CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03833 Contento e Carlucci: Sulla carenza di personale degli uffici giudiziari della Carnia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Contento, posso riferire quanto segue, sulla scorta delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.
Voglio in primo luogo rammentare che in base al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento» nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.
Conseguentemente, il Ministero della giustizia ha tempestivamente attivato, con nota a firma dell'onorevole Ministro del 6 agosto 2008, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2008, la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'articolo 74, comma 6.
La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla legge n. 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2) ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti e ciò alfine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.
Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.
In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 26 gennaio 2009.
Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 15 marzo 2010, si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

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Per quanto attiene, in particolare, agli uffici NEP, va posto invece nel dovuto rilievo che l'applicazione del criterio proporzionale ha presentato senz'altro minori criticità: le figure professionali e posizioni economiche effettivamente «presenti» (cioè effettivamente coperte in tutto o in parte), presso gli uffici in questione sono state infatti aumentate o sono rimaste invariate nella relativa consistenza numerica (nello specifico trattasi delle ex posizioni economiche C1, B3 e B2) per tutti gli uffici, riflettendosi le riduzioni sulle sole ex posizioni economiche C3 e C2 completamente vacanti, trattandosi di posti creati per la riqualificazione, mai avvenuta, del personale.
Per l'ufficio NEP del tribunale di Tolmezzo e della sua sezione distaccata in San Vito al Tagliamento sono state adottate determinazioni conformi ai criteri generali fissati per gli uffici della medesima tipologia.
Attualmente, nell'ufficio NEP di Tolmezzo sono presenti 4 dipendenti rispetto ad una dotazione organica di 8 unità previste.
Nello specifico, è interamente coperto l'organico dell'assistente giudiziario (3 unità su altrettante previste) mentre è coperto un posto di funzionario UNEP sui 3 previsti e sono scoperti entrambi i posti di ufficiale giudiziario.
Voglio in ogni caso sottolineare che il Ministero ha tenuto in debita considerazione le esigenze dell'ufficio in esame, nei limiti delle possibilità di intervento previste dalle vigenti normative. In particolare, in occasione delle autorizzazioni ad assumere concesse nel 2004 negli uffici NEP del distretto di Trieste sono stati coperti 12 posti di ufficiale giudiziario C1 - tra cui l'unico posto allora vacante nellUNEP di Tolmezzo - e altri 4 posti sono stati coperti con le autorizzazioni concesse nel 2005.
In tal modo, quindi, la pianta organica di ufficiale giudiziario C1 (ora funzionario UNEP) era interamente coperta.
Tuttavia, a seguito dell'ultimo interpello per la mobilità interna, pubblicato a maggio 2007, i tre funzionari in servizio nell'ufficio sono stati trasferiti in altre sedi da loro richieste.
Due di essi hanno assunto possesso nei nuovi uffici lo scorso anno, mentre il dottor Tenace ha revocato in data 15 dicembre 2010 la richiesta di trasferimento.
Va aggiunto poi che, al fine di superare le problematiche connesse alla mancanza di ufficiali giudiziari, nel giugno del 2009 il Ministero ha interessato il Presidente della Corte di appello di Trieste per effettuare un interpello distrettuale per la copertura di 2 posti di funzionario UNEP e di 1 posto di ufficiale giudiziario F3, ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007.
Tale iniziativa ha avuto esito negativo ed il Presidente della Corte di appello, competente al riguardo, ha continuato a garantire la funzionalità dell'ufficio con applicazioni temporanee, anche in modo frazionato.
Infatti, attualmente, l'applicazione temporanea di ufficiali giudiziari da altri uffici NEP del distretto, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (con le procedure previste dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007), costituisce l'unico mezzo per fronteggiare le criticità dell'ufficio.
Tale strumento consente al Presidente della Corte d'appello di garantire la funzionalità dei servizi mediante un'ottimale utilizzazione e ridistribuzione delle risorse presenti nel distretto.
Non è opportuno, invece, intervenire con il comando di personale da altre amministrazioni date le peculiari e specifiche caratteristiche della figura professionale dell'ufficiale giudiziario che prevedono una competenza difficilmente riscontrabile tra le figure professionali di altri enti o amministrazioni.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04298 Cassinelli: Sull'iter del concorso pubblico per educatore penitenziario.

Interrogazione n. 5-04314 Ferranti: Questioni relative all'assunzione dei vincitori del concorso per educatore penitenziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta al comune quesito formulato da entrambi gli onorevoli interroganti mi induce ad una chiarificazione di natura evolutiva-procedurale.
