CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196);
sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisce un primo fondamentale passo per il completamento del più generale processo di attuazione del federalismo fiscale;
evidenziato come il trasferimento alle regioni ed agli altri enti locali di parte dei beni del patrimonio statale costituisca un elemento decisivo per favorire un più proficuo e razionale utilizzo dei beni stessi, attraverso un effettivo coinvolgimento degli enti territoriali nella loro gestione;
rilevato come il predetto processo di trasferimento dei beni consentirà di attribuire agli enti locali uno strumento particolarmente utile per il governo del territorio, nonché per realizzare l'effettiva valorizzazione del predetto patrimonio;
considerato che le autonomie locali hanno richiesto una serie di modifiche ed integrazioni allo schema di decreto legislativo, alcune delle quali appaiono utili a migliorare il provvedimento, che è stato conseguentemente integrato e sottoposto al parere della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, la quale ha espresso su di esso parere favorevole,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
a) si rileva innanzitutto l'esigenza di approfondire tutte le tematiche attinenti al demanio idrico ed al demanio marittimo affrontate dallo schema di decreto legislativo;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurarne la massima valorizzazione funzionale, si rileva come l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, che stabilisce i principi e criteri direttivi in materia di decentramento patrimoniale, non preveda espressamente un obbligo di valorizzazione dei beni del patrimonio attribuiti ai predetti enti, segnalandosi inoltre la necessità di stabilire a tale proposito procedure, atte al trasferimento dei beni, finalizzate al migliore e meno costoso esercizio di funzioni pubbliche sul territorio;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni, sulla base dei criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2, si rileva come i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 19 della citata legge n. 42 del 2009, sembrino riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste che individuano i singoli beni da trasferire, limitando la concertazione in sede di Conferenza

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Unificata alla fase di attribuzione di tali beni agli enti territoriali, segnalandosi inoltre la necessità di prevedere a tal proposito la facoltà, per gli enti territoriali, di avanzare domande, adeguatamente motivate, per il trasferimento di beni inizialmente non inseriti nelle predette liste;
d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si rileva l'opportunità di chiarire meglio la portata della previsione, la quale sembra disciplinare l'ipotesi in cui un bene, pur attribuito ad un determinato livello di governo, non sia tuttavia richiesto dall'ente territoriale interessato appartenente a quel livello di governo;
e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema, il quale contempla l'ipotesi che i beni statali possono essere attribuiti, a titolo non oneroso, anche in quote indivise, a più enti corrispondenti a diversi livelli di governo o a più enti del medesimo livello di governo, ovvero ancora in maniera mista, si rileva come l'attribuzione di un medesimo bene tra più enti territoriali potrebbe determinare criticità in ordine alla gestione del bene, anche in relazione alle scelte, evidentemente da concertare tra i diversi enti, inerenti alla sua concreta valorizzazione;
f) con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, la quale prevede che, in applicazione del criterio di semplificazione, i beni possano essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, si rileva l'opportunità di verificare la formulazione della norma alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto - legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia «governo del territorio» lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;
g) sempre con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, si rileva l'opportunità di valutare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione del consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di alienazioni è trasmesso ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale;
h) con riferimento alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali, si rileva l'opportunità di valutare la praticabilità di tale opzione, la quale sembra preclusa dalla normativa attualmente vigente;
i) con riferimento alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni statali trasferiti, si segnala l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane,ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera;

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l) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si segnala l'opportunità diintegrare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che l'individuazione dei beni è effettuata ai fini della loro attribuzione ad uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, il quale anch'esso disciplina l'individuazione dei beni, al fine di meglio delimitare la fase dell'individuazione dei beni rispetto a quella dell'attribuzione degli stessi ai diversi livelli di governo;
m) con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità di stabilire un termine temporale, ripetibile nel tempo, per l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;
n) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione;
o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, il quale prevede, che, solo relativamente alle aree ed ai fabbricati, le regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni siano chiamati a presentare all'Agenzia del demanio un'apposita domanda di attribuzione, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sopprimendo il riferimento alle aree ed ai fabbricati, al fine di escludere la sussistenza di due distinti procedimenti (uno relativo alle aree ed ai fabbricati, l'altro relativo agli altri beni) per l'attribuzione dei beni agli enti territoriali, duplicità che potrebbe introdurre elementi di contraddizione all'interno della disciplina dettata dallo schema di decreto;
p) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, aggiungendo un nuovo periodo, volto a dettare una norma specifica concernente i beni del demanio idrico ed i beni del demanio marittimo, per i quali, qualora essi siano stati individuati in gruppi, si preveda che la domanda di attribuzione deve riguardare tutti i beni compresi in ciascun gruppo;
q) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse locale;
r) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, la quale indica, tra i beni trasferibili, tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, diversi dalle tipologie di beni immobili indicati in precedenza, ad eccezione dei beni esplicitamente non trasferibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, si rileva l'opportunità modificare la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di sostituire il riferimento alle aree ed ai fabbricati con quello a tutti i beni di proprietà dello Stato;
s) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale individua le tipologie e le caratteristiche dei beni che sono in ogni caso non trasferibili, indicando, tra gli altri, i beni oggetto di accordi o intese con gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, si rileva l'opportunità identificare meglio a quale categoria di beni e a quali accordi faccia riferimento

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la disposizione, nonché di specificare che la normativa vigente in materia di beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, resta ferma anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'alienazione dei predetti beni;
t) con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, il quale regola il procedimento per l'individuazione dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità di precisare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino tuttavia indicati negli elenchi previsti dal comma 3 ai fini della predetta esclusione;
u) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che, ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni per i quali si richiede l'esclusione, si rileva l'opportunità di integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo esplicitamente che l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco relativo ai propri beni;
v) con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, ai sensi del quale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione da parte delle amministrazioni statali degli elenchi dei beni di cui si richiede l'esclusione dal trasferimento, quindi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio è redatto previo parere della Conferenza Unificata;
z) con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale prevede la possibilità di integrare o modificare l'elenco dei beni di cui si richiede l'esclusione dal trasferimento, si rileva l'opportunità di chiarire se le eventuali modifiche o integrazioni al predetto elenco debbano essere, in ogni caso, effettuate entro il termine ultimo, previsto dal medesimo comma 3, di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto, qualora fossero resi possibili interventi anche oltre il predetto termine, la procedura indicata andrebbe coordinata con le scadenze fissate dall'articolo 3 per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'attribuzione di beni ai singoli enti;
aa) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a comuni, province, città metropolitane e regioni che li richiedono, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata;
bb) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con la scelta, operata dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), di affidare al Ministero della difesa, attraverso la nuova società Difesa Servizi spa, l'attività di valorizzazione e riqualificazione degli immobili militari, eventualmente fissando un termine entro il quale il Ministero della difesa e la citata società Difesa Servizi devono concludere le procedure di valorizzazione previste dal citato comma 27, decorso il quale i beni stessi, non oggetto di valorizzazione, rientrerebbero nell'ambito dei beni suscettibili di trasferimento in base alle norme del decreto legislativo;
cc) ancora con riferimento all'articolo 5, si rileva l'opportunità integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo

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dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nel quadro degli accordi di valorizzazione dei beni culturali già contemplati dall'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero per i beni e le attività culturali trasferisca alle regioni ed agli altri enti territoriali i beni e le cose indicate nei richiamati accordi di valorizzazione;
dd) si rileva l'esigenza di specificare che gli accordi di valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera possano riguardare anche i beni ubicati nei siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO che si trovino in stato di abbandono;
ee) con riferimento all'articolo 6, il quale demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-bis della legge n. 86 del 1994, si rileva come la delega di cui alla legge n. 42 del 2009 non rechi un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari «chiusi» istituiti con apporto di beni immobili, e come occorra pertanto valutare la conformità del medesimo articolo 6 con i criteri di delega stabiliti dalla citata legge n. 42;
ff) sempre con riferimento all'articolo 6, si rileva come appaia problematico, sotto il profilo delle fonti del diritto, affidare ad una fonte di rango secondario, quale il regolamento governativo di delegificazione, il riordino della disciplina di rango primario relativa ai fondi comuni, in particolare in quanto la norma non sembra rispettare le previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in materia di delegificazione, ad esempio in quanto non dispone l'abrogazione delle norme vigenti all'entrata in vigore delle norme regolamentari;
gg) ancora con riferimento all'articolo 6, si rileva comunque l'opportunità di integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che i regolamenti siano emanati previo parere della Conferenza Unificata, che il valore dei beni attribuiti ai fondi immobiliari sia stimato da un esperto indipendente e che rimane comunque ferma la possibilità, per gli enti territoriali, di promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare o di partecipare ad essi, secondo la disciplina in materia di fondi immobiliari chiusi dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
hh) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati i criteri e i tempi per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente al processo di trasferimento dei beni statali, si rileva l'opportunità di integrarela disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, sostituendo la nozione di riduzione delle risorse con quella di adeguamento delle risorse (che può realizzarsi sia attraverso una diminuzione sia attraverso un aumento delle risorse stesse), nonché stabilendo che i predetti decreti sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
ii) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si rileva come esso demandi ad una fonte di rango secondario - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - la determinazione di criteri e tempi per ridurre le risorse spettanti alle regioni e agli enti locali, laddove molte delle risorse suscettibili di riduzione trovano fondamento in disposizioni di rango primario, senza inoltre prevedere un termine per l'adozione dei decreti di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali, che dovrebbero essere adottati contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni;
ll) ancora con riferimento alla tematica della riduzione dei trasferimenti statali

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connessa al trasferimento dei beni agli enti locali, si rileva l'opportunità di considerare che il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti territoriali comporterà, oltre alla riduzione delle entrate statali, anche il trasferimento in capo agli enti medesimi degli oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni attualmente sostenuti dallo Stato, nonché il venir meno, per i comuni cui saranno attribuiti i beni immobili, dell'ICI attualmente dovuta dallo Stato ai comuni stessi per i beni attualmente statali che saranno trasferiti;
mm) con riferimento all'ipotesi, prospettata dalle autonomie locali, di prevedere che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applichino i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, si rileva come la vigente normativa in materia di patto di stabilità interno, contenuta nel Titolo III, Capo III, del decreto - legge n. 112 del 2008, disciplina questo istituto esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, laddove tale previsione introdurrebbe una deroga di carattere permanente ad un quadro normativo, quello del patto di stabilità interno, suscettibile di variazioni;
nn) si rileva l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari, debbano essere destinati a riduzione del debito pubblico, nazionale e locale, e non possano invece essere utilizzati a copertura di spese di natura corrente;
oo) si evidenzia la necessità che, nelle more del completamento del processo di federalismo demaniale, non vengano avviate nuove ed ulteriori procedure di vendita relative ai beni oggetto delle norme dello schema di decreto legislativo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3209-bis, recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 8-ter, valuti la Commissione di merito se la previsione in base alla quale i contratti di cessione d'azienda possono essere sottoscritti anche attraverso la firma digitale assicuri un adeguato livello di certezza giuridica, in particolare a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

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ALLEGATO 3

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 1.Del Tenno.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dei loro familiari.
1. 2.Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 2013 aggiungere le seguenti: e cessano in caso di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.
1. 3. Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 1.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
* 2. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
* 2. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 1.Pugliese.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.

Conseguentemente, al comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 3.Tabacci, Mosella Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
3. 4.Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 5.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

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Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
3. 6.Germanà.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere la parola: dipendente.
3. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 8.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
3. 9.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.
3. 10.Occhiuto.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da imprenditrici o da lavoratrici autonome o.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.
4. 1.Pugliese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La componente variabile può essere utilizzata entro il limite massimo di compensazione di 25.000 euro anno, elevato a 50.000 euro anno in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. La parte eccedente può essere utilizzata in compensazione, sino ad esaurimento, nelle annualità successive.
4. 2.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: per il quale con le seguenti: nel quale.
4. 3.Soglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), è incompatibile con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.
4. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito

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d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 5.Misuraca.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Il credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti può essere computato dal datore di lavoro che opera le ritenute fiscali. Per i lavoratori esentati dalla presentazione di modelli di dichiarazioni fiscali, le indicazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite col modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono emanate specifiche disposizioni operative al riguardo.
4. 6.Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ogni nuovo assunto deve sempre ritenersi in possesso delle caratteristiche oggettive e soggettive previste, per la concessione di benefici fiscali e/o previdenziali, da leggi nazionali o regionali per l'incremento del numero di dipendenti.
5. 1.Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, a patto che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.
5. 2.Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le parole: né con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della presente legge.
5. 3.Pagano.

