CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2011
426.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: da accertata, fino alla fine del periodo, con le seguenti: non autonome e che rimangano prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Articolo 2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge può essere finanziato anche attraverso l'accesso ai fondi derivanti dalla devoluzione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si prevede che, a decorrere dall'anno 2011, il Fondo sia inserito tra i soggetti in favore dei quali è ammessa la destinazione della predetta quota dell'IRPEF.
2. 01.Di Virgilio, Barani.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine fino ad articolo 1, con le seguenti: Anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al successivo articolo 4.
3. 1.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: facenti parte di strutture di livello nazionale.

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole: facenti parte di strutture di livello nazionale.
3. 4.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: facenti parte di strutture di livello nazionale.

Conseguentemente, alla medesima lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: dette associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro sono individuate prioritariamente tra quelle facenti parte di strutture di livello nazionale.
3. 3.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: deistituzionalizzazione, aggiungere le seguenti: e a percorsi di intervento al loro domicilio.
3. 2.Palagiano, Mura.
(Approvato)

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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finanziare la realizzazione da parte degli enti locali, con le seguenti: finanziare, in concorso con gli enti locali, la realizzazione da parte di questi ultimi.
3. 5.Mura, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: d'intesa a locali, con le seguenti: in coerenza con i piani di zona di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sopprimere le parole da: in coerenza fino alla fine del periodo.
3. 6.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di protocolli familiari personalizzati di presa incarico, con le seguenti: di progetti personalizzati di presa in carico, con la coprogettazione della famiglia.
3. 8.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di protocolli familiari, con le seguenti: di progetti.
3. 8.Palagiano, Mura (nuova formulazione).
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328, inserire le seguenti: Il protocollo familiare personalizzato di presa in carico è elaborato dall'unità operativa semplice in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere sottoscritto da questi ultimi. Nell'elaborazione del protocollo familiare personalizzato di presa in carico, le unità operative semplici si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente. L'unità operativa semplice sottopone a verifica biennale il protocollo familiare personalizzato di presa in carico per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per l'elaborazione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave, formate da personale già in servizio presso le medesime aziende. Le unità operative semplici si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.
3. 7.Laura Molteni, Volpi, Dal Lago, Rondini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328, inserire le seguenti: Il progetto personalizzato di presa in carico è elaborato dall'unità operativa semplice in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere sottoscritto da questi ultimi. Nell'elaborazione del progetto personalizzato di presa in carico, le unità operative semplici si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'ente locale competente territorialmente. L'unità operativa semplice sottopone a verifica biennale il progetto personalizzato di presa in carico per valutare la sua attuazione e per disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali istituiscono unità operative semplici per l'elaborazione dei progetti di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave, formate da

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personale già in servizio presso le medesime aziende. Le unità operative semplici si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, ove presenti, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.
3. 7.Laura Molteni, Volpi, Dal Lago, Rondini (nuova formulazione).
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), al termine, dopo le parole: impegno dell'assistenza, aggiungere le seguenti: per massimo sei posti letto per struttura.
3. 9.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: residenziali innovative, aggiungere le seguenti: di massimo sei posti letto.
3. 10.Palagiano, Mura.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1 nelle modalità previste dalla presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana con proprio decreto le norme attuative ed i relativi trattamenti fiscali agevolati.
3. 11.Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto, sono altresì definite le caratteristiche che devono soddisfare i soggetti tenuti a realizzare i programmi di intervento di cui al presento articolo.
3. 12.Mura, Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
3. 13.Mura, Palagiano.

ART. 6.

Al comma 2, capoverso o-ter), sostituire le parole: 2.500 euro, con le seguenti: 3.500 euro.
6. 1.Mura, Palagiano.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
7. 1.Mura, Palagiano.