Faccio presente, infatti, che il concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004, ma si è concluso soltanto in data 9 luglio 2008.
Nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori, mentre nell'anno 2010 si è proceduto all'assunzione delle ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio.
La questione, pertanto, deve essere circoscritta alle residue 44 unità del predetto concorso, anch'esse assegnate regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma rese nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.
Orbene, proprio per tali unità si è già proceduto - ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94 - allo scorrimento della relativa graduatoria che, lo ricordo, manterrà la propria validità fino al 31 maggio 2012.
Contestualmente, ci si è attivati per il perfezionamento del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n.133, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nella misura pari al 10 per cento.
Tale provvedimento è contenuto nello schema di regolamento che riordina e razionalizza l'assetto organizzativo, centrale e periferico, del Ministero della giustizia: quest'ultimo - lo preciso - è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta 17 dicembre 2010, n. 119, ed è stato anche tempestivamente trasmesso sia al Consiglio di Stato, sia alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.
In sostanza, si è quindi provveduto a determinare la nuova dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche.
Al riguardo, devo tuttavia evidenziare, che l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di operare una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento delle stesse.
In verità, il comma 8-quinquies del medesimo articolo ha previsto anche alcune deroghe riguardanti, tra l'altro, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari ed il Corpo di polizia penitenziaria, ma si tratta di una prescrizione che deve essere a sua volta raccordata con l'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un

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anno», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1o dicembre 2010, n. 281.
A norma del predetto articolo «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati...».
Ed infatti, la dotazione organica dell'Amministrazione penitenziaria prevista dallo schema di regolamento in fase di approvazione, non riporta l'ulteriore riduzione contemplata dalla legge 25/2010, con la conseguenza che, anche dopo l'approvazione del regolamento, non sarebbe comunque possibile procedere ad ulteriori assunzioni, stante il divieto previsto dall'articolo 2, comma 8-quater, della medesima legge 25/2010.
Tale interpretazione restrittiva trova conferma nelle disposizioni contenute nella circolare 22 febbraio 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
Questi, dunque, i limiti ed termini entro i quali è lecito operare.
Ad ogni buon conto, ritengo doveroso segnalare che è attualmente in atto - nelle more della definizione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 199/2010 - uno studio per ricomprendere l'Amministrazione penitenziaria tra i destinatari di una deroga all'applicazione dell'ulteriore riduzione della dotazione organica di personale, prevista dal citato articolo 2, comma 8-bis, della legge 25/2010.
Tale l'obiettivo - al quale si stanno interessando tutti gli organi a vario titolo competenti - permetterà all'Amministrazione, ove raggiunto, di dare corso a tutte le assunzioni del personale interessato.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04285 Bernardini: In materia di trattamento di detenuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione oggi in discussione riguarda la vicenda processuale occorsa alla signora Natascia Berardinucci, imputata nell'ambito del procedimento penale n. 9052/09 instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica di Teramo per i reati di cui agli articoli 612-bis (atti persecutori), 582 (lesioni personali) 635-625 n. 7 codice penale (danneggiamento aggravato) ed 81 codice penale, a seguito di querela sporta dalla parte offesa al Commissariato di pubblica sicurezza di Atri il 5 novembre 2009.
Dalle notizie acquisite al riguardo presso gli uffici giudiziari intervenuti nel procedimento in questione, è stato possibile ricostruire detta vicenda nei termini che seguono.
La notizia di reato pervenuta alla Procura di Teramo il 16 novembre 2009 è stata iscritta al RE.G.E. in data 18 novembre 2009 ed il procedimento è stato assegnato, nel rispetto dei criteri organizzativi, al Pubblico ministero di turno del gruppo famiglia-minori che, nel caso di specie, era la dottoressa Laura Colica.
In data 23 novembre 2009 il Pubblico ministero inoltrava al Gip presso lo stesso Tribunale richiesta di misura cautelare - regolarmente assentita dal Procuratore F.F, configurando a carico della Berardinucci i reati sopra indicati, commessi in danno della persona offesa in un arco di tempo ricompreso tra la fine del 2008 e la fine del 2009.
Va sottolineato, in proposito, che nella stessa data in cui veniva richiesta la misura cautelare (23 novembre 2009) la parte offesa proponeva nei confronti della Berardinucci una nuova querela per analoghi reati commessi fino al 20 novembre 2010 e, conseguentemente, gli atti relativi venivano depositati al Gip a sostegno della stessa richiesta di misura cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2009, eseguita in pari data, il Gip, in accoglimento della richiesta, applicava alla Berardinucci la misura cautelare della custodia in carcere e l'indagata veniva quindi tradotta presso la casa circondariale di Chieti.
Il responsabile dell'Unità operativa di medicina penitenziaria di quell'istituto, in data 7 dicembre certificava, tra l'altro, che la detenuta «...risulta affetta da parkinsonismo ad esordio giovanile che presenta tutti i sintomi della malattia nonostante il trattamento farmacologico. Dal lato psichico risulta essere affetta da disturbi dell'umore con idee persecutorie, ipomaniacalità in comorbilità a disturbo ossessivo-compulsivo e tendenza al passaggio all'azione con ridotti freni inibitori. Tali condizioni rendono la detenuta incompatibile con la permanenza nell'istituto (di Chieti). Necessita e si chiede un immediato trasferimento in un ex CDT per le ulteriori definizioni diagnostiche».
In data 17 dicembre 2009 il Pubblico ministero firmava l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e richiesta di notifica dell'avviso.
Il successivo 8 gennaio lo stesso Pubblico ministero procedeva all'interrogatorio della Berardinucci presso la casa circondariale di Teramo, ove la stessa era stata trasferita ed era stata ammessa, a far data dal 23 dicembre 2009, appena ottenuta

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la necessaria autorizzazione dall'autorità giudiziaria competente, a fruire dei colloqui con i propri familiari.
Alla luce dell'interrogatorio, delle note mediche stilate dai sanitari del presidio ospedaliero penitenziario di Pisa (ove la Berardinucci era stata nel frattempo trasferita), il Pubblico ministero, in data 28 gennaio 2010, chiedeva al Gip l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia.
In data 3 febbraio 2010 la Berardinucci veniva nuovamente trasferita presso la casa circondariale di Teramo dove permaneva fino al 16 marzo 2010, allorquando le venivano concessi gli arresti domiciliari.
All'esito della conclusione delle indagini preliminari il Pubblico ministero, in data 29 gennaio 2010, richiedeva al Presidente del tribunale la fissazione della data di udienza per la citazione diretta della Berardinucci davanti alla sezione distaccata di Atri del tribunale di Teramo, udienza che veniva fissata il 21 aprile 2010 davanti al giudice dottoressa Redaelli.
Nelle more della citazione diretta, il Gip dottoressa Tommolini disponeva perizia medico-legale psichiatrica che veniva poi depositata davanti al tribunale monocratico di Atri all'udienza del 21 aprile 2010.
I periti riscontravano che l'imputata presentava «uno scompenso mentale su un delicato quadro neuro-psichico preesistente, caratterizzato fra l'altro da un disturbo borderline di personalità (...) l'infermità mentale che ne è derivata, qualificata in una manifestazione attenuata delle psicosi note quali appunto un disturbo borderline di personalità, ha determinato uno stato di mente tale da far scemare grandemente senza escluderla la capacita di intendere e di volere, producendo un vizio parziale di mente...».
All'udienza dibattimentale del 30 aprile 2010 venivano escussi 11 testi dell'accusa, si procedeva all'esame dei periti medici-legali, all'esame dell'imputata e all'escussione di 5 testi della difesa; alla successiva udienza del 9 giugno 2010, il tribunale dichiarava Berardinucci Natascia colpevole dei reati a lei ascritti e, ritenendo nella fattispecie la sussistenza della diminuente costituita dal vizio parziale di mente, condannava l'imputata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, disponendo altresì la sua sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia per il tempo di mesi 10.
Voglio in proposito segnalare che la sentenza di condanna è stata appellata dall'imputata e che il giudizio di appello si svolgerà tra pochi giorni, segnatamente, il prossimo 25 marzo.
