CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);
rilevato come la Comunicazione in esame costituisca l'atto con il quale viene avviato, per la prima volta, il semestre europeo, con il quale si intende assicurare un coordinamento ex-ante delle politiche economiche nella zona dell'Euro e nell'Unione europea;
rilevata l'esigenza che le complessità del meccanismo procedurale che presiede al semestre europeo non costituiscano un ostacolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e sottolineata, a tal fine, l'esigenza che i documenti, elaborati in tale contesto sia dagli Stati membri sia dagli organismi europei, forniscano indicazioni chiare e soluzioni concrete rispetto ad un novero circoscritto di obiettivi prioritari cui deve puntare l'azione di politica economica dei governi e dei parlamenti nazionali;
evidenziato come la Commissione Finanze, nei rilievi espressi sulla bozza del Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dal Governo nel novembre scorso (Doc. CCXXXVI, n. 1) avesse sottolineato l'esigenza che il rafforzamento della governance economica dell'Unione europea miri, oltre che a garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche a dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni dell'Unione europea nel suo complesso, coniugando la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali;
rilevato come le linee di fondo, indicate dalla Comunicazione, che devono guidare la ripresa economica europea risultino certamente condivisibili, in particolare per quanto riguarda le esigenze di superare gli squilibri finanziari che hanno innescato la crisi economica internazionale in atto, garantendo a tal fine la stabilità del sistema bancario, di assicurare la sostenibilità della spesa pubblica, di rivedere i sistemi tributari in senso più favorevole alla crescita e di garantire adeguati fonti di finanziamento al settore produttive ed alle famiglie;
segnalato, sotto lo specifico profilo della politica tributaria, come non sia ipotizzabile in Italia un ulteriore incremento della pressione fiscale, la quale ha già raggiunto da diversi anni un livello tale da rischiare di pregiudicare le prospettive di crescita del Paese, e come si debba pertanto puntare a realizzare una redistribuzione del carico tributario, in primo

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luogo perseguendo, attraverso il mantenimento di una rigorosa strategia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, l'emersione di basi imponibili che attualmente sfuggono al prelievo, nonché attraverso una differente ripartizione dell'imposizione, privilegiando i redditi da lavoro e d'impresa e i redditi di matrice non speculativa, nonché riconsiderando il ruolo relativo rivestito rispettivamente dalla tassazione diretta rispetto a quella indiretta;
ribadito, in particolare, l'obiettivo, già segnalato dalla Commissione Finanze nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, anche attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;
condivisa l'esigenza di utilizzare la leva tributaria come strumento privilegiato per sostenere il riavvio della crescita economica e per favorire la modernizzazione del mercato del lavoro, incrementando in particolare il tasso di occupazione di alcune categorie;
evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei principali elementi di debolezza del mercato del lavoro italiano sia costituito dall'insufficiente partecipazione continuativa delle donne al lavoro, la quale è ostacolata anche dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare, generalmente rappresentata dal reddito femminile, in quanto il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini IRPEF, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate;
sottolineato come le banche italiane, che pure hanno saputo rispondere meglio, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per la migliore qualità complessiva degli assetti normativi e di vigilanza sul settore, alla crisi finanziaria mondiale, senza bisogno di interventi diretti di ricapitalizzazione pubblica, debbano nei prossimi anni incrementare progressivamente la propria base patrimoniale, al fine di porsi al riparo da ogni rischio speculativo e di adeguarsi alle prescrizioni del nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari;
evidenziato, al tempo stesso, come l'economia italiana soffra di un grave elemento di debolezza, costituito dall'eccessiva dipendenza del sistema delle imprese dal credito bancario e dal connesso, insufficiente sviluppo di canali alternativi di finanziamento che consentano alle imprese di disporre di risorse finanziarie sufficienti a sostenere gli investimenti innovativi e la crescita dimensionale;
rilevata, in tale ottica, la necessità di incentivare il rafforzamento del mercato dei capitali di rischio, che costituisce una delle infrastrutture immateriali più importanti per realizzare una maggiore capitalizzazione e la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale italiano, e per incentivare in tal modo il tasso di innovazione e la produttività complessiva del sistema economico nazionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si evidenzia in primo luogo come ogni dibattito a livello europeo sugli strumenti di politica tributaria per sostenere la crescita non possa prescindere dal riconoscimento che finora gli sforzi per giungere ad una maggiore armonizzazione dei sistemi di imposizione sui redditi d'impresa sono sostanzialmente falliti, e che anzi, fino a pochi anni fa, alcuni Paesi europei hanno posto in essere forme di

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concorrenza fiscale dannosa che si sono, del resto, rivelate deleterie per quegli stessi Stati che le avevano promosse;
b) in tale contesto, si auspica che le opportunità di maggiore coordinamento offerte dall'architettura procedimentale ed istituzionale delineata nell'ambito del semestre europeo consentano di realizzare obiettivi concreti in questo campo, quantomeno compiendo passi avanti nella direzione della definizione di una base imponibile comune delle imprese;
c) sul piano nazionale, appare pienamente condivisibile l'obiettivo, già dichiarato dal Governo, di procedere ad una complessiva riforma del sistema tributario italiano, che punti ad alcuni obiettivi prioritari:
1) ridurre la pressione fiscale, in particolare in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, delle famiglie e del lavoro dipendente;
2) perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso l'ampliamento delle basi imponibili, nonché favorendo i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa di natura non speculativa ed i redditi da lavoro autonomo, anche mediante un migliore bilanciamento tra tassazione sui redditi e tassazione sui consumi e sulle rendite, mantenendo comunque immutato il prelievo sui titoli del debito pubblico;
3) razionalizzare il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, che risulta oggi particolarmente complesso e farraginoso;
4) favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese e sostenere gli investimenti che migliorino la capacità innovativa e la produttività;
5) rivedere la tassazione energetica, al fine di incentivare minori consumi energetici e l'impiego di combustibili a minore impatto ambientale;
6) adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali;
7) semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti;
8) ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;
d) nell'ambito delle prospettive di riforma fiscale occorre inoltre affrontare, nell'ambito del dibattito già in corso presso le istituzioni europee, il tema relativo all'introduzione di forme innovative di tassazione sulle transazioni finanziarie di natura speculativa, prevedendo a tal fine l'introduzione di un prelievo che incida su tali transazioni, da applicare a livello mondiale, al fine di scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre giurisdizioni, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad iniziative di investimento a lungo termine di grande respiro europeo, definendo una base imponibile dell'imposta ampia, e stabilendo esenzioni e soglie di applicazione del tributo che facciano salve le esigenze dei piccoli investitori;
e) sempre sotto il profilo tributario, si segnala come sia assolutamente prioritario affrontare e risolvere il grave problema dell'evasione nel settore dell'IVA, che determina conseguenze particolarmente negative sia sul gettito tributario degli Stati membri sia sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici, puntando a tal fine a modernizzare il sistema, generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
f) ancora con riguardo allo specifico settore dell'IVA, si segnala l'opportunità di intervenire sulla normativa nazionale in materia di rimborsi, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, in seguito alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità delle operazioni imponibili, legate al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE, hanno visto ridursi significativamente la possibilità di compensare

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l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti maggiori oneri finanziari a loro carico;
g) per quanto riguarda gli strumenti fiscali per il rilancio della crescita economica, si sottolinea come appaia necessario concentrare la leva fiscale su alcuni obiettivi prioritari per lo sviluppo del Paese, quali il sostegno alla famiglia, la promozione della ricerca e dell'innovazione, il superamento dei divari territoriali, il miglioramento del capitale umano;
h) a questo riguardo, si rileva come gli interventi di natura tributaria a sostegno della crescita debbano innanzitutto puntare a liberare maggiori risorse in favore degli investimenti e dei consumi: a tal fine appare prioritario prorogare o ampliare le misure, già adottate, per la detassazione degli investimenti produttivi, in specie nei settori della ricerca, dell'innovazione e della formazione, introdurre incentivi in favore del reinvestimento degli utili e per la capitalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, nonché prevedere benefici in favore delle assunzioni che favoriscano, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, l'emersione del lavoro nero o irregolare;
i) in tale contesto si sottolinea specificamente l'esigenza di incrementare il livello di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne, anche attraverso misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, valutando a questo fine anche la possibilità di introdurre uno specifico regime tributario per la famiglia, basato sul meccanismo del quoziente familiare;
l) sempre con riferimento ai temi del sostegno all'economia, si rileva come uno degli strumenti decisivi per riavviare i sistemi economici europei sia costituito dal rilancio di alcuni progetti di investimento infrastrutturale che possano fungere da moltiplicatori della crescita, sottolineandosi a tale riguardo l'esigenza di sostenere la creazione, in sede europea e nazionale, di strumenti di raccolta del risparmio, sia nella forma di emissioni pubbliche a livello europeo (i cosiddetti Eurobond), sia mediante un oculato utilizzo della raccolta postale, sia attraverso il ricorso a forme di finanziamento privato, che consentano di convogliare significative risorse finanziarie in favore di alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in un momento in cui le condizioni delle finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo;
m) in tale ottica, l'esigenza di individuare strumenti innovativi volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, e delle piccole e medie imprese, dovrà essere soddisfatta anche agevolando, sia sotto il profilo regolamentare, sia sotto il profilo tributario, lo sviluppo dei fondi di venture capital e dei fondi di private equity;
n) nel medesimo contesto si rileva inoltre come la riflessione sui temi del finanziamento del sistema produttivo, e segnatamente delle piccole e medie imprese, debba necessariamente condurre ad affrontare la questione generale rappresentata dallo scarso sviluppo che storicamente contraddistingue il mercato italiano dei capitali di rischio, evidenziandosi al riguardo l'esigenza di avviare un processo di revisione degli assetti normativi che presiedono ai mercati degli strumenti finanziari orientata ai seguenti obiettivi prioritari:
1) valutare se l'attuale assetto dei poteri in materia di ammissione alla quotazione risulti adeguato rispetto all'opportunità di ampliare le dimensioni e la liquidità del mercato borsistico, anche alla luce della normativa europea in materia;
2) rimuovere, in un quadro di piena trasparenza ed adeguata tutela degli investitori, gli ostacoli, di natura normativa ed economica, che attualmente disincentivano

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il ricorso al capitale di rischio rispetto al ricorso al capitale di debito;
3) favorire un maggiore sviluppo degli investitori istituzionali;
4) ridurre le asimmetrie informative che, nel quadro dell'estrema frammentazione della struttura imprenditoriale italiana, rendono difficile per gli investitori potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese, di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento;
5) superare le resistenze, legate anche alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inibiscono molti imprenditori rispetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato dei capitali;
o) per quanto riguarda specificamente il settore bancario, si evidenzia l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea III possa determinare effetti negativi sotto il profilo dell'eventuale restrizione del credito per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese;
p) a tale ultimo proposito, si sottolinea l'esigenza di procedere, all'indomani dell'istituzione dell'autorità di vigilanza europea sul settore bancario, alla massima armonizzazione possibile sotto il profilo normativo e della vigilanza, al fine di eliminare gli arbitraggi normativi che pongono il sistema bancario italiano in una condizione di svantaggio nei confronti degli altri Paesi europei;
q) si rileva la necessità di proseguire nelle iniziative legislative, già avviate con il decreto legislativo n. 141 del 2010, volte a riformare il settore del credito al consumo, in particolare per quanto riguarda il settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di evitare che il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente basso, possa raggiungere livelli eccessivi, nonché nell'ottica di migliorare il livello di trasparenza delle condizioni contrattuali e di ridurre il livello medio dei tassi di interesse.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);
rilevato come la Comunicazione in esame costituisca l'atto con il quale viene avviato, per la prima volta, il semestre europeo, con il quale si intende assicurare un coordinamento ex-ante delle politiche economiche nella zona dell'Euro e nell'Unione europea;
rilevata l'esigenza che le complessità del meccanismo procedurale che presiede al semestre europeo non costituiscano un ostacolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e sottolineata, a tal fine, l'esigenza che i documenti, elaborati in tale contesto sia dagli Stati membri sia dagli organismi europei, forniscano indicazioni chiare e soluzioni concrete rispetto ad un novero circoscritto di obiettivi prioritari cui deve puntare l'azione di politica economica dei governi e dei parlamenti nazionali;
evidenziato come la Commissione Finanze, nei rilievi espressi sulla bozza del Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dal Governo nel novembre scorso (Doc. CCXXXVI, n. 1) avesse sottolineato l'esigenza che il rafforzamento della governance economica dell'Unione europea miri, oltre che a garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche a dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni dell'Unione europea nel suo complesso, coniugando la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali;
rilevato come le linee di fondo, indicate dalla Comunicazione, che devono guidare la ripresa economica europea risultino certamente condivisibili, in particolare per quanto riguarda le esigenze di superare gli squilibri finanziari che hanno innescato la crisi economica internazionale in atto, garantendo a tal fine la stabilità del sistema bancario, di assicurare la sostenibilità della spesa pubblica, di rivedere i sistemi tributari in senso più favorevole alla crescita e di garantire adeguati fonti di finanziamento al settore produttive ed alle famiglie;
segnalato, sotto lo specifico profilo della politica tributaria, come non sia ipotizzabile in Italia un ulteriore incremento della pressione fiscale, la quale ha già raggiunto da diversi anni un livello tale da rischiare di pregiudicare le prospettive di crescita del Paese, e come si debba pertanto puntare a realizzare una redistribuzione del carico tributario, in primo

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luogo perseguendo, attraverso il mantenimento di una rigorosa strategia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, l'emersione di basi imponibili che attualmente sfuggono al prelievo, nonché attraverso una differente ripartizione dell'imposizione, privilegiando i redditi da lavoro e d'impresa e i redditi di matrice non speculativa, nonché riconsiderando il ruolo relativo rivestito rispettivamente dalla tassazione diretta rispetto a quella indiretta;
ribadito, in particolare, l'obiettivo, già segnalato dalla Commissione Finanze nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, anche attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;
condivisa l'esigenza di utilizzare la leva tributaria come strumento privilegiato per sostenere il riavvio della crescita economica e per favorire la modernizzazione del mercato del lavoro, incrementando in particolare il tasso di occupazione di alcune categorie;
evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei principali elementi di debolezza del mercato del lavoro italiano sia costituito dall'insufficiente partecipazione continuativa delle donne al lavoro, la quale è ostacolata anche dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare, generalmente rappresentata dal reddito femminile, in quanto il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini IRPEF, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate;
sottolineato come le banche italiane, che pure hanno saputo rispondere meglio, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per la migliore qualità complessiva degli assetti normativi e di vigilanza sul settore, alla crisi finanziaria mondiale, senza bisogno di interventi diretti di ricapitalizzazione pubblica, debbano nei prossimi anni incrementare progressivamente la propria base patrimoniale, al fine di porsi al riparo da ogni rischio speculativo e di adeguarsi alle prescrizioni del nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari;
evidenziato, al tempo stesso, come l'economia italiana soffra di un grave elemento di debolezza, costituito dall'eccessiva dipendenza del sistema delle imprese dal credito bancario e dal connesso, insufficiente sviluppo di canali alternativi di finanziamento che consentano alle imprese di disporre di risorse finanziarie sufficienti a sostenere gli investimenti innovativi e la crescita dimensionale;
rilevata, in tale ottica, la necessità di incentivare il rafforzamento del mercato dei capitali di rischio, che costituisce una delle infrastrutture immateriali più importanti per realizzare una maggiore capitalizzazione e la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale italiano, e per incentivare in tal modo il tasso di innovazione e la produttività complessiva del sistema economico nazionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si evidenzia in primo luogo come ogni dibattito a livello europeo sugli strumenti di politica tributaria per sostenere la crescita non possa prescindere dal riconoscimento che finora gli sforzi per giungere ad una maggiore armonizzazione dei sistemi di imposizione sui redditi d'impresa sono sostanzialmente falliti, e che anzi, fino a pochi anni fa, alcuni Paesi europei hanno posto in essere forme di

