ALLEGATO
Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (C. 3909 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
preso atto positivamente degli interventi di carattere generale contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania, anche attraverso l'accelerazione della realizzazione di impianti di termovalorizzazione e l'incremento dei livelli della raccolta differenziata;
visto il comma 1 dell'articolo 2, che prevede che continui l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale dei consorzi di bacino campani, risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche;
preso atto che la Commissione di merito ha inserito un nuovo comma all'articolo 2, che definisce un percorso di progressiva copertura della dotazione organica dei consorzi di bacino delle province della regione Campania, con assorbimento del relativo personale nelle società provinciali e anche nelle pubbliche amministrazioni di riferimento;
rilevata la preoccupazione di non inserire nel testo disposizioni che possano creare discrasie rispetto ad analoghe situazioni presenti in altri settori lavorativi o in altre aree territoriali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
valuti la Commissione di merito, con la massima attenzione possibile, se le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 2 non rischino di operare in un quadro di difficile sostenibilità, sia sotto il profilo economico sia sotto quello dell'equità di opportunità occupazionali; a tal fine, occorre comunque evitare che le relative norme di copertura finanziaria vadano ad intaccare la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione.