CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.45 Calgaro, contenuto nel fascicolo n. 2.

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ALLEGATO 2

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010 (C. 3505 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3505 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato 'Intercreditor Agreement' e dell'accordo denominato 'Loan Facility Agreement' stipulati in data 8 maggio 2010»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» nonché «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato» che le lettere a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ricordato che il preambolo del decreto-legge richiama «la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso»;
rilevato che il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione dà piena ed intera esecuzione a due accordi stipulati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, con riguardo al funzionamento dei prestiti bilaterali alla Grecia (Intercreditor Agreement e Loan Facility Agreement): il primo accordo è firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea;
evidenziato, da un parte, che la formulazione letterale del suddetto comma 2 reca un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali, in considerazione della mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica e, dall'altra parte, che la presenza in un disegno di legge di conversione di una disposizione di tale tenore va valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile anche al disegno di legge di conversione;
ricordato che, per quanto riguarda la natura giuridica dei predetti accordi di cui al comma 2, nella seduta del 3 giugno 2010 presso la Commissione Esteri in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato come, sul piano tecnico, gli accordi raggiunti tra i partner europei rappresentano,

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in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari sui generis non sottoposti ad uno specifico iter di approvazione, segnalando come i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali;
d'altra parte, preso atto che nella seduta dell'8 giugno scorso presso la Commissione Bilancio in sede referente il rappresentante del Governo ha rilevato come l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non vada inteso in senso tecnico ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame;
considerato altresì che nella medesima seduta dell'8 giugno scorso della Commissione Bilancio è emersa l'opportunità di chiarire, nel prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE