CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02982 De Pasquale: Sulla riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione ha per oggetto l'annosa questione del riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato dai docenti della scuola materna (ora scuola dell'infanzia) che transitano dal ruolo della scuola dell'infanzia al ruolo della scuola elementare (ora scuola primaria) e al ruolo della scuola secondaria.
Come è noto, il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne è disciplinato dall'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
In particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
La disposizione sopra riportata non fa alcun riferimento al riconoscimento ai docenti di ruolo dell'istruzione secondaria (di primo e secondo grado) dei servizi prestati nelle scuole materne; né risultano intervenute disposizioni legislative o contrattuali modificative della suddetta norma che - come è noto - ha origine nelle preesistenti disposizioni del decreto-legge n. 370 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 576 del 1970, successivamente integrate dall'articolo 81 decreto legislativo n. 417 del 31 maggio 1974.
La questione segnalata non sembra quindi risolvibile con una nota ministeriale chiarificatrice, come invece propone l'onorevole interrogante.
Poiché l'adesione a tale proposta comporterebbe significativi oneri aggiuntivi, derivanti dalle ricostruzioni di carriera, eventuali iniziative legislative per la soluzione del problema nel senso auspicato dovrebbero comunque indicare le fonti di finanziamento della maggiore spesa.
Infine, riguardo al segnalato orientamento dell'ex Provveditorato agli studi di Milano, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia, sentito l'Ambito territoriale di Milano, ha fatto presente che i decreti di ricostruzione di carriera in argomento, redatti dall'Ufficio di Milano, sono stati sempre regolarmente vistati dai competenti organi di controllo.

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ALLEGATO 2

5-03080 Ghizzoni: Sul termine per l'utilizzo degli stanziamenti delle «quote Mussi» e questioni correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle risorse per reclutamento straordinario di ricercatori, rese disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009 si riferisce quanto segue.
Nell'anno 2007, con i decreti ministeriali n. 565 del 14 novembre 2007, e n. 620 del 30 novembre 2007, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili pari a 20 milioni di euro. L'assegnazione delle risorse medesime, in regime di cofinanziamento al 50 per cento, ha consentito di mettere a bando 1.024 posti per i quali risultano essere quasi totalmente concluse le relative procedure concorsuali ed i soggetti aggiudicatari avere già preso servizio.
Nell'anno 2008, con decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008, l'assegnazione delle risorse, pari a 20 milioni di euro, in regime di cofinanziamento al 50 per cento, ha permesso di mettere a bando 1.026 posti. I posti determinati sono, alla data odierna, oggetto di apposito bando.
Da ultimo nell'anno 2009, con decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, 40 milioni di euro, in regime di finanziamento totale, permetteranno di mettere a bando 696 posti, per i quali le procedure sono attualmente in corso.
Si assicura, infine, che il monitoraggio dei posti cofinanziati/finanziati totalmente da parte del Ministero è attento e costante.