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.
5. 4.Savino.

ART. 6.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici.
6. 1.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 2.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettere a), b) e c) sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.
6. 3.Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 4.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.

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Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
6. 5.Del Tenno.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.

Conseguentemente, alle medesimi lettera, sopprimere la parola: dipendente.
6. 6.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 7.Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.
6. 8.Tabacci, Mosella, Calearo Ciman.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Il Relatore.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1.Pugliese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 15.
10. 2.Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3.
10. 01.Occhiuto.

ART. 11.

Sostituire il comma 1, ed il seguente: Il Governo italiano dovrà impegnarsi a stipulare con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.
11. 1.Il Relatore.

Sopprimere i commi 2 e 3.
11. 2.Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati con le seguenti: ovvero per il raggiungimento dell'importo massimo annuo

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di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 1.Il Relatore.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per esaurimento dei relativi fondi con le seguenti: per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 2.Il Relatore.

Sopprimere i commi da 7 a 9.
12. 3.Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: esaurimento dei fondi disponibili con le seguenti: raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.
12. 4.Il Relatore.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. La domanda può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del modello di istanza con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
12. 5.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) se trasferisce la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.
13. 1.Occhiuto.

Sopprimere i commi da 5 a 7.
13. 2.Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
13. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: al capo II con le seguenti: alla presente legge.
14. 1.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, in analogia fino alla fine del comma.
14. 2.Savino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 sono assegnati sino a concorrenza di 300 milioni di euro l'anno, destinando dette risorse per i 2/3 a favore di soggetti dotati di diploma di laurea specialistica.
14. 3.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 4.Pagano.

Sopprimere il comma 3.
14. 5.Il Relatore.

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Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
14. 6.Del Tenno.

Sostituire la rubrica con la seguente: Limite massimo di risorse assegnabili e suddivisione delle stesse.
14. 7.Il Relatore.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
1) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
2) finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al riconoscimento del credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;
3) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 01.Borghesi, Messina, Barbato.

ART. 15.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Quota parte del gettito di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono individuati i centri di ricerca che possono fruire del finanziamento medesimo, è definito

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l'ammontare complessivo del medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.
15. 1.Pugliese.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In attesa della piena operatività del fondo di cui al comma 1, gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 e 11 sono coperti con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro per le prime due annualità di operatività della presente legge.
15. 2.Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
15. 3.Germanà.

ART. 16.

Al comma 3 sostituire le parole da: per la presentazione fino a: stessa Agenzia con le seguenti: per le definizioni delle modalità di gestione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 da parte dell'Agenzia, nonché del rimborso spese spettante all'Agenzia.
16. 1.Misuraca.

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ALLEGATO 4

5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere la regolarità dei versamenti dei tributi e l'ammontare degli eventuali debiti tributari maturati nei confronti dell'erario dalle società professionistiche di calcio di serie A, serie B e Lega Pro.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.
L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi dispone che le società sportive professionistiche siano sottoposte alla verifica dell'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti, stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.
La FIGC ha manifestato all'Agenzia delle entrate l'esigenza di avere ai fini dei predetti controlli le informazioni relative agli adempimenti tributari delle società professionistiche di calcio.
In data 16 febbraio 2010, la FIGC ha stipulato con l'Agenzia delle entrate un protocollo d'intesa a seguito del quale si impegna a fornire le informazioni tributarie necessarie per la verifica dell'equilibrio finanziario delle società di calcio iscritte al campionato professionistico 2009/2010.
In particolare, il controllo ha ad oggetto la verifica degli adempimenti connessi al pagamento dei tributi erariali esposti nelle dichiarazioni riferite ai periodi d'imposta terminati entro il 31 dicembre 2008.
Sulla base del protocollo sottoscritto, l'Agenzia delle entrate deve fornire alla FIGC le risultanze dei controlli effettuati, entro il 31 maggio 2010.
Ciò premesso, allo stato attuale i dati relativi alla situazione debitoria non sono disponibili in quanto le attività di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate sono ancora in corso, non essendo decorso il predetto termine del 31 maggio.
Si fa poi presente che la Consob ha comunicato i dati in suo possesso, di seguito riportati, relativi alle sole società quotate (A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e Juventus F.C. S.p.A.), desumibili dalle relazioni finanziarie semestrali al 31 dicembre 2009; tali dati non sono, tuttavia, totalmente disponibili per l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del fatto che il termine dell'ultimo esercizio è stato il 30 giugno 2009 e, pertanto, le relative dichiarazioni fiscali saranno presentate dalle società nel 2011.

A.S. Roma S.p.A.
Si rammenta che A.S. Roma S.p.A. è sottoposta, a seguito di provvedimento Consob, ad obblighi di informativa trimestrale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Tali obblighi includono, inter alia, la richiesta di informazioni in merito alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo A.S. Roma, nonché in ordine alle posizioni debitorie scadute del Gruppo A.S. Roma ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e con evidenza delle connesse

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eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura eccetera). L'Emittente è, inoltre, tenuto a fornire informazioni relative all'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del gruppo ad esso facente capo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, nonché informazioni in merito all'approvazione e/o allo stato di avanzamento dell'eventuale piano di ristrutturazione del debito del gruppo.
Premesso quanto sopra, A.S. Roma S.p.A. ha evidenziato nel comunicato stampa diramato in data 25 febbraio 2010, relativo all'approvazione della relazione finanziaria semestrale, che «[...] al 31 dicembre 2009 ed alla data della presente Relazione, tenuto conto delle rateizzazioni fiscali in essere per il pagamento dei debiti pregressi, e del regolare versamento di imposte e ritenute correnti e rateizzate, non risultano debiti tributari scaduti».
Sulla base di quanto riportato nel suddetto comunicato, i debiti tributari di A.S. Roma S.p.A., ammontano al 31 dicembre 2009 a 15,2 milioni di euro (rispetto a 13,4 milioni di euro, al 30 giugno 2009), di cui 4,6 milioni di euro (6,6 milioni di euro, al 30 giugno 2009) con scadenza oltre 12 mesi.
Nel medesimo comunicato stampa del 25 febbraio 2010, viene riportato che i debiti previdenziali del Gruppo A.S. Roma (composti principalmente da debiti previdenziali della Capogruppo A.S. Roma) ammontano al 31 dicembre 2009 a 0,5 milioni di euro, risultando invariati rispetto al 30 giugno 2009. Tali debiti risultano costituiti per 0,3 milioni di euro, da contributi di dicembre 2009, regolarmente versati a gennaio, e per 0,2 milioni di euro, da contributi maturati su retribuzioni differite (ferie e 14a mensilità). L'Emittente non segnala posizioni debitorie scadute con riferimento a tali debiti.
Nella relazione finanziaria semestrale di A.S. Roma al 31 dicembre 2009 viene fornita informativa in merito ad accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine al trattamento fiscale dei compensi ai procuratori dei calciatori (tali accertamenti presentano oggetto analogo a quanto nel prosieguo riportato per S.S. Lazio S.p.A. e Juventus F.C. 5. p. A).
Si segnala che l'Emittente non ha effettuato accantonamenti riguardo ai contenziosi sopra indicati.

S.S. Lazio S.p.A.

