CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 255).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (atto n. 255);
visto il parere del Consiglio di Stato;
visti i rilievi della IV Commissione (Difesa);
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato lo schema favorevolmente;
considerato che il profilo più innovativo è costituito dal riordino del settore dell'area tecnico-amministrativa e che, in particolare, il trasferimento delle direzioni generali relative agli armamenti all'interno del Segretariato generale è coerente con la qualificazione del Segretario generale quale direttore nazionale degli armamenti disposta dalla legge n. 25 del 1997 (e ora dal codice dell'ordinamento militare), le cui disposizioni costituiscono norme generali regolatrici della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio della potestà regolamentare nelle materie delegificate;
rilevato che lo schema in esame sopprime la Direzione generale della sanità militare, ripartendone le funzioni tra altre strutture del Ministero della difesa;
considerato che anche il riordino delle funzioni afferenti alla Direzione generale della sanità militare - della quale lo schema in esame prevede la soppressione - appare conforme alle norme generali regolatrici della materia;
ravvisata peraltro l'opportunità, come segnalato anche dalla Commissione Difesa, di mantenere l'unitarietà di ciascuna delle funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale della sanità militare, in modo che - anche dopo la riorganizzazione prevista dal regolamento in schema - resti assicurata la continuità dei relativi servizi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di mantenere l'unitarietà di ciascuna delle funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale della sanità militare, in modo che - anche dopo la riorganizzazione che sarà disposta dal presente schema di regolamento - sia assicurata la continuità dei relativi servizi.