CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03054 Fluvi e Causi: Effetti della contrazione del gettito delle entrate tributarie sui saldi di finanza pubblica

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in oggetto il Dipartimento delle finanze ha comunicato quanto segue.
L'andamento delle entrate riferito al solo primo quadrimestre non è rappresentativo dell'andamento annuale. Ad esempio, l'Iva sugli scambi interni nel primo quadrimestre 2009 registrava un decremento del 5,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre il risultato annuale ha segnato una diminuzione del 3.8 per cento recuperando 2 punti percentuali.
In generale la relazione tra andamento del gettito e indicatori macro economici, già non lineare a livello annuale, lo è ancora meno a livello infrannuale. L'elenco degli indicatori riportati nell'interrogazione potrebbe essere completato con altri: all'indicatore della spesa delle famiglie residenti (+ 0,7 per cento) potrebbe essere affiancato il dato dei consumi finali (+ 0,4 per cento), così come all'indicatore degli investimenti in macchinari (+ 2 per cento) potrebbe essere affiancato quello complessivo degli investimenti fissi lordi (- 1.2 per cento).
Iva: nel dibattito sulle problematiche delle entrate tributarie si è sempre fatto riferimento all'Iva totale (compresa quindi l'Iva sulle importazioni) e nei primi quattro mesi del 2010 l'Iva totale registra un aumento del 2,0 per cento.
Ires: per quanto attiene all'Ires e a tutte le imposte autoliquidate, il gettito dei primi mesi dell'anno si riferisce ai versamenti di contribuenti con esercizio a cavallo d'anno e di conseguenza, visto il suo scarso ammontare, non è significativo. Questo determina l'assoluta irrilevanza di qualunque tipo di analisi effettuata prima dei versamenti di giugno e luglio.
Imposta sostitutiva (cap. 1026/articolo 5): nel Bollettino delle entrate tributarie (consultabile sul sito: www.finanze.gov.it) nel periodo gennaio-aprile 2010 (pagine 8 e 9), sono illustrate le ragioni dell'andamento di tale imposta, essenzialmente legate al meccanismo di versamento del tributo in esame (acconti nell'anno t e saldo nell'anno t+1). Gli effetti sul gettito di tale meccanismo erano ovviamente attesi e, quindi, sono stati considerati nelle previsioni.
Le previsioni delle entrate tributarie della RUEF, oltre che degli indicatori del quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre finanziarie attuate, tengono anche conto, ove significativi, dell'andamento del gettito del primo quadrimestre.
L'andamento complessivo delle entrate tributarie del primo quadrimestre del corrente anno è sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nella RUEF, presentata lo scorso 6 maggio 2010. Il Bollettino delle entrate tributarie evidenzia, nel primo quadrimestre dell'anno in corso, un calo del gettito dell'1,2 per cento: al netto dell'imposta sostitutiva di cui al citato cap. 1026/articolo 5, le entrate tributarie del primo quadrimestre 2010, registrano una crescita dello 0,9 per cento.

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ALLEGATO 2

5-03055 Occhiuto e Galletti: Validazione delle rilevazioni dei valori immobiliari effettuate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti si fa presente quanto segue.
L'Agenzia del Territorio ha osservato che l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) è nato come strumento essenziale alla trasparenza del mercato immobiliare ed a tale scopo fornisce, oltre a dati di consuntivo sui volumi di compravendita, le quotazioni di mercato relative alle compravendite ed alle locazioni delle principali tipologie edilizie in tutti i comuni italiani. Tali quotazioni rispecchiano i valori medi ordinari di mercato delle zone omogenee in cui sono suddivisi i territori comunali.
L'Agenzia ha, inoltre, rilevato che le quotazioni dell'OMI non sono alla base dell'accertamento dei redditi di fabbricati di cui all'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (introdotto dal comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge Finanziaria per l'anno 2005), norma che fa riferimento ai valori catastali delle unità immobiliari (correlati alla rendita catastale tramite coefficienti moltiplicatori fissi) e non ai valori di mercato. I valori catastali sono, pertanto, da considerarsi stabili e non collegati ad alcuna logica di mercato.
Per quanto concerne le metodologie e i processi con i quali si perviene alla determinazione delle quotazioni immobiliari, l'Agenzia rappresenta che gli stessi sono dettagliatamente descritti nel «Manuale della banca dati OMI», pubblicato sul sito internet della stessa. In particolare, le quotazioni derivano da un'indagine del mercato delle compravendite e delle locazioni, supportata anche da rilevazioni puntuali, le cui risultanze, prima della validazione, sono sottoposte al parere non vincolante del Comitato Consultivo Misto, previsto presso ciascun Ufficio Provinciale, al quale partecipano tecnici operatori del settore, nonché rappresentanti degli Ordini professionali.
Si ritiene, pertanto, che sia già definito un adeguato procedimento che garantisce la trasparenza e la coerenza dei dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
D'altra parte, la logica degli studi di settore è quella della condivisione, con le categorie interessate, dei metodi per la stima di parametri idonei alla corretta rappresentazione della situazione d'impresa in condizioni di normalità economica e, quindi, della sua effettiva capacità di produrre ricavi, ai fini di definire la «giusta pretesa» da parte del fisco. Di contro, la finalità delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare non è di natura fiscale ma, come sopra accennato, è quella di rilevare le quotazioni medie di mercato.
Conseguentemente, l'Agenzia del Territorio non ravvisa i presupposti fondamentali per procedere verso un modello simile a quello degli studi di settore.

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ALLEGATO 3

5-03098 Forcolin e Luciano Dussin: Trasformazione in compagnia della tenenza della Guardia di finanza stanziata a Castelfranco Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla problematica segnalata con il documento in esame si fa presente che la Tenenza di Castelfranco Veneto è allocata in un immobile privato, sito in Via Damini n. 6 (per il quale viene corrisposto un canone annuo di euro 7.986,80) che risulta inadeguato, per le ridotte dimensioni, alle esigenze logistico-operative del Reparto.
In proposito il Comando Regionale Veneto ha riferito che la locale Amministrazione comunale aveva manifestato la propria disponibilità a cofinanziare la costruzione di una nuova caserma, attraverso la concessione di un terreno sul quale edificare l'immobile con i fondi del Ministero delle infrastrutture. Invero, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 gennaio, è stata approvata la cessione, a titolo gratuito, alla Filiale Veneto dell'Agenzia del Demanio, di un'area di mq. 2.258 (identificata al foglio 26, mappali 1796 e 1803), di proprietà comunale, ove realizzare l'infrastruttura.
Pertanto, il Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto ha provveduto a redigere un quadro esigenziale, sulla scorta della forza organica prevista per la Tenenza ed in conformità con quanto previsto dalle Direttive Tecniche (Caserme 01) e (Alloggi 01), predisposte dal Corpo.
Nel contempo ha manifestato formalmente alla Filiale Veneto dell'Agenzia del demanio l'interesse del Corpo all'acquisizione del predetto terreno ed ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, di verificare l'idoneità del sito, far conoscere la disponibilità a finanziare l'opera con l'inserimento della stessa nelle future programmazioni triennali dei Lavori pubblici, quantificare l'onere e la durata presunta dei lavori nonché di provvedere a redigere un apposito progetto.
Il Comando Generale della Guardia di finanza ha espresso il proprio parere favorevole al proseguimento dell'iniziativa, subordinatamente all'impegno della citata articolazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare ed eseguire la progettazione e la successiva esecuzione dell'opera.
Tutto ciò nella considerazione che il rilascio dell'immobile privato, sede della Tenenza di Castelfranco Veneto, determinerebbe un risparmio economico, nella misura corrispondente al canone di locazione, in linea con gli indirizzi forniti dall'Autorità di Governo in materia di contenimento della spesa pubblica.
Anche l'Agenzia del Demanio, interessata della questione, ha riferito che provvederà a dar corso alle procedure di acquisizione dell'area di proprietà comunale a titolo gratuito, ove realizzare l'infrastruttura, una volta accertato il formale impegno del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare ed eseguire l'opera.
Infine, il Comando Generale ha rappresentato che l'ipotesi di riallocazione infrastrutturale della Tenenza, allo stato, non presuppone l'elevazione di rango della medesima.

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ALLEGATO 4

5-03099 Soglia: Applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulle cessioni di autoveicoli in favore di soggetti portatori di handicap e di loro familiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione mira a rilevare come il beneficio fiscale dell'aliquota Iva del 4 per cento, prevista dalla tabella A, parte II, n. 31 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in favore dei disabili, si presti in molti casi ad abusi.
In particolare, l'interrogante segnala come l'acquisto di veicoli con aliquota, agevolata sia spesso effettuato dai disabili non per le loro necessità ma per consentire ai familiari di ottenere un risparmio molto consistente sul prezzo del veicolo.
Al fine di contrastare applicazioni distorte della predetta misura agevolati va, l'interrogante rammenta che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, commi 36 e 37, ha previsto che «le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti» e che «in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti».
L'interrogante giudica comunque auspicabile un ulteriore intervento normativo che riveda il meccanismo di applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento in favore dei disabili, al fine di contrastare fenomeni elusivi. Chiede, pertanto, di fornire dati in merito ai veicoli acquistati annualmente fruendo dell'aliquota Iva del 4 per cento e di far conoscere se intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere applicazioni distorte dell'agevolazione, prevedendo, ad esempio, che l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta sia subordinata al rilascio di un nulla osta da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fa presente che l'applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento, inizialmente prevista dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, solo in favore dei soggetti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, e poi estesa ad altre categorie di disabili, è tutt'oggi subordinata agli adempimenti che il decreto ministeriale 16 maggio 1986 pone a carico dell'acquirente e del venditore del veicolo.
Ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1986 sopra citato è previsto, tra l'altro, che il concessionario, entro 30 giorni dalla data della cessione del veicolo, comunichi, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente nei confronti del cessionario, la data dell'effettuazione dell'operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza dell'acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.

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L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle predette informazioni può, pertanto, verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del beneficio.
La proposta, avanzata dall'onorevole interrogante, di subordinare l'applicazione del benefico fiscale ad un preventivo nulla-osta da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe costituire un deterrente all'abuso del beneficio ma richiede una attenta valutazione in ordine alle ripercussioni che produrrebbe sulla operatività degli uffici dell'Agenzia stessa.
Peraltro, la condizione che il veicolo sia utilizzato effettivamente al fine di favorire la mobilità del disabile può essere riscontrata solo in base a controlli su strada e non in base a controlli documentali.
Per quanto attiene ai dati richiesti circa il numero di autoveicoli di cui trattasi in circolazione, suddiviso per classi di cilindrata, a seconda vengano utilizzati da portatori di handicap o di famigliari, si è in attesa di acquisire i dati del Ministero delle infrastrutture.

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ALLEGATO 5

5-03100 Barbato: Iniziative per contrastare fenomeni di corruzione all'interno del Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in esame, che muove da due vicende riportate dagli organi di stampa riguardanti l'arresto di alcuni appartenenti alla Guardia di finanza si chiede, in sintesi, di conoscere le iniziative che si intendono adottare.
In proposito, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che:
per quanto attiene alla notizia stampa dell'arresto del Colonnello Salvatore Paglino si è già riferito in sede di risposta al documento di sindacato ispettivo n. 5-03005, esaminato in Commissione Finanze Camera in data 9 giugno 2010;
per quel che attiene agli arresti eseguiti in Calabria, si segnala che:
in data 8 giugno 2010 sono state eseguite nell'area della locride quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con riferimento al p.p. 7177/09;
i provvedimenti cautelari hanno riguardato un commercialista di Siderno (Reggio Calabria) e tre militari della Guardia di Finanza: il Cap. Insardà Vincenzo, Comandante in S.V. del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Catanzaro e i Marescialli Inzirillo Francesco e Crinò Giuseppe, rispettivamente in forza alla Tenenza di Roccella Jonica ed alla Compagnia di Locri;
le indagini sono state condotte, sotto il coordinamento della D.D.A. reggina, dalla stessa Guardia di Finanza di Locri;
il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare ha ritenuto dover evidenziare che: «non può non evidenziarsi la tempestività con cui le indagini sono state condotte dallo stesso Corpo di appartenenza dei militari indagati e con il quale sono state formulate le richieste all'Autorità procedente»;
i reati ascritti al personale della Guardia di Finanza concernono, sostanzialmente, la concussione (articolo 317 codice penale), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 codice penale), l'istigazione alla corruzione (articolo 322, comma 2, codice penale), la falsità materiale (articolo 476 codice penale), la truffa (articolo 640, comma 2, codice penale) e, per il solo M.C. Inzirillo Francesco, la rivelazione di segreti d'ufficio (articolo 326 codice penale).

Nello specifico, le fattispecie penali contestate attengono:
a) al tentativo di mitigare gli effetti di alcuni controlli e verifiche fiscali, a seguito di sollecitazioni in tal senso operate dal ragioniere coindagato. Con riferimento a tali fatti, i militari impegnati in attività di verifica hanno sempre provveduto a redigere apposite relazioni di servizio per notiziare i propri superiori gerarchici delle richieste pervenute dai colleghi successivamente arrestati;
b) all'abuso dei poteri di pubblico ufficiale da parte del Cap. Insardà e del

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M.C. Crinò, i quali avrebbero indotto alcuni dei soggetti verificati a consegnare denaro o altre utilità, promettendo, in cambio, di limitare gli esiti delle verifiche fiscali;
c) in via incidentale è stata, inoltre, scoperta la simulazione, con il concorso di altre 61 persone tra medici, periti, privati cittadini e altre figure professionali, di incidenti stradali fittizi, per lucrare sui successivi rimborsi assicurativi.

Per effetto delle misure restrittive della libertà personale applicate, i militari sono da considerarsi sospesi precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113 per l'ufficiale e dell'articolo 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599 per gli ispettori (i relativi provvedimenti sono in corso di formalizzazione).
Con riferimento all'esigenza di prevenire eventuali «vivai di corruzione», è noto come la Guardia di finanza assolva - con riconosciuta abnegazione e professionalità - una delicata ed importante funzione a tutela di primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio a tutela della spesa pubblica, mirata altresì al contrasto dei delitti contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, dei fenomeni di corruzione.
L'operatività del Corpo nello specifico settore di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste, che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria, quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.
Oltre all'attività di tipo repressivo, l'azione del Corpo nello specifico contesto operativo assume anche una connotazione di tipo preventivo. L'Istituzione infatti ha costituito un apposito Reparto altamente specializzato, il Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione, già incaricato di fornire all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione la propria collaborazione ed il supporto per lo svolgimento di indagini - anche di tipo eminentemente conoscitivo - nonché di accertamenti e studi che abbiano ad oggetto Pubbliche amministrazioni.
Analoghi rapporti di collaborazione, peraltro in via di formalizzazione anche in un protocollo di intesa ad hoc, sono intrattenuti dalla Guardia di finanza con il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al quale, come noto, sono state trasferite le funzioni del (soppresso) citato Alto Commissario e sono attribuite le competenze di «Autorità nazionale anticorruzione» ai sensi dell'articolo 6 della «Convenzione ONU contro la corruzione» adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata con legge n. 116/2009.
I militari della Guardia di finanza si caratterizzano, inoltre, come anche affermato dagli stessi interroganti, per «la dignità e l'onore».
Il Corpo, del resto, ha sempre prestato elevatissima attenzione nella prevenzione e nel contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni, contemplate anche in fonti normative primarie, correlate al particolare status rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.
Nei confronti del personale dell'Istituzione trovano infatti applicazione, in particolare:
a) le leggi di stato (tra queste, leggi n. 113/1954, n. 599/1954 e n. 833/1961), nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto del Presidente delle Repubblica n. 3/1957);

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b) i codici penali militari di pace e di guerra;
c) la «legge sui principi» (legge n. 382/1978) ed il Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 545/1986);
d) alcune leggi speciali, come quella che prevede uno specifico reato militare quale la «collusione con estranei per frodare la finanza» (legge n. 1383/1941), che può essere integrato con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e può rilevare anche ai fini del diritto penale comune;
e) il Codice deontologico interno (circolare n. 400.000 in data 21 novembre 1995), il quale, tra l'altro, reca misure relative al comportamento che devono tenere i militari della Guardia di finanza fuori dal servizio e nei rapporti con soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività svolta;
f) numerose circolari diramate in materia dal Comando Generale.

Anche le direttive riguardanti Fattività operativa, tra tutte quelle sull'attività di verifica fiscale, contengono disposizioni e procedure riguardanti controlli e adempimenti puntuali finalizzati ad evitare casi di incompatibilità, conflitti di interesse e, più in generale, a prevenire fenomeni corruttivi.
Il personale del Corpo, in particolare quello appartenente alla categoria ufficiali è inoltre soggetto ad una frequente mobilità, mediamente ogni quattro anni. In tale contesto ai fini dell'avvicendamento e/o dell'assegnazione ad una nuova sede si tiene anche conto delle eventuali situazioni di incompatibilità (per la presenza di parenti e/o affini che esercitano attività industriali, commerciali o professionali ovvero che prestano servizio nel Corpo).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare, sono obbligatori costanti flussi informativi tra il personale e l'Amministrazione, onde consentire di prevenire efficacemente ogni possibile alterazione del regolare svolgimento del servizio.
Da quanto innanzi sinteticamente esposto, si rileva come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.

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ALLEGATO 6

5-02492 Delfino: Problematiche concernenti procedure di riscossione coattiva poste in essere nella provincia di Cuneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, dopo aver messo in evidenza un presunto considerevole numero di cartelle esattoriali emesse nei confronti di contribuenti che sarebbero risultati ingiustamente morosi, di avvisi di vendite immobiliari e di provvedimenti di fermo amministrativo, richiama l'attenzione sul fatto che molti contribuenti non sono in grado di pagare le suddette cartelle ed altrettanti sono coloro che, pur avendone rateizzato gli importi, non riescono a rispettarne le scadenze, incorrendo, di conseguenza, nell'applicazione di nuove sanzioni ed interessi.
L'Onorevole, pertanto, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze, se non ritenga necessario verificare la legittimità degli interessi applicati dall'agente della riscossione nell'ambito delle procedure esecutive, nonché chiarire le procedure di notifica inerenti al fermo amministrativo, rendendo altresì espliciti i casi e le modalità d'iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà di contribuenti.
In via preliminare, si fa presente che Equitalia S.p.A. opera, per il tramite delle società partecipate, secondo la disciplina normativamente prevista a tutela degli enti creditori titolari dei crediti da riscuotere, la quale stabilisce i limiti temporali entro cui pagare le cartelle esattoriali, le modalità attraverso cui provvedervi e le sanzioni applicate in caso di mancato pagamento.
Ciò posto, esistono numerosi istituti giuridici a tutela del contribuente: possibilità per il debitore di ottenere la sospensione della riscossione in via di autotutela (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) o in via giudiziale (articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992), ovvero di richiedere all'agente della riscossione o all'ente creditore la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e articolo 26 del decreto legislativo n. 46/1999); è prevista, poi, la possibilità per il destinatario della cartella di pagamento di ottenerne lo sgravio, totale o parziale, in via di autotutela o dinnanzi al giudice, allorché dimostri la infondatezza della pretesa erariale.
Molteplici sono state, inoltre, le iniziative volte ai miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese ed all'abbattimento dei costi operativi.
Si fa riferimento, in particolare, alla razionalizzazione della rete territoriale degli sportelli degli agenti della riscossione; alla stipulazione di convenzioni con ordini professionali; alla diffusione capillare, da parte degli agenti della riscossione, della Guida pratica per il cittadino-contribuente, contenente informazioni e indicazioni utili ai cittadini che ricevono una cartella di pagamento; all'attivazione del sistema di estratto conto on line, grazie al quale verificare immediatamente la propria eventuale posizione debitoria con gli agenti della riscossione.
A conferma dell'attenzione riservata alle difficoltà che i contribuenti possono incontrare nell'adempimento dei loro obblighi fiscali, si può richiamare, altresì, l'avvenuta abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo della fideiussione bancaria per ottenere la rateizzazione del debito, l'aumento dei tempi stessi di rateizzazione

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(fino a 72 mesi) e la possibilità di rateizzare anche gli interessi moratori e i compensi di riscossione.
Con specifico riguardo, invece, alla richiesta di verificare la legittimità degli interessi applicati dall'agente della riscossione nell'ambito delle procedure esecutive, si osserva che la misura degli stessi è individuata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
La disposizione da ultimo richiamata dispone che la misura dei suddetti interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è «... da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». In attuazione del richiamato articolo 30, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia sulla media dei tassi bancari attivi, ha, da ultimo, emanato il provvedimento del 4 settembre 2009, con cui è stata ridotta al 6,8358 per cento - in ragione annuale e con effetto dal primo ottobre 2009 - la misura del tasso d'interesse originariamente fissato.
Per quanto concerne, poi, le modalità di notifica del fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteche, va segnalato che anche queste due attività sono regolamentate per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).
In particolare, quanto al fermo amministrativo, il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 dispone che «Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore ...».
L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.p.A., nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui al comma 4 del citato articolo 86, hanno individuato, nel rispetto del decreto ministeriale n. 503/1998, cui l'articolo 3 del decreto n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005 rinvia, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo, aventi l'obiettivo di consentire al contribuente moroso la possibilità di sanare la propria posizione senza aggravio di costi.
In particolare, pur non avendo la normativa di riferimento previsto la preventiva comunicazione del fermo, si fa presente che l'agente della riscossione provvede alla notifica non solo della comunicazione di avvenuto fermo, ma anche di un preavviso, in base al quale viene data la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento del dovuto entro venti giorni dalla notifica del preavviso, in assenza del quale viene iscritto il fermo.
Quanto all'iscrizione di ipoteca, si osserva che anche in tal caso la procedura seguita è quella prevista dalla normativa vigente che dispone che, ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, «il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede».
Da ultimo, quanto alla situazione relativa allo stato della riscossione nella Provincia di Cuneo per il periodo 2000-2009 si fa presente che il totale delle cartelle, riferite a codici fiscali e partite IVA, ammonta a 594.774, per un totale di 163.972 contribuenti interessati. Inoltre le ipoteche ed i fermi amministrativi ancora in vita su cartelle con residuo da riscuotere, emesse nel suddetto periodo di riferimento, sono pari rispettivamente a 2.692 e 3.987.