CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Brandolini con il presente atto parlamentare mi dà la possibilità di continuare un discorso già avviato con altre interrogazioni sullo stesso argomento.
In particolare, mi ricollego alle ultime notizie da me fornite in sede di risposta ad altra interrogazione lo scorso gennaio, laddove comunicavo all'Onorevole che il tavolo tecnico INAIL-INPS, costituito proprio nell'intento di individuare la platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 67/1988, a fronte delle diverse posizioni dei due enti previdenziali, si sarebbe riunito il 1o febbraio.
Nell'ambito di tale Tavolo, come è noto all'onorevole, è stato operato un confronto tra i due Enti, che ha dato origine ad una nota congiunta.
Sostanzialmente, i rappresentanti degli Istituti hanno convenuto sulla corretta attuazione delle disposizioni normative in materia.
In particolare, l'INPS, sulla base della normativa esistente, ha correttamente operato il riconoscimento delle agevolazioni per la parte di contributi previdenziali esclusivamente dovuti per la gestione agricola; le riduzioni contributive in parola non sono invece applicate dall'istituto alle cooperative di che trattasi per la cassa integrazione e per gli assegni familiari, considerato che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240/84, per tale parte di contributi si applicano le disposizioni proprie del settore Industria, sia ai fini della contribuzione che delle prestazioni.
Altrettanto legittimamente ha operato l'INAIL, ritenendo che la normativa vigente non consente di applicare modalità diverse da quelle previste per l'Industria e che le disposizioni in materia di riduzioni contributive, per la loro natura di norme speciali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il loro ambito applicativo è precisamente e rigidamente definito da norme di fonte primaria.
In ogni caso, si tratterebbe di estendere un beneficio proprio della gestione Agricoltura ai fini pensionistici (peraltro, del tutto eccezionale) ai premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i quali l'INAIL - per espressa deroga di legge - deve applicare i criteri e le modalità previste per la gestione Industria.
In buona sostanza, le cooperative in questione, ove si ammettessero le riduzioni nei termini richiesti, usufruirebbero del regime di favore previsto per la gestione Agricoltura, pur essendo inquadrate ai fini INAIL nella gestione Industria.
In conclusione, quindi, può certamente affermarsi che le differenti posizioni degli Istituti in ordine alla questione posta nuovamente all'attenzione dall'onorevole Brandolini, trovano la loro ragion d'essere già nelle disposizioni dettate dal legislatore in materia, e che un eventuale provvedimento legislativo nel senso auspicato dovrebbe essere comunque valutato anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

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ALLEGATO 2

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Bossa, inerente gli interventi del Governo sul fenomeno del lavoro nero minorile e le iniziative per il sostegno alle famiglie più deboli, passo ad illustrare quanto reso noto dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce tre Fondi di finanziamento delle politiche sociali: il Fondo nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) e il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza.
In particolare, dall'anno in corso, per effetto della Legge Finanziaria 2010, gli oneri relativi a taluni diritti - corresponsione di assegni alle famiglie con almeno tre figli ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, e degli assegni di maternità previsti dagli articoli 33, 74 e 75 del Decreto legislativo n. 151 del 2001 - non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le Politiche sociali (FNPS), bensì mediante appositi capitoli di spesa obbligatoria iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda il Fondo Nazionale per le Autosufficienze, il finanziamento era stato originariamente assicurato solo per il triennio 2007-2009, ma la Finanziaria del 2010, recependo gli accordi del «patto per la salute 2010-2012» ha consentito un rifinanziamento di tale Fondo per l'anno 2010 di 400 milioni di euro.
Con decreto-legge n. 185 del 2008 - articolo 4, comma 1 e 1-bis, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.
Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
Anche per il 2010 il Dipartimento citato, inoltre, ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per sostenere lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. In particolare, nella Conferenza unificata del 29 aprile del 2010 si è stabilita la seguente ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia: per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, euro 83.482.291,00; per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 100.000.000,00.
Per quanto riguarda, poi, il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge n. 285 del 1997, si comunica che, nella Legge Finanziaria 2010, non si registrano particolari decrementi rispetto al passato, essendo stato finanziato per una quota pari a circa 40.000 euro.
Si ricorda, infine, il Fondo istituito dall'articolo 9-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. La norma citata, anticipando l'attuazione

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delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, stanzia 300 milioni di euro per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale.
In conclusione, si segnala che nell'ambito dell'attività di vigilanza, il contrasto al lavoro minorile, sommerso o irregolare, è stato inserito, negli ultimi anni, tra gli obiettivi più significativi della attività ispettiva da realizzarsi da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro mediante la collaborazione con i servizi sociali degli enti locali, con gli istituti scolastici e con le Forze di polizia.
In particolare, in relazione agli accertamenti ispettivi svolti nel 2009, sono stati trovati 3.128 minori occupati, di cui 1.445 irregolari. Si segnala, inoltre, che dei minori trovati intenti al lavoro 552 erano extracomunitari, di cui 218 erano gli irregolari.
Di particolare utilità, infine, risulta essere il Protocollo di Intesa siglato il 12 ottobre 2009 tra il Ministero che rappresento ed il Telefono Azzurro. Attraverso il «Servizio 114 - Emergenza Infanzia» è stato, infatti, predisposto uno strumento privilegiato di segnalazione ed intervento rispetto a situazioni di lavoro minorile e sfruttamento sul lavoro, con il duplice obiettivo di tutelare adeguatamente i minori e di rendere, al contempo, tempestiva l'azione delle Direzioni provinciali del lavoro.

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ALLEGATO 3

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Di Biagio, in materia di infortuni sul lavoro, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INAIL.
Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL hanno carattere indennitario, in ragione della funzione sociale svolta dell'istituto nell'ambito del più generale sistema di tutele a carattere previdenziale, apprestate dall'ordinamento giuridico.
Tali prestazioni hanno la finalità di assicurare al cittadino che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione.
La funzione indennitaria delle prestazioni INAIL, differenzia tale forma di assicurazione da quella privata che, invece, ha come finalità il risarcimento pieno ed integrale del danno derivante da atto o fatto illecito.
Alla diversa natura del ristoro, corrisponde diversa modalità di erogazione della prestazione, giacché in sede civilistica il risarcimento di norma corrisposto in capitale, mentre nel regime indennitario, almeno per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano l'adeguamento e l'eventuale integrazione della prestazione corrisposta.
Con specifico riferimento alla rendita da inabilità permanente, l'Istituto accerta l'esistenza di postumi invalidanti, che si concretizzano, da un lato, in una riduzione della capacità lavorativa generica suscettibile di utilità economica e, dall'altro, in un pregiudizio dell'integrità psico-fisica del lavoratore suscettibile di accertamento medico legale.
Il decreto legislativo n. 38/2000, nell'introdurre il danno biologico nel sistema dell'assicurazione INAIL, non ha modificato i princìpi fondamentali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali caratterizzati dall'automatismo della prestazione e dai meccanismi di solidarietà propri di tale sistema, ma ha semplicemente previsto delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, che erano volte esclusivamente all'indennizzo della riduzione della capacità lavorativa e di guadagno.
Pertanto, le prestazioni dell'INAIL, in considerazione del carattere indennitario e della specifica funzione sociale cui sono destinate, sono necessariamente ancorate ai princìpi di solidarietà che ne delimitano l'ambito di applicazione ed il valore economico.
In ogni caso, si evidenzia che l'Istituto ha prontamente recepito le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge 24 dicembre 2007 n. 247, articolo 1 comma 23 e 24, che, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della «Tabella indennizzo danno biologico», ha previsto un aumento in via straordinaria dell'indennizzo del danno biologico al fine di recuperare il valore dell'indennità risarcitoria, fissato nella misura percentuale dell'8,68 per cento.
Il sistema integrato di prestazioni e servizi assicurato dall'Inail, che si concretizza in una serie di azioni di prevenzione,

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di cura, di indennizzo e di riabilitazione, è poi completato dalle attività svolte dai Centri per l'impiego che provvedono alla programmazione, all'attuazione alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti tutelati nel mondo del lavoro, all'iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, alla tenuta delle liste, eccetera.
In particolare, con specifico riferimento alle lesioni invalidanti faccio presente che:
le valutazioni percentuali riportate nella «Tabella» sia per le perdite anatomiche, sia per le menomazioni funzionali delle dita della mano e/o della mano, non hanno trovato motivi di incongruenza nei plurimi monitoraggi effettuati dall'Istituto;
i valori percentuali previsti dalla Tabella del «danno biologico», sono sostanzialmente in linea con i criteri valutativi del «danno biologico» previsti nell'ambito della responsabilità civile.

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ALLEGATO 4

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Codurelli concernente i tempi di erogazione degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori aventi diritto.
Preliminarmente pare opportuno ricordare che in base a quanto disposto dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 (Regolamento recante norme perla semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di CIGS e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), a conclusione della fase procedurale dell'esame congiunto della situazione aziendale, le Regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.
Con circolare n. 64/2000, applicativa del predetto regolamento, l'Amministrazione che rappresento ha stabilito che l'avvio del procedimento di valutazione delle istanze aziendali per l'accesso al trattamento di CIGS debba essere subordinato all'acquisizione dell'intera documentazione necessaria all'istruttoria, ivi compreso il parere delle Regioni.
Al fine di garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento di CIGS di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2001 ha previsto che il predetto parere sia rilasciato dalle Regioni entro 20 giorni dalla conclusione della fase di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà connesse al puntuale rispetto del predetto termine e al fine di evitare ritardi nella definizione delle relative istanze, l'Amministrazione che rappresento ha disposto con circolare n. 53/2002 ed in conformità ai princìpi di cui all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, che, decorso il termine dei 20 giorni, si possa comunque procedere all'apertura dell'istruttoria relativa ai procedimenti di CIGS, indipendentemente dall'acquisizione del parere delle Regioni.
Da ultimo, consapevole della rilevanza della questione sollecitata, in quanto relativa a lavoratori che versano in condizioni di difficoltà, non posso che assicurare l'attenzione dell'Amministrazione che rappresento affinché vengano rispettate le proprie determinazioni volte a garantire tempi certi e rapidi nell'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.