CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 176

ALLEGATO

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo, ed abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 3290, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 529 Vitali, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Spa, dedicati alle pubbliche commesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un tetto oltre il quale si applica il predetto obbligo, al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici in danno delle piccole e medie imprese per i contratti di minore entità;
b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede che, per le spese giornaliere di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono essere utilizzati strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il predetto ammontare di 500 euro, in funzione dell'importo complessivo del contratto;
c) con riferimento all'articolo 7-bis, il quale introduce nel codice penale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, prevedendo la pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni e della multa da 103 a 1.032 euro, valuti la Commissione di merito se l'ammontare della multa risulti congruo, in rapporto alla pena detentiva prevista dalla disposizione.