CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2010
327.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01258 Zazzera: Ingerenze della criminalità organizzata nella diffusione degli impianti eolici in Puglia e in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle preoccupazioni espresse riguardo al dilagare della criminalità organizzata nel settore degli impianti eolici, specie in Sicilia e in Puglia, per l'ampia disponibilità di finanziamenti pubblici e alle misure da adottare per favorire la realizzazione di detti impianti in un contesto di regole di trasparenza e di tutela dell'interesse pubblico, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo occorre fare riferimento alla utilità delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come strumento necessario e/o indispensabile ad assicurare un contesto di norme unitario ed univoco per i procedimenti di autorizzazione sul territorio nazionale.
Lo schema predisposto individua, infatti, delle regole comuni per tutto il territorio nazionale, riducendo, ove possibile, gli ambiti di discrezionalità amministrativa e garantendo, pertanto, una maggiore uniformità delle procedure di autorizzazione.
Elaborato anche alla luce di numerose sentenze costituzionali, lo schema di provvedimento reca i criteri e le modalità secondo cui le Regioni provvedono ad individuare siti ed aree non idonei all'insediamento di impianti, in coordinamento con il sistema normativo di tutele ambientali e paesaggistiche.
Il testo in argomento contiene, inoltre, un allegato interamente dedicato agli impianti eolici, che indica i criteri da seguire per un loro corretto inserimento nel paesaggio, oltre che alcune previsioni specifiche in tema di trasparenza amministrativa che impongono agli enti competenti, per il rilascio delle autorizzazioni, di rendere pubbliche le informazioni sui regimi di autorizzazione nonché sulle modalità e sui termini di conclusione dei procedimenti.
Nel far presente che il testo delle linee guida si trova in uno stato avanzato di definizione, in quanto è stato condiviso dalle Amministrazioni statali competenti e dalle Regioni e dovrebbe essere, quindi, approvato al più presto dalla Conferenza Unificata, si precisa che una volta approvate, esse saranno vincolanti per le Regioni.
Queste, quindi, entro 90 giorni dalla loro pubblicazione, dovranno adeguare la loro normativa, eventualmente difforme, e, in caso di mancato adeguamento, le stesse saranno immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del citato del decreto legislativo.
Per quanto concerne, nello specifico, il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'energia eolica in diverse parti del territorio del nostro Paese e, in particolare, in Sicilia e in Puglia, risulta che il Ministero della Giustizia abbia interessato della questione le competenti procure della Repubblica di Roma, Bari, Cagliari e Palermo.
Mentre le prime tre procure hanno evidenziato l'attualità degli accertamenti in corso e la necessità di mantenere il vincolo del segreto investigativo, la procura di Palermo ha già confermato il forte interesse dei gruppi mafiosi per gli investimenti nel settore dell'energia eolica.
In particolare, ciò è emerso in un procedimento definito con giudizio abbreviato nei confronti di alcuni imputati, in data 3 marzo 2010, e per altri imputati su

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cui pende un procedimento con rito ordinario presso il tribunale di Marsala. Un ulteriore procedimento in tale ambito è iscritto nei confronti di alcuni soggetti della provincia di Agrigento.
Ulteriori elementi in ordine alle iniziative poste in essere per contrastare tali fenomeni sono stati forniti dal Ministero dell'interno. Nell'operazione «Eolo», ricordata anche nell'interrogazione in esame, sono state emesse ordinanze cautelari nei confronti di otto persone, ritenute tra l'altro responsabili di reati, anche di carattere mafioso, nel settore della produzione dell'energia elettrica ed in particolare nella realizzazione di un parco eolico. Per i reati contestati sono state pronunciate varie condanne con rito abbreviato.
Si ricorda altresì che, nel marzo 2008, la direzione distrettuale antimafia di Lecce ha concluso l'operazione «Canali» e che, nel corso dell'indagine, sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare.
Quanto sopra rappresentato, conferma che il Governo segue con attenzione il fenomeno segnalato e che porrà in atto tutte le iniziative possibili per ridurre, gradatamente, anche il gap esistente, con il resto della Comunità Europea, nei riguardi della normativa applicabile a tale settore.

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ALLEGATO 2

5-01931 Fluvi: Attuazione dell'impegno legislativo a favore dei gestori della rete carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il «bonus fiscale», cioè la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, per gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, è in vigore dal 1998 (legge finanziaria 1999) ed è stata periodicamente prorogata. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 ha prorogato tale deduzione per gli anni 2008-2009-2010.
Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, sull'argomento è intervenuto anche il Protocollo d'intesa stipulato, in data 20 giugno 2008, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti. In tale ambito è emerso il tema della trasformazione del cosiddetto «bonus fiscale» in un intervento normativo strutturale.
Per dare attuazione al Protocollo di intesa è stato avviato, quindi, un percorso concertativo finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni su di una molteplicità di temi, di interesse della categoria, individuati nel Protocollo medesimo, fra cui la deduzione forfetaria strutturale dal reddito d'impresa, anche con il coinvolgimento di altre Amministrazioni pubbliche.
Questo percorso concertativo, teso a fornire soluzioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione dei carburanti e la diversificazione dei servizi offerti, dando un impulso anche agli investimenti ed al completamento del processo di liberalizzazione e ristrutturazione del settore, è stato da tempo avviato ed è tuttora in corso.
Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di rendere strutturale la deduzione forfetaria, come evidenziato nel predetto Protocollo d'intesa, si osserva che tale questione non è stata ancora oggetto di analisi nel corso dei recenti incontri, tra il gruppo di lavoro tecnico e le Regioni, in quanto, per il momento, con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) la deduzione è stata consolidata fino al 2010 e, di conseguenza, al termine del triennio, potranno valutarsi stabilizzazioni o proroghe in relazione alle coperture finanziarie disponibili.
Quanto alla copertura finanziaria della proroga al 2010, si evidenzia che, come disposto dall'articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, essa trova copertura nelle economie, accertate annualmente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro il 30 ottobre, derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni ex legge n. 488 del 1992.
Circa la richiesta dell'interrogante di sapere se vi siano (e quante) somme rimanenti da destinare all'obiettivo di copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del «bonus fiscale», si osserva che all'accertamento delle predette economie deve seguire l'istituzione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito fondo su cui far affluire le risorse.
Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2008, si informa che per tale annualità sono state accertate, con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 febbraio 2008, le entità delle economie di cui sopra, in ragione di 785 milioni di euro.
Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2009, si fa presente che con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009, sono state accertate le entità delle economie corrispondenti, in ragione di 375 milioni di euro.

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Si precisa, tuttavia, che nel meccanismo sopra descritto trovano copertura anche altri interventi di cui alle disposizioni successive.
Al riguardo, occorre anche evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è attivato per assicurare l'inclusione del beneficio tra le disposizioni oggetto del decreto-legge in materia di proroga dei termini. L'articolo 1, comma 8 della legge di conversione (legge n. 25 del 2010), prevede, infatti, che «Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010».
Si informa, infine, che con decreto ministeriale del 4 maggio 2010, sono state accertate le economie disponibili ed effettivamente utilizzabili, derivanti da rinunce e revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, pari a 152 milioni di euro, destinate, in parte, agli interventi indicati nel medesimo decreto.

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ALLEGATO 3

5-02509 Viola: Continuità produttiva dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alle richieste degli Onorevoli interroganti, contenute nell'atto di sindacato ispettivo, si riscontra quanto segue.
La SPEEDLINE Srl è una società con sede a Santa Maria di Sala (Venezia), attiva nella produzione di parti meccaniche ed equipaggiamenti moto-automobilistici e per veicoli industriali, in particolare ruote in lega leggera.
La società fa parte del Gruppo svizzero Ronal.
Il MSE ha seguito con grande attenzione le vicende della società. Numerose riunioni si sono svolte presso lo stesso dicastero per scongiurare la chiusura dello stabilimento in questione.
Nel corso della vertenza il rappresentante del Ministero ha evidenziato l'importanza che ha la Speedline per il tessuto produttivo italiano e che, seppur la crisi del settore auto sia stata molto forte, toccando tutte le aziende del comparto, sarebbe molto grave, se la stessa, decidesse di disimpegnarsi dalle attività italiane.
Il Governo intende, quindi, sostenere, dopo le opportune verifiche, il piano di riorganizzazione presentato dall'azienda che tende a garantire il consolidamento della Speedline in Italia.
La proprietà ha motivato il suo attuale stato di crisi con l'andamento del mercato ed ha aggiunto come dal 1o aprile al 31 dicembre dello scorso anno avrebbe perso 10 milioni di euro.
Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente, invece, che alcune decisioni aziendali sarebbero già state prese e soprattutto che non ci si aspettava che la Speedline mettesse in atto azioni che potessero spostare il baricentro produttivo dell'Azienda. Il riferimento è all'omologazione per la verniciatura delle ruote di alcuni modelli Audi presso lo stabilimento di Landau, che precedentemente erano prodotte esclusivamente sul sito di Santa Maria di Sala. Il carico dell'impianto di verniciatura di Speedline è stato ridotto per verniciare parte della produzione (ca. 20-25 per cento) nello stabilimento tedesco di Rorial, trasformando, di fatto, la Speedline in un conto terzista.
Infine, nell'ultimo incontro tenutosi in data 5 maggio 2010 presso il MSE, dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno stabilito quanto segue:
1) I rappresentanti di Speedline hanno confermato la volontà di non chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala. Quale garanzia di continuità dell'attività produttiva verrà avviata immediatamente una discussione con le organizzazioni sindacali per il rilancio dello stesso sulla base del piano già illustrato presso il MSE.
2) L'Azienda e le organizzazioni sindacali condividono che il raggiungimento di un flusso di cassa tendente a 0 entro i prossimi 12 mesi è condizione necessaria per la sopravvivenza della Speedline.
3) Azienda e organizzazioni sindacali hanno concordato sulla necessità di far ricorso agli ammortizzatori sociali che consentano di accelerare il processo di turnover finalizzato allo svecchiamento del personale. In tale contesto le organizzazioni sindacali dichiarano la propria disponibilità ad attivare immediatamente il tavolo provinciale per la sottoscrizione del verbale di accordo relativo alla CIGS per il 2010.
4) Gli obiettivi che emergeranno sulla base della discussione tra Azienda e organizzazioni

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sindacali verranno verificati su base mensile ed entro la prossima estate si terrà un incontro di verifica presso il MSE sullo stato di avanzamento del piano.

Il Ministero del Lavoro comunica, infine, che è stato sottoscritto, presso lo stesso dicastero, un accordo quadro con cui si è convenuta:
la proroga della CIGS a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
la revoca della procedura di mobilità avviata dall'azienda per 140 unità lavorative;
il rinvio della consultazione in sede locale per la definizione sia delle modalità applicative in materia di rotazione sia gli strumenti di gestione delle eccedenze.

Il tavolo che si è aperto rappresenta, quindi, l'inizio di un percorso che il Ministero dello Sviluppo Economico sta tenendo costantemente sotto controllo, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali del sito in questione.

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ALLEGATO 4

5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in esame, occorre, in via preliminare, fornire alcune precisazioni su alcuni assunti contenuti nella stessa.
Come definito dall'Accordo Intergovernativo del 14 novembre 2007, firmato ad Alghero alla presenza della Regione Sardegna, il progetto GALSI si compone di quattro sezioni, rappresentate da:
Tratto 1, relativo al gasdotto tra la stazione El Khala e la sezione sottomarina compresa tra Koudiet Drauek in Algeria e Porto Botte in Sardegna;
Tratto 2, comprendente la sezione terrestre che attraversa la Sardegna da Porto Botte a Olbia;
Tratto 3, che comprende la sezione sottomarina che collega Olbia a Piombino in Toscana;
Tratto 4, che comprende la sezione terrestre che collega Piombino alla Rete
Nazionale Gasdotti esistente.

I tratti 2, 3 e 4 faranno parte necessariamente della Rete Nazionale dei Gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in quanto infrastrutture di importazione dall'estero di gas naturale e, come tali, gestite, ai sensi del vigente sistema regolatorio, dall'impresa maggiore di trasporto, rappresentata dalla soc. SNAM Rete Gas.
La soc. GALSI, del cui azionariato, fa parte anche la Regione Sardegna attraverso la sua controllata SFIRS, è stata costituita nel febbraio 2003, con lo scopo di verificare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria, di una nuova via di collegamento per il gas algerino in Italia, attraverso la regione Sardegna.
All'atto della costituzione, i soci di GALSI erano le società Sonatrach, Edison Gas, EnelPower, Wintershall e EOS Energia. A seguito di successivi riassetti azionari, la compagine sociale si struttura attualmente come segue: Sonatrach 41,6 per cento - Edison 20,8 per cento - Enel Produzione 15,6 per cento - Sfirs (Regione Sardegna) 11,6 per cento - Hera Trading 10,4 per cento.
La soc. GALSI ha come finalità di provvedere alla progettazione dell'opera e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il relativo procedimento autorizzativo, è stato avviato dalla stessa società, è in corso presso il MiSE ed è oggetto del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Come indicato dal citato Accordo Intergovernativo, la soc. GALSI, una volta ottenuta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio per il progetto nel suo complesso, realizzerà e gestirà solo il Tratto 1, ricadente in acque internazionali, mentre l'autorizzazione per i Tratti 2, 3 e 4, facenti parte della Rete nazionale dei Gasdotti, sarà trasferita alla soc. SNAM Rete Gas, che pertanto la realizzerà e gestirà sia nella sua funzione di gestore della Rete Nazionale Gasdotti, sia per quanto stabilito nel predetto Accordo.
Da quanto sopra detto, si evince che non si realizza alcun affidamento diretto o indiretto di lavori da parte di GALSI alla soc. SNAM Rete Gas. Sotto questo profilo

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non si intravede quindi la necessità da parte di GALSI di indire gare di appalto con soggetti diversi dal suddetto Gestore.
Si aggiunge che la soc. GALSI non agirà come importatore o produttore di gas, ma come società di trasporto sul Tratto 1. I soggetti importatori saranno le imprese Sonatrach, Edison, ENEL produzione, Hera Trading, che hanno quote di partecipazione nella stessa soc. GALSI e che, ai sensi di legge, sono da essa societariamente separate.
Si aggiunge, altresì, che alla soc. GALSI non è stata rilasciata alcuna autorizzazione all'importazione di gas da parte del MiSE.
Si precisa, inoltre, che l'attività di trasporto di gas, come stabilito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non è attività di servizio pubblico (come è invece la distribuzione di gas) ma è attività di interesse pubblico.
Si fa poi presente che le Soc. GALSI e SNAM Rete Gas hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, in data 7 novembre 2007, con la quale hanno dichiarato che la prima avrebbe realizzato il Tratto 1 dell'opera, mentre la seconda avrebbe realizzato i restanti tre Tratti, ricadenti in aree a giurisdizione italiana. Nel successivo accordo del 30 settembre 2008, le stesse società hanno definito in dettaglio i termini e le condizioni per l'avvio delle attività realizzative del tratto italiano da parte della soc. SNAM Rete Gas e le modalità di trasferimento, a suo favore, delle autorizzazioni e dei permessi che saranno ottenuti dalla soc. GALSI.
Al realizzarsi di tali condizioni la soc. SNAM Rete Gas sarà titolare della sezione italiana del progetto GALSI e, in quanto tale, ne sarà costruttore e gestore e stipulerà con gli utenti importatori i contratti di trasporto volti a consentire l'immissione nel sistema italiano dei quantitativi di gas algerino in corrispondenza del nuovo punto di entrata della Rete Nazionale dei Gasdotti ubicato a Porto Botte (provincia Cagliari).
Pertanto, non sussiste alcuna necessità da parte di GALSI di indire gare di appalto con soggetti diversi da quello che, comunque, in base ai provvedimenti applicativi del decreto legislativo n. 164 del 2000, è il gestore della Rete Nazionale nella quale il progetto GALSI è inserito.
Ai fini della realizzazione della sezione italiana, SNAM Rete Gas provvederà, pertanto, ad affidare la costruzione dell'opera a fornitori secondo i principi di trasparenza, non discriminazione e imparzialità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del sopra citato decreto, SNAM Rete Gas gestisce un proprio sistema di qualificazione recante le condizioni e i requisiti di partecipazione a gare per appalti con importo superiore alla soglia europea per la costruzione di infrastrutture di gas ad alta pressione.
Il sistema di qualificazione consente a tutte le imprese italiane ed europee, nel rispetto della normativa europea, l'avvio di un processo di qualificazione per l'inserimento nella Vendor List di SNAM Rete Gas.
Non si riscontra, inoltre, alcuna ipotizzata lesione della concorrenza, dato che, come indicato anche nella stessa interrogazione, la soc. SNAM Rete Gas si è già dotata degli opportuni sistemi di qualificazione in base ai quali selezionare le imprese che saranno aggiudicatarie dei lavori. Quanto precisato esclude qualsiasi discriminazione o arbitrarietà nel futuro affidamento dei lavori di costruzione.
Ne discende che le imprese sarde possono fare riferimento, come tutte le altre imprese italiane o europee, ai sistemi di qualificazione della SNAM Rete Gas e, per contro, sarebbe illegittima una imposizione di speciali clausole di salvaguardia e tutela a favore delle sole imprese sarde, come auspicato dagli interroganti.
Al riguardo, si fa presente che una clausola di tal tipo sarebbe distorsiva del mercato e in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti in quanto fondata su caratteristiche peculiari e territoriali.
In ogni caso, la soc. GALSI, in coordinamento con la soc. Sfirs, ha già programmato degli incontri con le organizzazioni imprenditoriali sarde, da tenere entro il

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mese di gennaio, per illustrare le opportunità derivanti dal progetto sia in fase realizzativa che di esercizio.
Per quanto riguarda, infine, la data di inizio dei lavori, si precisa che la VIA e il procedimento autorizzativo saranno completati nei primi mesi del 2010, e che la decisione finale di investimento dovrà essere presa entro lo stesso anno e che quindi è presumibile che nei primi mesi del 2011 si potrà dare inizio ai lavori, con l'entrata in esercizio prevista nel 2014.
Circa la possibile posa di un cavo a fibre ottiche tra l'Algeria e l'Italia ai fini di telecomunicazioni, si precisa che tale ipotesi non fa parte del progetto in esame e che, comunque, la posa di tali infrastrutture viene normalmente effettuata utilizzando attrezzature diverse da quelli previsti per la realizzazione di un gasdotto.

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ALLEGATO 5

5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante sulle vicende della società Equipolymers SpA e in particolare sul relativo Contratto di programma, si riscontra quanto segue.
Si precisa che, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'interrogazione, «successivamente alla data del 17 settembre 2009», nessuna somma è stata erogata, né impegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore della società menzionata.
Il saldo del contributo previsto dal Contratto di programma citato, infatti, potrà essere erogato solo e unicamente ove ne ricorrano le condizioni.
Queste, sono costituite oltre che dal rispetto degli impegni medesimi anche dal positivo esito delle verifiche di competenza dell'apposita Commissione di accertamento che, nel rispetto della normativa vigente, è stata nominata con decreto del 23 novembre 2009.
Necessita precisare, inoltre, che i compiti della suddetta Commissione sono quelli di verificare, per prima cosa il livello occupazionale salvaguardato, poi la funzionalità degli impianti realizzati e, infine, il livello di produzione raggiunto.
Il Ministero, pertanto, ha posto in essere le azioni dirette ad accertare e verificare il rispetto delle precitate condizioni ovvero, in caso contrario, i presupposti di un'eventuale revoca.
Va, infine, specificato che sia la normativa di riferimento (legge n. 488 del 1992 e Circolari attuative), sia il Contratto prevedono espressamente l'obbligo del mantenimento delle attività sovvenzionate per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione. Nella fattispecie in esame, pertanto, dal 28 novembre 2008 al 27 novembre 2013, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Si rappresenta, infine, che in data 7 maggio 2010, sono state sottoposte all'attenzione del MSE le operazioni di carattere societario che interesseranno la Società «Equipolymers Srl».
Tali operazioni sono finalizzate al trasferimento della proprietà a nuovi soggetti che garantiranno la prosecuzione dell'attività aziendale del sito di Ottana (NU) e la conseguente salvaguardia dell'interesse pubblico che ha condotto alla concessione di tali agevolazioni.
Tale trasferimento comporterà la costituzione di una newco (la «Ottana Polimeri Srl»), controllata al 100 per cento dalla «Equipolymers Srl» stessa, alla quale saranno conferiti gli asset, ivi compreso il personale, oggetto del programma d'investimento agevolato dal Contratto di programma in questione.
Con successiva operazione l'intero capitale sociale della newco sarà ceduto alle Società «Ottana Energia SpA» (controllata dalla Paolo Clivati Holding, operante nel settore energetico e proprietaria di una centrale elettrica in Ottana) e «Indorama» (secondo produttore mondiale di PET per capacità installata).
In proposito è stata acquisita specifica relazione della Banca incaricata che ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi al trasferimento del Contratto tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:
1) presenza d'idonee capacità imprenditoriali e finanziarie in capo al gruppo di soggetti che subentreranno nella gestione dello stabilimento;
2) creazione di sinergie che potranno permettere, grazie alla riduzione dei costi

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dell'energia e all'ingresso in un gruppo leader nel settore, il superamento delle cause che hanno condotto all'antieconomicità del sito di Ottana.

È stata, infine anche, verificata, la compatibilità delle suddette operazioni di carattere societario con l'articolato contrattuale, ed è stato, quindi, rilasciato in data 17 maggio 2010, apposito nulla osta alla realizzazione delle operazioni, fermo restando la necessità di acquisire la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
Il subentro della nuova proprietà, consentirà di mantenere in funzione l'impianto produttivo e ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento (legge n. 488 del 1992, circolari attuative e norme contrattuali) che prevede espressamente l'obbligo del mantenimento delle attività per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in funzione.
La verifica di tale aspetto sarà in ogni caso oggetto di accertamento da parte di apposita Commissione nominata dal MSE.
In relazione, invece, agli ulteriori quesiti posti, si forniscono le seguenti informazioni.
In data 18 maggio scorso presso il MSE, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Polimeri Europa (Gruppo ENI) e della Joint Venture Indorama-Ottana Energia, presente anche la Confindustria di Nuoro.
Tra le due Società è stata raggiunta un'intesa per la prosecuzione della fornitura di paraxilene, l'incontro ha consentito di verificare, inoltre, la disponibilità di Polimeri Europa a proseguire il confronto sui temi riguardanti la fornitura, lo stoccaggio e il trasporto di paraxilene nella prospettiva di utilizzo a piena capacità degli impianti di Ottana, e la disponibilità della Joint Venture Indorama-Ottana Energia di valutare le possibilità di fornitura di meta-xilene.
Le parti s'incontreranno nuovamente presso il medesimo Ministero, presumibilmente nei prossimi mesi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e del confronto sui temi citati.

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ALLEGATO 6

5-02835 Mattesini: Accesso dei cittadini italiani all'estero alla programmazione RAI offerta via internet in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti chiedono di verificare la possibilità di garantire il diritto di accesso alla programmazione in streaming dei canali RAI all'estero.
Al riguardo si segnala quanto segue.
Sul portale Rai.it sono disponibili i canali generalisti Rai, che possono essere fruiti in modalità streaming live.
Al fine di non violare i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti acquisiti dalla Rai da terzi, il simulcast (trasmissione simultanea su più canali) viene erogato con modalità che prevedono la geoprotezione.
In altri termini, non è possibile, per gli utenti fuori dall'Italia, accedere ai contenuti in simulcast.
Proprio per ovviare a tale inconveniente, la Rai rende disponibili le edizioni dei Tg e dei programmi di approfondimento giornalistico in modalità «on demand», senza geoprotezione e, pertanto, fruibili anche all'estero.
È bene precisare che, in concomitanza di eventi/manifestazioni di carattere sportivo internazionali e al fine di evitare violazioni di diritti di terzi, si rende necessario procedere alla geoprotezione anche dei contenuti on demand, in particolare dei Tg che contengono immagini degli eventi o delle manifestazioni di cui la Rai non detiene i diritti per la diffusione all'estero.
Si fa presente comunque che nel nuovo contratto di servizio 2010-2012, attualmente allo studio della Commissione Parlamentare di Vigilanza, è previsto, in linea generale, un impegno da parte di Rai a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero, mediante un'adeguata programmazione che consenta di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.
Sul tema della diffusione dell'offerta all'estero, il Contratto di Servizio citato richiede alla Rai di «adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire informa gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite...».
La versione finale del testo contrattuale potrebbe, quindi, recepire - in coerenza con i contenuti del parere della Commissione - uno specifico impegno della Rai a mettere in campo tutte le tecnologie utili per garantire una più puntuale fruizione dei programmi delle reti generaliste da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.
Si evidenzia, in conclusione, che nell'ambito dei lavori che verranno condotti dall'apposita Commissione Paritetica, di cui all'articolo 27 del nuovo contratto di servizio, saranno definite le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel contratto stesso ed in tale ambito non si mancherà di porre la massima attenzione alla tutela degli italiani residenti all'estero, al fine di consentire loro le medesime condizioni di fruizione delle modalità di accesso al mezzo televisivo, pur garantendo, come già detto, i diritti di proprietà intellettuale in essere.