Si rammenta che anche S.S. Lazio S.p.A. è sottoposta ad obblighi di informativa trimestrale disposti dalla Consob ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998, di contenuto analogo a quelli relativi ad A.S. Roma S.p.A. sopra esposti.
Premesso quanto sopra, si segnala che dalla relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo S.S. Lazio al 31 dicembre 2009 e dal comunicato stampa diramato dall'Emittente in data 27 febbraio 2010 con riferimento all'approvazione della medesima relazione, si evince che:
i debiti tributari non correnti del Gruppo sono pari a 70,6 milioni di euro. Tali debiti sono rivenienti dall'accordo transattivo sottoscritto, in data 20 maggio 2005, con l'Agenzia delle entrate relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a tutto il 31 dicembre 2004 e non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi 108,78 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di oltre 140 milioni di euro);
i debiti tributari correnti del Gruppo S.S. Lazio al 31 dicembre 2009 ammontano a 9,7 milioni di euro. Tale importo è principalmente riferito alla quota entro i 12 mesi dei debiti oggetto di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate, pari a 5,4 milioni di euro; l'importo include, inoltre, ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata-continuativa, debiti IVA;

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i debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale del Gruppo S.S. Lazio, iscritti tra le passività correnti, ammontano a 407 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 (278 migliaia di euro al 30 giugno 2009).

S.S. Lazio S.p.A. non ha segnalato importi scaduti con riferimento ai debiti tributari ed ai debiti previdenziali sopra indicati.
Si segnala che il Gruppo S.S. Lazio ha esposto tra i fondi per rischi e oneri non correnti alla data del 31 dicembre 2009 fondi per imposte di ammontare pari a 9,848 milioni di euro, rilevando al riguardo che tale importo «[...] si riferisce principalmente:
all'IRAP teorica (euro 9.076 migliaia) calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2002, al 30 giugno 2003, al 30 giugno 2004, al 30 giugno 2005, al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2009. Tale appostazione è stata eseguita in quanto la Società ha aderito all'impostazione fornita da L.N.P. e dalla stessa confermata con nota del 23 maggio 2002, nonostante l'orientamento del tutto contrario espresso dall'Agenzia delle entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. La Società ha accantonato l'ammontare dell'IRAP nel Fondo rischi e oneri computando gli interessi e le sanzioni eventualmente dovute;
all'accantonamento (euro 662 migliaia) effettuato sulle risultante della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza riguardo ai costi dei procuratori per gli anni 2003-2007 [...]».

Juventus F.C. S.p.A.
Dalla relazione finanziaria semestrale di Juventus F.C. al 31 dicembre 2009 e dal comunicato stampa diramato dall'Emittente in data 26 febbraio 2010 con riferimento all'approvazione della medesima relazione, si evince che:
i «debiti tributari per ritenute da versare e altri» di Juventus F.C. S.p.A., iscritti tra le passività correnti, ammontano al 31 dicembre 2009 a 9,174 milioni di euro (contro 7,405 milioni di euro al 30 giugno 2009); non sono presenti, con riferimento a tale voce, quote non correnti (con scadenza oltre il successivo esercizio);
i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di Juventus F.C. S.p.A., iscritti tra le passività correnti, ammontano al 31 dicembre 2009 a 0,539 milioni di euro (contro 0,483 milioni di euro al 30 giugno 2009); non sono presenti, con riferimento a tale voce, quote non correnti (con scadenza oltre il successivo esercizio).

L'Emittente non ha segnalato posizioni scadute.
Nella suddetta relazione finanziaria viene fornita informativa in merito alla conclusione in data 23 luglio 2009 dell'accertamento della Guardia di Finanza relativo alle annualità dal 2001/2002 al 2007/2008 (2002/2003 esclusa). Nel processo verbale di constatazione rilasciato dalla Guardia di Finanza sono contestate pretese violazioni, per importi rilevanti, delle norme fiscali su alcune operazioni relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, ai compensi corrisposti a prestatori di servizi nonché ad altre fatti specie minori.
Inoltre, secondo quanto riportato dalla Società «[...] Nel corso del mese di gennaio 2010 l'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli e l'attuale presidente Jean-Claude Blanc hanno ricevuto dalla Procura della Repubblica di Torino un invito a presentarsi per illustrare la propria posizione in relazione all'ipotesi di violazioni fiscali in materia di IVA contestate per gli anni 2005, 2006 e 2007. Si è trattato di un atto doveroso a seguito della comunicazione della verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica. Alla data della presente relazione non è pervenuto alcun avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate [...]».

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Si segnala che l'Emittente non ha effettuato accantonamenti riguardo ai contenziosi sopra indicati.
Più in generale, si segnala come il protocollo d'intesa stipulato tra l'Agenzia delle entrate e la FIGC preveda che i controlli riguardino sia le imposte dirette sia le imposte indirette ed abbiano natura sistematica e cadenza periodica. A tale riguardo è opportuno che i predetti controlli avvengano in corso d'anno, al fine di evitare che le eventuali sanzioni riguardino violazioni risalenti nel tempo.
Ricorda quindi come l'avvio di tale azione di controllo sulle società calcistiche sia anche il frutto del suo personale operato, nel corso della XIV Legislatura, durante la quale erano stati rilevati debiti tributari molto significativi a carico di alcune società calcistiche.

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ALLEGATO 5

5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli onorevoli interroganti manifestano talune perplessità in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai marchi apposti, con dimensioni proporzionate alla grandezza di beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili.
Innanzi tutto va precisato che gli articoli 2563 e 2569 del codice civile attribuiscono all'imprenditore il diritto a contrassegnare in modo esclusivo la propria attività e i beni prodotti o commercializzati; l'effetto pubblicitario, diretto o indiretto, che se ne ottiene, però, non è di per se sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità.
Infatti, come affermato nella risoluzione n. 18/E del 10 febbraio 1999 dall'allora Dipartimento delle entrate, il marchio incorporato al prodotto al solo fine di individuarlo è escluso dal campo di applicazione del tributo. Nella risoluzione n. 42/E del 16 marzo 1999, in risposta ad un quesito circa l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità dei cartelli apposti su macchine di cantiere, è stato, poi, meglio precisato che al fine di escludere il marchio dall'applicazione del tributo, occorre valutare se tali esposizioni hanno una propria autonomia ed individualità rispetto al prodotto sul quale sono apposti, anche in considerazione delle grandi dimensioni dei marchi apposti sulle gru in questione.
Sulla stessa linea, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione, che nelle sentenze n. 9580/94 e 12070/04, ha affermato che è di fondamentale importanza valutare se sussista un ulteriore fatto o comportamento che possa conferire agli atti compiuti dall'imprenditore un autonomo effetto pubblicitario. In pratica, va considerata anche la dimensione e l'ubicazione del marchio per comprendere se esso abbia la valenza di un vero e proprio messaggio pubblicitario o se, invece, serva esclusivamente ad individuare il prodotto.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Dipartimento delle finanze ritiene quindi che non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'imprenditore, una volta persa la proprietà del bene strumentale, sia comunque assoggettato a tassazione, una volta che l'ente locale abbia valutato positivamente l'effetto pubblicitario del cartello esposto sulla gru.
Per quanto concerne, infine, l'intento di esentare le imprese produttrici di gru mobili e a torre dall'imposta sulla pubblicità per l'esposizione del proprio marchio a partire dal momento in cui l'imprenditore non abbia più la proprietà del bene strumentale, è necessario considerare, oltre alla possibile perdita di gettito che deriverebbe per gli enti locali, la difficoltà per i medesimi di conoscere con certezza, al momento di emettere gli eventuali atti impositivi, a chi sia attribuibile la proprietà della gru.
Si può concludere, pertanto, sottolineando l'importanza che venga valutato in concreto, per ogni singolo caso, se la dimensione del marchio, integrato da un ulteriore fatto o comportamento dell'imprenditore, possa conferire all'uso del segno distintivo la natura di vero e proprio messaggio pubblicitario, rilevante ai fini dell'imposta sulla pubblicità.

