CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 settembre 2010
376.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03497 Fluvi: Rimborso delle maggiori somme versate in sede di acconto IRPEF 2008 dai soggetti che adottano il regime tributario dei contribuenti minimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il question time in esame concerne le modalità di calcolo dell'acconto IRPEF, stabilite dal comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il periodo di imposta in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello previsto per i contribuenti minimi.
L'Onorevole interrogante osserva che l'acconto IRPEF per l'esercizio 2008 doveva essere calcolato senza tener conto dell'adesione al regime dei minimi, come confermato dalla circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che l'unico metodo di determinazione dell'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime è quello storico, con esclusione del metodo previsionale. Pertanto, fa notare l'Onorevole interrogante, i contribuenti minimi pagheranno un acconto molto superiore all'imposta dovuta, in particolare i soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento risulteranno a credito per l'intero importo dell'acconto versato, senza possibilità di recuperare le maggiori somme pagate, mentre coloro che non effettueranno il versamento dell'acconto rischiano di essere sanzionati anche se non hanno determinato un aumento dell'imposta da versare a saldo.
Chiede, perciò, di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare il tempestivo rimborso delle maggiori somme versate e per escludere l'applicazione delle sanzioni qualora il mancato o inferiore versamento non dia luogo a conguaglio in sede di dichiarazione.
Al riguardo, atteso il tenore letterale del comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, l'acconto ai fini IRPEF dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi deve essere necessariamente determinato avuto riguardo alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e applicando le aliquote di imposta previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.
Le maggiori imposte eventualmente versate a titolo di IRPEF, come precisato dall'Agenzia delle entrate, possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui sono espressamente menzionate, alle lettere a) e c), fra i tributi compensabili, le imposte sui redditi e le relative imposte sostitutive.
In particolare, i contribuenti minimi soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento possono utilizzare il credito IRPEF derivante dal maggior acconto versato per il periodo di passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime dei minimi, in compensazione degli acconti ai fini dell'imposta sostitutiva, se dovuti.
L'eventuale differenza che dovesse residuare dalla compensazione può essere, a scelta del contribuente, riportata nell'anno successivo ovvero chiesta a rimborso previa opzione in dichiarazione. In proposito si segnala che l'Agenzia delle entrate è impegnata ad abbreviare i tempi di erogazione dei rimborsi per tutti i contribuenti.
L'Agenzia precisa, infine, che l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto, conseguente ad un metodo di determinazione

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diverso da quello storico, non esenta il contribuente dall'applicazione della sanzione del trenta per cento - ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - anche in difetto di conguaglio in sede di dichiarazione. Il dato testuale del citato articolo 1, comma 117, della legge n. 244 del 2007, infatti, non consente interpretazioni diverse da quella resa con la circolare n. 13/E del 2008, dove è stato chiarito che «l'unica modalità di determinazione dell'acconto è il metodo storico, con esclusione di quello previsionale».

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ALLEGATO 2

5-03498 Antonio Pepe: Effetti di una recente ordinanza della Corte di cassazione in materia di indeducibilità delle spese per i compensi degli amministratori di società di capitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha affermato l'indeducibilità dal reddito d'impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 95, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico».
In particolare, come precisato dall'Agenzia delle entrate, il riferimento all'esercizio in cui i compensi sono «erogati» impone - in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa - la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa.
Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.

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ALLEGATO 3

5-03499 Barbato: Accertamenti relativi alla regolarità della concessione rilasciata alla società Atlantis per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla interrogazione in esame si riportano gli elementi forniti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e del Comando generale della Guardia di Finanza.
Per quanto attiene la competenza di AAMS, questa fa presente che oggetto di interesse nella fattispecie è una delle dieci società titolari della concessione relativa all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse.
Al riguardo preliminarmente l'AAMS rappresenta che l'individuazione dei soggetti cui affidare in concessione le attività e le funzioni pubbliche in questione è avvenuta a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che è stata indetta con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2004/s 77 del 20 aprile 2004 e si è conclusa in data 28 giugno 2004, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 151 del 30 giugno 2004, dell'elenco dei dieci concessionari collocatisi in posto utile nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di selezione nominata da AAMS con provvedimento n. 2004/20899/COA/UDC del 19 aprile 2004, e costituita da tre membri (due magistrati e un avvocato, esterni ad AAMS).
Tra i soggetti aggiudicatari della procedura, riferisce sempre AAMS, è risultata la costituenda associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), formata da ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V. (mandataria), PLP s.r.l., Bit Media S.p.A., Consorzio SAPAR NETWORK, che in data 15 luglio 2004 ha stipulato, a mezzo della sua mandataria ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., la convenzione di concessione che regola il rapporto intercorrente con AAMS.
All'epoca, amministratore unico della società ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V., mandataria dell'ATI concessionario, avente sede legale a St. Maarten (Antille Olandesi), era il sig. Rudolf Baetsen, di origini olandesi e residente a St. Maarten, il quale aveva conferito procura speciale per la partecipazione alla procedura di selezione e la sottoscrizione della convenzione con AAMS al sig. Alessandro Palmieri, nato e residente a Roma, e mandato generale di rappresentanza al sig. Bernardo Joyeusaz, nato in Francia e residente in Italia. Successivamente con atto datato 6 dicembre 2004 è stato nominato e costituito quale procuratore generale per l'Italia il sig. Amedeo Laboccetta.
Nel 2007 all'ATI rappresentato dalla mandataria capogruppo Atlantis World Group of Companies N.V. è subentrata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato d'oneri relativo alla convenzione di concessione, la società di capitali ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited, società che ha mantenuto la medesima composizione dell'ATI, con la stessa partecipazione percentuale da parte delle società componenti; tale subentro nel rapporto di concessione è stato formalizzato con atto sottoscritto il