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ALLEGATO 3

5-03164 Siragusa: Sul rifiuto di iscrizioni presso l'Istituto alberghiero Ipssar di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in discussione circa il mancato accoglimento di un consistente numero di iscrizioni presso l'istituto professionale alberghiero e della ristorazione «Piazza» di Palermo, il competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto presente che, appena venuto a conoscenza della situazione determinatasi presso la suddetta istituzione scolastica, ha subito disposto accertamenti ispettivi.
Nella relazione ispettiva è stato evidenziato che la gestione delle iscrizioni e il conseguente mancato accoglimento di 275 domande di iscrizione non è apparsa improntata a regolarità. Infatti il criterio adottato per l'individuazione delle domande di iscrizione non accoglibili è stato correlato alla tardività, rispetto alla data di scadenza, da considerarsi peraltro ordinatoria e non perentoria, di trasmissione delle domande da parte delle scuole secondarie di I grado frequentate dagli alunni.
La stessa relazione ispettiva ha altresì evidenziato che in presenza di soprannumero delle domande, «...sarebbe stato necessario coinvolgere il Consiglio d'Istituto, nonché il Collegio docenti per le proposte preliminari, allo scopo di individuare quei criteri ritenuti più idonei per ottimizzare l'organizzazione dell'Istituto e arginare le difficoltà sociali e personali dell'utenza» ... «Il coinvolgimento degli organi di governo dell'Istituto avrebbe, inoltre, garantito, presso tutte le componenti della scuola, visibilità e trasparenza non solo riguardo al problema del numero degli alunni iscritti e delle correlate problematiche di organico, ma anche alle questioni relative alla recettività dei locali e alla sicurezza con riguardo al rischio dell'incendio sollevate dal dirigente scolastico».
Il Dirigente territorialmente competente per la provincia di Palermo, ha riferito che gli alunni cui la domanda era stata rinviata alle scuole medie di provenienza si sono potuti iscrivere in altri istituti alberghieri della città o in altre scuole secondarie e che in alcuni casi la iscrizione inizialmente negata era stata successivamente accolta.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha anche fatto presente di avere espresso, in occasione di un colloquio informale con il dirigente scolastico dell'Ipssar Piazza, la propria insoddisfazione sul modo con il quale erano state gestite le iscrizioni e per il clima di elevata conflittualità che da tempo caratterizzava la scuola.
In considerazione di quanto esposto, tenendo conto della scadenza del contratto triennale e delle pregresse esperienze lavorative, il medesimo è stato assegnato ad altra scuola superiore di Palermo meno complessa dell'istituto alberghiero.

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ALLEGATO 4

5-03165 Coscia: Modifiche alla disciplina degli istituti professionali, con particolare riferimento all'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione «R. Rossellini» di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione si chiede che vengano apportate modifiche in via legislativa alla vigente disciplina di riordino degli istituti professionali al fine di consentire all'istituto di Stato per la cinematografia e la televisione «Roberto Rossellini» di Roma di poter definire un piano della propria offerta formativa funzionale alle richieste del mercato del lavoro e dell'industria audiovisivo-cinematografica e fotografica.
Come già riferito dal Governo nella seduta della VII Commissione (Istruzione) del Senato n. 235 del 29 luglio 2010 rispondendo all'atto di sindacato ispettivo del Senatore Vita n. 3-01389, di analogo contenuto, il riordino degli ordinamenti dell'istruzione professionale ha profondamente modificato l'identità degli istituti professionali. Nel nuovo assetto, infatti, si prevede solo il rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di durata quinquennale e si affida alle Regioni, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali che si concludono con il rilascio del diploma di qualifica.
In questo nuovo quadro di competenze il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 prevede che gli istituti professionali possano svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale potendo attivare, in regime di sussidiarietà e nel quadro di intese con le Regioni, percorsi per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali.
Con il riordino dell'ordinamento si è inteso affidare prioritariamente agli istituti professionali il compito di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro e, in particolare, delle filiere produttive di riferimento, per un rapido inserimento nel mondo del lavoro ma anche per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
La riorganizzazione colloca gli istituti professionali in due ampi settori:
Settore servizi che comprende quattro indirizzi, tra cui due articolati:
1. Servizi per l'Agricoltura;
2. Servizi Socio-Sanitari: articolato in Ottico e Odontotecnico;
3. Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera: articolato in Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica;
4. Servizi Commerciali.
Settore Industria e Artigianato che comprende due indirizzi, senza articolazioni:
1. Produzioni Industriali e Artigianali;
2. Manutenzione e Assistenza Tecnica.

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Il regolamento prevede per tutti gli istituti professionali lo stesso impianto curricolare, strutturato con un monte-ore annuo di 1056 ore nel primo, nel secondo biennio e nell'ultimo anno.
L'offerta formativa dell'Istituto «Rossellini» si colloca nell'indirizzo «Servizi commerciali» e nell'indirizzo «Produzioni industriali e artigianali», indirizzi che includono molte e diverse specializzazioni, ma non prevedono articolazioni specifiche.
L'offerta formativa dell'Istituto «Rossellini» si pone pertanto all'interno di tre grandi aree (servizi commerciali, industria e artigianato): in quel contesto e in funzione della sua unicità culturale e specificità metodologica, la scuola riprogetta i percorsi didattici, calibrandoli sulla richiesta del mercato del lavoro e dell'industria audiovisivo-cinematografica e fotografica e facendo leva sulla disponibilità di strutture ed attrezzature, sulla professionalità specifica dei docenti, sulla motivazione degli studenti e su una elevata interrelazione con il mondo esterno.
Quanto alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole interrogante circa la riduzione del numero di ore per il passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, un rapido confronto sul quadro-orario attuato nell'anno scolastico 2009-2010 e quello previsto dal riordino dimostra facilmente che il tempo effettivamente dedicato alla didattica, in presenza degli studenti, rimane invariato.
Va, inoltre, segnalato che con l'entrata in vigore del decreto di riordino degli istituti professionali, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, intervengono significative modifiche delle articolazioni orarie che consentono, tra l'altro, di evitare il ricorso a riduzioni delle ore di lezione.
Conseguentemente, il tempo scuola, ora calcolato sulla base dell'orario complessivo annuale e non con riferimento a rigide scansioni settimanali, può consentire alle istituzioni scolastiche, ferma restando l'esigenza della piena osservanza dell'orario annuale complessivo delle lezioni, di garantire nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e didattica e attraverso adeguate forme di distribuzione del tempo scuola, la prestazione degli orari previsti nei rispettivi piani dell'offerta formativa per ciascuna disciplina interessata.
Circa l'attivazione e la particolare organizzazione dei laboratori di settore nel corso del quinquennio, il regolamento prevede che, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo professionale, è possibile utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.
Quanto alla difficoltà prospettata circa l'inserimento del lavoro di troupe fin dal primo biennio e l'esigenza di spazi orari da destinare alle discipline professionalizzanti, il regolamento consente di utilizzare nella progettazione del Piano dell'offerta formativa, oltre la quota di autonomia del 20 per cento, la quota di flessibilità riservata agli istituti professionali (25 per cento primo biennio, 35 per cento secondo biennio, 40 per cento nell'ultimo anno).
Per quanto riguarda le scelte metodologiche, il regolamento dà indicazioni sullo sviluppo dei percorsi didattici soprattutto attraverso metodologie basate sulla didattica di laboratorio, sull'orientamento progressivo, sull'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento. Sono inclusi il lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola-lavoro.
Tenuto conto che il monte-ore annuo effettivamente destinato alla didattica non subisce variazioni di rilievo, che il regolamento di riordino degli istituti professionali offre ampi spazi di flessibilità oraria e molteplici opportunità metodologiche, che il quadro orario degli indirizzi «Produzioni industriali e artigianali» e «Servizi commerciali» individua, anche nell'area di indirizzo, tipologie di discipline a carattere generale da specificare

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ulteriormente attraverso opzioni e modulazioni flessibili riferite sia all'intero quinquennio che alle sue articolazioni in primo biennio, secondo biennio e ultimo anno di corso, è da ritenere che l'Istituto «Rossellini» abbia gli strumenti culturali e normativi per ridefinire finalità peculiari, percorsi didattici, scelte metodologiche, modalità di valutazione e organizzazione scolastica, e per riscrivere - anche riprogettandola - la nuova offerta formativa della scuola.

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ALLEGATO 5

5-03180 Zazzera: Sul futuro della JuniOrchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale gli Onorevoli Zazzera e Palagiano chiedono quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvaguardare il futuro della JuniOrchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.
Voglio anzitutto premettere che quest'Amministrazione sostiene favorevolmente le iniziative degli enti lirici volte ad avvicinare le giovani generazioni alla tradizione concertistica, musicale, lirico-sinfonica italiana ed in particolare quelle svolte dalla JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Rappresento, inoltre, che tale sostegno si concretizza nella ripartizione del contributo statale destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche che, generalmente, viene definito in base ai costi del personale dell'Orchestra principale e sulla produzione svolta dalla stessa.
In particolare, in sede di apprezzamento dei programmi di attività annuali, questo Ministero tiene conto di tutte le molteplici attività svolte dalle Fondazioni e con riferimento all'attività svolta dalla JuniOrchestra, si può ritenere che quest'anno la stessa è stata ampiamente considerata in sede di assegnazione del contributo statale.
Occorre, inoltre, menzionare il fondamentale apporto dei soci fondatori privati che per la JuniOrchestra costituisce una risorsa fondamentale per il suo sostentamento finanziario, specie in un momento storico come quello attuale in cui si assiste ad una forte contrazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore delle Fondazioni liriche.
Sulla base di quanto esposto voglio rassicurare l'Onorevole interrogante circa la volontà e il costante interesse del Ministero per i beni e le attività culturali di continuare a sostenere finanziariamente a livello statale le attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia anche al fine di promuovere iniziative nei confronti delle giovani generazioni.

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ALLEGATO 6

5-03138 Pes: Rischio di chiusura per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva (Sassari).

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione segnalata nell'atto in discussione, concernente l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Bonorva, in provincia di Sassari, va esaminata nel contesto del quadro normativo di riferimento.
A questo proposito, va premesso che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, ha previsto l'adozione per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Lo stesso articolo ha inoltre disposto la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza determinata per l'anno scolastico 2007/2008.
In attuazione di quanto stabilito dalla legge, il Ministero, con circolare n. 37 del 13 aprile 2010, ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni, per l'anno scolastico 2010/2011, in ordine alla rilevazione delle dotazione di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Le disposizioni ivi contenute sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione. Questo lavoro è risultato particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo che, con riferimento all'anno scolastico 2010/2011, coinvolge le sole classi prime, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.
Per quanto riguarda i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali, la citata circolare n. 37, in coerenza con le norme vigenti, ne ha previsto l'attivazione nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, per poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
In particolare, in base alle vigenti disposizioni in materia di formazione delle classi:
è consentita la costituzione di classi iniziali purché siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25;

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le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza, purché il numero degli alunni per classe non sia inferiore a 22;
le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Gli uffici scolastici sono chiamati a calibrare gli organici da assegnare alle scuole secondo le esigenze scaturenti dalla situazione complessiva di ciascuna istituzione scolastica ma sempre tenendo presente il contingente massimo di posti attivabili in campo regionale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008.
L'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 ribadisce infatti che i dirigenti degli uffici scolastici regionali «stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente».
Ciò premesso, vengo alla specifica situazione segnalata nell'interrogazione, riguardante l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva.
Al riguardo, la competente Direzione scolastica regionale per la Sardegna ha fatto presente che, esaminati i dati elaborati dal dirigente scolastico e verificata la loro rispondenza ai contenuti della circolare n. 37 del 2010, del decreto interministeriale sugli organici e dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge n. 133 del 2008, per l'Istituto in parola si è determinata la seguente situazione:
una classe prima con 18 alunni iscritti: trattandosi di classe iniziale, è stata autorizzata poiché il nuovo regolamento fissa in almeno 12 alunni la consistenza del gruppo minore;
la seconda classe, con 10 alunni iscritti, è stata soppressa; infatti, trattandosi di classe intermedia, il dato risulta molto al di sotto del limite medio fissato in 22 alunni per classe;
la terza classe, con 12 alunni iscritti, è stata autorizzata, trattandosi di classe terminale nella quale i ragazzi conseguono una qualifica e per la quale il regolamento fissa in almeno 10 alunni la consistenza minima;
la classe quarta, con 12 alunni iscritti, è stata soppressa; trattasi infatti di classe intermedia per la quale il limite medio è fissato in almeno 22 alunni per classe;
la classe quinta, con 10 alunni iscritti, è stata autorizzata, trattandosi di classe terminale che rientra nei parametri previsti dal nuovo regolamento il quale fissa un minimo di almeno 10 alunni per classe.