CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. (Atto n. 214).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (Atto n. 214);
verificata la sostanziale identità dell'entità e dei destinatari degli stanziamenti erogati rispetto all'esercizio 2009;
tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito ai motivi della mancanza di parte della rendicontazione relativa all'esercizio 2009, nonché della disponibilità manifestata a fornire in tempo reale i rendiconti medesimi appena prodotti dai soggetti beneficiari,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (Atto n. 208).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO LULLI

La X Commissione,
esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208), ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
considerato che il citato comma 4 ha disposto che con uno o più regolamenti siano stabiliti:
i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese;
le forme di vigilanza sulle Agenzie, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale;
le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
sottolineato che le Agenzie per le imprese (articolo 2) sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'esercizio delle attività d'impresa, rilasciando dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione;
rilevato che i soggetti che possono costituirsi in Agenzia sono gli organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; gli organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le disposizioni in vigore; le associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali; i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base di normative regionali di settore; gli studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza;
considerato inoltre che le Agenzie, ai fini dell'accreditamento, presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico (articolo 3) corredata, sulla base di quanto disposto dall'allegato allo schema in esame, della documentazione attestante la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale il cui (massimale è fissato per anno e per sinistro a un livello non inferiore a 1 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività che sui accreditano per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione (in questa caso l'Agenzia deve essere certificata UNI EN ISO 9001); a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione (in questa caso l'Agenzia deve essere certificata UNI CEI EN 45011);

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rilevato che, per quanto riguarda l'accreditamento provvisorio, che consente alle Agenzie di esercitare per un periodo non superiore a dodici mesi, in via provvisoria, le attività di attestazione con valore di autorizzazione, ma non quelle che prevedono l'istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve stipulare una polizza di 1 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di tale attività di accreditamento e che, in tale periodo, si prevede anche la sottoscrizione di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa sottoscritta;
considerato che per quanto riguarda la vigilanza sulle Agenzie è il solo Ministero dello sviluppo economico a svolgere tale attività, e che mancano indicazioni relative alle funzioni di vigilanza nel periodo di accreditamento provvisorio analogamente a quanto previsto per la fase di funzionamento a regime;
valutato che il testo non chiarisce se l'esercizio delle funzioni di controllo nella fase di accreditamento provvisorio possa determinare effetti onerosi per le competenti amministrazioni;
sottolineato che, in base all'articolo 3 del regolamento, la copertura dei costi relativi alle procedure di accreditamento delle Agenzie e alle attività di controllo dovrà essere garantita mediante apposite tariffe poste a carico delle Agenzie richiedenti e che all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dal quale il presente regolamento discende, non sono stati ascritti effetti finanziari;
rilevato che l'articolo 4 del regolamento prevede la raccolta in un'apposita banca dati delle informazioni relative alle domande inoltrate dalle imprese, facendo insorgere dubbi quanto all'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento in esame;
considerata la necessità dell'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'applicazione delle tariffe, subordinato all'effettiva entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 3;
rilevato in generale che, in merito ai profili di copertura finanziaria è opportuno, in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, riformulare l'articolo 3, comma 6 riguardante la copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento;
valutato che non è chiaro quali vantaggi avrà la pubblica amministrazione dall'affidamento a soggetti privati di attività che prima svolgeva in proprio, in termini di abbattimento di costi, migliore utilizzo del personale, incameramento di imposte, diritti e quant'altro attraverso le agenzie per le imprese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) nel novero dei soggetti che si possono accreditare, si includano le Agenzie pubbliche di affari che svolgono attività di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) la procedura di accreditamento fissata in «almeno tre anni» sia coordinata con la procedura di accreditamento provvisorio fissata in 12 mesi, riducendo i tempi dell'accreditamento definitivo;
c) siano ridotti i massimali assicurativi relativi all'accreditamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione e sia conseguentemente diminuita la richiesta di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accreditamento provvisorio;
d) si rafforzi il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del

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personale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie, dalle regioni e dal sistema camerale;
e) sia chiarito che la modalità di copertura dei costi dell'accreditamento con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio;
f) si riformuli l'articolo 3, comma 6, riguardante la copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, nel senso di prevedere la copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, acquisendo su tale punto l'avviso del Governo con riferimento ai profili di quantificazione;
g) riguardo alla banca dati, siano acquisiti gli elementi di valutazione da parte del Governo, in ordine allo stato di attuazione del necessario processo di adeguamento, nonché alle eventuali spese da sostenere per il suo completamento alla luce delle nuove norme in esame;
h) relativamente all'articolo 5 (Attività di vigilanza e di controllo), sia acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
«Lulli»