CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 127

ALLEGATO 1

5-04171 Borghesi: Sul licenziamento di una dipendente dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si formulano i seguenti rilievi, come trasferiti dal competente Ministero dell'economia, settore finanze, e pertanto, in esito all'interrogazione in esame, si riferiscono gli elementi istruttori, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, che hanno motivato l'adozione del provvedimento di licenziamento senza preavviso nei confronti della dottoressa Rosa Grazia Arcifa, in servizio presso l'allora Ufficio di Pavia di detta Agenzia.
Con provvedimento di licenziamento prot. n. 2010/12598/D del 16 febbraio 2010, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia ha sanzionato la condotta della dottoressa Arcifa, per la violazione degli obblighi di natura legale e contrattuale, compresi quelli derivanti dall'osservanza dei canoni di buona fede e correttezza nella conduzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate gli elementi forniti dalla Direzione Regionale della Lombardia consentono gli opportuni chiarimenti anche circa gli assunti prospettati dall'interrogante, formulati in maniera da non consentire di cogliere appieno l'esatta portata ed il relativo disvalore delle dichiarazioni divulgate in rete dalla dipendente, nonché di chiarire come la stessa abbia tenuto tutt'altro che un comportamento esemplare nel corso della propria carriera.
Con il provvedimento di licenziamento, la dottoressa Arcifa è stata sanzionata per avere divulgato in rete, su un sito internet, plurimi interventi a proprio nome che, inseriti nel contesto della discussione sugli argomenti trattati, presentavano più di un riferimento alla normativa tributaria e all'amministrazione finanziaria.
D'altronde, emerge chiaramente, dal tenore testuale delle affermazioni rinvenute in rete e riportate dall'interrogante, che la dipendente non si è limitata genericamente a criticare aspramente il sistema fiscale in Italia, ma si è spinta ben oltre, formulando e divulgando infondate affermazioni di contesto palesemente diffamatorio e ingiurioso nei confronti del proprio datore di lavoro, per di più con toni e modalità idonei ad estrinsecare una propria radicale e viscerale ostilità e contrapposizione all'Agenzia delle Entrate.
I suddetti interventi, sia in tema di attività istituzionale (tributaria) che la legge demanda alle competenze dell'Agenzia, che in tema di gestione del rapporto di lavoro, rivelano contenuti altamente lesivi dell'immagine e della professionalità dell'Agenzia stessa e dei suoi addetti, oltre che del sistema fiscale del nostro Paese e non sono riconducibili ad una mera personale lettura di fatti veri o comprovati, quale esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
Al riguardo, infatti, la dottoressa Arcifa è arrivata al punto di indicare ipotesi concrete nelle quali, a suo dire, la Direzione Regionale della Lombardia avrebbe agito per dare copertura a comportamenti illegittimi posti in essere dall'Agenzia.
Tale comportamento ha indotto l'Agenzia a richiamare nel provvedimento di licenziamento i passaggi in cui la stessa afferma che «Non si può difendere l'operato dello Stato in un contenzioso tributario se sappiamo che è errato applicare

Pag. 128

quel tipo di accertamento ad un determinato soggetto, solo perché l'Agenzia deve raggiungere gli obiettivi» ed il conseguente forte disvalore sotteso a tali considerazioni idonee ad incidere direttamente in maniera dirimente sul rapporto di lavoro e tali da escludere la possibilità di fare futuro affidamento sulla proficua collaborazione da parte della dipendente.
Assumendo un'ottica più strettamente attinente alla prestazione lavorativa, il provvedimento sanzionatorio prende atto dei convincimenti espressi dalla funzionaria e ne fa legittimamente discendere l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, posto che da quei convincimenti si ricava, in maniera netta e chiara, la posizione antitetica della dottoressa Arcifa rispetto a quella che avrebbe dovuto tenere in qualità di funzionaria di questa Agenzia alla luce dei compiti istituzionali riconnessi alla sua qualifica.
E, del resto, le conclusioni cui il provvedimento legittimamente perviene sulla base del descritto quadro non possono essere censurate, giacché risulta un oggettivo impedimento a riporre alcun affidamento sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte della dottoressa Arcifa.
La funzionaria, peraltro, era inquadrata nell'Area terza, che è la più elevata tra le tre Aree in cui è classificato il personale non dirigente del comparto Agenzie fiscali. Tale collocazione la abilitava allo svolgimento delle mansioni più importanti e delicate, ivi comprese quelle di cura degli accertamenti fiscali e della correlata attività defensionale innanzi agli organi della giustizia tributaria, attività dalla stessa però «disprezzata» e ritenuta essere svolta in modo illegittimo, se non illecito, da parte dei competenti uffici dell'Agenzia.
Il provvedimento di licenziamento, pertanto, non fa che riflettere i convincimenti espressi dalla funzionaria, che, se da un lato rendono impossibile ogni affidamento alla stessa di futuri compiti istituzionali, configurandosi con ciò proprio l'elemento costitutivo della «giusta causa» oppostale, dall'altro rendono di difficile comprensione la pretesa cui ella ambisce ovvero di essere reintegrata negli organici di questa Amministrazione.
Sulla falsariga delle descritte e già di per sé gravissime considerazioni, né generiche né innocue, la funzionaria ha divulgato notizie false circa gli esiti di proprie denunce, dichiarando al riguardo, in data 6 luglio 2009: «Nel 2002 denunciai degli illeciti amministrativi-contabili, con tanto di prove documentate, che avvenivano nell'Ufficio dove prestavo servizio, nel giro di alcuni mesi venni trasferita per la famosa «incompatibilità ambientale». A proposito, chi fece gli illeciti è stata ora promossa Direttrice di un importante ufficio, nonostante non abbia mai partecipato e tanto meno vinto un concorso dirigenziale. Mentre io continuo a cambiare uffici...».
Orbene, il lettore di una tale dichiarazione è indotto a ritenere che spregevoli o quantomeno illegittimi criteri di conduzione vadano ad improntare l'attività disciplinare e gestionale dell'Agenzia.
In realtà, il quadro che la dipendente delinea è frutto di considerazioni intrise di pregiudizi ed errate valutazioni, del tutto abnormi rispetto al contesto nel quale ordinariamente quei provvedimenti, con la relativa operatività, si manifestano.
E se è vero che in passato la funzionaria ritenne di segnalare alcuni eventi critici poi richiamati nelle divulgazioni in rete sanzionate con il licenziamento, va evidenziato come a tali segnalazioni fu invece data attenzione con un pronto e specifico intervento ispettivo da parte della Direzione Regionale della Lombardia.
Di ciò dagli scritti della funzionaria non risulta traccia.
Parimenti la dipendente omette di dire ciò che non le giova riferire, e cioè il quadro complessivo che l'ispettore incaricato ebbe a dipingere, in cui proprio la segnalante Arcifa dava prova di tenere un atteggiamento costantemente oppositivo nei confronti di chi coordina e distribuisce il carico di lavoro, unito alla costante inclinazione a «creare nell'ambiente di lavoro un clima ostile anche attraverso l'uso di frasi inappropriate».

