CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione»;
osservato che il provvedimento contiene importanti misure di semplificazione dirette ad eliminare una serie di oneri e adempimenti burocratici per cittadini e imprese in linea con l'obiettivo europeo di riduzione degli oneri burocratici del 25 per cento entro il 2010;
rilevata l'esigenza di trasporre in puntuali misure legislative i principi contenuti nello Small Business Act adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008, in particolare per quanto attiene alla formulazione delle norme in base al principio «Pensare anzitutto al Piccolo»;
osservato che, a tal fine, è necessario creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative;
evidenziato che si considerano di particolare importanza le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente relative all'estensione del meccanismo della misurazione degli oneri amministrativi nella fase che precede l'adozione dei provvedimenti legislativi (estesa anche ai regolamenti ministeriali o interministeriali) con la previsione di un elenco relativo agli oneri informativi che si intendono introdurre e con la contestuale obbligatoria diminuzione di oneri esistenti per pari importo, in modo tale che gli oneri risultino a somma zero; all'introduzione, tra i criteri di semplificazione individuati dalla legge n. 59/1997, dell'eliminazione degli obblighi informativi sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare riducendo in particolare quelli richiesti alle piccole imprese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 10-bis (Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione), che introduce l'obbligo di effettuare una stima preventiva degli oneri informativi introdotti dagli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire con maggiore precisione la metodologia da utilizzare. A tal proposito, si dovrebbe inserire un esplicito riferimento all'EU Standard Cost Model quale metodo di misurazione degli oneri informativi già

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previsto dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, e attualmente impiegato nell'attività di Misurazione degli Obblighi Amministrativi (MOA) prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008. Questo chiarimento è motivato dalla necessità di ancorare la nuova attività di misurazione ad un metodo efficace e al tempo stesso sostenibile in merito al quale sia le Amministrazioni centrali sia gli stakeholders hanno potuto maturare in questi ultimi anni una notevole esperienza;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in attuazione del monito comunitario «Think Small First» previsto dallo Small Business Act, una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. Si rende, infatti, necessario parametrare i nuovi obblighi informativi alle reali attività svolte dalle imprese, tenendo in particolare conto la dimensione aziendale e il settore merceologico, al fine di evitare il ripetersi delle sperequazioni a carico delle micro e piccole imprese verificatesi recentemente nell'emblematico caso dell'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Tale normativa ha posto sullo stesso piano tutte le imprese produttive di rifiuti, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, imponendo, di fatto, costi e adempimenti non proporzionati al reale impatto ambientale delle attività svolte. Allo stesso tempo, non è stata prevista una modalità di applicazione graduale che consentisse alle imprese, in particolare a quelle di minori dimensioni, di adattarsi da un punto di vista tecnologico e organizzativo alle nuove disposizioni, generando in questo modo un impatto eccessivo;
c) in relazione all'articolo 28, recante la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri della PA, preveda la Commissione di merito l'inserimento del principio della corrispondenza tra violazione e sanzione, al fine di rendere i doveri previsti maggiormente stringenti sul piano giuridico.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione»;
osservato che il provvedimento contiene importanti misure di semplificazione dirette ad eliminare una serie di oneri e adempimenti burocratici per cittadini e imprese in linea con l'obiettivo europeo di riduzione degli oneri burocratici del 25 per cento entro il 2010;
rilevata l'esigenza di trasporre in puntuali misure legislative i principi contenuti nell'Atto per le piccole imprese (Small Business Act) adottato dalla Commissione europea nel giugno 2008, in particolare per quanto attiene alla formulazione delle norme in base al principio «Pensare anzitutto al Piccolo»;
osservato che, a tal fine, è necessario creare un contesto normativo di favore per le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, rendendo le pubbliche amministrazioni permeabili alle loro esigenze ed eliminando tutti quegli inutili adempimenti burocratici che complicano la vita delle imprese con costi enormi in termini di risorse economiche ed amministrative;
evidenziato che si considerano di particolare importanza le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente relative all'estensione del meccanismo della misurazione degli oneri amministrativi nella fase che precede l'adozione dei provvedimenti legislativi (estesa anche ai regolamenti ministeriali o interministeriali) con la previsione di un elenco relativo agli oneri informativi che si intendono introdurre e con la contestuale obbligatoria diminuzione di oneri esistenti per pari importo, in modo tale che gli oneri risultino a somma zero; all'introduzione, tra i criteri di semplificazione individuati dalla legge n. 59/1997, dell'eliminazione degli obblighi informativi sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare riducendo in particolare quelli richiesti alle piccole imprese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) in relazione all'articolo 10-bis (Modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione), che introduce l'obbligo di effettuare una stima preventiva degli oneri informativi introdotti dagli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, definisca la Commissione con maggiore precisione la metodologia da utilizzare. A tal proposito, si dovrebbe inserire un esplicito riferimento al Modello europeo omogeneo dei

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costi (EU Standard Cost Model) quale metodo di misurazione degli oneri informativi già previsto dal Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, e attualmente impiegato nell'attività di Misurazione degli Obblighi Amministrativi (MOA) prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008. Questo chiarimento è motivato dalla necessità di ancorare la nuova attività di misurazione ad un metodo efficace e al tempo stesso sostenibile in merito al quale sia le Amministrazioni centrali sia i portatori di interessi hanno potuto maturare in questi ultimi anni una notevole esperienza;
b) preveda la Commissione di merito, in attuazione del monito comunitario «Pensare in piccolo» previsto dall'Atto per le piccole imprese (Small Business Act), una disposizione volta a rendere cogente l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti a carico delle imprese. Si rende, infatti, necessario parametrare i nuovi obblighi informativi alle reali attività svolte dalle imprese, tenendo in particolare conto la dimensione aziendale e il settore merceologico, al fine di evitare il ripetersi delle sperequazioni a carico delle micro e piccole imprese verificatesi recentemente nell'emblematico caso dell'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Tale normativa ha posto sullo stesso piano tutte le imprese produttive di rifiuti, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di attività, imponendo, di fatto, costi e adempimenti non proporzionati al reale impatto ambientale delle attività svolte. Allo stesso tempo, non è stata prevista una modalità di applicazione graduale che consentisse alle imprese, in particolare a quelle di minori dimensioni, di adattarsi da un punto di vista tecnologico e organizzativo alle nuove disposizioni, generando in questo modo un impatto eccessivo;
c) in relazione all'articolo 28, recante la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri della PA, inserisca la Commissione di merito il principio della corrispondenza tra violazione e sanzione, al fine di rendere i doveri previsti maggiormente stringenti sul piano giuridico.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale con le seguenti: sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale.
1. 1.Cimadoro.
(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per merci contraffatte: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;
b) per merci usurpative: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da copyright.
1. 2.Cimadoro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per merci contraffatte: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;
b) per merci usurpative: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale.
1. 2. (Nuova formulazione)Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 3, ovunque ricorrano le parole: piratate sostituirle con le seguenti: usurpative.
1. 3.Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;
b-ter) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da i licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;
b-quater) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto.
1. 4.Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) la diffusione delle stesse attraverso il commercio elettronico;.
1. 5.Cimadoro.
(Approvato)

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Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione nel territorio nazionale di merci contraffatte e usurpative, e infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;.
1. 6.Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: delle istituzioni, inserire le seguenti:, nonché le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile,.
1. 7.Cimadoro.

All'articolo 1, comma 3, lettera h), dopo le parole: proprietà intellettuale aggiungere le seguenti:, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti.
1. 8.Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis)
la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in relazione alle capacità di investimento nella qualità dei materiali impiegati, nei sistemi di controllo della qualità degli oggetti prodotti; nell'innovazione industriale e, infine, nello sviluppo di tecniche di comunicazione e di vendita delle merci;.
1. 9.Cimadoro.
(Ritirato)

ART. 5.
(Organizzazione interna).

Al comma 4, dopo la parola: necessarie, aggiungere le seguenti: nonché di esperti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori economici interessati.
5. 1.Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.
(Approvato)