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ALLEGATO 6

5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare «per il rilanciare il rendimento del nostro sistema di fondi pensione». In particolare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla necessità che i fondi pensione italiani siano obbligati a richiedere l'applicazione, negli Stati in cui operano investimenti, delle misure previste dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi attualmente in vigore tra l'Italia e detti Stati.
Per quanto concerne l'applicazione di tali accordi bilaterali ai fondi pensione residenti nel territorio dello Stato l'Agenzia delle entrate, con la circolare 20 marzo 2001, n. 29, ha precisato che «ai fondi pensione si applicano le norme contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tali norme, infatti, al fine di determinare la residenza dei vari soggetti nei singoli Stati contraenti, fanno sostanzialmente rinvio ai criteri adottati nella legislazione di ogni Paese e alla circostanza che i soggetti risultino assoggettati ad imposta in uno Stato a motivo del domicilio, della residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. In merito alla residenza ai fini fiscali in Italia dei fondi pensione si ritiene che ad essi possa applicarsi l'articolo 87, comma 3, del TUIR. Tale articolo prevede, infatti, che siano considerati residenti «ai fini delle imposte sui redditi» le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Tutti i predetti criteri sembrano applicabili, in linea generale ai fondi pensione (...). Quanto al requisito dell'assoggettamento ad imposta nello Stato italiano (liable to taxation nei testi di convenzione in lingua inglese), si ritiene che lo stesso sia pienamente soddisfatto alla luce delle modalità di tassazione dei fondi pensione previsti dal legislatore. Infatti, l'articolo 14 decreto legislativo n. 124, nel testo sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 47, dispone che gli stessi sono soggetti ad imposta sostitutiva «delle imposte sui redditi» applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Anche l'imposta sostitutiva deve essere considerata come rientrante nell'ambito applicativo dei trattati per evitare le doppie imposizioni dal momento che essa rientra pienamente nel sistema generale dell'imposizione diretta dei redditi vigente in Italia. D'altra parte le convenzioni prevedono esplicitamente che le disposizioni in esse contenute si applicano anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. La scelta di operare l'imposizione del reddito conseguito dalla gestione del fondo con un'imposta sostitutiva, assolta dal fondo stesso, rappresenta una scelta di opportunità politica e amministrativa che rientra nella potestà impositiva dello Stato italiano e tale circostanza non può porre i fondi fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni convenzionali». Coerentemente con tale posizione, l'Amministrazione fiscale italiana, di regola, rilascia ai fondi pensione una attestazione in cui viene certificato che gli stessi devono essere considerati residenti italiani ai sensi delle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni di cui i

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predetti organismi intendono chiedere l'applicazione alle autorità fiscali dell'altro Stato contraente.
Occorre, tuttavia rilevare che un'indicazione concernente l'applicazione di disposizioni contenute in una convenzione per evitare le doppie imposizioni fornita unilateralmente da uno dei due Stati contraenti potrebbe non essere condivisa dalle autorità fiscali dell'altro Stato. Pertanto, nonostante le indicazioni fornite dall'Amministrazione fiscale italiana nella citata circolare n. 29/E del 2001, le autorità fiscali di un altro Stato contraente potrebbero ritenere non applicabili ad un fondo pensione italiano le misure convenzionali.
La problematica esposta viene spesso aggravata dalla circostanza per cui i fondi pensione generalmente non effettuano direttamente gli investimenti sui mercati finanziari esteri, bensì operano tramite organismi di investimento collettivo. Per tali ultimi soggetti le possibilità di essere considerati come residenti di uno Stato ai fini convenzionali sono spesso ancora minori rispetto a quelle dei fondi pensione.
Peraltro, l'applicabilità delle misure convenzionali agli organismi di investimento collettivo è una annosa problematica, di carattere generale, ampiamente dibattuta in sede internazionale.
L'OCSE, nel tentativo di trovare soluzioni al riguardo, ha costituito un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'Amministrazione fiscale italiana, in materia di applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ai «Collective investment vehicles (CIV)». Questi incontri sono sfociati nella pubblicazione di un rapporto datato 12 gennaio 2009, in cui sono state individuate delle particolari disposizioni da inserire nelle future convenzioni che consentirebbero, a determinate condizioni, di applicare le misure in esse Contenute ai CIV.
Occorre, tuttavia, rilevare che la problematica sollevata dall'onorevole interrogante non sembra destinata ad avere una rapida soluzione dal momento che le particolari disposizioni concernenti i CIV elaborate in sede OCSE troveranno effettiva e certa applicazione solo nel caso in cui le stesse siano inserite nelle convenzioni che saranno negoziate in futuro.