CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° dicembre 2010
409.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03906 Fogliardi: Sospensione della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta maturati dalle imprese costruttrici o importatrici, relativi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel rappresentare le problematiche conseguenti alla emanazione della Risoluzione n. 113, del 27 ottobre 2010, dell'Agenzia delle entrate, con la quale è stato inibito l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, a seguito del rimborso al venditore del contributo previsto per la rottamazione dei veicoli inquinanti, chiede di conoscere se tale sospensione rivesta carattere temporaneo e i tempi entro i quali si procederà alla sua revoca.
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, come peraltro evidenziato nella citata risoluzione, la sospensione dei codici tributo connessi ai crediti di imposta di cui trattasi si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi.
La verifica delle anomalie riscontrate è ancora in corso, pertanto la sospensione dell'utilizzo dei crediti di imposta potrà essere revocata all'esito di tale controllo che l'Agenzia prevede di ultimare in tempi ragionevolmente brevi.

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ALLEGATO 2

5-03907 Siliquini e Di Biagio: Regime fiscale agevolato dei panificatori agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante rileva che, nell'ambito del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5 agosto 2010 concernente l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse (articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), è stata inserita l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice Ateco 10.71.1) tra le attività agricole produttive di reddito agrario (assoggettato a tassazione forfetaria).
Al riguardo, si sostiene che l'inserimento di tale attività avrebbe generato, dal punto di vista fiscale, una disparità di trattamento tra le imprese che producono lo stesso bene in quanto esse sarebbero soggette a tassazione differenziata a seconda che si tratti di aziende agricole o artigiane.
Inoltre, viene rilevato che «l'agricoltore-panettiere, forte di un regime fiscale agevolato potrebbe abbassare il prezzo dei prodotti da forno, creando i presupposti per una concorrenza sleale capace di mettere in ginocchio tutto il comparto della produzione del pane artigianale».
Preliminarmente, è opportuno far presente che, nella seduta del 27 ottobre 2010 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stato già esaminato un analogo documento di sindacato ispettivo presentato dall'On.le Cera ed altri (5-03664).
Per quanto attiene al quesito in esame, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, sotto il profilo fiscale, la medesima attività (produzione di prodotti di panetteria freschi) risulta effettivamente assoggettata ad un regime differenziato a seconda che sia esercitata da un imprenditore artigiano (tenuto all'applicazione delle ordinarie regole di tassazione), piuttosto che da un imprenditore agricolo (che beneficia della tassazione su criteri catastali).
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che dalle note esplicative alla Tabella ATECO 2007 risulta che, alla voce 10.71.1 «Produzione di prodotti di panetteria freschi», è compresa anche la produzione di «cialde, rustici, pizzette ed altre specialità salate da forno», vale a dire di prodotti più sofisticati che potrebbero non essere direttamente riconducibili alle attività usualmente esercitate in agricoltura in quanto frutto di lavorazioni complesse.
In tale ottica, secondo l'Agenzia, pur ritenendo che possa essere comprensibile una distinta tassazione a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività (in forma imprenditoriale - per i prodotti più sofisticati frutto di lavorazioni complesse - o artigianale) come, tra l'altro, già riferito con riguardo al precedente documento di sindacato ispettivo sopra richiamato, ha rappresentato che si riserva di valutare se, in via interpretativa, sia possibile escludere tali prodotti più sofisticati dalla tassazione su base catastale.
Per quanto attiene, infine, all'ulteriore quesito circa le conseguenze determinate dalla supposta disparità di trattamento fiscale nel settore della panificazione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato che il decreto del 5 agosto 2010, innanzi citato, non legittima alcuna pratica di concorrenza sleale poiché il regime fiscale agevolato a favore dei cosiddetti «panificatori agricoli»

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è vincolato all'utilizzo prevalente di materia prima prodotta dalla medesima impresa agricola. Pertanto, l'effetto della norma è di promuovere l'integrazione di tale attività in alcune realtà agricole, ma non si ravviserebbero rischi di concorrenza sleale nel settore della panificazione considerato, tra l'altro, come riferito, che il suddetto regime fiscale agevolato, sulla base dei medesimi principi di prevalenza della materia prima utilizzata nel processo produttivo, è già applicato da anni in numerosi altri settori - dalla vinificazione alla molitura, dalla lavorazione delle carni alla frangitura delle olive - senza che si sia determinato alcun problema di concorrenza sleale rispetto ai produttori non agricoli.

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ALLEGATO 3

5-03908 Bernardo e Carlucci: Riammissione nei ruoli di Amministrazioni pubbliche del personale già appartenente all'Ente tabacchi italiani risultante in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, si fa presente quanto segue.
Con il decreto legislativo n. 283 del 9 luglio 1998, il personale addetto alle attività produttive e commerciali, già riservate all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è stato distaccato all'Ente Tabacchi Italiani, che ne ha autonomamente deciso l'utilizzazione, mentre le procedure di ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni dei dipendenti dichiarati in esubero dall'Ente stesso, sono state gestite, in via esclusiva, dal Dipartimento delle Finanze di questo Ministero.
Con l'istituzione del Ruolo Unico del personale del Ministero, di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 11/2009, i dipendenti già inseriti nella Sezione 1/G sono transitati in una sezione denominata Sezione E.T.I., del predetto Ruolo Unico, sotto la gestione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
Il suddetto Dipartimento, precisa che, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 9, comma 25, ha stabilito che «il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie».
Alla luce di quanto riferito il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, ha provveduto a stilare l'elenco nominativo di tutti i dipendenti interessati al trasferimento, informando gli Uffici competenti al trasferimento delle risorse finanziarie perché potessero espletare gli adempimenti necessari a rendere operativo il trasferimento delle relative risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2011, fornendo inoltre tutti gli elementi per poter procedere alla equiparazione delle professionalità possedute.
Nello specifico, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Area III - Trasferimenti Speciali agli Enti Locali - competente per quanto concerne gli impiegati in servizio presso i Comuni e le Province ed il Dipartimento

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della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni - Ufficio X - ed Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio XII - per i dipendenti in servizio presso le Regioni e gli enti collegati.
Successivamente, sono stati perfezionati i singoli provvedimenti concernenti la cessazione dal Ruolo Unico - Sezione ex E.T.I. - del personale di questo Ministero, che sarà efficace a decorrere dal 1o gennaio 2011.

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ALLEGATO 4

5-03909 Milo e Zeller: Fruizione della detrazione del 55 per cento delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2010 per effetto dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007.
Viene chiesto se sia possibile eseguire sullo stesso immobile nel corso del periodo 2007-2010 più interventi di cui al citato articolo 1, comma 344 della legge 296 del 2006, da intendersi, anche dal punto di vista formale, come autonomi e non come prosecuzione di quelli precedenti i quali conseguano l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale previsto per l'anno in cui è eseguito. In particolare si chiede se sia possibile beneficiare per ciascuno intervento della detrazione del 55 per cento fino all'importo massimo di 100.000 euro.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate premette che il comma 344 della legge n. 296 del 2006 riguarda interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti riferiti all'intero fabbricato, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale stabilito in misura decrescente per gli anni dal 2007 al 2010.
Per questa tipologia di intervento la norma non specifica quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, e, pertanto, come chiarito con la circolare n. 36 del 2007 dell'Agenzia delle entrate, tale categoria può comprendere qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio (ad esempio la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale non espressamente agevolati).
Considerata la genericità delle opere riconducibili nella categoria di intervento prevista dal comma 344, non risulta possibile affermare in via di principio se gli interventi ipotizzati nella interrogazione si configurino come autonomi o come prosecuzione di quelli eseguiti in anni precedenti.
Anche se è consentita l'indicazione nei modelli di dichiarazione di spese relative a «interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti» sostenute anche in più periodi di imposta, l'Agenzia rileva che l'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori.
L'Agenzia fa, inoltre, presente che ai fini della detrazione del 55 per cento il contribuente deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico dello stesso, e dell'asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
Ogni intervento, pertanto, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti,

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deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione indicata.
L'Agenzia delle entrate rappresenta, infine, che per la soluzione di specifici casi in materia tributaria, i contribuenti possono avvalersi dello strumento dell'interpello o della consulenza giuridica così come previsto dalle disposizioni dello Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.