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concorrenza fiscale dannosa che si sono, del resto, rivelate deleterie per quegli stessi Stati che le avevano promosse;
b) in tale contesto, si auspica che le opportunità di maggiore coordinamento offerte dall'architettura procedimentale ed istituzionale delineata nell'ambito del semestre europeo consentano di realizzare obiettivi concreti in questo campo, quantomeno compiendo passi avanti nella direzione della definizione di una base imponibile comune delle imprese;
c) sul piano nazionale, appare pienamente condivisibile l'obiettivo, già dichiarato dal Governo, di procedere ad una complessiva riforma del sistema tributario italiano, che punti ad alcuni obiettivi prioritari:
1) ridurre la pressione fiscale, in particolare in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, delle famiglie e del lavoro dipendente;
2) perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso l'ampliamento delle basi imponibili, nonché favorendo i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa di natura non speculativa ed i redditi da lavoro autonomo, anche mediante un migliore bilanciamento tra tassazione sui redditi e tassazione sui consumi e sulle rendite, mantenendo comunque immutato il prelievo sui titoli del debito pubblico;
3) razionalizzare il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, che risulta oggi particolarmente complesso e farraginoso;
4) favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese e sostenere gli investimenti che migliorino la capacità innovativa e la produttività;
5) rivedere la tassazione energetica, al fine di incentivare minori consumi energetici e l'impiego di combustibili a minore impatto ambientale;
6) adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali;
7) semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti;
8) ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;
d) nell'ambito delle prospettive di riforma fiscale occorre inoltre affrontare, nell'ambito del dibattito già in corso presso le istituzioni europee, il tema relativo all'introduzione di forme innovative di tassazione sulle transazioni finanziarie di natura speculativa, prevedendo a tal fine l'introduzione di un prelievo che incida su tali transazioni, da applicare in termini tali da scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre giurisdizioni, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad iniziative di investimento a lungo termine di grande respiro europeo, definendo una base imponibile dell'imposta ampia, e stabilendo esenzioni e soglie di applicazione del tributo che facciano salve le esigenze dei piccoli investitori;
e) sempre sotto il profilo tributario, si segnala come sia assolutamente prioritario affrontare e risolvere il grave problema dell'evasione nel settore dell'IVA, che determina conseguenze particolarmente negative sia sul gettito tributario degli Stati membri sia sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici, puntando a tal fine a modernizzare il sistema, generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
f) ancora con riguardo allo specifico settore dell'IVA, si segnala l'opportunità di intervenire sulla normativa nazionale in materia di rimborsi, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, in seguito alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità delle operazioni imponibili, legate al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE, hanno visto ridursi significativamente la possibilità di compensare

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l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti maggiori oneri finanziari a loro carico;
g) per quanto riguarda gli strumenti fiscali per il rilancio della crescita economica, si sottolinea come appaia necessario concentrare la leva fiscale su alcuni obiettivi prioritari per lo sviluppo del Paese, quali il sostegno alla famiglia, la promozione della ricerca e dell'innovazione, il superamento dei divari territoriali, il miglioramento del capitale umano;
h) a questo riguardo, si rileva come gli interventi di natura tributaria a sostegno della crescita debbano innanzitutto puntare a liberare maggiori risorse in favore degli investimenti e dei consumi: a tal fine appare prioritario prorogare o ampliare le misure, già adottate, per la detassazione degli investimenti produttivi, in specie nei settori della ricerca, dell'innovazione e della formazione, introdurre incentivi in favore del reinvestimento degli utili e per la capitalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, nonché prevedere benefici in favore delle assunzioni che favoriscano, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, l'emersione del lavoro nero o irregolare;
i) in tale contesto si sottolinea specificamente l'esigenza di incrementare il livello di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne, anche attraverso misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, valutando a questo fine anche la possibilità di introdurre uno specifico regime tributario per la famiglia, basato sul meccanismo del quoziente familiare;
l) sempre con riferimento ai temi del sostegno all'economia, si rileva come uno degli strumenti decisivi per riavviare i sistemi economici europei sia costituito dal rilancio di alcuni progetti di investimento infrastrutturale che possano fungere da moltiplicatori della crescita, sottolineandosi a tale riguardo l'esigenza di sostenere la creazione, in sede europea e nazionale, di strumenti di raccolta del risparmio, sia nella forma di emissioni pubbliche a livello europeo (i cosiddetti Eurobond), sia mediante un oculato utilizzo della raccolta postale, sia attraverso il ricorso a forme di finanziamento privato, che consentano di convogliare significative risorse finanziarie in favore di alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in un momento in cui le condizioni delle finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo;
m) in tale ottica, l'esigenza di individuare strumenti innovativi volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, e delle piccole e medie imprese, dovrà essere soddisfatta anche agevolando, sia sotto il profilo regolamentare, sia sotto il profilo tributario, lo sviluppo dei fondi di venture capital e dei fondi di private equity;
n) nel medesimo contesto si rileva inoltre come la riflessione sui temi del finanziamento del sistema produttivo, e segnatamente delle piccole e medie imprese, debba necessariamente condurre ad affrontare la questione generale rappresentata dallo scarso sviluppo che storicamente contraddistingue il mercato italiano dei capitali di rischio, evidenziandosi al riguardo l'esigenza di avviare un processo di revisione degli assetti normativi che presiedono ai mercati degli strumenti finanziari orientata ai seguenti obiettivi prioritari:
1) valutare se l'attuale assetto dei poteri in materia di ammissione alla quotazione risulti adeguato rispetto all'opportunità di ampliare le dimensioni e la liquidità del mercato borsistico, anche alla luce della normativa europea in materia;
2) rimuovere, in un quadro di piena trasparenza ed adeguata tutela degli investitori, gli ostacoli, di natura normativa ed economica, che attualmente disincentivano

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il ricorso al capitale di rischio rispetto al ricorso al capitale di debito;
3) favorire un maggiore sviluppo degli investitori istituzionali;
4) ridurre le asimmetrie informative che, nel quadro dell'estrema frammentazione della struttura imprenditoriale italiana, rendono difficile per gli investitori potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese, di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento;
5) superare le resistenze, legate anche alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inibiscono molti imprenditori rispetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato dei capitali;
o) per quanto riguarda specificamente il settore bancario, si evidenzia l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea III possa determinare effetti negativi sotto il profilo dell'eventuale restrizione del credito per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese;
p) a tale ultimo proposito, si sottolinea l'esigenza di procedere, all'indomani dell'istituzione dell'autorità di vigilanza europea sul settore bancario, alla massima armonizzazione possibile sotto il profilo normativo e della vigilanza, al fine di eliminare gli arbitraggi normativi che pongono il sistema bancario italiano in una condizione di svantaggio nei confronti degli altri Paesi europei;
q) si rileva la necessità di proseguire nelle iniziative legislative, già avviate con il decreto legislativo n. 141 del 2010, volte a riformare il settore del credito al consumo, in particolare per quanto riguarda il settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di evitare che il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente basso, possa raggiungere livelli eccessivi, nonché nell'ottica di migliorare il livello di trasparenza delle condizioni contrattuali e di ridurre il livello medio dei tassi di interesse.

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ALLEGATO 3

5-04342 Fugatti: Iniziative per limitare l'incremento delle commissioni praticate dalle banche sui prelievi di denaro allo sportello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti chiede quali iniziative si intendano assumere per limitare l'applicazione, da parte di alcune banche, di commissioni sui prelievi di denaro contante presso lo sportello.
Al riguardo la Banca d'Italia tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che, ferme restando le specifiche attribuzioni dell'Antitrust in materia di tutela della concorrenza, la definizione delle condizioni economiche applicate ai servizi e alle operazioni bancarie è rimessa all'autonomia delle parti. Le banche sono, comunque, tenute all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, che impongono specifici obblighi di pubblicità, anche al fine di agevolare il consumatore nel paragonare prezzi, condizioni praticate e rischi.
In tale quadro, al fine di semplificare gli schemi contrattuali, la Banca d'Italia ha proceduto, con la collaborazione dell'ABI e delle principali Associazioni dei consumatori, alla definizione del cosiddetto «conto corrente semplice», destinato a una clientela con esigenze di base. Tale tipologia contrattuale prevede un canone annuo fisso, a fronte del quale il cliente può usufruire di un numero determinato di operazioni e servizi stabilito dalla stessa Banca d'Italia.
Su un piano generale, la Banca d'Italia ha precisato di essersi impegnata in un'intensa e sistematica attività di controllo a salvaguardia dei diritti dei clienti, anche per il contenimento dei costi, nonché di sensibilizzazione nei confronti degli intermediari bancari e finanziari per un sostanziale miglioramento dei rapporti con gli utenti, come più volte rappresentato in occasione della trattazione di atti parlamentari in materia di protezione del consumatore e da ultimo con l'intervento tenuto in data 17 novembre 2010 dal dottor Andrea Generale presso il Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati («Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori»).
L'Organo di vigilanza ha infine precisato che dal 15 ottobre del 2009 opera in Italia l'Arbitro bancario finanziario (ABF), organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e i clienti, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico bancario.
Il sistema assicura effettività della tutela, rappresentatività degli interessi coinvolti, rapidità e imparzialità delle decisioni. L'attività dell'Arbitro svolge anche un'importante funzione di deterrenza dei comportamenti scorretti, promuove l'adozione di prassi virtuose da parte degli intermediari e favorisce l'autodisciplina del mercato.
I tre Collegi dell'Arbitro bancario finanziario hanno adottato nel primo anno di operatività oltre 1.200 decisioni. Nel 60 per cento dei casi le richieste dei clienti sono state soddisfatte; oltre alle decisioni di accoglimento dei ricorsi da parte dell'Arbitro questa quota include un cospicuo numero di accordi bonari raggiunti dalle parti in corso di procedura.

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ALLEGATO 4

5-04343 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti in caso di incremento dei prezzi petroliferi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, si chiede di conoscere se il Governo intenda procedere rapidamente all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo.
Al riguardo, sentiti i competenti uffici, si fa presente quanto segue.
Occorre evidenziare preliminarmente che i prodotti energetici - categoria che comprende tutti i principali carburanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento - sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), secondo le aliquote stabilite dall'allegato I accluso al predetto testo unico.
In tale contesto, l'articolo 1, commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano ridotte le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili, a fronte delle maggiori entrate IVA conseguenti alle variazioni del prezzo internazionale del greggio, al verificarsi di un determinato scostamento di tale prezzo rispetto al valore indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed alle condizioni di cui al comma 291 del medesimo articolo (si segnala che il decreto è da adottarsi con cadenza trimestrale).
La finalità di tale meccanismo è quella di impiegare le maggiori entrate a titolo IVA, conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, per diminuire, mediante la riduzione delle aliquote di accisa, il prezzo finale al consumo dei prodotti medesimi.
Nel periodo ottobre-dicembre 2010 si sono verificate le condizioni che la norma pone per l'adozione del decreto; tuttavia, le maggiori entrate a titolo IVA che andrebbero utilizzate per tale compensazione sono state stimate in un valore pari a circa 21 milioni di euro. Ciò consentirebbe di disporre una riduzione di accisa di importo assolutamente esiguo, in pratica consistente in un ammontare inferiore a 0,5 centesimi di euro per litro/chilogrammo di prodotto; valore che oltre a venire interamente assorbito dall'aumento dei prezzi conseguenti alle dinamiche del prezzo del greggio che è tuttora in corso - si evidenzia che il prezzo di vendita è fissato liberamente dai gestori dei distributori di carburante sulla base dei prezzi consigliati dalle compagnie petrolifere - non produrrebbe alcun ristoro in capo al consumatore finale.
Sembra quindi che l'adozione del decreto per il periodo citato non produrrebbe alcun risultato idoneo rispetto alle aspettative dei consumatori. Per il periodo successivo si avrà cura di procedere con tempestività alle valutazioni conseguenti all'acquisizione dei dati che devono esser presi a riferimento per stabilire l'ammontare della riduzione da praticare.

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ALLEGATO 5

5-04344 Barbato: Rafforzamento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quali iniziative si intendano assumere per rafforzare i presidi normativi per il contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
Al riguardo, occorre premettere che il sistema di prevenzione del riciclaggio è delineato dal decreto legislativo 13 novembre 2007, n. 231, il quale è stato emanato al fine di recepire la III direttiva antiriciclaggio.
Tale normativa, emanata nel rispetto degli standard internazionali, ha profondamente innovato il quadro normativo previgente introducendo alcuni principi finalizzati ad efficentare il sistema, quali, ad esempio, l'approccio basato sul rischio ed il titolare effettivo.
A livello internazionale la disciplina di settore è riconosciuta tra le più avanzate con gli standard internazionali secondo i criteri definiti dal GAFI.
Ai sensi del citato decreto, la Banca d'Italia svolge la propria azione di controllo antiriciclaggio nel quadro delle funzioni di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria). In tale contesto, intensa è la partecipazione della Banca d'Italia sia nelle diverse sedi internazionali, che trattano la materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, che sul territorio nazionale, attraverso una costante e proficua collaborazione istituzionale con i vari organismi e autorità interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
La Banca d'Italia, tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che dettagliate informazioni sull'attività svolta nel settore in questione sono contenute nelle relazioni presentate annualmente al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma I, del decreto legislativo n. 231 del 2007. La funzione di Vigilanza bancaria e finanziaria, inoltre, fornisce sistematicamente al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione sull'azione condotta in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto. In tale ambito, è stato, tra l'altro, evidenziato l'impegno profuso dalla Banca d'Italia anche attraverso il completamento del quadro normativo in materia, realizzato con l'emanazione delle istruzioni sull'archivio unico informatico e la predisposizione di quelle sull'organizzazione e i controlli, per le quali si è recentemente conclusa la fase di consultazione.
Entrambi i documenti sono consultabili nel sito internet della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia, ha precisato che, tra il 2007 e il 2009, ha condotto oltre 500 accertamenti ispettivi di vigilanza a carattere generale nel corso dei quali è stato anche verificato il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati 7 accertamenti mirati

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al rispetto della normativa antiriciclaggio presso le direzioni generali di intermediari vigilati.
Dal maggio 2008, sono stati inoltre avviati cicli di ispezioni su base territoriale presso sportelli di intermediari bancari volti a verificare, attraverso un questionario «guidato», il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio dettate dal citato decreto legislativo n. 231 del 2007. Complessivamente, tali verifiche hanno interessato ad oggi circa 270 sportelli.
Parallelamente, nel quadro dell'azione di vigilanza cartolare, la Banca d'Italia riceve e verifica le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 231 del 2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati. In esito all'attività di controllo effettuata, la Banca d'Italia provvede a sanzionare in via amministrativa le irregolarità riscontrate ovvero a segnalare alla competente autorità giudiziaria i fatti di rilevanza penale.
L'UIF, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza, è l'organismo centrale nazionale incaricato di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità competenti (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva (intermediari bancari e finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari).
Il ruolo di filtro tra il sistema economico e le citate autorità, che la legge assegna alla UIF, mira a prevenire l'utilizzo dei circuiti dell'intermediazione finanziaria da parte della criminalità, ostacolando il coinvolgimento degli operatori in attività illecite.
L'Unità ha evidenziato come l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette posta in essere, proprio perché incentrata su questa logica essenzialmente preventiva, rappresenti la base per l'avvio delle indagini investigative e dei procedimenti penali. In molti casi, tra l'altro, sulla base del quadro informativo fornito dalla UIF, sia le indagini che i procedimenti giudiziari sono in grado di colpire anche i reati presupposto oltre che quelli di riciclaggio.
In base alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, il numero delle segnalazioni ricevute e il seguito dato alle stesse sono comunicati, entro il 30 marzo di ogni anno, dalla UIF al Ministro dell'economia. Lo stesso decreto prevede che entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della UIF trasmetta al Ministro dell'economia, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente alla relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.
A partire dal gennaio 2009, anche ai fini di una più pronta informativa sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, la UIF ha ritenuto opportuno condurre una ricognizione su base semestrale della propria attività, diffondendo un Bollettino semestrale.
Altrettanto intensa è stata l'attività di approfondimento finanziario il totale delle segnalazioni trasmesse dall'Unità agli organi investigativi nel 2009 ammonta a oltre 18.800 (+ 40,7 per cento rispetto al 2008). Notevole è stato anche l'impegno della UIF nell'attività ispettiva, tesa a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, e nei rapporti con l'autorità giudiziaria nel 2009 l'Unità ha condotto 18 ispezioni e ha segnalato all'autorità giudiziaria 89 fattispecie di possibile rilevanza penale, in particolare, sono state presentate 77 denunce ai sensi dell'articolo 331 codice di procedura penale e 12 informative utili a fini di indagine penale (nel 2008 erano state rispettivamente, 21 e 10). Complessivamente in campo ispettivo ancora più numerose risultano le ispezioni condotte in materia antiriciclaggio dalla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.
In linea con gli standard internazionali, la UIF ha inoltre sviluppato un'intensa collaborazione internazionale con le omologhe controparti estere, realizzando proficui

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scambi di informazioni, che si sono rivelati utili anche per le indagini penali.
Infine, l'UIF ha fatto presente che nel «Bollettino semestrale» della medesima unità, pubblicato il 4 marzo 2011, si afferma che «la risposta del sistema finanziario alla nuova disciplina antiriciclaggio è stata, sotto il profilo quantitativo, imponente: le 12.500 segnalazioni del 2007 si sono triplicate, superando nel 2010 le 37.000. Il trend di crescita è in continua accelerazione: +16 per cento nel 2008, +44 per cento nel 2009, +77 per cento nel 2010».
Nella stessa sede l'unità aggiunge che «la crescita del numero di segnalazioni conferma il progressivo affermarsi di una cultura della prevenzione».
Con specifico riguardo alle circa 200 banche che non hanno trasmesso segnalazioni, l'UIF ha precisato che si tratta prevalentemente di istituti di limitate dimensioni ovvero con operatività specifica.
Del resto dai dati pubblicati nel citato Bollettino emerge come oltre l'82 per cento del totale delle segnalazioni di operazioni sospette è trasmesso dal Sistema Bancario e da Poste s.p.a.
Sotto il profilo dei soggetti segnalanti viene rilevato il basso grado di collaborazione offerto dai professionisti e dagli operatori non finanziari (complessivamente poco più di 200 segnalazioni nel 2010), in rapporto al numero dei potenziali segnalanti e al ruolo che essi svolgono nella vita economica del Paese.

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ALLEGATO 6

5-04345 Vincenzo Antonio Fontana: Contrasto all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si pone l'attenzione sul fenomeno dell'elusione dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'assunzione da parte dei coniugi di residenze fittizie, e si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per fare chiarezza in materia di esenzione ICI assicurando, nel contempo, certezza ai contribuenti ed agli enti impositori.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che - a seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 173, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
Come chiarito dal Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, quest'ultima norma ha introdotto una presunzione relativa che legittima l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
La Corte di cassazione nella sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010, nell'affermare che per abitazione principale può considerarsi solo quella in cui dimorino abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari, non ha fatto altro che confermare la volontà del legislatore esplicitata nel citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Non appare, quindi, risolutiva l'ipotesi prospettata dall'onorevole interrogante di subordinare il riconoscimento dell'esenzione in discorso alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità di entrambi i coniugi che attesti quale sia la dimora abituale del nucleo familiare.
Infatti, la concreta individuazione della dimora abituale è demandata all'ente impositore che, nell'esercizio dell'attività di controllo e di accertamento, deve verificare la condizione stabilita dalla legge per il riconoscimento del regime di favore.
Occorre, inoltre, evidenziare che l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, relativamente all'imposta municipale propria dispone che per effettiva abitazione principale si intende l'immobile «nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Tale norma, che entrerà in vigore dall'anno 2014, delimita in maniera ancora più stringente l'ambito di applicazione dell'esenzione in discorso, scongiurando anche i possibili tentativi di elusione che l'attuale normativa potrebbe, invece, permettere.

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ALLEGATO 7

5-03773 Bosi: Chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio siti a Portoferraio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante rappresenta di aver appreso da fonti giornalistiche e da dichiarazioni rese dalle associazioni di categoria della soppressione di alcuni uffici dell'Agenzia del territorio, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un processo di riorganizzazione degli uffici finanziari consistente nella riduzione della presenza sul territorio nazionale degli uffici periferici.
In particolare, l'onorevole interrogante ritiene che un eventuale trasferimento della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Portoferraio, nell'Isola d'Elba, sarebbe fonte di forti disagi per l'utenza.
Al riguardo, l'agenzia del territorio ha rappresentato quanto segue.
La tematica oggetto del citato documento di sindacato ispettivo è riconducibile, in sintesi, alle disposizioni dell'articolo 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio da cui dipendono per competenza e demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'agenzia del territorio, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione e delle date di trasferimento.
Sulla base di tale previsione normativa, l'agenzia ha svolto un studio sulla fattibilità del trasferimento delle sezioni staccate presso gli uffici provinciali di competenza, in un'ottica di razionalizzazione, economicità ed efficienza dell'attività istituzionale ed anche in considerazione dei relativi carichi di lavoro e delle distanze dal rispettivo ufficio provinciale. Allo stato attuale, è in corso una verifica puntuale per accertare la concreta possibilità del trasferimento per un gruppo di uffici per i quali appaiono sussistere le condizioni per poter procedere a detto trasferimento.
Ai fini di tali valutazioni, si è tenuto conto della circostanza che le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno modificato le modalità di erogazione e fruizione dei servizi di pubblicità immobiliare, grazie soprattutto allo sviluppo dei servizi telematici ed all'introduzione di una architettura informatica centralizzata.
L'agenzia del territorio, infatti, nell'ambito dei servizi di pubblicità immobiliare si è impegnata in questi ultimi anni a raggiungere alcuni importanti risultati, quali la dematerializzazione dei flussi cartacei, la trasmissione telematica delle note (e, in via sperimentale su 4 uffici, anche dei titoli), l'ampliamento dei servizi telematici di interrogazione delle banche dati da parte delle categorie professionali interessate e dei singoli cittadini, che hanno reso sempre meno necessario il bisogno da parte dell'utente di recarsi materialmente presso gli sportelli degli uffici.
Sotto altro profilo, peraltro, sono state prese in considerazione le peculiarità delle singole realtà territoriali. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, la presenza della sezione staccata di Portoferraio su un territorio insulare rappresenta senz'altro una circostanza che, nel contesto della

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riorganizzazione degli uffici dell'agenzia del territorio, sarà oggetto di una adeguata ponderazione.
Pertanto, tempi e modalità per l'attuazione dei trasferimenti concretamente realizzabili verranno verificati tenendo conto anche dell'esigenza di mantenere lo standard dei servizi resi all'utenza e i disagi che deriverebbero ai contribuenti dalla soppressione degli uffici stessi.

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ALLEGATO 8

Risoluzione n. 7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993;
la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;
successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta;
la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie;
molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno conseguentemente provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione;
i proprietari dei predetti fabbricati rurali si sono adeguati, del resto, a quanto indicato in materia sia dai provvedimenti legislativi sia dalle risoluzioni e circolari emanate tanto dall'Agenzia delle entrate quanto dall'Agenzia del territorio: in particolare, come risulta dalla Circolare dell'Agenzia del territorio n. 7/T del 15 giugno 2007, «il legislatore (...) ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto). In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla

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data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A) ed annessi agricoli (censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.
L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.»;
tale impostazione è stata ribadita, da ultimo, dal Direttore dell'Agenzia del territorio durante la sua audizione dinanzi alla Commissione Finanze della Camera, il 22 febbraio 2011, in occasione della quale ha avuto modo di ribadire «che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizioni richiamate all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile»;
il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, una disposizione, l'articolo 11, la quale, attraverso una novella del già citato articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso;
il Governo, nel corso dell'esame sul predetto provvedimento ha espresso una valutazione favorevole sulla disposizione;
il provvedimento è stato approvato dalla Camera nella seduta del 16 febbraio scorso, ed è ora all'esame del Senato;
in tale contesto è necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attività di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell'esame della norma di cui all'articolo 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, ora all'esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10.
(7-00505) «Fluvi, Bernardo, Fugatti, Ventucci, Strizzolo, Leo, Del Tenno, Angelucci, Berardi, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Comaroli, Forcolin, Montagnoli».

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ALLEGATO 9

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (Nuovo testo C. 2754 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle imprese, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come la Commissione di merito abbia recepito tutte le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo, accogliendo invece parzialmente le osservazioni formulate nel predetto parere,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale annovera, tra i princìpi cui si ispira l'intervento legislativo, il principio della sussidiarietà orizzontale «anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione», si ribadisce l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;
b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale sancisce il «diritto» dell'accesso al credito da parte delle imprese, si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di evitare di qualificare giuridicamente come diritto l'accesso al credito e di prevedere invece il diritto delle imprese a godere di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del Testo unico bancario appositamente dedicate al credito per i consumatori;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ed in quanto essa potrebbe determinare nuovi oneri non coperti, qualora il riferimento alle norme di «natura fiscale» intendesse

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prevedere nuovi adempimenti amministrativi a carico della medesima Amministrazione;
d) con riferimento al comma 6 dell'articolo 11, ai sensi del quale ogni prefettura è tenuta a predisporre elenchi di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nei predetti elenchidelle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese negli elenchi, onde evitare il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;
e) con riferimento all'articolo 12, recante una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, si ribadisce l'opportunità di sopprimere tali previsioni, che rischiano di determinare duplicazioni e di generare problemi interpretativi in sede applicativa;
f) con riferimento al comma 9 dell'articolo 12, che definisce come «nuove imprese» quelle che hanno meno di 5 anni di vita e le cui quote non sono detenute in maggioranza da altre imprese, si ribadisce l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;
g) con riferimento al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi del quale lo Stato favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, ed attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non sembra avere carattere innovativo, atteso che la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;
h) con riferimento al numero 2) della medesima lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, recante l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, essendo già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, o quantomeno di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri.

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ALLEGATO 10

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO BRAGANTINI 3.01

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile). - 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.
4. 01. (Nuova formulazione 3. 01) Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.