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31 gennaio 2007. La nuova società con sede legale a Londra e stabile organizzazione in Italia, i cui amministratori sono il sig. Rudolf Baetsen e il sig. David John Sims, ha agito in virtù della rappresentanza conferita con procura speciale al sig. Amedeo Labocetta, sino al 19 maggio 2008 quando è stato nominato il nuovo procuratore speciale nella persona di Alessandro La Monica. Nel settembre 2009 la società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE Limited ha mutato la propria denominazione sociale in B PLUS GIOCOLEGALE United senza alcuna modifica degli organi societari.
Per quanto concerne il riscontro dei requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento della concessione, AAMS fa presente che il capitolato d'oneri prevedeva, tra l'altro, la presentazione della dichiarazione, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti dell'organo di amministrazione di ciascuno dei partecipanti al RTI, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni e di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.
Successivamente con regolarità, nel corso della vigenza dell'intera durata della concessione, sono stati effettuati tutti i necessari controlli relativi alla sussistenza dei requisiti di ciascuno dei dieci concessionari di rete, compreso quindi, il concessionario in argomento, che in modo non dissimile dagli altri ha periodicamente rinnovato le autocertificazioni, relative ai rappresentanti legali, per la partecipazione alla gara, producendo altresì, sempre con cadenza regolare, la certificazione camerale contenente il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni che come noto è equivalente alle informazioni richieste dalle amministrazioni alle prefetture. In aggiunta a ciò l'Amministrazione ha periodicamente trasmesso, alle competenti prefetture, non diversamente che per gli altri concessionari, la richiesta di informazioni prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tali richieste di informazioni non hanno mai dato riscontri negativi circa i requisiti dei soggetti interessati, ne è mai stata comunicata ad AAMS alcuna circostanza che integrasse le fattispecie che determinano la perdita di tali requisiti.
AAMS rileva che nel corso della vigenza, del rapporto concessorio la società Concessionaria è stata oggetto di indagini da parte delle competenti Autorità, si presume relative anche alle tematiche oggi in discussione, alle quali Autorità l'AAMS ha fornito tutto il supporto documentale e informativo richiesto, e dalle quali non si è ad oggi avuto alcun riscontro che abbia determinato la necessità di provvedimenti da parte di AAMS nei confronti della società Concessionaria.
In ultimo ed a conferma della particolare attenzione di AAMS nei confronti delle tematiche di cui trattasi, nel mese di giugno del 2010, in prossimità della scadenza della concessione in corso e dell'avvio della nuova procedura di selezione, sul presupposto che a tale procedura avrebbero partecipato gli attuali concessionari, è stato richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza un supporto collaborativo teso proprio ad effettuare: «ogni possibile accertamento riguardante assetti societari e posizioni di controllo, anche indiretto, delle società stesse», e ciò ai fini della eventuale rilevazione di situazioni che richiedano un differente grado di attenzione.
In buona sostanza la costante attività di controllo dispiegata da AAMS nei confronti della società in questione si è caratterizzata per l'acquisizione, a tutto il 2009, di non meno di 9 informative (quattro informazioni prefettizie e cinque certificazioni camerali) con una periodicità inferiore all'anno. Tale attività è poi culminata nel richiamato interessamento della Guardia di finanza dello scorso mese di giugno, avente proprio la finalità di

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chiarire, per tutti i concessionari, i reali assetti societari, prima dell'avvio della nuova procedura di selezione.
Da quanto illustrato emerge, a detta di AAMS, che le preoccupazioni dell'interrogante circa le iniziative da adottare per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di concessionario sono state ben presenti ad AAMS che ha già coerentemente operato prima dell'interrogazione in questione.
È d'uopo precisare che il rilascio delle nuove concessioni non avviene in modo automatico, ma a seguito di apposita procedura di selezione cui sarà dato avvio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies del decreto-legge n. 40 del 2010 a partire dal 16 maggio 2011. Le vigenti convenzioni andranno a scadenza all'esito della citata procedura di selezione.
Con riferimento infine a talune affermazioni contenute nell'atto di sindacato in oggetto AAMS fornisce alcune precisazioni.
In primo luogo è noto che le indagini avviate dal dottor Woodcock, cui gli Interroganti fanno riferimento, si sono concluse, come riportato dalla stampa, con l'assoluzione degli indagati.
In secondo luogo si precisa che né AAMS, né i suoi massimi esponenti, e cioè il dott. Tino Direttore Generale, il dott. Tagliaferri Direttore per i Giochi e la dottoressa Barbarito Dirigente dell'Ufficio preposto, hanno «avallato le violazioni di ATLANTIS agli obblighi di servizio».
Per la vicenda in questione, infatti, che interessa tutti i dieci concessionari di rete, il procedimento sanzionatorio è stato da tempo avviato ed è tuttora pendente.
Per quanto attiene la competenza della Guardia di Finanza, il Comando Generale riferisce quanto segue:
a. nel periodo dal 26 giugno 2008 al 28 ottobre 2009, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» (codice fiscale 97340770581), con sede in St. Maarten Rhine Road 106 (Antille Olandesi) e stabile organizzazione in Roma;
b. la società, esercente l'attività di «gestione esattoriale» è risultata mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) concessionario dell'Amministrazione Finanziaria per l'attivazione e la conduzione della rete telematica dei congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
c. la verifica svolta dal Reparto è stata finalizzata a controllare il corretto assolvimento del PR.E.U. (Prelievo Erariale Unico - previsto dall'articolo 39, comma 13, del D.L 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003), nonché degli obblighi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di bollo e tassa di concessione governativa per il periodo novembre 2004 - gennaio 2007.

In materia di PR.E.U., l'intero contesto è stato rimesso alla valutazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poiché, nel corso delle operazioni di verifica, quest'ultima, attraverso il controllo automatizzato relativo alla liquidazione del citato prelievo, ha provveduto alla definizione del tributo per gli anni 2004 e 2005, irrogando le sanzioni relative agli omessi/ritardati versamenti nonché alla liquidazione del 2006 contestando alla società gli omessi/ritardati versamenti e quantificando le relative sanzioni amministrative;
d. ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP, è stato constatato che la «ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES N.V.» ha:
dedotto elementi negativi di reddito non deducibili per euro 1.496.119;

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omesso di versare ritenute per euro 1.976.937;
indebitamente detratto IVA per 20.569 euro;
e. nell'anno 2005, inoltre, sia la citata società sia il legale rappresentante, pro tempore della stessa sono stati oggetto di indagini svolte rispettivamente dal Nucleo di Polizia Tributaria di Biella e dalla Compagnia di Casale Monferrato in materia di apparecchi elettronici da intrattenimento utilizzati in assenza della preventiva autorizzazione dell'A.A.M.S.

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ALLEGATO 4

5-03500 Comaroli: Mancata ottemperanza dell'Agenzia delle entrate ad una sentenza della magistratura tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede «i motivi per cui la procedura stabilita da Equitalia per bloccare l'attività di riscossione nel caso di sentenza favorevole al contribuente non sia stata applicata nel caso specifico» e «se, come preannunciato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, si stiano accertando eventuali responsabilità personali sulla vicenda».
Al fine di inquadrare meglio la problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante, è opportuno specificare che di recente, in risposta ad un articolo del contribuente interessato, pubblicato su Il Corriere della Sera in data 28 settembre 2010, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla medesima testata, in data 29 settembre 2010, ha fatto presente che, al fine di ovviare alle possibili disfunzioni che si possono verificare nel caso in cui una sentenza non venga notificata dalla parte vincitrice alla parte soccombente, o venga notificata in ritardo (articolo 285 del codice di procedura civile e articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992), e conseguentemente venga attivata la procedura di riscossione, «da maggio dello scorso anno, Equitalia, per ovviare a questo problema, ha disposto che per bloccare le procedure di riscossione è sufficiente che il contribuente presenti ai suoi uffici una dichiarazione in cui asserisce e documenta di aver ottenuto una sentenza a lui favorevole». Ciò in attesa di approfondire la questione e valutare le possibili iniziative di carattere amministrativo e normativo.
Nell'immediato, l'Agenzia delle entrate ha riferito di aver avviato un'inchiesta interna tesa ad accertare la sussistenza di un'eventuale responsabilità dei funzionari dell'Agenzia coinvolti nella fattispecie in questione.
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che sono stati specificamente sensibilizzati i responsabili degli Uffici interessati alla procedura in argomento, al fine di prevenire, in attesa delle suindicate iniziative, il verificarsi di analoghi eventi potenzialmente pregiudizievoli per il contribuente.