CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 dicembre 2010
419.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);
sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore, fondamentale passo per il completamento del processo di attuazione del federalismo fiscale;
sottolineata l'esigenza di definire un sistema tributario municipale che sappia coniugare in modo equilibrato le esigenze di incentivare la responsabilità fiscale dei comuni, di passare da un assetto di finanza derivata ad un assetto di finanza propria, di assicurare sufficiente stabilità al gettito dei predetti enti locali, di evitare innalzamenti della pressione fiscale e di semplificare il più possibile l'ordinamento tributario;
sottolineata inoltre la necessità di definire con la massima chiarezza, in sede di applicazione del provvedimento, i meccanismi perequativi delineati dallo schema di decreto, in considerazione del fatto che essi rappresentano un elemento essenziale per assicurare il corretto funzionamento del nuovo sistema di finanza comunale, tenendo conto della relativa sperequazione di alcune delle basi imponibili dei tributi comunali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si segnala l'opportunità di valutare se inserire anche il gettito derivante dall'imposizione sulle successioni e donazioni concernenti immobili tra le risorse tributarie devolute ai comuni;
2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio, articolato in due sezioni, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti ai comuni, il quale è volto ad assicurare che tale processo di devoluzione sia progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale, si segnala, in linea generale, l'opportunità di chiarire meglio tali meccanismi perequativi, in quanto al predetto Fondo sembrerebbe affluire in maniera indifferenziata ed aggregata il gettito dei predetti tributi devoluti, al netto della compartecipazione da riservare allo Stato di cui al comma 6 del predetto articolo 1, senza specificare pienamente i criteri di ripartizione del Fondo perequativo;
3) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si segnala come la disposizione non precisi la data di istituzione del predetto Fondo sperimentale di riequilibrio perequativo, il quale dovrebbe essere istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
4) si osserva inoltre come il meccanismo di perequazione sperimentale individuato

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dall'articolo 1, commi 2 e seguenti, dallo schema di decreto, prenda a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri;
5) per quanto attiene ai rapporti tra il predetto meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione definito dalle norme dell'articolo 1 ed i principi e criteri direttivi di delega formulati in materia dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, si rileva come lo schema di decreto non contempli la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi (prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b), della predetta legge n. 42), ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;
6) più in dettaglio, si rileva altresì l'opportunità di chiarire se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 (ai sensi della quale il finanziamento delle spese degli enti locali deve essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali), siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto: in tale ipotesi, soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito connesso all'imposizione immobiliare, mentre il restante 80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali tenendo conto della transizione verso i fabbisogni standard, senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo;
7) sempre con riferimento al meccanismo perequativo di cui all'articolo 1, commi 2 e seguenti, si rileva l'utilità di chiarire meglio la portata della previsione del comma 5, primo periodo, secondo cui con decreto ministeriale sono, tra l'altro, definite «le quote del gettito dei tributi» che annualmente vengono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione, la quale introduce in tal modo un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: in particolare appare opportuno specificare se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;
8) con riferimento alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale attribuisce allo Stato il gettito dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, si segnala l'opportunità di ricondurre il tributo nell'ambito dei prelievi erariali, sopprimendo la predetta addizionale ed aumentando corrispondentemente l'accisa erariale;
9) con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e la determinazione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione, si segnala come la norma demandi ad una fonte di rango secondario sia la definizione modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni

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del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale di insistenza del cespite immobiliare;
10) sempre con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, si rileva l'opportunità di specificare se l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali abbia o meno valenza vincolante, nonché di chiarire se, in mancanza dello stesso accordo, il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto di riparto del Fondo;
11) con riferimento al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che siano stabilite modalità di riparto del Fondo sperimentale previsto dal comma 2 dell'articolo differenziate, semplificate e forfettizzate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si rileva l'esigenza di specificare maggiormente i principi in base ai quali dovranno essere adottati tali criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei predetti comuni, atteso che questi ultimi rappresentano circa il 75 per cento del complesso dei comuni;
12) con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale attribuisce allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, si rileva l'opportunità di chiarire se l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito di tributi devoluti ai comuni configuri una fattispecie inedita di «compartecipazione», posto che i tributi in questione, essendo previsti e regolati da legge statale, sono e restano erariali, ancorché il relativo gettito sia devoluto;
13) con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema, il quale prevede che con decreto ministeriale deve essere stabilita, in sede di prima applicazione, la percentuale di compartecipazione statale ai predetti tributi, si rileva la necessità di aggiornare, il termine, ivi indicato, del 30 novembre 2010, entro il quale il predetto decreto deve essere emanato;
14) con riferimento al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema, il quale dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, al gettito devoluto ai comuni, si rileva come il nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci comunali, destinato a sostituire integralmente quello attuale, basato prevalentemente sui trasferimenti, non sembri disciplinare i profili temporali in base ai quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni stessi;
15) con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al Comune interessato, si segnala l'opportunità di chiarire se con il termine «finora» si intenda la data di entrata in vigore dello schema di decreto, nonché di specificare se sia assicurato al Comune il gettito derivante dall'accatastamento di immobili avvenuto a seguito di attività di accertamento cui abbia contribuito il Comune stesso;
16) ancora con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire a quali tributi si faccia riferimento con la formula «maggior gettito derivante dall'accatastamento», nonché di specificare se tale gettito è assicurato al Comune interessato solo per l'esercizio in cui si procede al predetto accatastamento ovvero in via permanente;
17) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale introduce la facoltà per il contribuente di applicare «in alternativa facoltativa» un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili, in luogo del regime ordinario di tassazione, si rileva l'opportunità di

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eliminare il termine «facoltativa» atteso che il comma già attribuisce carattere opzionale al regime della «cedolare secca»;
18) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sostituire la dizione «determinazione del reddito fondiario» con quella «tassazione del reddito fondiario», atteso che il regime delineato dall'articolo 2 non introduce un metodo alternativo di determinazione dei redditi da locazione, nonché di comprendere, tra i soggetti che possono optare per il regime sostitutivo della cedolare secca, oltre al proprietario, anche i titolari di diritti reali che attribuiscono il godimento dell'immobile, sulla falsariga delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992;
19) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale individua l'ambito di applicazione della nuova imposta, precisando che essa opera «nella forma della cedolare secca» e stabilendo che il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011, si rileva come la formula «cedolare secca» non trovi precedenti nell'ordinamento tributario italiano, e dovrebbe comunque essere più opportunamente sostituita da quella di «imposta sostitutiva»;
20) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio il senso della previsione secondo la quale la cedolare secca può applicarsi alle pertinenze dell'immobile solo se «locate congiuntamente all'abitazione», in particolare chiarendo se l'imposizione sostitutiva possa applicarsi anche nel caso in cui l'abitazione principale e la pertinenza siano locati con distinti contratti allo stesso soggetto;
21) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si evidenzia l'opportunità di chiarire se l'opzione per il regime tributario della cedolare secca valga per tutti i contratti di locazione stipulati dal proprietario ovvero possa essere limitata ad uno o più di essi, se l'opzione medesima debba essere fatta al momento della stipula del contratto stesso ovvero in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nonché di specificare se l'opzione abbia valenza annuale ovvero abbia effetti per l'intera durata del contratto;
22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni, si segnala l'opportunità di chiarire meglio il profilo temporale in base al quale avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni, dato che la norma non indica espressamente in favore di chi deve essere effettuato il versamento;
23) con riferimento specifico al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire meglio il senso della previsione secondo la quale non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate, la quale sembra riferirsi all'imposta di bollo e all'imposta di registro;
24) con riferimento al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema, il quale rinvia alle disposizioni previste per le imposte sui redditi per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso, relative all'imposta sostitutiva sulle locazioni applicano, si segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con il dettato del comma 5, il quale prevede ipotesi di applicazione di misure sanzionatorie diverse da quelle vigenti;
25) con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, si segnala come il rinvio al solo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 comporti l'applicazione

