CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco «Bingo»

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede espressamente, all'articolo 9, comma 1, che: «il concessionario presta all'amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;
tale garanzia era originariamente finalizzata a garantire il pagamento del prelievo erariale sulle cartelle acquistate, nonché il rispetto degli obblighi organizzativi cui è tenuto il concessionario ai sensi della convenzione stipulata con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, consistenti nell'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dalla stessa AAMS, nel rispetto di una serie di caratteristiche strutturali della sala dove si svolge il gioco, nonché in una idonea presenza di personale;
la predetta garanzia, a distanza di circa dieci anni dall'attribuzione delle concessioni, sembra tuttavia aver perso gran parte della sua ragion d'essere, atteso che i concessionari, per ottenere la concessione stessa, devono avere in gran parte già ottemperato ai predetti obblighi organizzativi, e tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5 del già citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, essi sono tenuti a pagare in anticipo all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il prelievo erariale su ciascuna cartella di gioco, salva la possibilità, introdotta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, di effettuare il versamento del prelievo entro sessanta giorni dal ritiro delle cartelle;
pertanto, la fideiussione appare, per lo più, destinata a garantire il pagamento, da parte dei concessionari, delle vincite in favore dei giocatori, che raggiungono tuttavia un ammontare molto più basso della garanzia richiesta, nonché, eventualmente, il pagamento differito delle cartelle;
il richiamato obbligo di fideiussione costituisce comunque un onere finanziario non secondario per i concessionari del gioco, e si è rivelato inoltre fonte di ulteriori difficoltà, nell'ipotesi, riscontrata concretamente dall'interrogazione n. 5-03256 Soglia, recentemente svolta presso la Commissione Finanze della Camera, in cui il soggetto fideiussore sia oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

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in tale contesto, ed attese le difficoltà che alcuni concessionari incontrano nel reperire le predette garanzie fideiussorie, in considerazione della generale, scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese nell'attuale scenario economico e finanziario, appare opportuno riconsiderare la materia, rimodulando il citato obbligo di garanzia, al fine di sollevare il più possibile i concessionari da un onere finanziario che rischia, in molti casi, di pregiudicarne la stessa sopravvivenza economica,

impegna il Governo

nell'ambito di prossime iniziative a carattere normativo volte a regolare in generale i giochi con vincite in denaro, a ridisciplinare per i concessionari del gioco «Bingo» la materia e l'importo della fideiussione.
(8-00090)«Soglia».

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ALLEGATO 2

5-03430 Fluvi: Gettito del prelievo erariale unico sui proventi degli apparecchi di gioco automatici

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono di seguito le osservazioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
L'interrogante evidenzia che i resoconti mensili relativi alla raccolta dei giochi gestiti da AAMS, con riferimento agli apparecchi cosiddetti NewSlot, riportano un «dato provvisorio» e lamenta che l'attuale Governo non abbia affrontato «le questioni relative all'affidabilità del sistema di versamento dell'imponibile basato sulla lettura dei volumi di denaro introdotto negli apparecchi da gioco e rilevato nella banca dati di SOGEI».
Al riguardo si premette che sulla base di apposita normativa primaria, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, è stata prevista, attesa la natura tributaria del PREU, una modalità di riscossione basata su versamenti bimestrali, mediante acconti e versamenti a saldo, ed una determinazione dell'imposta dovuta per ciascun anno da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Inoltre, detto sistema prevede che la liquidazione di ogni anno d'imposta avvenga entro il biennio successivo.
Quindi, esaurita la fase di prima attuazione relativa alla liquidazione del periodo 2004-2007, si procederà nell'anno in corso alla liquidazione per il 2008 e così a seguire.
Ciò posto, nel dettaglio, considerate le osservazioni dell'interrogante relative alla provvisorietà dei dati della raccolta di gioco pubblicati ogni mese, l'AAMS evidenzia quanto segue:
la determinazione della base imponibile e del relativo PREU dovuto non avviene mediante presentazione di dichiarazione da parte dei Concessionari ma mediante le comunicazioni telematiche, previste dal Decreto Direttoriale 23 aprile 2007 (sulla base della norma primaria su richiamata), delle somme giocate da ciascun apparecchio di gioco del cui nulla osta il concessionario stesso è titolare, come contabilizzate dai relativi contatori;
ai sensi del Decreto Direttoriale 12 aprile 2007, qualora non siano stati comunicati i dati dei contatori di taluni apparecchi di gioco, l'ammontare delle somme giocate è determinato sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
l'Amministrazione provvede, nel periodo contabile durante il quale è ripristinata la lettura dei predetti dati, al conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.

Questa discrasia tra quanto effettivamente dovuto e quanto determinato induttivamente comporta che il dato mensile non possa essere che proposto come «dato provvisorio»; inoltre, deve tenersi presente che l'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari; i concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti: l'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il

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penultimo periodo contabile precedente; il quarto versamento, da effettuarsi entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo, è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo; con riferimento a ciascun anno solare, i concessionari effettuano il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.
In definitiva, il fatto che il saldo avviene in un momento successivo alla scadenza di tali periodi, il dato della raccolta di gioco e del PREU non possa che essere proposto come provvisorio.
È, tuttavia, da evidenziare che tali scostamenti sono di lieve entità e la scelta di fornire mensilmente un «dato provvisorio» nasce dall'intento di offrire il dato secondo criteri di tempestività e di assoluta trasparenza ma, sicuramente, non è indice di inaffidabilità del sistema tributario predisposto in materia di PREU attraverso la legge finanziaria per il 2007 e dai decreti Direttoriali adottati nell'anno 2007 da AAMS.
Ad ogni buon fine, l'AAMS rappresenta, così come richiesto dall'interrogante, che alla scadenza del periodo contabile luglio-agosto 2010 le somme giocate ammontavano complessivamente a 20.307 milioni di euro ed il PREU a 2.547 milioni di euro.
L'Amministrazione autonoma evidenzia, altresì, che avvalendosi di procedure automatizzate, ai sensi del Decreto direttoriale 12 luglio 2007, procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007 e controlla, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, che il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'articolo 6 del decreto 12 aprile 2007.
AAMS comunica che, come già accennato, ha ritualmente proceduto alla corretta liquidazione del Preu per gli anni dal 2004 al 2007, sulla base delle procedure di cui al Decreto direttoriale 12 luglio 2007: si sono positivamente concluse le attività di accertamento che hanno determinato l'imposta dovuta, per gli anni in riferimento, pari a 5.860 milioni di euro, ed il corrispondente versamento, evidenziando un saldo negativo pari a circa 181 milioni di euro che costituisce il 3,09 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per gli anni in questione, dei quali parte è già stata versata e parte è stata regolarizzata tramite il ricorso alle ordinarie procedure di rateizzazione previste dalla disciplina tributaria.
Alla luce di quanto rappresentato, ad avviso di AAMS, appare sicuramente non solo affidabile la disciplina tributaria del PREU, ma anche efficaci le connesse attività di riscossione.
Quanto alla richiamata vicenda relativa al procedimento avviato dalla Corte dei Conti, come già più volte ribadito nelle sedi istituzionali, trattasi di vicenda che non ha alcun riferimento al PREU o a qualsivoglia presunta evasione fiscale; trattasi invece di applicazione di mere penali contrattuali relative a «livelli di servizio», che formano oggetto di specifici procedimenti giurisdizionali in corso, e comunque per importi diversi da quelli indicati nell'interrogazione in esame.

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ALLEGATO 3

5-03431 Bragantini: Applicazione della disciplina sull'installazione delle videolotterie in pubblici esercizi

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che gli apparecchi VLT o Videolotteries possono essere installati esclusivamente negli «ambienti dedicati» elencati nel Decreto Direttoriale 22/01/2010, muniti della licenza ex articolo 88 del TULPS (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed in particolare fa riferimento ad «alcuni articoli apparsi recentemente sugli organi di stampa», secondo cui «la Questura di una provincia ligure ha concesso l'autorizzazione all'installazione dei terminali per le videolotteries ad un bar, in violazione delle norme in materia».
Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con nota prot. 2010/21055/Giochi/ADI del 16 giugno 2010, tra l'altro condivisa con il Ministero dell'interno e pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato che gli apparecchi VLT o Videolotteries possono essere installati esclusivamente negli «ambienti dedicati» elencati nel Decreto Direttoriale 22/01/2010, muniti della licenza ex articolo 88 del TULPS, ed ha indicato, altresì, che i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi di all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., debbono presentare la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S.
Tuttavia, l'Amministrazione autonoma ha evidenziato che la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. acquista efficacia esclusivamente quando, nel contempo, si è avuta anche l'autorizzazione all'installazione rilasciata dal competente Ufficio Regionale della stessa Amministrazione.
Nel caso di specie, il pubblico esercizio a cui fa riferimento l'interrogante è un locale diviso su due piani al cui piano inferiore è esercitata l'attività autorizzata di Bar e al cui piano superiore è situata la sala giochi il cui esercente è legato da specifico rapporto contrattuale con il Concessionario Lottomatica Videolot Rete s.p.a. e per la quale la Questura di Savona aveva già rilasciato la licenza ex articolo 88 del TULPS, qualificandola come «sala giochi» di cui alla lettera d) dell'articolo 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010.
L'accesso a tale pubblico esercizio al momento dei rilevi effettuati dall'ufficio Regionale competente avveniva da un unico ingresso.
L'Ufficio Regionale di AAMS, conformemente alle istruzioni operative diramate dalla Direzione Generale per i Giochi con Circolare Prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010, ha subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'installazione delle VLT e conseguentemente della licenza ex articolo 88 del TULPS ad interventi di adeguamento degli ambienti in modo tale che la «sala giochi» e il Bar fossero dotati ciascuno di ingresso indipendente senza varchi di passaggio.

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Per quanto attiene l'auspicio contenuto nella question time in esame circa l'opportunità di intervenire con un nuovo «provvedimento per chiarire ulteriormente gli ambiti in cui i terminali per le videolotteries possono essere installati», l'Amministrazione autonoma ha rappresentato che sono già da ritenersi esaustivi al riguardo i seguenti riferimenti normativi e di prassi -:
le disposizioni di cui al punto 2), della lettera 1), del comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 39/2009, secondo cui i videoterminali devono essere collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico;
le disposizioni dell'articolo 9, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Decreto Direttoriale 22/01/2010 che tipizzano i luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT;
i chiarimenti relativi alle caratteristiche degli «ambienti dedicati» offerti con la Circolare Prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010.

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ALLEGATO 4

5-03432 Barbato: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della Libyan Investment Authority

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Barbato, in relazione alla partecipazione azionaria in Unicredit, chiede se sia stata data risposta, da parte delle Autorità Libiche, alla richiesta di informazioni, avanzata dalla Consob tramite l'Ambasciata d'Italia a Tripoli, per accertare la percentuale aggiornata di capitale detenuta dagli azionisti libici, i rapporti partecipativi sussistenti tra gli stessi, l'esistenza tra essi di accordi di voto, nonché in ordine alle modalità di assunzione delle decisioni circa l'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute in Unicredit dalla Banca Centrale di Libia e dalla Libyan Investment Authority (LIA).
Al riguardo, non può non richiamarsi quanto riferito in questa stessa sede, in data 15 settembre 2010, in occasione della discussione dell'interrogazione a risposta immediata dell'On. Fugatti di analogo contenuto.
Conseguentemente, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la Libyan Investment Authority ha fornito risposta indicando di avere incrementato la propria partecipazione in Unicredit dal 2,075 per cento (ultimo dato comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tuf) al 2,59 per cento del capitale votante. Inoltre, la Libyan Investment Authority ha inviato il Modello 120, su richiesta della Consob - ancorché non obbligatorio ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria - che ha permesso di aggiornare la partecipazione e renderla nota al mercato mediante la pubblicazione sul sito Consob e sul sistema informativo elettronico della società di gestione del mercato di borsa (NIS). Tale pubblicazione è avvenuta in data 20 settembre 2010.
In data 19 settembre 2010, anche la Central Bank of Libya ha risposto alla Consob, comunicando di essere un'istituzione indipendente regolata dalla legge bancaria libica e il cui Board of Directors - formato in maggioranza da membri indipendenti e non provenienti dal settore pubblico - ha la competenza esclusiva in relazione alle scelte di natura finanziaria all'interno della generale attività svolta dalla stessa. Ha precisato, inoltre, che nessuna parte terza, né governativa o altro, può intervenire nel processo decisionale della Central Bank of Libya e che essa è totalmente autonoma rispetto alla Libyan Investment Authority.
Inoltre, la Central Bank of Libya ha indicato di avere incrementato la propria partecipazione complessiva dal 4,613 per cento (ultimo dato comunicato ai sensi dell'articolo 120 del Tut) al 4,988 per cento del capitale votante di Unicredit.
Anche in tal caso, ancorché tale adempimento non sia prescritto dalla legge, la Consob ha provveduto a richiedere l'invio del Modello 120, al fine di poter aggiornare sul proprio sito la partecipazione detenuta dalla Central Bank of Libya ed è in attesa del modello richiesto.
La Consob ha soggiunto, infine, che gli elementi acquisiti e i documenti pervenuti sono, allo stato, oggetto di valutazione da parte degli Uffici della Commissione.