CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03279 Codurelli: Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo alle problematiche sollevate dall'onorevole Codurelli in ambito penitenziario, riportandomi ai dati acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed agli elementi informativi trasmessi dalla Autorità giudiziaria, competente ad indagare in seguito all'evasione dalla Casa Circondariale di Lecco dei detenuti El Fadly Anir Ali e Romeo Nicodemo.
Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio da ultimo menzionato sembrerebbe che i due reclusi si siano allontanati dal penitenziario di Lecco durante le operazioni di immissione ai passeggi, tra le ore 9.00 e le ore 9.20 del 18 luglio 2010.
Verosimilmente, così come riferito dalla Direzione dell'Istituto, i due detenuti si sarebbero sottratti al controllo visivo della sorveglianza e, dopo essersi arrampicati sulla parete ove affacciano le finestre della sezione, avrebbero raggiunto la sommità del «box agenti». Da qui, dopo un ulteriore balzo, sarebbero arrivati sul camminamento del muro di cinta, per poi ridiscendere lungo la parete ove affacciano gli uffici. In questo punto, la presenza di una tettoia avrebbe agevolato il superamento dell'intercinta interna, in modo da consentire loro lo scavalcamento della stessa. Una volta superata la recinzione metallica perimetrale, i reclusi si sarebbero, quindi, dati alla fuga.
Ciò detto, tengo a mettere in evidenza che dell'accaduto sono state prontamente informate sia la Procura di Lecco, che le Forze di Polizia, investite delle successive operazioni di ricerca.
In data 21 luglio 2010, infatti, uno dei due evasi - El Fadly Anir Ali - è stato nuovamente tratto in arresto dai carabinieri di Orzinuovi (Brescia) ed è stato poi associato presso la C.C. di Brescia. Costui era stato arrestato il 28 luglio 2009 e si trovava in posizione giuridica mista, risultando, al contempo, definitivo con fine pena al 19 gennaio 2012 e ricorrente, in seguito a condanna per i reati di rapina, lesioni personali ed altro.
Quanto all'evaso Romeo Nicodemo, comunico che le ricerche sono, attualmente in corso e che la posizione giuridica a lui riferibile dopo l'arresto del 2 marzo 2009 era di detenuto appellante (con fine pena provvisorio al 2 settembre 2019) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e produzione e traffico di sostanze stupefacenti.
Entrambi i reclusi - lo preciso - non rivestivano, quindi, una posizione giuridica particolare e, pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'onorevole interrogante, non era né richiesta né necessaria una loro allocazione in un penitenziario di massima sicurezza, ovvero in un istituto con caratteristiche strutturali diverse da quelle in essere presso il carcere di Lecco.
Peraltro, ritengo doveroso segnalare che tra il 2000 ed il 2004, la Casa Circondariale di Lecco è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione generale, (comprese le opere di consolidamento strutturale ed adeguamento funzionale ed impiantistico) a cura e spese del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Inoltre, proprio in seguito ad espressa richiesta di questa Amministrazione sono state adottate per la realizzazione degli impianti le tecnologie più innovative di quel periodo,

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mentre per l'attuazione delle opere edili sono state prescelte le soluzioni più funzionali ed ergonomiche, nel rispetto del regolamento penitenziario 230/00.
È inutile precisare, quindi, che gli eventuali piccoli interventi da eseguirsi nell'edificio riguardano, allo stato, la manutenzione ordinaria dell'istituto, che viene effettuata normalmente, sia pure compatibilmente con le risorse disponibili.
Nell'affrontare la realtà penitenziaria di Lecco non ci si trova, quindi, ad analizzare una situazione carceraria di tipo emergenziale; piuttosto, anche alla luce di quanto prima descritto, è ben possibile fare rientrare il menzionato episodio di fuga dal carcere di Lecco nella casistica decisamente fisiologica, anche se deprecabile, del «fenomeno della evasione» dagli istituti penitenziari.
Ad ogni buon conto, vorrei chiarire che l'attenzione di questa Amministrazione alla situazione delle carceri, intese come strutture ma anche come luoghi ove garantire la vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari, è tutt'altro che sopita.
L'impegno, come mi è capitato in più di una occasione di ribadire, si svolge su fronti diversi, ivi compreso quello del potenziamento del personale. La lamentata insufficienza del personale, soprattutto di polizia penitenziaria sarà, infatti, suscettibile di sicuro miglioramento con la realizzazione del piano carceri che prevede, tra l'altro, l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria che saranno assegnati negli istituti penitenziari maggiormente in sofferenza.
Chiudo la mia risposta segnalando che la competente articolazione dell'Amministrazione Penitenziaria ha dato incaricato al Provveditore Regionale della Lombardia di effettuare ogni accertamento utile a verificare le concrete dinamiche dei fatti ed anche le eventuali responsabilità di due operatori di Polizia penitenziaria, in servizio al momento dell'evasione.
All'indagine amministrativa in corso, si affianca l'indagine penale attualmente condotta dalla Procura di Lecco.
Quest'ultima - così come comunicato dal Capo dell'Ufficio inquirente - in data 2 marzo 2011 ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di due operatori penitenziari, ipotizzando a carico di costoro il reato di cui agli articoli 113, 387 e 61 n. 11 C.P. (cooperazione colposa del custode nel reato di evasione).

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04336 Contento: Sulle iniziative che il Ministro della giustizia intenda adottare per accertare le ragioni del ritardo del deposito delle motivazioni della decisione d'appello, determinando la prescrizione del reato di diffamazione del quale era imputato il signor Marco Travaglio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le censure mosse dall'onorevole interrogante e le iniziative di carattere ministeriale sollecitate in merito alla pronuncia di secondo grado intervenuta tardivamente nel procedimento penale n. 05943/2009 R.G.C.A. a carico del giornalista Marco Travaglio, sono state oggetto di disamina da parte delle competenti articolazioni di questo Dicastero.
Dalla preliminare istruttoria demandata al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria risulta, invero, che il procedimento segnalato è stato definito dal giudice di secondo grado con sentenza dell'8 gennaio 2010, ma che le motivazioni, riservate dall'Organo giudicante in giorni 60, sono state depositate dal Consigliere estensore in data 4 gennaio 2011, in ritardo rispetto al termine fissato.
Dagli atti in esame risulta, poi, che la prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della parte civile Cesare Previti è, invece, maturata in data 3 aprile 2010, successivamente cioè alla lettura del dispositivo di condanna del giornalista e del concorrente nel reato pur se, comunque, nelle more del deposito della motivazione.
Ciò posto, vorrei evidenziare che proprio sul ritardo testé menzionato e sulla sua eventuale valenza di natura disciplinare risulta attualmente incentrata l'istruttoria ministeriale, prontamente avviata e tuttora in corso.
L'intento - proprio come richiesto dall'onorevole Contento - è infatti quello di appurare, a norma del vigente ordinamento giudiziario, se il superamento dei termini massimi di tolleranza per il ritardato deposito della motivazione debbano essere imputabili a condotte negligenti, ovvero possano trovare giustificazioni di natura oggettiva e/o soggettiva.
Per approfondire siffatti elementi, onde valutarne la completezza ai fini dell'eventuale iniziativa ministeriale anche di natura ispettiva, si è già provveduto a richiedere gli ulteriori chiarimenti al Capo di Corte, oltre che allo stesso magistrato estensore.
I dati sinora pervenuti sono, tuttavia, decisamente parziali e non consentono, per ciò solo, di dare conto con adeguatezza dei presupposti normativamente richiesti per una iniziativa ministeriale.
Allo stato, ciò che emerge è che il procedimento penale di secondo grado si è protratto per poco più di un anno e che la sentenza di condanna è intervenuta circa tre mesi prima del maturarsi della prescrizione del reato contestato.
Segnalo, altresì, che la pronuncia emessa dalla competente Autorità giudiziaria ha statuito non soltanto in merito alla responsabilità penale degli imputati, ma ha anche definito l'entità delle conseguenze

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risarcitorie vantate dalla parte civile; quest'ultima - vorrei rimarcarlo - resta comunque legittimata ad ottenere il risarcimento del danno indicato in pronuncia, indipendentemente dalla intervenuta prescrizione del reato.
Ad ogni buon conto, rassicuro l'Interrogante che le risultanze acquisite ad istruttoria completata saranno oggetto di definitiva valutazione, al fine di consentire all'onorevole Guardasigilli di assumere ogni eventuale iniziativa di sua competenza.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04334 Tenaglia: Sulla situazione organizzativa e sulla carenza di organico del Tribunale di Pescara.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione, l'onorevole Tenaglia invoca l'intervento del Ministro Guardasigilli - nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie - al fine di fronteggiare la descritta carenza di organico e la conseguente difficoltà organizzativa sussistente nel Tribunale di Pescara.