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della sola sanzione in misura fissa entro i limiti ivi indicati, escludendo, quindi, l'applicazione di una sanzione stabilita in misura proporzionale all'ammontare evaso;
26) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di aggiornare il termine, ivi previsto, del 31 dicembre 2010, entro il quale non si applicano le sanzioni dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 2 ai contratti registrati entro tale data;
27) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto, e dell'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dall'articolo 7 dello schema, si rileva l'opportunità di inserire un esplicito rinvio al comma 1 dell'articolo 4 (imposta municipale propria) e al comma 1 dell'articolo 7 (imposta municipale secondaria facoltativa), nei quali sono elencati singolarmente i tributi, le imposte e le tasse che saranno oggetto di sostituzione, al fine di evitare incertezze interpretative;
28) ancora con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole: «in sostituzione delle attuali», atteso che tale inciso potrebbe risultare fonte di equivoci, non indicando quali siano le forme di imposizione che saranno sostituite dalle nuove imposte municipali di cui agli articoli da 4 a 7 dello schema di decreto;
29) con riferimento agli articoli da 4 a 6 dello schema di decreto, si suggerisce l'opportunità di separare più nettamente, attraverso una distinta collocazione all'interno del provvedimento, le disposizioni relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso da quelle relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento;
30) con riferimento agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, si segnala come tali disposizioni manchino di individuare, anche solo attraverso l'indicazione di una misura minima e massima, l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili, laddove la definizione della misura dell'aliquota costituisce un elemento essenziale per verificare se il gettito della nuova imposta municipale sia in grado di eguagliare il gettito dei tributi attualmente in vigore che dovranno confluire in essa;
31) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria, si rileva come non risulti del tutto chiara la natura della nuova imposta municipale, in quanto essa sostituisce sia imposte dirette sia imposte indirette, nonché altre tasse e tributi speciali: tale questione risulta particolarmente rilevante laddove si consideri che il provvedimento introduce due specifiche e diverse discipline relative alla medesima imposta applicabili, rispettivamente, nelle ipotesi di possesso (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta diretta) e nelle ipotesi di trasferimento (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta indiretta);
32) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, si segnala come l'intervento legislativo potrebbe rappresentare l'occasione per definire nuovamente la nozione di «abitazione principale e relative pertinenze», assicurando un opportuno coordinamento con la norma di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, relativa alla deduzione dall'imponibile IRPEF del reddito costituito dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
33) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non

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costituenti abitazione principale sarà stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si rileva la necessità di aggiornare il predetto termine;
34) ancora con riferimento al comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire la valenza, vincolante o meno, dell'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve precedere l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stabilita l'aliquota dell'imposta municipale propria;
35) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio le nozioni di immobile, di terreni e di aree fabbricabili, eventualmente riprendendo le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di specificare che l'imposta municipale è dovuta sugli immobili che insistono sul territorio dello Stato, riprendendo il disposto dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 504;
36) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale concede ai comuni la facoltà di introdurre, con regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, si segnala l'opportunità di chiarire che la facoltà concessa ai comuni si riferisce esclusivamente all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, di specificare maggiormente quali siano «gli altri strumenti di deflazione del contenzioso» cui la norma si riferisce, nonché di puntualizzare meglio il rinvio ai «criteri stabiliti dal decreto legislativo» n. 218 del 1997, in quanto il citato decreto disciplina una parte degli istituti vigenti finalizzati alla deflazione del contenzioso individuando, per ciascuna tipologia di strumento, specifiche procedure e criteri applicativi, mentre altri istituti deflattivi - quali ad esempio la transazione fiscale - sono disciplinati in altri provvedimenti recanti criteri diversi da quelli contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 218;
37) con riferimento al comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale elenca le tipologie di immobili pubblici esenti dall'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, si segnala l'opportunità di chiarire che l'esenzione si riferisce non solo all'imposta nell'ipotesi del possesso ma anche all'imposta comunale propria nell'ipotesi di trasferimento, quando il trasferimento si realizzi nei confronti dello Stato, delle regioni, degli altri enti locali, dei consorzi tra detti enti e degli enti del servizio sanitario nazionale;
38) con riferimento al primo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di eliminare la previsione che subordina l'esenzione dall'imposta municipale degli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale alla condizione che tali immobili si trovino nei rispettivi territori dei predetti enti, anche in considerazione del fatto che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il requisito di territorialità risulterebbe di difficile interpretazione;
39) con riferimento al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si verifichi se sia opportuno escludere dall'esenzione dell'imposta anche gli immobili posseduti dalle Camere di commercio e dalle Università, i fabbricati con destinazioni ad usi culturali, nonché i fabbricati, precedentemente dichiarati inagibili o inabitabili, che siano stati recuperati e destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n 104 del 1992;
40) con riferimento al primo periodo del comma 9 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi, tra l'altro, «i

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redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6», dello schema, si segnala l'opportunità di specificare che tali redditi sono quelli derivanti da locazione di immobili ad uso non abitativo, in quanto il predetto comma 6 dell'articolo 4 fa in primo luogo riferimento a tutti gli immobili locati posseduti da soggetti passivi IRPEF;
41) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale disciplina il presupposto dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, prevedendo che essa è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, si segnala l'opportunità di chiarire, in tale contesto, il regime fiscale applicabile agli atti di liberalità (donazioni), o inserendoli tra le tipologie di atti, annoverati dal comma 1, assoggettati all'imposta municipale (tenendo presente, peraltro, che la dottrina civilistica distingue tra gratuità e liberalità), ovvero, preferibilmente, integrando la lettera b) del comma 3, ponendo i predetti atti di liberalità accanto ai trasferimenti mortis causa: a tale proposito appare inoltre opportuno tenere in debito conto la rilevanza della prossimità parentale ai fini della graduazione del tributo, mediante la previsione di aliquote diversificate e/o di franchigie di imposta, e comunque parificare il trattamento tributario delle donazioni tra parenti in linea retta a quello dei trasferimenti per causa di morte tra parenti in linea retta;
42) sempre con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 6, laddove la norma specifica che l'imposta municipale propria si applica anche «in relazione agli atti indicati al comma 9», si rileva come il rinvio al predetto comma 9 non appaia strettamente necessario per individuare l'ambito dell'imposta, dal momento che il predetto comma 9 prevede esplicitamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti citati;
43) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di riformulare tali disposizioni, nel senso di indicare direttamente l'ammontare dell'aliquota dell'imposta municipale, piuttosto che di far riferimento all'abbattimento dell'aliquota attualmente vigente in materia di imposte di registro ipotecale e catastale, ed evitando comunque di operare riferimenti generici ed imprecisi alle aliquote attualmente vigenti;
44) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si evidenzia, con riferimento ai trasferimenti per causa di morte, l'opportunità di prevedere una graduazione dell'imposta municipale propria prevista nell'ipotesi di trasferimento, in relazione al grado di parentela, in quanto, qualora ciò non avvenisse, il sistema impositivo disegnato dallo schema di decreto rischierebbe di creare un forte disallineamento rispetto all'attuale imposizione sui trasferimenti di beni mobili per causa di morte o per liberalità, innanzitutto nel caso di trasferimenti di partecipazioni e di aziende: a tale riguardo appare in particolare improprio equiparare il trattamento tributario delle successioni tra partenti in linea retta a quello delle successioni tra estranei;
45) con riferimento al comma 5 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale fissa in 1.000 euro la misura minima dell'imposta municipale propria in caso di trasferimento, si segnala come la previsione di tale misura minima possa risultare non congrua rispetto ai valori catastali di taluni comuni, nei quali il valore catastale degli immobili risulti mediamente più basso, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione della base imponibile, nell'ottica della riforma, fanno riferimento solamente ai valori catastali (generalizzando così il sistema del cosiddetto «prezzo valore»);
46) con riferimento al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire che l'esenzione dall'imposta di registro, ivi prevista,

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per gli atti assoggettati alla nuova imposta municipale, non fa venir meno l'obbligo di chiedere la registrazione per i predetti atti;
47) con riferimento al comma 10 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, esclude dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli atti soggetti ad IVA, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con il dettato del comma 6, ai sensi del quale per i contratti preliminari concernenti il trasferimento di beni immobili in genere l'imposta municipale è ridotta alla metà e «l'importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo», precisando che tale disciplina non è applicabile ai contratti preliminari relativi a trasferimenti di beni assoggettati ad IVA;
48) ancora con riferimento al comma 10 dell'articolo 6, il quale esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria per gli «atti costitutivi di garanzia su beni immobili», si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la portata della predetta locuzione, al fine di chiarire se siano compresi i soli atti che attribuiscono diritti o situazioni giuridiche attive, ovvero se essa si riferisca alla più generale categoria di atti aventi efficacia costitutiva (atti, cioè, che producono «effetti costitutivi», modificando situazioni e rapporti giuridici): infatti, nella prima ipotesi, non sarebbero assoggettati all'imposta i soli atti dai quali nasce la garanzia su beni immobili (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca), mentre, nella seconda ipotesi, non sarebbero soggetti all'imposta anche gli atti che consentono di modificare o estinguere tale garanzia (di conseguenza, anche la cancellazione di ipoteca);
49) con riferimento al comma 11 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale dispone, con finalità di riordino della disciplina, la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta, si sottolinea come la previsione di una generale «soppressione di tutte le agevolazioni tributarie», potrebbe dar luogo a incertezze interpretative, in quanto non elenca quali agevolazioni debbano essere effettivamente soppresse, non individua la decorrenza di tali soppressioni, né disciplina le situazioni giuridiche già consolidate: a tale proposito si segnala quindi l'esigenza di chiarire se la norma soppressiva riguardi anche le agevolazioni concernenti i terreni agricoli (che l'articolo 1, comma 41, del disegno di legge di stabilità recentemente approvato ha reso permanenti), i beni culturali, le aree inserite in piani urbanistici particolareggiati attuativi di piani di edilizia residenziale, nonché le agevolazioni che fanno riferimento alle caratteristiche soggettive dell'acquirente/beneficiario del bene trasferito (quali, ad esempio, le agevolazioni previste in favore delle ONLUS): a tale riguardo appare in particolare opportuno salvaguardare le agevolazioni relative ai trasferimenti mortis causa o a titolo di liberalità in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità, le agevolazioni relative ai trasferimenti in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disposte dagli articoli 3 e 55 del decreto legislativo n. 346 del 1990, con riferimento alle finalità previste dal predetto articolo 3, nonché dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990;
50) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione della facoltatività dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria rischi di determinare una maggiore frammentazione del panorama della fiscalità dei comuni, a detrimento della semplificazione del sistema;
51) ancora con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come la disposizione non fornisca alcuna indicazione in merito al livello dell'aliquota dell'imposta municipale secondaria facoltativa che potrà essere istituita dai

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comuni a partire dal 2014, demandando, al comma 2, la disciplina generale dell'imposta stessa ad un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali;
52) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione di una consultazione popolare in materia tributaria presenti elementi di criticità, anche alla luce del divieto, sancito dall'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, di referendum abrogativi in tale materia;
53) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come l'esclusione degli immobili ad uso abitativo dall'imposta municipale secondaria non si coniughi pienamente con la natura delle imposte sostituite e con il presupposto stesso del nuovo tributo, il quale è dato, ai sensi del comma 2, lettera a), dall'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
54) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva come la previsione relativa all'indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive risulti peggiorativa rispetto al regime attuale, il quale contempla tale indeducibilità solo per quanto riguarda l'ICI;
55) con riferimento al comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire meglio, ovvero di sopprimere, l'inciso secondo cui il decreto legislativo concorre ad assicurare «in via transitoria» l'autonomia tributaria dei comuni, anche in considerazione del fatto che tale indicazione sembra porsi in contraddizione con il tenore dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3 dello schema, i quali delineano un sistema di federalismo fiscale municipale a regime;
56) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di proporre al Governo eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, si rileva come lo strumento della Decisione di finanza pubblica è destinato ad essere sostituito nel quadro del nuovo Semestre europeo;
57) con riferimento al comma 8 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale fissa al 1o gennaio 2011 l'entrata in vigore del decreto legislativo, si segnala l'opportunità di verificare se tale termine risulti congruo a consentire la conclusione del processo di emanazione del decreto stesso;
58) in linea generale, si suggerisce l'opportunità di valutare se l'intervento legislativo possa costituire l'occasione per procedere anche al riordino della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e della Tariffa di igiene ambientale.

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ALLEGATO 2

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC)

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'inserimento di alcuni beni appartenenti al demanio pubblico - ramo bonifica denominati Collettore settentrionale, Collettore rifiuto e impianto idrovoro Finarda siti nel territorio del comune di Piacenza nei decreti attuativi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante «Attribuzioni a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
In particolare, l'interrogante precisa che in relazione ai beni in questione, il Comune di Piacenza ha presentato apposita istanza in data 31 ottobre 2000 al fine di ottenerne la sdemanializzazione.
Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo, i beni costituenti opere di bonifica sono trasferiti ope legis alle Regioni e che all'attribuzione degli stessi deve provvedersi con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.
Relativamente ai beni di cui alla fattispecie in esame, l'Agenzia del demanio fa presente di non avere alcuna competenza gestoria e, pertanto, per essi eventuali specifiche attività di ricognizione, finalizzate, all'attuazione del cosiddetto «federalismo demaniale», saranno svolte da altre Amministrazioni dello Stato.