Nel motivare, con separata ordinanza del 9 giugno 2010, l'applicazione in via provvisoria nei confronti dell'imputata della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, il giudice ha sottolineato la sussistenza, a suo carico, del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui vi era stato il processo, testualmente evidenziando - in relazione alla Berardinucci - «che il percorso riabilitativo costituito dalla lunga permanenza in carcere e dal successivo ricovero in una casa di cura, agli arresti domiciliari, non appare aver sortito l'effetto deterrente se, prima della celebrazione di un'udienza del medesimo processo, la donna aveva ancora telefonato insistentemente alla parte offesa e, dopo aver ottenuto risposta, l'aveva minacciato di nuovo. Ed invero le innumerevoli telefonate trovate sul telefono della stessa parte offesa prima della celebrazione di una delle udienze del processo, dovevano ritenersi senz'altro attribuibili alla Berardinucci che aveva insistito nel chiamarlo finché questi non le aveva risposto, così come anche in passato era avvenuto».
Nella stessa motivazione, il giudice ha, poi, evidenziato che «le minacce rivolte nell'attualità alla p.o. e il ripetersi di modalità di offesa già percorse nel passato (le nuove condotte si riferiscono al maggio 2010), evidenziano una personalità tuttora pervasa dai medesimi elementi di criticità che hanno caratterizzato la genesi delle precedenti condotte aggressive. La pericolosità invero non può essere valutata esclusivamente sul piano clinico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello

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stato patologico del soggetto, è necessario tuttavia tener conto dei dati relativi alle condizioni neurologiche dell'imputata e delle implicazioni comportamentali che hanno tali condizioni - che sono state concordemente indicate dai periti d'ufficio come da quelli della difesa - per confrontarsi con lo svolgersi degli accadimenti nel passato, la gravità degli stessi e il ripetersi nell'attualità delle condotte lesive. La pericolosità sociale deve desumersi sotto il profilo penale dalla circostanza che al di fuori della struttura di cura non vi sia alcuna garanzia che il soggetto sia in grado di astenersi dal commettere altri reati. Ed invero allo stato non si dimostra che abbia avuto alcuna efficacia deterrente né la celebrazione del processo, né la misura cautelare cui la stessa è stata lungamente sottoposta».
Per tale complesso di ragioni, conseguentemente, il giudice ha ritenuto di dover procedere nei confronti dell'imputata all'applicazione, in via provvisoria, della misura di sicurezza della casa di cura e custodia, in quanto unica misura idonea ad elidere il pericolo di reiterazione di altri reati, «in considerazione della condizione di infermità neurologica (che è alla base) della infermità psichica della Berardinucci e del persistere della pericolosità sociale della stessa che fanno emergere come sia inappropriata qualsiasi misura diversa».
Il provvedimento in questione veniva quindi impugnato dall'imputata innanzi alla Corte di appello de L'Aquila. Tale organo giudicante, pur rilevando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della Berardinucci, anche alla luce della richiamata sentenza di condanna, riteneva tuttavia di non poter condividere le motivazioni indicate dal giudice di Atri per l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza, rilevando che «il discontrollo degli impulsi» da cui era affetta l'imputata erano stati «slatentizzati» dalla assunzione del farmaco Mirapexin che prevede tale effetto come collaterale, tanto da aver consigliato l'utilizzo di altro farmaco antiparkisnoniano.
Ha osservato, infatti, la Corte di appello «che l'originaria prognosi sfavorevole nei confronti dell'imputata si è andata col tempo ridimensionando tanto che gli stessi sanitari della casa di cura e custodia istituita presso l'ospedale psichiatrico giudiziario "Carlo Poma" di Castiglione delle Stiviere, confermando la valutazione dello psicologo dottor Canfora, nominato ausiliario dai periti del giudice, hanno escluso la pericolosità sociale della Berardinucci» in quanto, «Sotto il profilo squisitamente clinico» non si sono ravvisate, «pur a fronte di un'osservazione necessariamente breve,» (dal 12 al 29 giugno 2010) «problematiche di tipo psicotico né a livello timico né a livello neotico che possano giustificare un giudizio di pericolosità sociale discendente da fattori psichiatrici».
Per tale complesso di ragioni la Corte di appello ha deciso di revocare la misura precedentemente applicata all'imputata, sostituendo alla stessa quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenuta sufficiente al soddisfacimento delle sussistenti esigenze cautelari derivanti dal pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali era stata prima tratta in arresto e poi condannata dal giudice di primo grado.
Questi, in sintesi, sono i dati riguardanti il procedimento penale a carico di Natascia Berardinucci nei cui confronti - rammento ancora una volta - avrà inizio il giudizio di appello il prossimo 25 marzo.
Quanto, poi, al secondo quesito formulato dall'interrogante devo ricordare che l'Amministrazione penitenziaria non è più competente alla cura e all'assistenza delle persone detenute in quanto, come è noto, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008 si è concluso l'iter di trasferimento del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale. A carico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è rimasta, ancora, l'organizzazione del servizio sanitario negli istituti penitenziari ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, in attesa dell'adozione,

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da parte di tali enti, delle norme di attuazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
Ciò posto, preme comunque evidenziare che, indipendentemente dagli aspetti prettamenti sanitari, il D.A.P. presta massima cura al momento dell'accoglienza dei soggetti che fanno ingresso in carcere e, a tale riguardo, ha emanato, nel corso del tempo, diverse direttive con le quali ha fornito precise indicazioni alle direzioni degli istituti. Ciò, al fine di ottenere un particolare attenzione del personale tutto, sia di polizia penitenziaria che del comparto ministeri, nei confronti di quei soggetti che manifestino segni di disagio personale o di fragilità psichica, al fine di attivare rapidamente tutti i necessari interventi, consistenti anche nel rappresentare al personale medico delle Asl informazioni che, seppur non aventi natura sanitaria, possano fornire un prezioso contributo nella predisposizione di un accurato programma terapeutico.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04316 Palomba: Sui rimedi da adottare relativamente alla grave situazione nella quale si trovano gli uffici giudiziari di Nuoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Palomba, si fa presente quanto segue, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
Segnalo in primo luogo - con un'osservazione di carattere generale - che le problematiche attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura e, conseguentemente, anche quello del tribunale di Nuoro, richiamano profili di specifica competenza del Consiglio superiore della magistratura.
La mia è una premessa doverosa che non intacca, né sminuisce l'importanza della questione affrontata dall'onorevole interrogante, che ruota sulla necessità ineludibile e, sicuramente condivisa, di potenziare le risorse di molti uffici giudiziari del Paese. Si tratta, piuttosto, di una esplicitazione chiarificatrice, di cui si deve conto nel valutare l'adeguatezza degli interventi correttivi che sono già stati predisposti dal Governo e che sono in via di definizione.
Faccio presente, nello specifico, che l'organico magistratuale del tribunale di Nuoro, composto, oltre al Capo dell'ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 13 magistrati, presenta, allo stato, la sola vacanza di 3 dei predetti 13 posti di giudice.
Preciso, in proposito, che la situazione come sopra descritta tiene conto dei trasferimenti (già disposti ma attualmente ancora privi di effetti) della dottoressa Livia De Gennaro al tribunale di Napoli e della dottoressa Cristina Satta al tribunale di Nuoro.
Quanto, invece, al personale amministrativo, posso comunicare che, attualmente, la pianta organica dell'Ufficio prevede 50 posti e le risorse umane presenti sono 48.
Nello specifico:
sono coperti interamente, ed in alcuni casi presentano unità in sovrannumero rispetto alle dotazioni previste, gli organici di direttore amministrativo (4 presenti rispetto ai 3 posti previsti), di cancelliere (8 posti previsti, tutti coperti con una unità ivi assegnata che attualmente presta servizio al tribunale di Marsala ex articolo 78 del decreto legislativo 267/00 per mandato amministrativo), di assistente giudiziario (16 unità in servizio con 5 esuberi rispetto alla dotazione organica) e di conducente di automezzi (6 unità);
sono, invece, vacanti 3 posti di funzionario giudiziario, 2 posti di assistente giudiziario ed 1 posto di ausiliario compensati, nei limiti delle funzioni compatibili, con il personale in sovrannumero innanzi menzionato.

Preciso, inoltre, che uno dei due posti vacanti di operatore giudiziario sarà coperto all'esito della procedura di assunzione per collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99.
Infine, voglio in ogni caso rammentare che per fronteggiare le criticità dovute ad assenze, anche temporanee, del personale è possibile ricorrere all'applicazione in ambito distrettuale, secondo le previsioni

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dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007; tale istituto costituisce, di fatto, il più rapido strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti.
L'opportunità di disporre le applicazioni in ambito distrettuale e l'individuazione dell'ufficio da cui attingere sono rimessi alla valutazione del Presidente della Corte d'appello (per gli uffici giudicanti) il quale, in quanto titolare del potere di sorveglianza sugli uffici del distretto, conosce le effettive esigenze degli uffici di competenza.
Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare l'interrogante che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche del tribunale di Nuoro e l'impegno a fronteggiarne le esigenze operative, nell'imprescindibile contemperamento con i bisogni di tutti gli altri uffici giudiziari.