CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03570 Madia: Situazione occupazionale dei dipendenti dell'azienda Herla Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Madia, nel presente atto di sindacato ispettivo, richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale dei lavoratori della HERLA ITALIA, società di call center legata al gruppo Sercomm.
Preliminarmente si fa presente che, a seguito delle richieste di intervento da parte di lavoratori che lamentavano la mancata corresponsione delle retribuzioni ed il mancato versamento dei contributi dovuti all'INPS da parte della società Herla Italia S.r.l., il 22 settembre scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha effettuato un accesso ispettivo, presso la sede operativa della società in questione, da cui è emerso quanto segue:
il 5 marzo 2010, tramite affitto di ramo di azienda, 400 lavoratori sono passati dalla Sercomm S.r.l. alla Herla Italia S.r.l.;
il 1o aprile 2010, 10 lavoratori sono transitati dalla Serviti S.p.a. alla Herla Italia S.r.l.;
nel mese di luglio 2010, 2 lavoratori sono transitati dalla Buie S.r.l. alla Herla Italia S.r.l.

Preso atto che tutti i lavoratori, sia quelli ascoltati in fase di primo accesso ispettivo sia quelli che avevano provveduto ad effettuare una segnalazione all'Ufficio competente, reclamavano spettanze economiche dovute, si è ritenuto di esperire il tentativo di conciliazione.
Dopo numerosi rinvii da parte della società HERLA ITALIA S.r.l., il 5 novembre 2010, sono state portate a termine 12 conciliazioni, che prevedevano una dilazione degli importi da corrispondere, concordati in sede di conciliazione, a partire dall'8 novembre 2010.
Tuttavia, alla prima scadenza fissata, la Società non ha provveduto al pagamento delle somme concordate e, conseguentemente, si è provveduto a riattivare l'attività ispettiva ponendo in essere una serie di ulteriori iniziative volte ad accertare eventuali responsabilità in capo alla Società.
Per completezza di informazione si fa inoltre presente che il 3 ottobre 2010, la Regione Lazio, a seguito di accordo con l'Azienda, ha concesso la Cassa Integrazione Guadagni in deroga per 118 lavoratori, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2010, cori l'impegno delle parti (datore di lavoro e Regione) ad incontrarsi nel mese di gennaio 2011 per una verifica complessiva della situazione aziendale.
L'accordo dell'ottobre scorso, oltre a disporre un sostegno al reddito, ha inoltre previsto:
l'attuazione del programma di ricollocazione in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta, tramite il quale verranno rese disponibili misure ed azioni di supporto per la ricollocazione professionale dei lavoratori;
la cessazione di ogni forma di agitazione posta in essere dai lavoratori e dalle OO.SS. presso i locali dell'Azienda e le loro pertinenze. La Società si è impegnata a sua volta, a fronte di tale esatto adempimento, a non dare ulteriore impulso ai procedimenti disciplinari già avviati nei confronti dei lavoratori.

In merito alla questione relativa alle differenze retributive e contributive dovute

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ai lavoratori per l'attività già svolta, giova precisare che si tratta di argomento rimesso ai singoli rapporti lavoratore/datore di lavoro, nell'ambito dei quali la Regione Lazio ha, in ogni caso, svolto un ruolo attivo al fine di garantire il pieno riconoscimento ai lavoratori delle loro spettanze. In tal senso sono stati raggiunti accordi tra l'Azienda ed alcuni dei lavoratori coinvolti.
Infine la Regione Lazio, a seguito di quanto concordato con le parti sociali il 29 dicembre 2010, in attuazione della legge di stabilità per l'anno 2011, provvederà a rinnovare, per l'anno corrente, gli accordi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga cessati a fine anno, sulla base delle risorse disponibili.
In conclusione, si ritiene di poter assicurare che il Governo segue con la massima attenzione la situazione della società HERLA ITALIA, nell'intento di tutelare i diritti dei lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-03280 Codurelli: Questioni relative all'indennità di buonuscita del personale di Poste italiane SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base di elementi forniti dalla società Poste Italiane, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 53 (comma 6 lettera a)) della legge 449/97 dispone che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in SpA (28 febbraio 1998), al personale dipendente della Società medesima spetta il Trattamento di fine rapporto, e, per il periodo lavorativo antecedente tale data, l'indennità di buonuscita maturata, da calcolarsi secondo la normativa vigente prima della data di detta trasformazione.
In merito alla tematica relativa alla rivalutazione dell'indennità di buonuscita, oggetto di altri atti di sindacato ispettivo, è intervenuto anche l'ex Ministero delle Comunicazioni che, sulla base dei pareri espressi da IPOST, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPDAP, ha confermato la modalità di liquidazione definita dalla legge 388/2000, articolo 68 «sulla base del periodo temporale maturato sino al 27 febbraio 1998 e sullo stipendio percepito a tale data».
Si ricorda, infine, che sotto il profilo della rivalutazione periodica della indennità medesima, la Corte Costituzionale, a cui la questione è stata rimessa, ha dichiarato, con sentenza n. 366 del 2006, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole Interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia.
Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di Poste Italiane di ottenere l'anticipazione del 75 per cento delle buonuscita, si precisa che il Testo Unico sull'indennità di buonuscita (decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973) che disciplina la materia, non prevede nel suo articolato tale fattispecie, così come non prevede l'anticipazione della buonuscita nel caso dell'acquisto della prima casa.
Per completezza di informazione, si rappresenta che l'Istituto Postelegrafonici (IPOST) - Ente pubblico non economico - che gestiva le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei dipendenti di Poste italiane Spa e delle Società collegate ed era soggetto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica») è stato soppresso ed inglobato nell'INPS.