CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),
visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità - al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame - di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;
considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;
rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 4, comma 3, le parole: «individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri» siano sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;
b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),
considerata la necessità di specificare all'articolo 1, comma 4, che la definizione ICE non deve determinare deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni;
visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità - al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame - di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;
considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;
rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni»;
2) all'articolo 4, comma 3, le parole: «individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri» siano sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;
b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
1. 2. Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;
b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;
c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;
d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione

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per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;
e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una proceduta per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;
f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;
g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;
i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;
l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;
m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da porte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;
n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;
o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati

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delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1. Zaccaria, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zampa.

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ALLEGATO 4

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, del testo unificato delle proposte di legge C. 2184 Boffa e abbinate, recante «Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica»;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 15 settembre 2010 sul precedente testo;
rilevato che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata da questo Comitato nel predetto parere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE