CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2010
377.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 14.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;
b) al comma 2, alinea:
1) le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) al comma 2, lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;
* 14. 3.Vignali.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, sostituire le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali».
* 14. 4.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;
c) al comma 2, alinea:
1) all'alinea, le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni

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pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;
2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».
* 14. 5.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.
** 14. 6.Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.
** 14. 7.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.
** 14. 8.Polidori.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.
** 14. 9.Vignali.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:
1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.
** 14. 10.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

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Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 11.Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 12.Polidori.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti:, dalle società di persone.
* 14. 13.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
** 14. 14.Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
** 14. 15.Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
** 14. 16.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone

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fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
** 14. 26.Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nonché per la determinazione degli imponibili,» aggiungere le seguenti: «anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione dei reddito»;
b) sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore»;
c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.».
* 14. 17.Polidori.
(Approvato limitatamente
alle lettere
a) e c)).

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa».
* 14. 18.Vignali.
(Approvato limitatamente
alle lettere
a) e c))

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le se

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guenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.
* 14. 19.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.
(Approvato limitatamente
alle lettere
a) e c))

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole: del potenziamento con le seguenti: della revisione.
* 14. 21.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.
* 14. 22.Vignali.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 27.Polidori.

Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 28.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.
** 14. 29.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

ART. 15.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.
15. 4.Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

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ART. 20.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

VI-bis
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
* 20. 0. 1.Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

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Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

VI-bis.
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
* 20. 0. 2.Vignali.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

VI-bis.
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo

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quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.
*20. 0. 3.Polidori.

ART. 21.

Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).
21. 3.Vignali.