CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2010
349.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di regolamento in oggetto;
rilevato che:
a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;
b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano «improntati a criteri di celerità ed efficacia»; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati «tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto»;
c) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;
d) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;
e) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia «opportuna», bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa, alle lettere b) ed e).