CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 179

ALLEGATO 1

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 1.Del Tenno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dei loro familiari.
1. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 2013 aggiungere le seguenti: e cessano in caso di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.
1. 3.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 1.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*2. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*2. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 1.Pugliese.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

Conseguentemente, al comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 3.Tabacci, Mosella Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
3. 4.Borghesi, Barbato, Messina.

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Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 5.Tabacci, Mosella Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
3. 6.Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere la parola: dipendente.
3. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 8.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 9.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.
3. 10.Occhiuto.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da imprenditrici o da lavoratrici autonome o.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.
4. 1.Pugliese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La componente variabile può essere utilizzata entro il limite massimo di compensazione di 25.000 euro anno, elevato a 50.000 euro anno in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. La parte eccedente può essere utilizzata in compensazione, sino ad esaurimento, nelle annualità successive.
4. 2.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: per il quale con le seguenti: nel quale.
4. 3.Soglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), è incompatibile con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.
4. 4.Il Relatore.

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 5.Misuraca.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti può essere computato dal datore di lavoro che opera le ritenute fiscali. Per i lavoratori esentati dalla presentazione di modelli di dichiarazioni fiscali, le indicazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite col modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono emanate specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 6.Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ogni nuovo assunto deve sempre ritenersi in possesso delle caratteristiche oggettive e soggettive previste, per la concessione di benefici fiscali e/o previdenziali, da leggi nazionali o regionali per l'incremento del numero di dipendenti.
5. 1.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento del numero di dipendenti.
5. 1.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, a patto che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.
5. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le parole: né con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della presente legge.
5. 3.Pagano.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
5. 4.Savino.

ART. 6.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici.
6. 1.Il Relatore.
(Approvato)

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Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
6. 3.Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 4.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
6. 5.Del Tenno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alle medesima lettera, sopprimere la parola: dipendente.
6. 6.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 8.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Pugliese.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 15.
10. 2.Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

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destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3.
10. 01.Occhiuto.
(Approvato)

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Il Governo italiano dovrà impegnarsi a stipulare con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.
11. 1.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
11. 1.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.
11. 2.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati con le seguenti: ovvero per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 1.Il Relatore.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per esaurimento dei relativi fondi con le seguenti: per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 2.Il Relatore.

Sopprimere i commi da 7 a 9.
12. 3.Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: esaurimento dei fondi disponibili con le seguenti: raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. La domanda può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del modello di istanza con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
12. 5.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) se trasferisce la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.
13. 1.Occhiuto.

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Sopprimere i commi da 5 a 7.
13. 2.Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
13. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: al capo II con le seguenti: alla presente legge.
14. 1.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, in analogia fino alla fine del comma.
14. 2.Savino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 sono assegnati sino a concorrenza di 300 milioni di euro l'anno, destinando dette risorse per i 2/3 a favore di soggetti dotati di diploma di laurea specialistica.
14. 3.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 4.Pagano.

Sopprimere il comma 3.
14. 5.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 6.Del Tenno.

Sostituire la rubrica con la seguente: Limite massimo di risorse assegnabili e suddivisione delle stesse.
14. 7.Il Relatore.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito

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fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
1) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
2) finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al riconoscimento del credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;
3) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 01.Borghesi, Messina, Barbato.

ART. 15.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Quota parte del gettito di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono individuati i centri di ricerca che possono fruire del finanziamento medesimo, è definito l'ammontare complessivo del medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.
15. 1.Pugliese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 2 è destinata al finanziamento di contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013, stipulati da università o centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise con soggetti di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, è definito l'ammontare complessivo del finanziamento, sono individuati le università e i centri che possono fruire del finanziamento medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.
15. 1.Pugliese (Nuova formulazione).

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In attesa della piena operatività del fondo di cui al comma 1, gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 e 11 sono coperti con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro per le prime due annualità di operatività della presente legge.
15. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
15. 3.Germanà.

ART. 16.

Al comma 3 sostituire le parole da: per la presentazione fino a: stessa Agenzia con le seguenti: per le definizioni delle modalità di gestione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 da parte dell'Agenzia, nonché del rimborso spese spettante all'Agenzia.
16. 1.Misuraca.

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ALLEGATO 2

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: crediti d'imposta in favore sia con le seguenti: minore imponibilità del reddito in favore e dopo la parola: Italia sostituire la parola: sia con le seguenti: , nonché benefici in favore.
1. 10.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: crediti d'imposta con le seguenti: benefici fiscali.
1. 11 Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 2.
2. 10.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici fiscali e sostituire la parola: 2 con la seguente: 4.
3. 11 Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1o gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.

Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti:, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.
3. 12 Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Caratteristiche dei benefici).

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c);
b) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
c) 10 per cento, per le lavoratrici dipendenti destinate ad una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

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del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 10.Il Relatore.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Caratteristiche dei benefici).

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;
b) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 10.Il Relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1o gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.

Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti:, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.
6. 10 Il Relatore.
(Approvato)

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Sopprimere l'articolo 12.
12. 10 Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Cause di decadenza dei benefici).

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
13. 10.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).

1. La concessione dei benefici di cui ai Capi II e III della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. A decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del Capo IV della presente legge, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.
4. Nelle more della piena operatività del fondo di cui al comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, pari a 5 milioni di euro per i primi due anni di applicazione della presente legge, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
14. 10 Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 16.
16. 10.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in esame, che muove da una vicenda riportata dagli organi di stampa riguardante un ufficiale della Guardia di finanza, da quasi un decennio in servizio presso altra Amministrazione dello Stato, si chiede, in sintesi, di conoscere quali iniziative si intendano assumere «per assicurare la piena trasparenza dell'azione del Corpo, disponendo l'attivazione di meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale» dei relativi appartenenti.
In proposito il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito gli elementi che si riportano.
È noto come la Guardia di finanza assolva - con riconosciuta abnegazione e professionalità - una delicata ed importante funzione a tutela di primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio a tutela della spesa pubblica, mirata altresì al contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, dei fenomeni di corruzione.
L'operatività del Corpo nello specifico settore di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste, che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria, quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.
Oltre all'attività di tipo repressivo, l'azione del Corpo nello specifico contesto operativo assume anche una connotazione di tipo preventivo. L'Istituzione infatti ha costituito un apposito Reparto altamente specializzato, il Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione, già incaricato di fornire all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione la propria collaborazione ed il supporto per lo svolgimento di indagini - anche di tipo eminentemente conoscitivo - nonché di accertamenti e studi che abbiano ad oggetto Pubbliche amministrazioni.
Analoghi rapporti di collaborazione, peraltro in via di formalizzazione anche in un protocollo di intesa ad hoc, sono intrattenuti dalla Guardia di finanza con il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al quale, come noto, sono state trasferite le funzioni del (soppresso) citato Alto Commissario e sono attribuite le competenze di «Autorità nazionale anticorruzione» ai sensi dell'articolo 6 della «Convenzione ONU contro la corruzione», adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata con legge n. 116 del 2009.
I militari della Guardia di finanza si caratterizzano, inoltre, come anche affermato dallo stesso interrogante, per l'«assoluta onestà e completa dedizione ai compiti loro affidati».
Il Corpo, del resto, ha sempre prestato elevatissima attenzione nella prevenzione e nel contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni, contemplate anche in fonti normative primarie, correlate al particolare status rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.

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Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tutti i militari del Corpo sono soggetti ai generali doveri di legalità, fedeltà, diligenza, rettitudine e trasparenza previsti dalla Costituzione (articoli 54 e 97), dal codice penale e di procedura penale e da leggi speciali (fra cui la legge 9 dicembre 1941 n. 1383), dalle norme in materia di pubblico impiego e dal Regolamento di disciplina militare, nei confronti del personale dell'istituzione trovano infatti applicazione, in particolare:
a) le leggi di stato (tra queste, leggi n. 113 del 1954, n. 599 del 1954 e n. 833 del 1961), nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);
b) i codici penali militari di pace e di guerra;
c) la «legge sui principi» (legge n. 382 del 1978) ed il Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986);
d) alcune leggi speciali, come quella che prevede uno specifico reato militare quale la «collusione con estranei per frodare la finanza» (legge n. 1383 del 1941), che può essere integrato con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e può rilevare anche ai fini del diritto penale comune;
e) il Codice deontologico interno (circolare n. 400.000 in data 21 novembre 1995), il quale, tra l'altro, reca misure relative al comportamento che devono tenere i militari della Guardia di finanza fuori dal servizio e nei rapporti con soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività svolta.
Nell'ambito di tale codice è stato previsto, peraltro, che «Sino alla definitiva approvazione delle norme concernenti l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione, l'appartenente alla Guardia di Finanza comunica volontariamente all'Amministrazione, in un'ottica di trasparenza, le proprie disponibilità patrimoniali nonché le successive variazioni di rilievo. Con il consenso degli aventi diritto, segnala altresì quelle riferibili al proprio nucleo familiare o ad altri conviventi»;
f) numerose circolari diramate in materia dal Comando Generale.

A questo quadro di obblighi e precetti fa espresso richiamo, fra l'altro, l'Istruzione sull'attività di verifica della Guardia di Finanza - la circolare n. 1/2008 - diramata lo scorso anno a tutti i Reparti del Corpo, con cui sono state razionalizzate ed aggiornate le direttive operative in materia di controlli per finalità di contrasto all'evasione fiscale e che comprende specifiche indicazioni riguardanti le regole di condotta dei militari.
In tale contesto, è stata richiamata l'attualità del citato Codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza, il cui rispetto assume una importanza particolare per il personale addetto alle verifiche in quanto quest'ultimo:
svolge un servizio connotato da frequenti e duraturi contatti con i privati cittadini;
esercita mansioni di estrema delicatezza, che incidono in maniera significativa sugli interessi economici dei cittadini.

La circolare n. 1/2008, pertanto, rimarca la necessità che il predetto personale assicuri sempre il rispetto di tutti i precetti contenuti nel menzionato Codice deontologico, ivi compresi quelli in tema di tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione e di trasparenza.
Nell'istruzione sull'attività di verifica, il richiamo a questo insieme di regole comportamentali e deontologiche, è accompagnato:
da una puntuale illustrazione dei diritti dei contribuenti che i militari del Corpo devono garantire nel corso delle verifiche fiscali;

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da un nuovo sistema di controllo interno sulla regolarità delle verifiche, da esercitare a campione sia durante l'esecuzione dell'attività ispettiva, ponendo attenzione anche ai rapporti fra verificatori e contribuenti, sia al termine di questa, mediante analisi Critica degli atti compilati.

Il personale del Corpo, in particolare quello appartenente alla categoria ufficiali, è inoltre soggetto ad una frequente mobilità, mediamente ogni quattro anni. In tale contesto ai fini dell'avvicendamento e/o dell'assegnazione ad una nuova sede si tiene anche conto delle eventuali situazioni di incompatibilità (per la presenza di parenti e/o affini che esercitano attività industriali, commerciali o professionali ovvero che prestano servizio nel Corpo).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare, sono obbligatori costanti flussi informativi tra il personale e l'Amministrazione, onde consentire di prevenire efficacemente ogni possibile alterazione del regolare svolgimento del servizio.
Da quanto innanzi sinteticamente esposto, si rileva come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.
Il Comando Generale evidenzia, inoltre, su un piano più generale, che è attualmente in fase di esame in Senato il disegno di legge recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (AS n. 2156), che, in sintesi:
a) all'articolo 1 prevede l'istituzione di un Piano Nazionale anticorruzione in ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione ONU contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 e da una delle 22 raccomandazioni formulate all'Italia dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, a seguito della valutazione della situazione esistente nel nostro Paese che il predetto organismo ha sviluppato tra l'ottobre 2008 ed il giugno 2009;
b) negli articoli 3 e 5 regola l'introduzione di misure per favorire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici attraverso la previsione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e dell'elenco, istituito presso le Prefetture, dei fornitori e dei prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;
c) nel Capo III (articoli 9-12) contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, tra cui cause di ineleggibilità all'ufficio di deputato (articolo 10) e modifiche al codice penale che aggravano le pene per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articolo 12).

Va infine osservato che al Capo II «Misure preventive» della Convenzione ONU, è previsto in sintesi che:
a) ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, alfine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti» (articolo 7);
b) ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato incoraggia in particolare l'integrità, l'onestà e la responsabilità dei propri pubblici ufficiali, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico» e, soprattutto al comma 5, che «ciascuno Stato si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale» (articolo 8, comma 1).

Le citate previsioni sono state altresì ribadite dalla raccomandazione n. 14 del

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Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che evidenzia l'opportunità di:
fissare standard etici coerenti da parte delle singole Autorità statali, che devono essere fatti rispettare per tutti coloro che operano nella Pubblica Amministrazione, compresi manager e consulenti, a tutti i livelli;
intraprendere azioni per garantire un sistema disciplinare celere in caso di violazione degli standard, anche senza una condanna penale.

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ALLEGATO 4

5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale applicabile alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche per il tramite dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees).
In particolare, l'onorevole interrogante domanda se tali erogazioni, effettuate da persone fisiche titolari di reddito d'impresa o da società, siano integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000 - tra i quali sono ricomprese le «organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro» - sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In alternativa, le persone fisiche titolari di reddito di impresa possono avvalersi, per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 15, comma 1, lettera i-bis) del T.U.I.R. e dell'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In alternativa, gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa possono avvalersi, per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dai titolari di reddito di impresa in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

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ALLEGATO 5

5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione a risposta immediata in esame, per quanto di competenza dell'amministrazione finanziaria, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato quanto segue.
Si deve premettere che, in virtù dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, è stato introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il nuovo criterio di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF).
Fino al 31 dicembre 2007, pertanto, l'ADDIRPEF veniva versata da contribuenti e sostituti d'imposta che utilizzavano il modello di versamento F24, senza indicare il comune beneficiano del versamento e le somme riscosse tramite F24 venivano riversate dall'Ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sull'apposita contabilità speciale n. 1903 gestita dal Ministero dell'interno, ovvero sulle contabilità speciali delle Regioni, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, cui è riconosciuta competenza primaria in materia di finanza locale.
Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato che non utilizzavano il modello F24, invece, effettuavano il versamento delle ritenute per l'ADDIRPEF direttamente sulle predette contabilità speciali, sempre senza l'indicazione del comune beneficiano.
Le somme complessivamente affluite sulla citata contabilità speciale n. 1903 venivano, infine, ripartite tra i comuni beneficiari a cura del Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui era stato effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Va precisato, quindi, che nell'anno solare 2007 i versamenti dell'ADDIRPEF erano riferiti alle somme dovute per l'anno d'imposta 2006, nonché all'acconto del 30 per cento per l'anno d'imposta 2007.
A partire dal 1o gennaio 2008, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 ha disciplinato le nuove modalità di versamento diretto a i comuni competenti dell'ADDIRPEF, prevedendo quanto segue:
i contribuenti ed i sostituti d'imposta che utilizzano i modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24-EP) devono indicare nel modello il comune beneficiano del versamento;
l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Ufficio Struttura di Gestione, ripartisce tali somme direttamente in favore dei comuni, mediante accreditamento su appositi conti correnti postali intestati ai comuni medesimi, il cui elenco è gestito dal Ministero dell'interno. La ripartizione avviene in base al codice catastale del comune indicato nel modello di versamento;
i sostituti d'imposta che non utilizzano i modelli F24/F24-EP eseguono il versamento direttamente sui conti correnti postali dei comuni (ad esempio, il Service

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Personale Tesoro che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici).

È di tutta evidenza, quindi, che, a partire dal 1o gennaio 2008, i comuni devono tenere conto solamente dei dati risultanti dai propri conti correnti postali, per verificare l'intero gettito relativo all'ADDIRPEF ad essi spettante. Conseguentemente, i dati concernenti gli imponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2007 per l'anno di imposta 2006, non possono essere considerati come un valido parametro di riferimento per stimare, seppure presuntivamente, gli introiti dell'addizionale per l'anno d'imposta 2007.
I minori incassi per l'anno 2007 relativi all'addizionale in discorso rispetto a quelli teorici previsti dai comuni, non possono essere attribuiti a somme ancora da riversare agli enti locali da parte dell'Agenzia delle entrate ovvero del Ministero dell'interno. Va rilevato, infatti, che entrambi gli enti appena citati hanno completato le operazioni di versamento sulla citata contabilità speciale n. 1903 - contabilità chiusa definitivamente, a decorrere dal 1o aprile 2010, ad opera del comma 4-ter, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
Ai fini della quadratura tra importo previsto e gettito incassato va rilevato che in alcuni casi i comuni, come risulta dal decreto del 5 ottobre 2007, introitano direttamente alcuni versamenti sui propri conti correnti postali - ad esempio, nel caso del Service Personale Tesoro che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici - che vanno aggiunti a quelli ricevuti tramite F24 e F24-EP.
È necessario tenere conto, inoltre, che il nuovo sistema di versamento dell'addizionale è fortemente influenzato da altri fattori, quali, ad esempio, gli errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli F24 e F24-EP, l'evasione, il pagamento differito dell'imposta ed i tempi per i controlli che devono essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate, fattori che possono incidere sulla reale entità del gettito introitato e comportare anche anomalie negli accreditamenti.
È da rilevare che circa le nuove modalità di versamento di cui si è accennato innanzi, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in sede di riunione tecnica della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nel dicembre 2009 - ha rilevato che gli enti locali non hanno compreso appieno la sostanziale differenza fra il precedente ed il nuovo Sistema di versamento. L'ANCI ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di costituire un tavolo tecnico per l'esame delle citate problematiche, ma ad oggi tale richiesta non è stata formalizzata.
Il Ministero dell'interno ha inoltre rappresentato che l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che gli acconti dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2007, sono erogati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, entro il limite del 30 per cento e sono calcolati con l'aliquota deliberata dal comune entro il 15 febbraio 2007, altrimenti con l'aliquota vigente nell'anno 2006. In relazione alle somme affluite alla contabilità speciale statale, la prima assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 12 novembre 2007, per complessivi euro 249.616.701,20.
La seconda assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 30 ottobre 2008, per complessivi euro 99.997.064,35.
In data 28 gennaio 2010 è stato disposto il pagamento conclusivo sul 30 per cento di competenza del Ministero dell'interno, per un ammontare di euro 169.031.806,01.
Il 25 marzo 2010, a seguito di un ulteriore accredito di fondi di addizionale comunale IRPEF, anno 2007, è stata effettuata un'erogazione sul 30 per cento, nella misura di euro 8.789.266,83. Dopo quest'ultimo pagamento si è dato inizio alle formalità per la chiusura del capitolo di contabilità speciale n. 1903, sul quale affluivano i predetti fondi.

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Il totale dei quattro pagamenti effettuati, come 30 per cento, di acconto addizionale comunale all'IRPEF anno 2007, ammonta ad euro 527.434.838,39 e pertanto, da parte del Ministero dell'interno, null'altro è dovuto ai comuni.
Infatti, il restante 70 per cento dell'addizionale comunale 2007 è erogato dall'Agenzia delle Entrate e tiene conto delle variazioni di aliquota deliberate o pubblicate successivamente al 15 febbraio 2007.

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ALLEGATO 6

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante «Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato come il comma 2 dell'articolo 1, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1 del medesimo articolo, preveda l'aumento di 10 euro ogni mille litri, ovvero ogni mille chili, delle aliquote di accisa applicabili sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento della pressione fiscale sui contribuenti che risulterebbe particolarmente nocivo nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.