CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 febbraio 2011
434.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008 (C. 3994 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3994 Governo, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2011 Ferranti ed abb., recante «Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:
i benefici previsti dal provvedimento spettano al padre in taluni casi solo a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre;
appare necessario valutare tali disposizioni alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori; in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esiste un principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi» (sentenze n. 341 del 1991, n. 179 del 1993, n. 376 del 2000 e nella stessa sentenza n. 385 del 2005),

rilevato, altresì, che:
all'articolo 1, comma 3 - ai fini di un più chiaro coordinamento tra le due novelle apportate dall'articolo 1 del testo in esame al codice di procedura penale (cioè la sostituzione del comma 4 dell'articolo 275 e l'introduzione di un articolo 285-bis) - potrebbe essere utile sostituire le parole: «può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: «il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, appare necessario precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato),

considerato, infine, che:
l'articolo 3, comma 2, lettera b) del testo in esame introduce nell'articolo 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) un nuovo comma 2 (recte: 1-bis), il quale reca una disciplina che in larga parte si sovrappone a quella già recata dall'attuale comma 1 del medesimo articolo;

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per effetto del combinato disposto delle due predette norme, la condizione prevista dal comma 1 (aver espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni in caso di ergastolo) continuerebbe in sostanza ad applicarsi alle sole madri condannate per taluno dei delitti di cui al comma 4-bis;
potrebbe essere utile, al fine di una più chiara formulazione della norma, verificare la possibilità di limitarsi a novellare il comma 1 dell'articolo 47-quinquies per introdurre direttamente lì le modifiche normative in materia di detenzione domiciliare speciale previste dall'articolo 3, comma 2, del testo in esame;
al nuovo comma 2 (recte: 1-bis) dell'articolo 47-quinquies dovrebbe in ogni caso valutarsi l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione le disposizioni di cui alla proposta di legge alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale citata nelle premesse che ha sempre riconosciuto l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori;
b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione se sostituire, per maggiore chiarezza della disposizione, le parole: «può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» con le seguenti: «il giudice, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e queste lo consentano, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»; in ogni caso la Commissione specifichi che la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri è disposta dal giudice;
c) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 21-ter, per maggiore chiarezza della disposizione, valuti la Commissione se precisare, quando si fa riferimento al padre, che si intende il padre che versa nelle stesse condizioni della madre (ossia condannato, imputato o internato);
d) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito se introdurre le modifiche normative ivi previste alla lettera b) direttamente nel comma 1 dell'articolo 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario, mediante un'apposita novella, al fine di evitare i potenziali rischi di incertezza derivanti dalla parziale sovrapposizione dell'attuale comma 1 e del nuovo comma 2 (recte: 1-bis) del citato articolo;
e) al nuovo comma 2 (recte: 1-bis) dell'articolo 47-quinquies valuti in ogni caso la Commissione l'opportunità di stabilire, al termine del primo periodo, un'età massima dei figli ai fini dell'ammissione della madre alla detenzione speciale ivi prevista (a casa o in una casa famiglia protetta).

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ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo», adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:
la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;
tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali - per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato - prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;
per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che «la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento»;
considerata la opportunità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di

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legge introducendo una modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

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ALLEGATO 4

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 668 Lussana, recante «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo», adottata come testo base nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che:
la proposta di legge in esame è esplicitamente volta, come risulta dalla relazione introduttiva e dal dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;
tale obiettivo è perseguito attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, i quali - per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato - prevedono che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta e che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo;
per effetto di tale modifica le disposizioni del codice di procedura penale sembrerebbero comunque consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si tratti di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, potrebbe non beneficiare della riduzione della pena, quando questa sia in concreto l'ergastolo;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, ha collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che «la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento»;
considerata la necessità che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438

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del codice di procedura penale volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo;

e con la seguente condizione:
è necessario che la Commissione di merito riveda, alla luce dei principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, la disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del reato, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno al suddetto rito.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04151 Vanalli: Sugli effetti prodotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo alla ricerca di una maggiore efficienza e alla lotta contro l'assenteismo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le iniziative di carattere normativo in materia di assenteismo finora assunte dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 2009) hanno prodotto riduzioni dei tassi di assenteismo tali da portarli a livelli simili a quelli del settore privato.
Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione conduce dal 2008 una rilevazione statistica mensile sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici con il supporto metodologico dell'Istat.
Il metodo di stima non prevede l'elaborazione di indicatori per Regione; pertanto, nella tabella messa a disposizione dell'interrogante, considerata la brevità del tempo a disposizione per la risposta, sono presentati i risultati aggregati per macro area geografica.
In sintesi, a due anni e mezzo dall'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 la riduzione media annua delle assenze per malattia pro capite dei dipendenti pubblici è pari al 33 per cento senza significative differenze tra aree geografiche (-34,8 per cento nel Nord Est, -32,1 per cento nel Nord Ovest, -32,5 per cento al Centro e -32,9 per cento nel Sud e Isole).
Dalla predetta tabella si evince che i giorni di assenza per malattia pro capite si sono ridotti da 1,13 (dato rilevato prima della riforma) a 0,76 (dato rilevato nel terzo anno di applicazione della riforma).
Quanto ai risultati ottenuti in termini di maggiore efficienza è possibile utilizzare come indicatore utile la misurazione della customer satisfaction che è stata avviata dal Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, a partire dal 23 marzo 2009, attraverso l'iniziativa «Mettiamoci la Faccia».
La rilevazione si basa sull'utilizzo delle emoticon e coinvolge a oggi 805 amministrazioni con una gamma di servizi che comprende, tra gli altri, la protezione ambientale, Centri per l'impiego, servizi previdenziali e assistenziali, biblioteche, attività turistiche.
Nell'intero periodo di osservazione i giudizi espressi indicano un livello alto di soddisfazione: l'80 per cento del campione si dichiara «soddisfatto», il 13 per cento «mediamente soddisfatto» e il 7 per cento «non soddisfatto».
Infine, è utile evidenziare che dall'incremento di efficienza del settore pubblico deriva un effetto indotto sulla crescita del Paese: in particolare, un incremento del 10 per cento dell'efficienza della pubblica amministrazione, può produrre nell'arco di 20 anni un aumento cumulato del 17 per cento del prodotto. Si stima, quindi, che il processo di implementazione e completamento della riforma avviata possa determinare un incremento del tasso di crescita di equilibrio del prodotto (tasso medio annuo composto) di almeno un quarto di punto percentuale.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04149 Bressa e Vassallo: Su questioni riguardanti la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla composizione della Commissione e, in particolare, alla presenza di giuristi (che secondo gli interroganti sarebbe predominante), si rileva, in primo luogo, che la designazione dei componenti, da parte del Consiglio dei Ministri, è stata approvata, come prevede la legge, dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza qualificata dei due terzi.
In secondo luogo, essendo cinque i componenti, la composizione appare equilibrata in quanto fanno parte della Commissione, oltre al Presidente, due economisti (almeno fino alle repentine dimissioni dell'ingegner Micheli) e due giuristi, questi ultimi con diversa formazione ed esperienza in ruoli istituzionali strategici nei processi di riforma dell'amministrazione avviati fin dal 1992.
D'altra parte, l'idea ingegneristica, del tutto astratta, che i sistemi di gestione delle amministrazioni siano unici; anglosassoni e intercambiabili a prescindere dal tipo di amministrazione e dal contesto di riferimento, è destinata, questa sì, a far fallire qualsiasi tentativo di riforma.
A riprova della rilevanza del contesto giuridico di riferimento, si evidenzia che nel primo anno di attuazione della riforma la Commissione ha affrontato, prevalentemente, problemi di natura giuridica: delle 130 delibere adottate, solo 9 si riferiscono a problemi di natura economico-aziendale; inoltre, dei quesiti pervenuti alla Commissione, ben 220 hanno riguardato problematiche giuridiche e solo 20 aspetti tecnico-economici.
Riguardo alle considerazioni sulla mancanza di indipendenza della Commissione, è opportuno precisare che è la legge, e non il Governo, a determinare la missione e gli ambiti di operatività della Commissione, ed è sempre la legge ad attribuire al Governo il compito di determinare i compensi e di nominare i componenti; questi ultimi, a differenza di quanto avviene per altre autorità indipendenti, sono nominati, come già ricordato, con il parere favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle commissioni parlamentari.
A proposito del conferimento di incarichi ad esperti, peraltro avvenuto sempre all'unanimità dei componenti e all'insegna della massima trasparenza, si precisa che la Commissione ha ritenuto adeguato il lavoro svolto dall'avvocato Maurizio Micheli. Per quanto riguarda il dottor Pistoiesi, la Commissione ha già precisato che il suo curriculum può essere positivamente valutato in relazione alla natura dello specifico incarico, consistente nell'individuazione di elementi di raccordo e di ripartizione degli ambiti funzionali tra CIVIT e Comitato Tecnico-scientifico operante presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, e in un quadro di leale collaborazione istituzionale.
Quanto all'incarico di componente del Comitato tecnico-consultivo per l'analisi dei progetti sperimentali e innovativi attribuito al Cons. Germana Panzironi, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e dell'università, si precisa che tale incarico le è stato conferito sulla base delle esperienze professionali e della competenza nel settore della definizione delle procedure giuridiche di realizzazione dei

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progetti e anche in considerazione della rilevanza che la riforma recata dal decreto legislativo n. 150 del 2009 assume, come è noto, nel settore della scuola, dell'università e della ricerca.
Rispetto alle presenze dei commissari alle sedute della Commissione, pare opportuno precisare che, nel 2010, su 58 sedute plenarie, due componenti sono stati assenti per 3 sedute, uno per 4 sedute, uno per 8 sedute, mentre l'ingegner Micheli è stato assente per 15 sedute. Egli si è, inoltre, assentato per rilevanti periodi, anche al dichiarato fine di recarsi in Gran Bretagna, tanto che sul sito dell'Università di Cranfield è rimasta l'indicazione di lui come lecturer, ricoperta all'inizio dell'incarico, come da lui dichiarato nel curriculum; e, anzi, egli risulta ora aver acquisito la qualità di senior lecturer).
È dovuta proprio alle improvvise dimissioni dell'ingegner Micheli, intervenute tra l'altro dopo pochi mesi dall'effettivo inizio dell'attività della Commissione, la cancellazione, lamentata dagli interroganti, degli incontri con gli Organismi interni di valutazione programmati per il 19 e 20 gennaio 2011. Al riguardo vale, comunque, la pena di precisare: a) che altri incontri sul ciclo della performance (e su altri temi) si sono tenuti il 22 e 23 luglio, il 19 e il 16 settembre, il 22 e 23 novembre 2010 (solo a questi ultimi due era presente l'ingegner Micheli) e che l'incontro programmato alla scadenza del termine di adozione del piano della performance presentava valenza minore rispetto ai precedenti incontri seminariali tempestivamente svolti; b) che i compiti attribuiti dalla legge alle amministrazioni (definizione del piano della performance entro il 31 gennaio) costituiscono obblighi delle amministrazioni, rispetto ai quali la Civit ha funzioni di regolazione (puntualmente adempiuta, nonostante la rilevata scarsità delle risorse) e di monitoraggio in progress; c) che, comunque, le amministrazioni hanno trasmesso e continuano a trasmettere i loro piani della performance alla Commissione.
Ad ogni modo, duole rimarcare che l'ing. Micheli, all'atto delle dimissioni, abbia svolto critiche - puntualmente riprese dagli onorevoli interroganti - essenzialmente sul settore dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, cioè proprio quello assegnato alla sua responsabilità e che egli ha potuto seguire avvalendosi della collaborazione di 3 persone in distacco presso la Commissione e di 2 esperti scelti su sua indicazione, condivisa dalla Commissione.
In ogni caso, per quanto concerne i risultati raggiunti, a breve sarà trasmessa al Ministro per l'attuazione del programma la relazione prevista dalla legge e, nel prossimo mese, la Commissione organizzerà sul tema un incontro pubblico. In tal modo sarà possibile fare un primo bilancio della attività, alla quale peraltro è sempre assicurata la massima trasparenza sul sito istituzionale, come implicitamente ammesso dagli stessi interroganti. Va comunque ricordato che la legge prevede che l'operato della Commissione venga valutato da esperti indipendenti al termine dei suoi primi cinque anni di attività, cioè dopo un termine congruo rispetto a un processo riformatore di così vasta portata e impegno.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04148 Calderisi e Stracquadanio: Sul termine di entrata in vigore del certificato elettronico di accertamento della malattia come causa di assenza dal lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, si rappresenta che nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Chigi insieme al presidente dell'INPS, il Ministro per la pubblica amministrazione ha evidenziato come la digitalizzazione dei certificati di malattia sia uno dei pilastri su cui poggia la strategia del Governo per modernizzare la sanità pubblica.
A dieci mesi dal suo avvio, la trasmissione on-line all'INPS dei certificati medici è pienamente operativa in tutte le sue funzionalità; la nuova procedura è diffusa su tutto il territorio e la quota di medici abilitati all'utilizzo è ormai vicina al 100 per cento.
In particolare, nell'affrontare i problemi tecnici di connessione verificatisi nei giorni scorsi in diverse regioni, il Ministro ha avuto modo di chiarire che il meccanismo sanzionatorio, finora mai applicato, sarà avviato solo in caso di esplicita e reiterata inosservanza, da parte del medico, dell'obbligo di invio.
In altri termini, le norme prevedono che l'eventuale sanzione abbia luogo solo in caso di dolo o colpa del medico e non per impossibilità tecnica alla trasmissione del certificato, così come già chiarito dalla Circolare n. 2 dello scorso 28 settembre.
Nello specifico, la colpa va valutata secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, tenuto conto della disponibilità e del funzionamento dei mezzi telematici richiesti.
Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione Internet.
Ad ogni modo, il Ministro ha annunciato che nei prossimi giorni sarà predisposta, d'intesa con le associazioni dei medici, una terza Circolare che fornirà ulteriori indicazioni e chiarimenti sul regime sanzionatorio.
Inoltre, al fine di ovviare a problematiche di carattere oggettivo, come quelle verificatesi nei giorni scorsi, è stato inaugurato un nuovo servizio dedicato ai medici: a partire da ieri, i medici che, anche temporaneamente, hanno difficoltà a utilizzare il PC o ad accedere a Internet possono inviare il certificato rivolgendosi al nuovo call center telefonico gratuito dell'INPS con l'assistenza di un operatore dedicato. Il nuovo servizio si affianca al call center da tempo reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e che consente l'invio del certificato tramite un risponditore automatico.

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ALLEGATO 8

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (Nuovo testo C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge 3921 Giorgetti, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettera a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE.