CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(C. 3209-bis/A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis/A «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 1-quinquies valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire la decorrenza da due a cinque anni; inoltre, in via più generale, come previsto dallo Small Business Act, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione della normativa sul SISTRI alle piccole e medie imprese secondo i principi di specificità, proporzionalità e sostenibilità.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
(Atto n. 207)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207);
osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;
sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;
manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) volto ad assicurare il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) al fine di consentire una reale riduzione della complessità dei procedimenti a carico delle imprese, valuti il Governo l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, di promuovere intese o accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione della modulistica quantomeno in ambito regionale;
b) valuti il Governo l'opportunità di istituire un Tavolo di coordinamento e attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive cui siano chiamati a partecipare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'Unioncamere e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di individuare e risolvere, fin dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento, le criticità che si dovessero palesare nell'applicazione della riforma;
c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di spostare il richiamo alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, alla fine del comma medesimo, considerato che le disposizioni del Regolamento si applicano ai prestatori di servizi, non solo per l'espletamento delle procedure relative all'esercizio dell'attività,

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ma anche a quelle concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione degli impianti;
d) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti il Governo l'opportunità sostituire, alla fine del primo periodo, la locuzione «segretario generale» con quella di «segretario comunale», in quanto la prima figura non è presente in tutti i comuni;
e) con riferimento all'articolo 4, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le funzioni del SUAP sono delegate alle Camere di commercio a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
f) con riferimento all'articolo 4, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il SUAP ponga a carico dell'interessato anche il pagamento dei diritti e delle spese, previsti a favore degli altri uffici comunali, dai regolamenti locali vigenti;
g) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli uffici ai quali la disposizione fa riferimento sono quelli comunali;
h) con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo, l'opportunità di inserire dopo il comma 8, una specifica disposizione che regolamenti il caso dell'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, che debbono essere adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa;
i) con riferimento all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare la necessità dell'assenso della regione espresso in sede di Conferenza dei servizi ai fini della variazione dello strumento urbanistico;
j) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la richiesta di chiarimenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dalle amministrazioni coinvolte.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
(Atto n. 208)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208);
osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;
manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive volto ad assicurare: il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese;
considerata favorevolmente l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la previsione dell'opportunità fornita alle imprese di potersi rivolgere ad «enti privati accreditati», denominati Agenzie per le imprese, al fine di ottenere una dichiarazione di conformità che certifichi la regolarità dell'azienda in base delle normative vigenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al fine di consentire che le Agenzie per le imprese, sulla base del modello già sperimentato dei Centri di assistenza fiscale (CAAF), possano stipulare necessari accordi e convenzioni con le strutture di servizio che forniscono attività di consulenza, assistenza ed accompagnamento delle imprese nella predisposizione della documentazione amministrativa, dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, inserire il seguente: «È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità».