CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in esame,
richiamata la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD sul disegno di legge C. 1441-quater-D, con la quale si sono evidenziate tutte le gravi violazioni di principi costituzionali che quel testo determinava e che anche il testo in esame comporterebbe qualora venisse approvato definitivamente
sottolineato come la dottrina abbia sottoposto il provvedimento approvato dal Parlamento a serrate critiche, rilevando come esso avrebbe comportato un arretramento dei diritti dei lavoratori, uno svilimento della funzione della contrattazione collettiva e del sindacato ed il ridimensionamento del ruolo imparziale e specializzato della giurisdizione, nonché, più in generale, un netto contrasto con i principi della nostra Costituzione e della Carta di Nizza;
rilevato che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il predetto provvedimento indicando, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale;
preso atto che il Senato, venendo meno ad elementari principi di correttezza istituzionale, ha introdotto nel testo soltanto modifiche di modesta entità, che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, in piedi gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari;
ritenuto che, ancora più grave è quanto accaduto al Senato in relazione ad uno dei punti del disegno di legge che più di ogni altro aveva incontrato la netta opposizione delle componenti politiche e sindacali ancora fedeli ai valori costituzionali e della quasi totalità dei docenti universitari, degli operatori del diritto e soprattutto dei lavoratori, che la Camera dei Deputati aveva affrontato approvando un emendamento mediante il; quale si stabiliva che potessero essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro;
sottolineato che l'eliminazione della clausola compromissoria (che secondo il testo precedente i lavoratori avrebbero dovuto sottoscrivere nella fase iniziale della prestazione lavorativa), rispondeva in effetti alle esortazioni del Presidente della Repubblica, che aveva giustamente osservato che nelle situazioni in cui «sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti» va garantita la «effettiva volontarietà» degli atti di disposizione dei lavoratori;
osservato che il Senato ha in primo luogo modificato la disposizione introdotta dalla Camera in ossequio alle osservazioni del Presidente della Repubblica sull'arbitrato,

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lasciando sostanzialmente inalterata la disposizione che rende possibile sottoscrivere la clausola arbitrale non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma nella fase successiva alla scadenza del patto di prova, ove previsto, e per le eventuali controversie nascenti dal rapporto, quindi su controversie future. Inoltre nel testo licenziato dal Senato è consentito rimettere agli arbitri una decisione «secondo equità», sebbene il Presidente della Repubblica abbia osservato che essa incideva «sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale», in quanto consentiva al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti. Nell'ordinamento lavoristico, infatti, il contratto individuale ha un peso relativo perché integrato dalla legge e dai contratti collettivi. Inderogabili in peius. Il contratto viene integrato da regole eteronome. L'equità decisa dagli arbitri sta in luogo delle disposizioni legali e delle disposizioni dei contratti collettivi. In conseguenza si apre il solco ad un diverso percorso normativo: costituito dalle regole elaborate dagli arbitri privati in base alla loro interpretazione del concetto di equità, senza dover applicare il diritto del lavoro dettato dal legislatore e dall'autonomia collettiva. Vero è che il testo richiede che l'equità sia applicata «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari», ma la formula è altamente evanescente e non circoscrive in maniera rilevante il potere di decidere secondo equità;
considerato che consentire la sottoscrizione della clausola per controversie nascenti e comunque in una fase o iniziale, dopo i primi trenta giorni di lavoro nel caso manchi il patto di prova, o immediatamente successiva al patto, non consente di sottrarre il lavoratore a quella posizione di debolezza contrattuale paventata nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica e rende totalmente ininfluente la disposizione che affida alle Commissioni di certificazioni l'accertamento della reale volontà delle parti di compromettere la controversia in arbitrato;
rilevato altresì, che l'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato la singola controversia già insorta è certamente diverso dall'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato le controversie future, in un momento in cui l'interesse primario del lavoratore è quello di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, appena conquistato, anche a costo della rinunzia alla tutela di diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, questa condizione di debolezza contrattuale spinge oggettivamente il lavoratore alla rinunzia al suo giudice naturale e consolida un fenomeno di privatizzazione della giustizia che, sebbene si manifesti nelle iniziative del governo anche nell'ambito generale della giustizia civile, è ancor più grave in un ambito quale quello del lavoro ove proprio la differenza di potere contrattuale tra le parti è stata fino ad oggi compensata da una disciplina sostanziale e processuale improntata allo spirito dell'articolo 3 della Carta Costituzionale;
ricordato che, riguardo all'eventuale intervento suppletivo del Ministro del Lavoro in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi che disciplinassero la materia delle clausole compromissorie, il Presidente della Repubblica non aveva mancato di esprimere le sue critiche nei confronti di una così ampia delegificazione in termini difformi dalla normativa vigente;
osservato che a questo proposito, il testo è stato soltanto «ritoccato» attraverso la previsione secondo cui l'intervento ministeriale, oltre ad avere un carattere sperimentale, potrà essere esercitato dopo che le parti siano state invano convocate, lasciandolo quindi immutato nel suo nucleo essenziale;
rilevato che, in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile

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l'esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche «gli stessi giudizi in corso», ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all'impugnazione dei licenziamenti orali;
considerato infine che la estensione del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento anche all'azione di nullità del termine finisce per essere in contraddizione con il principio generale della imprescrittibilità dell'azione di nullità tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, con gravi effetti sul piano della certezza dei rapporti giuridici;
osservato che il Senato, invece, non ha inteso tener conto né delle autorevoli prescrizioni contenute nel «messaggio» del Capo dello Stato, né delle ragioni che avevano indotto la Camera a modificare la disciplina dell'arbitrato in termini ragionevoli e coerenti ai principi fondamentali del diritto del lavoro, reintroducendo il testo preesistente, alla cui stregua si punterà sull'ovvia condizione di soggezione dei lavoratori per far loro sottoscrivere la clausola compromissoria subito dopo l'assunzione, sottraendoli così alla giurisdizione ed affidando eventuali, future controversie alla più rassicurante giustizia arbitrale;
esprime

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Capano, Bernardini, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.