzionati diritti e facoltà di cessione della partecipazione.
In data 28 marzo 2011 Assicurazioni Generali S.p.a., in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob, ha emesso un articolato comunicato stampa col quale ha chiarito la natura ed il contenuto degli accordi:
In particolare:
tali citati accordi «approvati con voto unanime dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo di Generali, disciplinano una joint venture tra Generali e il Gruppo PPF, che Generali consolida nel proprio bilancio, in quanto ne detiene il controllo. PPF BV detiene infatti in Holding una partecipazione minoritaria, rappresentativa del 49 per cento del suo capitale»;
la costituzione di tale joint venture si è realizzata mediante il conferimento in Holding di una serie di partecipazioni societarie detenute dai partners nell'Europa centro-orientale e il pagamento da Generali al Gruppo PPF di un conguaglio in denaro, a valori di mercato e senza contemplare alcun premio di maggioranza a carico di Generali.

Sempre il 28 marzo 2010, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico la Consob ha altresì proceduto all'audizione dei rappresentati legali di Generali.
Per quanto riguarda, poi, il riferimento contenuto nell'interrogazione della «eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti» e del conseguente «rischio di generare fenomeni opachi di familiarità degli stessi» si segnala che il tema è stato

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diffusamente trattato dalla Consob nel corso dell'Audizione su «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi» (nella persona della dottoressa Marina Cicchetti) in data 25 gennaio 2011 presso questa Commissione.
In particolare, la normativa vigente in Italia in materia di indipendenza dei revisori sono contenute nel Decreto Legislativo n. 39/2010 (attuativo in Italia della Direttiva Audit 2006/43), che hanno imposto un regime «più stringente» rispetto a quello minimo indicato dalla citata Direttiva 2006/43 in relazione alla revisione dei cosiddetti enti di interesse pubblico elencati dall'articolo 16 dello stesso Decreto Legislativo (ossia emittenti quotati, banche, assicurazioni, intermediari finanziari ed altri soggetti).
Tra le regole «più stringenti» valevoli per questi enti di interesse pubblico - regola tesa proprio a contrastare il rischio di eccesso di familiarità nei confronti del cliente - figura il principio della mandatory rotation consistente nell'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un periodo di nove anni (obbligo che va ad aggiungersi a quello di rotazione già previsto dalla Direttiva per il revisore responsabile del lavoro).
La Consob ha precisato che, peraltro, sulla citata problematica sussistono posizioni contrastanti: infatti, alcuni esperti ritengono che gli aspetti positivi di tale regola, rappresentati da una maggiore salvaguardia dell'indipendenza dei revisori, siano inferiori rispetto a quelli considerati negativi e consistenti nella «perdita di conoscenza del cliente».
Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che da tempo è stato predisposto, ma non ancora definito, uno schema del regolamento previsto dagli articolo 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Il Codice delle assicurazioni private», avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.
Per quanto riguarda gli assetti di governance evidenziati nell'interrogazione, comprese le politiche di investimento delle imprese di assicurazione, il citato Ministero ha precisato che la normativa di settore, primaria e secondaria, adottata in attuazione del predetto Codice assegna al Consiglio di amministrazione delle imprese di assicurazione la responsabilità ultima di identificazione, valutazione controllo dei rischi maggiormente significativi e, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile, e definisce i compiti e le funzioni del suddetto consiglio di amministrazione con riguardo, in particolare, all'assetto organizzativo dell'impresa, alla formazione dei processi decisionali, alla revisione delle strategie e delle politiche di assunzione, alla valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.
Tale quadro normativo anticipa i principi di governance che trovano una analitica e compiuta regolamentazione nella direttiva europea 2009/138/UE, recante nuovi criteri di misurazione della solvibilità delle imprese di assicurazione, che sarà recepita negli ordinamenti nazionali alla fine del 2012.
La direttiva impone alle compagnie di assicurazione stringenti requisiti organizzativi, prevedendo l'istituzione delle funzioni di risk management internal audit, funzione attuariale, compliance indipendenti dalle funzioni operative, una chiara allocazione di ruoli e responsabilità, adeguatezza e appropriatezza del management, emanazione di politiche scritte di gestione dei rischi e prevede espressamente il livello dei requisiti patrimoniali alla luce anche dei sistemi di governance adottati dalla società.
In via generale, inoltre, la normativa del settore assicurativo prevede specifici presidi a tutela della stabilità delle imprese di assicurazione e a garanzia degli interessi degli assicurati che consentono all'Autorità di vigilanza di presidiare le

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operazioni di acquisizione di partecipazioni, anche di controllo, in altre società contemplando, in determinati casi, l'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.
Nell'ottica sempre di una tutela della stabilità dell'impresa di assicurazione e dell'autonomia e indipendenza della gestione la normativa assicurativa consente, inoltre, all'ISVAP interventi di vigilanza nelle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nelle imprese di assicurazione e le operazioni infragruppo.