Premetto che la risposta che mi appresto a fornire vorrebbe soddisfare, almeno nelle intenzioni, i desiderata prospettati, ma non può prescindere - per diretta conoscenza dell'onorevole interrogante - da quelle prerogative che, nell'ambito dei poteri riconosciuti al Ministro della Giustizia, si qualificano come limiti al suo operato.
Ritengo opportuno ricordare, infatti, che gli aspetti connessi alla copertura degli organici del personale di magistratura del Tribunale di Pescara, attengono a profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.
Del pari ultronee rispetto ai poteri del Guardasigilli risultano anche le specifiche richieste formulate con riguardo alle modalità di impiego dei Giudici Onorari di Tribunale, ovvero al trasferimento dei ruoli civili dalle sezioni distaccate di Penne e San Valentino alla sede centrale: in entrambi i casi si verte nell'ambito di competenza del Presidente del Tribunale, trattandosi, comunque, di aspetti sottoposti all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nel rispetto della normativa, primaria e secondaria, che regola la formazione delle tabelle di ciascun Ufficio giudiziario giudicante.
Piuttosto, con particolare riferimento alle modalità di impiego dei Giudici Onorari nel settore civile del Tribunale di Pescara, segnalo che, in base ad una espressa previsione contenuta nel progetto organizzativo del Tribunale per il triennio 2009-2011, è consentito che i giudici onorari siano «(...) chiamati a svolgere essenzialmente un ruolo di collaborazione con i magistrati togati, nel rispetto della circolare sulle tabelle e dei recenti pareri espressi dal CSM. La principale funzione loro attribuita è, quindi, quella di partecipare alle udienze civili, coadiuvando il giudice togato nelle istruttorie. Inoltre, in supplenza di magistrati impediti, previa delega, è possibile assegnare i giudici togati alla trattazione di cause, ma limitatamente ai procedimenti consentiti dall'Ordinamento Giudiziario. (...)».
La suddetta previsione - lo preciso - non è stata oggetto né di osservazioni, né di rilievi da parte dell'Organo di Autogoverno della Magistratura, nel corso dell'approvazione del predetto progetto organizzativo, intervenuta nella seduta del 7 ottobre 2009.
Vorrei, infine, ricordare che, in ugual modo, esula dalle competenze del Ministro Guardasigilli anche la disciplina delle applicazioni endodistrettuali dei magistrati pescaresi: per quest'ultime, infatti, occorre fare riferimento ai provvedimenti emessi dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.
Ciò detto, resta inteso che le condizioni operative del Tribunale di Pescara sono poste, comunque, all'attenzione del Ministro della Giustizia e delle competenti articolazioni ministeriali, con la finalità di contribuire, nel limite delle effettive competenze di questo Dicastero, alla soluzione di eventuali ed ulteriori aspetti problematici.

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In proposito, faccio presente che le esigenze operative del Tribunale di Pescara sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione della ripartizione delle 546 unità di magistrato - recate in aumento dalla legge 48/2001 e realizzato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003. La pianta organica del Tribunale di Pescara è stata, infatti, ampliata in ragione di 2 posti di giudice, passando da 21 a 23 unità.
Attualmente - così come riferito dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero - l'organico magistratuale togato del Tribunale di Pescara è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 23 magistrati, 2 dei quali con funzioni di giudice del lavoro.
Le vacanze, allo stato, interessano tre dei predetti posti di giudice, anche se per una di tali scoperture è già intervenuta la pubblicazione del posto a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, con telex n. 2887 dell'11 febbraio 2011.
Sulla base dei dati sin ora acquisiti, risultano presentate sette domande di aspiranti legittimati: ne discende che, salvo revoche, il posto dovrebbe poter essere coperto al più tardi entro il corrente anno.
Quanto, infine, alle eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico dell'Ufficio giudiziario pescarese, assicuro che le stesse - ancor più se qualificate come nel caso dell'Avvocatura locale - saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).
In tale contesto, le esigenze di incremento dell'organico del Tribunale di Pescara saranno tenute in debita considerazione, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative. Non va sottaciuto, infatti, che l'esigua disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo, 14 aprile e 12 novembre 2010 in funzione di rilevate situazioni emergenziali, rende necessario operare un'attenta analisi delle esigenze di ciascun Ufficio, secondo valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponibili nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.