CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio « (atto n. 196),
constatato che lo schema di decreto legislativo, nel porsi come primo provvedimento del processo di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, consente l'attribuzione agli enti territoriali di risorse ulteriori per l'esercizio delle funzioni di governo;
considerato che, sotto quest'ultimo profilo, il processo di federalismo fiscale si intreccia con il processo normativo avviato con il disegno di legge C. 3118 per l'individuazione di funzioni fondamentali agli enti locali e per il trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
osservato che l'iter avviato con il disegno di legge C. 3118 risulta peraltro assai articolato e non è destinato ad esaurirsi con l'entrata in vigore di tale testo, perché quest'ultimo prevede una serie di provvedimenti ulteriori, sia a livello nazionale che a livello regionale, ai fini dell'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali e contiene inoltre una delega biennale per «riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali» (c.d. Carta delle autonomie);
rilevato ancora che l'approvazione del citato disegno di legge potrà avere l'effetto di modificare l'attuale assetto delle competenze degli enti locali e che, quindi, l'attribuzione di beni prevista dallo schema di decreto in esame potrebbe fondarsi su un quadro di funzioni suscettibile di modifiche a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Carta delle Autonomie, prevista dall'articolo 13 del citato disegno di legge, con effetti da valutare sul piano della congruità della corrispondenza dei beni attribuiti alla luce delle competenze effettivamente spettanti agli enti all'esito dell'iter legislativo della riforma;
ritenuto che, anche in considerazione di tale intreccio normativo, appaiono di peculiare rilievo alcune proposte di modifica formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
considerato che i procedimenti previsti dallo schema di decreto sono suscettibili di produrre effetti sulla condizione giuridica dei beni oggetto di trasferimento, rendendo così opportuno un coordinamento con la normativa codicistica in materia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:
1. con riferimento all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, ove si prevede che l'individuazione dei beni da attribuire avvenga previa intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, si nota che i principi e i criteri di delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 vincolano al metodo della concertazione in

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sede di conferenza unificata solo la fase dell'attribuzione dei beni e non anche quella dell'individuazione degli stessi;
2. al medesimo articolo 2, commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema, attraverso l'introduzione di un riferimento alle previsioni di quest'ultimo articolo, fermo restando quanto previsto al precedente punto 1);
3. al medesimo articolo 2, comma 4, terzo periodo, appare opportuno non limitare la facoltà di indire forme di consultazione popolare ai soli Comuni, estendendola invece a tutti gli enti impegnati nella valorizzazione funzionale dei beni;
4. con riferimento all'articolo 2, comma 5, alinea, si consideri che il riferimento all'attribuzione di un bene a quote indivise a più enti territoriali potrebbe rivelarsi problematica in sede di gestione del bene, soprattutto quando l'attribuzione riguardi enti di livello diverso;
5. al medesimo articolo 2, comma 5, lettera b), che dispone che i beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, occorre tener conto della declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo articolo 58, contenuta nella sentenza n. 340 del 2009, motivata dalla lesione della competenza regionale in materia di governo del territorio: a tal fine, nonché per assicurare la massima valorizzazione dei beni, appare opportuno integrare la citata lettera b) con la previsione della trasmissione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ad un'apposita conferenza di servizi ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari alla variazione di destinazione urbanistica o, al medesimo fine, che siano salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalità ivi stabiliti;
6. al medesimo articolo 2, comma 5, lettera d), nonché all'articolo 3, comma 1, considerata la connessione tra le competenze e le funzioni degli enti da un lato e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni dall'altro, si valuti l'opportunità di prevedere che l'attribuzione riguardi non solo singoli beni ma anche gruppi di beni; tale connessione implica altresì l'esigenza che, nell'attuazione dello schema in esame, si tenga conto dell'incidenza, sull'assetto delle funzioni degli enti locali, delle disposizioni che entreranno in vigore a seguito dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 3118: tale esigenza, che richiede una valutazione in una sede temporalmente distinta dallo schema in esame, potrebbe essere soddisfatta dall'inserimento di una disposizione che stabilisca, in conformità alle norme di delega e a quelle contenute nello schema in esame, meccanismi periodici di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame;
7. all'articolo 3, comma 1, nonché all'articolo 5, ultimo periodo, appare opportuno prevedere un termine per le integrazioni e le modificazioni degli elenchi dei beni esclusi;
8. all'articolo 3 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di individuazione dei beni da trasferire, una disposizione che consenta agli enti territoriali di conoscere, prima di avanzare la richiesta di attribuzione di beni statali, l'entità della riduzione delle risorse a qualsiasi titolo ad essi spettanti in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento di beni statali
9. all'articolo 3, comma 2, la previsione di una disciplina specifica per aree e fabbricati adombra due procedimenti differenziati per l'attribuzione di «aree e fabbricati» e per l'attribuzione di ulteriori tipologie di beni, quali demanio marittimo e idrico; tuttavia, poiché non risulta indicata per le ulteriori tipologie di beni la procedura per la richiesta di attribuzione, occorre prevedere per essi disposizioni specifiche o estendere il procedimento già stabilito;

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10. all'articolo 4, appare necessario, aggiungere, in fine, la previsione secondo la quale per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del medesimo articolo il passaggio al patrimonio continua ad essere dichiarato dallo Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile;
11. all'articolo 5, appare opportuno un chiarimento tra le disposizioni del comma 2 e del comma 3, al fine di evidenziare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino indicati negli elenchi di cui al comma 3; infatti, ai sensi del comma 2, «sono in ogni caso esclusi dal trasferimento» i beni indicati, mentre il comma 3 stabilisce che «ai fini dell'esclusione di cui al comma 2» le amministrazioni statali e gli altri enti devono redigere un elenco;
12. all'articolo 5, comma 4, appare opportuno prevedere forme di coordinamento con le procedure di dismissione dei beni immobili del Ministero della difesa previste dalla normativa vigente, definendo un termine certo per l'individuazione e l'attribuzione di tali beni;
13. all'articolo 5, comma 6, appare necessario aggiungere, a fini di esclusione dalle previsioni del comma 1 del medesimo articolo, le seguenti parole «, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Corte costituzionale»;
14. all'articolo 6, che demanda ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico prevalente, va rilevato che la legge n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari «chiusi» istituiti con prevalente apporto pubblico. Pertanto, tale articolo, che configura altresì una fattispecie di delegificazione autorizzata da norma delegata da valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto, andrebbe espunto dal testo;
15. all'articolo 7, comma 2 - rilevata la genericità della formulazione della norma, che non prevede una necessaria corrispondenza tra ente attributario del bene da cui derivano entrate erariali ed ente destinatario della riduzione delle risorse - va osservata la riconducibilità della disposizione alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.; pertanto, occorre prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali in tema di riduzioni dei trasferimenti ad essi spettanti, come del resto risulta anche dalle proposte di modifica concordate con la Conferenza Stato-città e autonomie locali che prevedono al riguardo l'intesa in sede di Conferenza unificata.