CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2010
338.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 62

ALLEGATO 1

Nuovo testo C. 44 e abb./B
«Disposizioni in materia di sicurezza stradale».

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
rilevato che:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso appare opportuno individuare con maggior precisione i «mutamenti giuridici» dai quali consegue l'obbligo di registrazione, nonché il soggetto sul quale grava tale obbligo, anche in considerazione della previsione di una sanzione per il mancato adempimento del suddetto obbligo; in particolare occorrerebbe evitare che sulla carta di circolazione non figurino annotati mutamenti nell'intestazione o dell'intestatario del veicolo risultanti da fatti o atti giuridici diversi da quelli contemplati al comma 1 del vigente articolo 94 del codice della strada, senza che ciò comporti un aggravio relativo all'applicazione delle imposte di trascrizione;
b) all'articolo 12, comma 2, capoverso «Art. 94-bis», appare opportuno riformulare il comma 1 in modo da chiarire la nozione di soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo, individuando altresì le modalità di comunicazione, l'ufficio destinatario ed il soggetto tenuto alla medesima;
c) all'articolo 12, comma 2, capoverso «Art. 94-bis», comma 1, secondo periodo appare opportuno chiarire quale soggetto debba effettuare gli accertamenti dai quali eventualmente «risultino situazioni di intestazione e contestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione del veicolo», nonché le modalità ed i criteri del predetto accertamento;
d) la sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2010 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 240, secondo comma, del codice penale; appare pertanto necessario sopprimere i richiami alla predetta disposizione, contenuti nell'articolo 34, commi 1 e 3, del provvedimento in esame;
e) l'articolo 34 prevede la possibilità di applicare la sanzione sostitutiva dei lavori socialmente utili; appare peraltro inopportuno prevedere nell'ambito del codice della strada una disciplina speciale delle sanzioni sostitutive, ritenendosi preferibile un rinvio ai principi generali ed alla disciplina del codice penale, che costituisce la sede appropriata di tale materia;
f) all'articolo 38, comma 1, lettera b) appare opportuno prevedere, in caso di violazione immediatamente contestata, un termine di cento giorni per la notifica del verbale, ripristinando in tal modo il testo come approvato dalla Camera;

Pag. 63

g) appare opportuna una generale revisione delle sanzioni introdotte o comunque modificate, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e determinatezza delle relative fattispecie, anche con riferimento alle ipotesi nelle quali si prevede una decurtazione dei punti della patente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 34, commi 1 e 3, siano soppressi i riferimenti all'articolo 240, secondo comma, del codice penale;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento secondo quanto indicato in premessa, alle lettere a), b), c), e) ed f).

Pag. 64

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL PD

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che:
il decreto legislativo di attuazione della delega al governo del riordino del processo amministrativo, contenuta nell'articolo 44 della L. 69/2009, a cui occorre fare riferimento per la verifica della completezza, correttezza e coerenza nell'attuazione della delega, è sicuramente un atto di notevole importanza nell'assetto, allo stato complessivamente remoto quanto a fonti normative, del procedimento giurisdizionale amministrativo. Ma per come esso è stato conclusivamente redatto e proposto al parere delle commissioni parlamentari non può che definirsi un'occasione mancata, in quanto si limita ad un riordino in senso assai letterale dei riti amministrativi, non attua compiutamente la delega, non tiene conto, se non in maniera talora contraddittoria, anche e sopratutto dei risultati a cui è pervenuta, specie nella materia dei diritti tutelabili, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ed infine non dimostra una compiuta attuazione dei principi costituzionali desumibili dall'articolo 111 della Costituzione, troppe e troppo variamente collocate risultando le lacune rispetto al principio di parità delle parti processuali, all'esercizio ampio ed efficace dei diritti di difesa ed al principio di una ragionevole durata del processo che appartiene anche a principi sopranazionali;
è opportuno partire dalla delega che prevedeva come doveroso attenersi ad assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Quindi, come sottolineato in alcuni documenti acquisiti in fase di audizioni, si possono riassumere in tre punti i criteri direttivi del Parlamento al Governo: 1) snellezza anche attraverso procedure informatizzate; 2) razionalizzazione dei termini processuali; 3) individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Lo schema oggi in discussione non appare aver affrontato adeguatamente queste esigenze. In relazione alle procedure telematiche, esse appaiono totalmente ignorate, tant'è che non viene neanche previsto e disciplinato il deposito degli atti in formato digitale. Relativamente alla razionalizzazione dei termini processuali, non appare alcun criterio del genere ed anzi, si assiste all'irragionevole allungamento del termine fino a sei mesi per la proposizione del regolamento di competenza. Né viene affrontata la previsione di termini per il deposito di documenti e memorie per la P.A. idonei a garantirne l'esame e, quindi, l'effettività del contraddittorio. Un trattamento privilegiato e collegato all'interesse pubblico della P.A. che tuttavia non può

Pag. 65

farle guadagnare una diversa e più tutelata posizione processuale rispetto alle altre parti del processo.:anche il processo amministrativo è soggetto al principio costituzionale della parità delle parti. Come è stato osservato l'amministrazione è parte in causa non è portatrice di interessi da privilegiare. Quanto poi alla terza direttiva del Parlamento sull'eliminazione dell'arretrato, è stata espunta dal testo elaborato dalla Commissione, la disciplina che istituiva le sezioni stralcio, rinunciando a qualsiasi intervento sull'arretrato. Eppure, per i ritardi nella giustizia amministrativa, l'Italia è stata condannata, in virtù della legge Pinto, a pagare 32 milioni di euro per il periodo dal gennaio 2008 all'ottobre 2009, secondo quanto riferito proprio dal Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa in audizione. Facendo riferimento per brevità ai dati desumibili dalle relazioni ufficiali della Magistratura amministrativa per l'anno 2009, occorre ricordare che nonostante l'aumento significativo della produttività di tutta la magistratura amministrativa e l'intervenuta eliminazione di alcune aree di contenzioso assai significative (prima fra tutte, quella del pubblico impiego) non solo è precario ed inaccettabile l'equilibrio fra nuovi accessi e affari decisi (peraltro sovente anche con pronunce non di merito; 12.000 ricorsi circa il saldo negativo), ma è totalmente irrisolto con misure precise e specifiche il problema dell'arretrato, che consta tuttora di centinaia di migliaia di procedimenti. E qui appare evidente la non idoneità del codice a garantire la ragionevole durata del processo sia per la gestione dell'arretrato sia per il futuro. Nella specie, la misura adottata è la semplice iterazione di un istituto, la perenzione, oggi quinquennale, che in realtà non è misura di giustizia, ma di mera resa del sistema giudiziario, e che non mette neppure al riparto dalle eventuali doglianze di violazione delle disposizioni sulla eccessiva durata del processo attualmente vigenti nel nostro ordinamento. Anche in questa materia specifica non appaiono adeguatamente valutate le esigenze organizzative e finanziarie senza delle quali non viene attuata la delega legislativa nel suo spirito, ma viene semplicemente dato un assetto di forma di legge ad un sistema di norme in grandissima parte già utilizzate, per effetto del costume pretorio del diritto amministrativo processuale, nella concreta esperienza pratica.
lo schema di decreto legislativo presentato non pare sia riuscito a soddisfare la primaria esigenza di «riordino» - come pure richiedeva la delega - di disposizioni succedutesi nel tempo o di principi via via elaborati dalla giurisprudenza. La mancata previsione di risorse, condizionata dalla stessa delega, ha di fatto frustato l'esigenza di garantire il principio della ragionevole durata del processo. È proprio il modello generale di processo a suscitare perplessità, poiché improntato ad un criterio di specialità collegato all'attività amministrativa e ad un generale richiamo al codice di procedura civile con una formula generica e quindi destinata a creare confusione per individuare le disposizioni del codice di procedura civile che «si applicano in quanto compatibili o espressione di principi generali». Non viene affatto recepito dal codice di procedura civile il principio del contraddittorio nel garantire la effettiva parità delle parti, continuando a consentire lo svolgimento di difese e il deposito di documenti per la convenuta la a ridosso dell'udienza di discussione e limitando così i tempi per l'esame e le repliche per le altre parti. E lo stesso rifiuto di un sistema di preclusioni sembra privare la disciplina dei termini di costituzione di qualunque valore effettivo. Così come, la mancata previsione di un giudice istruttore, provoca il concentramento di tutte le attività nell'udienza di discussione che pur a lungo attesa, potrebbe in questo modo non portare alla decisione del ricorso;
la delega imponeva di prevedere tutte le azioni anche nel processo amministrativo. Non è stata disciplinata l'azione di accertamento, nonostante essa sia ormai viva in giurisprudenza. Nell'azione di condanna non è esplicitato se sia possibile anche quella «all'emanazione di un provvedimento

Pag. 66

amministrativo rispetto al quale sia accertata la fondatezza della pretesa». Non vengono indicati i limiti del giudice nel non interferire con l'esercizio dei poteri discrezionali quando giudica sul silenzio. Nelle azioni risarcitorie si rischia una duplicazione con quelle previste in sede di giudizio d'ottemperanza. Si ignora l'elaborazione giurisprudenziale sull'azione risarcitoria per violazione di interessi legittimi. Si da così vita ad una norma poco comprensibile atteso che, da un lato si afferma l'esistenza di una tutela risarcitoria ed autonoma, ma dall'altro, la si subordina all'aver formalmente attivato la tutela impugnatoria;
rilevato, comunque, che:
non si può escludere l'utilità di un intervento per ordinare e semplificare un complesso normativo costituito di atti di varie epoche e di diverso tipo e forza giuridica, alcuni dei quali di incerta vigenza e comunque di incerto significato nel loro combinato disposto. Pertanto non può che essere apprezzata anche una semplice operazione di raccolta razionalmente coordinata in un unico testo della congerie normativa esistente, indirizzata a tener conto ed a sviluppare le tendenze più attuali.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 90 giorni il termine per proporre regolamento di competenza, siano soppressi i commi da 5 a 10;
b) all'articolo 17 sia aggiunto il seguente comma: «Non possono far parte del collegio giudicante i consiglieri di stato che abbiano concorso a rendere parere sull'affare oggetto del giudizio.».
c) sia estesa la previsione della ricusazione, nei termini stabiliti dall'articolo20, secondo comma, anche al verificatore e al commissario ad acta;
d) all'articolo 30, siano apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il primo comma sia aggiunto il seguente: «La condanna può avere ad oggetto anche l'emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa.»; 2) sia soppresso il secondo comma; 3) al terzo comma sia soppresso il secondo periodo; 3) al quinto comma sia esteso a «180 giorni» il termine per l'azione risarcitoria;
e) al comma 11 dell'articolo 55 sia rispettato quanto previsto dalla legge di delega all'articolo 44, comma 2, lettera f), n. 3 dove si stabilisce che nel caso di accoglimento di istanza cautelare l'udienza di discussione del merito debba tenersi entro un anno;
f) all'articolo 63, al terzo comma siano soppresse le parole:
«che è sempre assunta in forma scritta» e al quarto comma siano soppresse le parole «, se indispensabile,»;
g) sia eliminata la disposizione di cui all' articolo133, comma 1, lettera j) nella parte che estende la giurisdizione esclusiva alle misure sanzionatorie adottate dalla Banca d'Italia;
h) sia modificato l'articolo 1 dell'All. 3, in materia di definizione dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, al fine di uniformarlo con la regola generale contenuta nell'articolo 82 in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali;
i) considerato che il decreto legislativo, per alcuni aspetti, non dà attuazione alla legge di delega, sia invece esercitato completamente il potere delegato con particolare riferimento a: 1) individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell' arretrato; (articolo 44, comma 2, lettera a); 2) le pronunce dichiarative (articolo 44, comma 2 lettera b), n. 4); 3) il contenzioso concernente la fase di preparazione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati (articolo 44, comma 2 lettera d);

Pag. 67

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del «diritto europeo», con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
2) all'articolo 3 sia soppressa la parola «decisorio», al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, della Costituzione;
3) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che «nelle particolari materie indicate dalla legge» sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione «anche» di diritti soggettivi;
4) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di translatio iudicii, sia sostituito il riferimento alla «riproposizione» del giudizio con quello alla «riassunzione» del medesimo;
5) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricusazione o astensione;
6) nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;
7) sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;
8) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;
9) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza;
10) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 - relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente - e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;
11) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;
12) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare ante causam, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;
13) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle conclusionali;
14) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;

Pag. 68

15) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di «motivi inerenti alla giurisdizione»;
16) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: «Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettera a) e b), al tribunale amministrativo regionale investito dell'originario giudizio di cognizione»;
17) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria.
18) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo.
Ferranti, Capano, Cavallaro, Iannuzzi, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Pag. 69

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 15 giugno;
condivisi i rilievi deliberati dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 giugno, alcuni dei quali sono contenuti anche nel presente parere;
rilevato che:
il Codice del processo amministrativo rappresenta una tappa storica nell'evoluzione della giustizia amministrativa;
esso opera una semplificazione normativa (attraverso l'inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti) e reca una sistemazione complessiva della materia anche mediante interventi di natura innovativa;
il codice realizza la funzione di rendere certe e chiare le regole della giustizia amministrativa, in attuazione del principio di effettività della tutela;
a fronte della sua complessità, sono necessari idonei interventi organizzativi al fine di consentire all'intero sistema della giustizia amministrativa di assolvere ai rilevanti impegni che deriveranno dalla sua applicazione; con la medesima finalità, è altresì essenziale differire il termine di entrata in vigore del provvedimento, attualmente fissato al 16 settembre 2010;
con riferimento all'istituto della traslatio iudicii (articolo 11), il legislatore delegato disciplina la «riproposizione» del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione, allorché invece la norma di delega fa riferimento alla disciplina della «riassunzione» del processo e dei relativi termini (articolo 44, comma 2, lettera e);
relativamente alla disciplina del regolamento di competenza (articolo 15), appare, da un lato, eccessivamente lungo il termine per attivare tale strumento processuale; dall'altro, in contraddizione con l'obiettivo di semplificazione della procedura la previsione secondo la quale in fase cautelare il giudice deve richiedere d'ufficio regolamento di competenza;
occorre chiarire la portata dell'azione di condanna (articolo 30), stabilendo che essa possa essere esercitata anche al fine di ottenere la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente all'emanazione di un atto amministrativo ove non sia necessaria ulteriore attività valutativa da parte dell'amministrazione; ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda, ordina all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine;
con riferimento alla questione della cd. pregiudiziale amministrativa (articolo 30), nel contrasto giurisprudenziale tra Corte di Cassazione e Consiglio di stato, il legislatore delegato adotta una soluzione intermedia, ammettendo l'azione di condanna

Pag. 70

diretta ad ottenere il risarcimento del danno anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, ma contestualmente limitandola alle materie di giurisdizione esclusiva, stabilendo un termine di decadenza breve ed escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. Tale soluzione presenta elementi di criticità sotto il profilo sia dell'eccessiva brevità del termine assegnato per la proposizione dell'azione (120 giorni) sia della mancata previsione di un potere di valutazione del giudice in merito all'esclusione del risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, che - da un punto di vista sistematico - non appare coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 c.c. (in materia di concorso del fatto colposo del creditore) e di fatto determina una limitazione aprioristica della tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi;
con riferimento al riordino della disciplina delle azioni, occorrerebbe esplicitamente prevedere anche le azioni di accertamento, in attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera b), n. 4) e specificamente disciplinare le azioni volte all'accertamento della nullità dell'atto, da esperire nel termine decadenziale di 180 giorni dall'emanazione del medesimo; ciò anche in considerazione degli effetti in termini di deflazione del processo e di risparmio di spesa, emersi nel corso dell'attività istruttoria, che potrebbero derivare dall'introduzione di tali azioni;
il legislatore delegato ammette, all'articolo 63, la prova testimoniale, disponendone sempre l'assunzione in forma scritta, richiamando il codice di procedura civile; occorre chiarire che tale modalità di assunzione della prova testimoniale nel processo amministrativo prescinde dall'accordo delle parti e la sua ammissibilità è rimessa unicamente alla valutazione del giudice;
la disciplina del nuovo rito in materia di pubblici appalti (artt. 120 ss.) - contenuta nel decreto legislativo di recepimento della cd. direttiva ricorsi (D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53) e trasposta, con alcuni adattamenti, nel codice del processo amministrativo (articolo 120 ss.) - sta mostrando in fase di prima applicazione alcune criticità in legate all'eccessiva brevità dei termini processuali, che di fatto impediscono un pieno esercizio del diritto di difesa,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sia differita la data di entrata in vigore del provvedimento (fissata al 16 settembre 2010), stabilendola alla data del 1o gennaio 2011;
b) all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 120 giorni il termine per proporre regolamento di competenza e si valuti la soppressione dei commi da 5 a 10 e l'introduzione di una specifica disposizione che autorizzi il tribunale adito, sino alla pronuncia sul regolamento di competenza, a disporre misure cautelari solo ove ritenga sussistente la propria competenza territoriale;
c) nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;
d) sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;
e) all'articolo 30, sia inserito, dopo il comma 1, un comma aggiuntivo che espliciti

Pag. 71

che l'azione di condanna può avere ad oggetto anche l'emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa, e non sussista la necessità di alcuna ulteriore attività valutativa da parte dell'amministrazione;
f) sempre all'articolo 30, comma 3, con riferimento alla questione della cd. pregiudiziale amministrativa, sia aumentato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza ivi previsto per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, e al fine di accentuare il potere di valutazione del giudice, conformemente ai principi generali espressi dall'articolo 1227 c.c., sia sostituito il secondo periodo del comma 3 con il seguente: «Nel determinare il risarcimento il giudice valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti avendo particolare riguardo al danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza anche attraverso l'esercizio di ogni mezzo di tutela»;
g) all'articolo 63, sia precisato che l'assunzione in forma scritta della prova testimoniale è espressamente esclusa nei giudizi elettorali e che, negli altri procedimenti, prescinde dall'accordo delle parti ed è rimessa alla valutazione del giudice;
h) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle memorie;
i) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;
j) si uniformi la disciplina contenuta nell'articolo 1 dell'All. 3, in materia di definizione dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, alla disciplina generale contenuta nell'articolo 82 in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del «diritto europeo», con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
b) all'articolo 3 sia soppressa la parola «decisorio», al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, Cost;
c) sia esplicitato in una specifica disposizione - da collocare nel Capo III del Titolo I - che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti di governo emanati nell'esercizio del potere politico;
d) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che «nelle particolari materie indicate dalla legge» sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione «anche» di diritti soggettivi;
e) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di translatio iudicii, sia sostituito il riferimento alla «riproposizione» del giudizio con quello alla «riassunzione» del medesimo;
f) all'articolo 17, in materia di astensione del giudice, si valuti l'opportunità di introdurre un comma aggiuntivo che preveda che non possono fare parte del collegio giudicante i consiglieri di Stato che abbiano concorso a rendere parere sull'affare oggetto del giudizio;
g) agli articoli 20 e 21, relativi agli ausiliari del giudice, si valuti l'opportunità di estendere la disciplina della ricusazione prevista per il consulente tecnico anche al verificatore e al commissario ad acta;
h) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricusazione o l'astensione non

Pag. 72

hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricusazione o astensione;
i) in materia di integrazione dl contraddittorio, all'articolo 27, secondo comma, sia soppresso il secondo periodo, in base al quale, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; conseguentemente, all'articolo 55, in materia di misure cautelari collegiali, sia introdotta una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 119, comma 3, in materia di rito abbreviato, secondo cui il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare accerta la completezza del contraddittorio o dispone l'integrazione del medesimo;
j) all'articolo 25, si verifichi se per un refuso, non sia stato riprodotto correttamente il concetto secondo cui, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata, solo se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso;
k) all'articolo 30, si precisi la formulazione del comma 6, chiarendo che dell'azione di condanna di risarcimento del danno ingiusto da violazione di interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo;
l) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;
m) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza, ove il ricorso sia già stato assegnato alla sezione;
n) in materia di tutela cautelare, all'articolo 55, comma 11, che prevede che l'ordinanza collegiale che concede la tutela cautelare deve sempre contenere la fissazione della data di discussione dell'udienza di merito, sia esplicitato il termine ultimo entro il quale l'udienza deve essere fissata, considerato che il criterio di delega (articolo 44, c. 2, lettera f), n. 3) prevede espressamente che l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;
o) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 - relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente - e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;
p) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;
q) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare ante causam, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;
r) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di «motivi inerenti alla giurisdizione»;

Pag. 73

s) all'articolo 112, comma 2, sia modificata la lettera e) al fine di precisare che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili, purché gli stessi siano esecutivi;
t) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza (nell'ambito del quale è prevista la possibilità di promuovere azione risarcitoria), sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: «Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al tribunale amministrativo regionale investito dell'originario giudizio di cognizione»;
u) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria;
v) all'articolo 133, comma 1, lettera j), relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, si valuti l'opportunità di mantenere il riferimento alle controversie relative ai provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia;
w) all'articolo 134 sia aggiunta la lettera e) volta a confermare la giurisdizione di merito anche per le controversie relative al diniego di nulla osta cinematografico così come previsto dall'articolo articolo 8 della legge 21 aprile 1962, n. 161, abrogato dallo schema di decreto legislativo;
x) all'articolo 135, in simmetria con quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, lettera j) (in materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i provvedimenti della Banca d'Italia, della Consob, dell'ISVAP, delle Autorità indipendenti), sia estesa la competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, anche alle controversie relative ai provvedimenti adottati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);
y) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo:
l'articolo 26, comma 1, in materia di spese del giudizio, nel quale occorrerebbe espungere il riferimento all'articolo 98 c.p.c, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 67 del 1960;
l'articolo 54, comma 1, in materia di deposito tardivo di memorie e documenti, la cui formulazione appare generica e potenzialmente idonea ad incidere sul contraddittorio;
l'articolo 87, nel quale, per ragioni di chiarezza, andrebbe esplicitato che le previsioni di cui ai commi 3 (dimezzamento dei termini) e 4 (esclusione della nullità nel caso di trattazione in pubblica udienza) si riferiscono alle ipotesi di procedimenti in camera di consiglio;
l'articolo 135, comma 1, lettera d), nel quale andrebbe sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 136 con quello all'articolo 133.