Pag. 129

Da segnalare, tra l'altro, che le assenze dal servizio della dottoressa Arcifa ammontano a ben 157 negli anni 2003-2004, cui si uniscono le successive 91 assenze relative agli anni 2008-2009 fino al 15 ottobre 2009, data di sospensione del servizio.
Inoltre, contribuisce a una limpida ricostruzione del contesto lavorativo nel quale è maturata la sanzione espulsiva quanto emerge dalla relazione in data 30 aprile 2004 a conclusione dell'accertamento svolto dall'Ufficio Sicurezza del Settore Audit e Sicurezza della Direzione Regionale della Lombardia.
La relazione ispettiva, in buona sostanza, dopo aver evidenziato la pressoché totale infondatezza delle criticità segnalate - salvo una a carico del direttore dell'Ufficio, per ciò stesso prontamente biasimato - suggeriva, piuttosto, di trasferire di sede la dottoressa Arcifa per manifesta incompatibilità ambientale, ma non presso l'Ufficio di Pavia indicato dalla dipendente quale sede ambita in una propria istanza di trasferimento.
A riprova delle modalità comportamentali adottate dalla funzionaria, vi è il fatto che già all'epoca l'ispettore non aveva escluso che i comportamenti posti in essere dalla dipendente fossero, in realtà, esclusivamente finalizzati al trasferimento della stessa presso l'Ufficio di Pavia (Ufficio poi comunque raggiunto attraverso la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992).
A fronte dell'intervenuta intenzionale lesione dell'immagine dell'Agenzia, la Direzione Regionale della Lombardia, anche in base ai principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale Prima di Appello, nella sentenza n. 574/09 del 2009, sta valutando la sussistenza dei presupposti per la segnalazione dell'accaduto alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Ciò anche alla luce delle divulgazioni in rete successive al licenziamento poste in essere dalla dottoressa Arcifa.
Il provvedimento di licenziamento ha anche evidenziato chiaramente le ragioni che non hanno consentito di accogliere le giustificazioni addotte dalla funzionaria, quando - chiamata a difendersi sulle contestazioni disciplinari contestatele ha collocato le proprie dichiarazioni in un contesto «costruttivo» e di «libera manifestazione del pensiero».
In sede di istruttoria disciplinare si è infatti analizzato, tra l'altro, il contesto nel quale la funzionaria ha espresso le biasimevoli affermazioni, ricavandosene un giudizio di assoluta omogeneità tra il veemente attacco antidatoriale ed antiistituzionale realizzato attraverso i contestati interventi in rete nel periodo temporale intercorrente tra il luglio ed il novembre 2009 e la pressoché coeva condotta - risalente al primo semestre 2009 - di sostanziale inoperosità osservata dalla funzionaria sul luogo di lavoro, contestata e sanzionata con una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con sospensione della retribuzione per tre mesi, irrogata con provvedimento della Direzione Regionale della Lombardia prot. n. 2009/88463 del 23 ottobre 2009 per insufficiente rendimento. Scarso rendimento che, peraltro, trova preciso antecedente nelle conclusioni cui giunse l'ispettore nella descritta relazione conclusiva, pur se all'epoca non sfocianti in alcun provvedimento disciplinare.
A tal punto risulta chiaro essere privo di qualsivoglia fondamento, a detta dell'Agenzia, e come tale da respingere, il tentativo operato in sede difensiva dalla dottoressa Arcifa di annettere alle proprie considerazioni significato «costruttivo». Parimenti, non si può attribuire mero valore speculativo alle affermazioni divulgate dalla stessa in rete.
Complessivamente si sottolinea che le invettive della dottoressa Arcifa non hanno visto come destinatario solo il suo datore di lavoro - Agenzia delle Entrate - ma anche l'organizzazione sindacale a cui la stessa era iscritta. Organizzazione che, notoriamente, è spesso portatrice di posizioni fortemente critiche nei confronti dell'Agenzia stessa.
In proposito, si vedano le dichiarazioni della dottoressa Arcifa riportate sul forum del web del Dipartimento della Funzione

Pag. 130

Pubblica, nelle quali la stessa, nel narrare la sua «esperienza sindacale», scredita pubblicamente l'operato del sindacato FLP e, in particolare, di uno dei suoi rappresentanti.
Per quanto attiene, poi, l'asserita insussistenza di rilievi mossi dall'Agenzia con riferimento all'operato della funzionaria durante il servizio svolto presso l'amministrazione finanziaria, dal mero esame degli atti si ricava piuttosto il contrario, sussistendo valutazioni anche idonee ad evidenziare una sorta di percorso involutivo o che, comunque, ha raggiunto il culmine in coincidenza con l'ultimo periodo di servizio, prodromico all'espulsione dal posto di lavoro.
Già in passato la dottoressa Arcifa aveva posto in essere condotte rilevanti sul piano disciplinare, per violazione di obblighi correlati al rapporto di lavoro.
Ciò avvenne presso l'Ufficio di Corteolona, ove la funzionaria in questione venne sanzionata con la sanzione del rimprovero verbale, applicatale con provvedimento dell'11 dicembre 2003, per aver presentato tardivamente la documentazione relativa ad un periodo di assenza dal servizio per malattia (26 giorni), nonché per aver più volte utilizzato per scopi personali la fotocopiatrice dell'Ufficio, nonostante l'espresso e pacifico divieto.
Nel verbale allegato al provvedimento irrogativo della predetta sanzione, la stessa Arcifa dichiara: «Mi capita di usare la fotocopiatrice per documenti personali perché mi sembra ridicolo andare da un negozio a fare le fotocopie», evidenziando la propria risalente incapacità a conformarsi anche alle più elementari ed incontestabili regole che vigono in ogni ambiente di lavoro, ove dovrebbe essere pacifico il divieto di utilizzare per fini propri gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Anche il successivo 12 luglio 2004, il Direttore dell'Ufficio di Corteolona ha irrogato alla funzionaria altra sanzione disciplinare del rimprovero scritto, per avere la stessa rifiutato di espletare le pratiche assegnatele dal Capo Area Servizi, oltre che per essersi rivolta a quest'ultimo con un linguaggio poco educato.
In altre circostanze, solo valutazioni di opportunità da parte dell'Agenzia hanno evitato di aggravare il carico disciplinare della dottoressa Arcifa. Ciò è avvenuto con l'archiviazione avvenuta in data 27 aprile 2006, all'esito di istruttoria disciplinare nell'ambito del procedimento attivato a seguito di indebite interrogazioni all'Anagrafe Tributaria volte a verificare, senza che ciò avvenisse per ragioni di servizio, la posizione tributaria del Direttore Regionale della Lombardia pro tempore.
Ciò è avvenuto anche nel corso dell'anno 2009, allorché l'addebito mosso alla dipendente per aver formulato ingiurie sul posto di lavoro non ha potuto trovare pieno ed integrale riscontro probatorio. In tale ultima circostanza, il Direttore Regionale della Lombardia, con nota prot. n. 71253 del 29 luglio 2009 - disposta a seguito dell'archiviazione di un procedimento disciplinare attivato per delle dichiarazioni rese da due dipendenti dell'Ufficio di Pavia su considerazioni ingiuriose che la dottoressa Arcifa avrebbe esposto in loro presenza nei confronti sia del Direttore dell'Ufficio che dei colleghi (con uso di frasi e parole non appropriate e di epiteti di natura offensiva), nel biasimare il relativo comportamento aveva chiesto alla dottoressa Arcifa di conformare la propria condotta ad un più elevato senso del dovere, tale da dover ricomprendere il doveroso rispetto dei colleghi, e di astenersi, per il futuro, dal riproporre comportamenti lesivi della dignità di questi ultimi.
Il descritto atteggiamento oppositivo della funzionaria, a ben vedere, si è nel tempo e da tempo manifestato secondo siffatte modalità all'interno di ogni ambiente di lavoro dalla stessa frequentato. Destinata negli anni a compiti diversi - dall'area legale all'accertamento, dall'area servizi alla segreteria dell'ufficio del direttore - in uffici diversi (Corteolona, Vigevano, Pavia), la dottoressa Arcifa in ogni

Pag. 131

mansione e sede di lavoro ha sempre espresso disprezzo verso l'amministrazione di appartenenza.
L'accentuazione di tale modalità comportamentale si ricava dalla condotta tenuta il 4 marzo 2009, data in cui la dipendente ha inoltrato a uffici di vertice dell'Agenzia un'e-mail, in cui traccia un ritratto dell'Agenzia dal quale emerge a tinte forti il proprio atteggiamento antidatoriale.
Inoltre, come già accaduto nei precedenti Uffici di appartenenza retti da altri direttori, tale atteggiamento antidatoriale è emerso anche durante il servizio svolto presso l'Ufficio di Pavia ove il Direttore, come si ricava dal verbale prot. n. 17583 del 12 marzo 2009, ha applicato alla medesima la sanzione del rimprovero verbale per aver violato una disposizione di servizio sull'uso del parcheggio interno all'ufficio.
Sempre il Direttore dell'Ufficio di Pavia ha, poi, trasmesso alla competente Direzione Regionale della Lombardia la segnalazione sfociata, come già indicato, nell'atto prot. n. 2009/88463 23 ottobre 2009, di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre mesi per insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente.
Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che le dichiarazioni della dottoressa Arcifa non costituiscano espressioni del diritto di libera manifestazione del pensiero, bensì esclusivamente affermazioni ingiuriose, diffamatorie e lesive dell'immagine istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
Si è parimenti dimostrato che non è assolutamente veritiera la circostanza secondo cui la dottoressa Arcifa «per 27 anni non è mai stata oggetto di richiami per il suo operato».
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non ritiene possibile revocare il licenziamento irrogatole.
Da ultimo, sussistendo tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla normativa contrattual-collettiva di riferimento per l'irrogazione della sanzione espulsiva di cui la dottoressa Arcifa è stata destinataria, non emergerebbe alcuna responsabilità in capo al Direttore Regionale della Lombardia e al responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Disciplina della stessa Direzione Regionale, sicché difetterebbero i presupposti che potrebbero motivare un'ispezione interna su tali soggetti.

Pag. 132

ALLEGATO 2

5-04080 Lenzi: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.
5-04087 Codurelli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.
5-04205 Poli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti, con i rispettivi atti parlamentari che passo a discutere congiuntamente perché relativi a questioni analoghe, sollevano perplessità in ordine al meccanismo individuato dall'Inail, denominato Click day, per l'accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, l'Inail finanzia, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Il Click day era previsto per il giorno 12 gennaio, in un orario compreso tra le ore 14 e le ore 14,30; trattandosi però di bandi su base regionale, con budget differenziati, l'Istituto aveva già previsto la possibilità di «sforamento» dell'orario fissato fino all'esaurimento dei fondi stanziati.
L'Istituto aveva inoltre previsto che i requisiti di ammissibilità delle singole imprese fossero vagliati in una fase precedente di «pre-compilazione», compresa nel periodo dal 10 dicembre 2010 al 12 gennaio 2011; già in questa fase preliminare le domande presentate erano 19.408 per un ammontare di oltre 777 milioni di euro di contributi. Ciò a fronte dei 60 milioni di euro disponibili che sono stati poi concretamente assegnati, come detto su base regionale, alle prime 1.440 domande inoltrate nel giro di un'ora.
Il forte divario tra richieste aziendali ed il budget stanziato dall'Istituto è alla base dell'inconveniente tecnico lamentato dalle imprese che sono rimaste escluse dall'operazione. Infatti il notevole afflusso di accessi al portale dell'Istituto (che determinava l'aggiornamento continuo delle pagine in attesa che comparisse il tasto di invio della domanda) ha comportato, immediatamente dopo l'avvio della procedura, l'indisponibilità del servizio per alcuni minuti: in tale periodo di black-out nessuna domanda è stata presentata in quanto non vi era alcuna possibilità di inoltro. L'Istituto ha evidenziato, per comprendere la mole del traffico telematico che, intorno alle ore 14 del giorno di avvio dell'operazione, si era già raggiunto il picco di 1,5 milioni di accessi.
Il black-out si è verificato nonostante le precauzioni tecniche adottate dall'Istituto fin dai giorni precedenti (nella fase di «pre-compilazione»), tra le quali la disponibilità di un motore aggiuntivo per l'accesso ai dati delle imprese sul Data Base e l'ampliamento del numero di server

Pag. 133

su cui sarebbe stato smistato il traffico delle connessioni per l'accesso ai servizi applicativi.
L'Istituto ha inoltre evidenziato che era stata programmata, per il giorno 12 gennaio, la sospensione degli altri servizi presenti sul «Punto Cliente» del sito internet, per ridurre eventuali contese di risorse, consentendo tra l'altro di dedicare memoria RAM aggiuntiva ai server.
L'Istituto ha fatto presente che, nell'ottica della massima trasparenza, sono stati pubblicati sul proprio portale, fin dal 24 gennaio scorso, gli elenchi regionali relativi alle domande con gli orari di presentazione di ciascuna. Inoltre, sullo stesso sito sono stati pubblicati i risultati dell'iniziativa in questione dai quali si evince che le micro, piccole e medie imprese italiane hanno beneficiato in modo praticamente esclusivo dei fondi stanziati: oltre il 98 per cento, una percentuale che riflette in modo speculare la composizione del tessuto economico italiano. In particolare, il 49 per cento del totale delle domande provengono da microaziende (fino a 10 dipendenti).
La scomposizione delle domande, per settori produttivi delle imprese partecipanti, consente di rispecchiare la graduatoria dei settori storicamente a maggior rischio di infortuni: attività manifatturiere (41,7 per cento), costruzioni (20,5 per cento), agricoltura, silvicoltura e pesca (9,2 per cento).
Tali risultati sono stati illustrati alle Parti sociali in un incontro svoltosi il 21 gennaio scorso; in quella sede si è, tra l'altro, deciso di programmare a breve nuovi incontri per raccogliere suggerimenti al fine di perfezionare ulteriormente un percorso già condiviso, in vista delle prossime edizioni dei bandi per gli stanziamenti nel triennio 2011/2013.
L'Inail ha fatto presente che la scelta di utilizzare la procedura innanzi illustrata, che ha determinato anche in esperienze recenti di altre amministrazioni taluni problemi di carattere tecnico per il forte afflusso di domande inviate contemporaneamente, potrà essere gestita, per il futuro, modulando opportunamente alcune variabili nei prossimi bandi. A tal fine basterà adattare l'attuale modello, appositamente progettato in modo flessibile, alle diverse esigenze, sia in senso geografico che temporale, basandosi sull'evoluzione delle diverse situazioni.
L'Inail ha inoltre reso noto che i testi degli avvisi relativi ai bandi, degli allegati e della modulistica sono stati elaborati da un apposito Gruppo interdisciplinare, formato da professionalità tecniche (statistici, informatici e legali) dell'Istituto stesso; è stata inoltre realizzata una campagna informativa sui media.
In conclusione, voglio far presente che i criteri elaborati dall'Istituto per la concreta attuazione del Click day sono stati illustrati, nelle loro linee generali, alle Parti sociali in occasione di un incontro svoltosi nel mese di maggio dello scorso anno. In tale circostanza i rappresentanti delle Parti sociali hanno condiviso l'impostazione dell'operazione e la modalità telematica progettata dall'Inail.
Preso atto del successo dell'iniziativa e valutate le difficoltà che si sono fin qui manifestate nella sua concreta gestione, l'Istituto ha reso noto di essere impegnato nell'individuazione di azioni migliorative di natura tecnologica e organizzativa da utilizzare concretamente nei prossimi bandi. Tali innovazioni saranno successivamente portate a conoscenza delle Parti sociali nell'ambito di un tavolo tecnico che l'Inail intende costituire nella prospettiva di migliorare la procedura di accesso ai finanziamenti risolvendo gli aspetti critici che sono stati finora rilevati.

Pag. 134

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2009/52/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale, qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.
6.01.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 135

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato;
auspicato che l'attuazione della legislazione europea nell'ordinamento interno sia resa sempre più tempestiva ed efficace, anche mediante una eventuale anticipazione - per il futuro - dei tempi di approvazione e trasmissione alle Camere del disegno di legge comunitaria, in modo da evitare il proliferare di procedure di infrazione per ritardato recepimento della normativa dell'Unione europea;
considerato che le disposizioni di interesse della XI Commissione, contenute nel provvedimento, riguardano esclusivamente l'attuazione di direttive incluse nell'Allegato B, che prevede il recepimento della normativa europea meditante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare;
preso atto, in particolare, che il predetto Allegato B dispone il recepimento: della direttiva 2009/38/CE, riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; della direttiva 2009/52/CE, che introduce un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; della direttiva 2010/41/UE, concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; della direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo-quadro «rivisto» sul congedo parentale;
ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 136

ALLEGATO 5

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3);
preso atto che, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, il documento interviene sostanzialmente su alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui occorre segnalare: l'attuazione della strategia di Lisbona, con richiamo ai programmi per il contrasto alla recessione a livello globale negli anni 2009 e 2010 (parte prima, sezione II); le politiche per la libera circolazione dei lavoratori (parte seconda, sezione II, paragrafo 1.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, paragrafo 10), soprattutto per quanto concerne l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (paragrafo 10.1) e la politica del lavoro (paragrafo 10.2);
considerato che la Relazione illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sia sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del 2009, sia con riferimento alle priorità per il 2010;
rilevato, peraltro, che, trattandosi di un documento che si riferisce al consuntivo dell'anno 2009 e che indica prospettive di azione per l'anno 2010, la Relazione riveste un interesse specifico soprattutto sotto un profilo ricognitivo delle diverse politiche comunitarie di competenza;
preso atto, comunque, che la Relazione pone l'accento sulle iniziative di formazione, che possono svolgere un importante ruolo di sostegno alle politiche attive di investimento sul capitale umano, nonché sul tema delle pari opportunità uomo-donna, rafforzando il percorso avviato a livello comunitario, soprattutto sul versante della conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata;
considerato positivamente - nel contesto delle politiche indicate dalla Relazione - un richiamo al rafforzamento della mobilità transfrontaliera dei giovani, assecondando anche le politiche comunitarie per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che mirano a coniugare appieno scuola e formazione permanente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 137

ALLEGATO 6

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2393, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto;
premesso che essa, recependo anche le sollecitazioni dell'Ordine dei giornalisti, si propone il condivisibile obiettivo di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e renderne più attuali i principi legislativi, inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso;
atteso che il provvedimento - facendo salvi i principi generali stabiliti dalla citata legge n. 69 del 1963, cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti - prevede misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento, quali l'accesso alla professione dei giornalisti professionisti e l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, la responsabilità disciplinare e la correttezza dell'informazione;
considerato che, nell'ambito dei profili di più diretto interesse della XI Commissione, vengono introdotte disposizioni relative all'iscrizione di tali lavoratori nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, che rispondono all'esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali, in vista di una maggiore qualità dell'informazione;
segnalata, altresì, l'esigenza di affrontare con assoluta tempestività la questione drammatica del lavoro precario presente in questo settore, prospettandosi, in particolare, l'avvio dell'esame di proposte di legge sulla materia (tra le quali si segnala la proposta di legge n. 3555, sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione), volte proprio a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE