CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2010
312.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02777 Milo: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto del parere espresso al riguardo dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat), chiedono di sapere se la misura agevolativa relativa alla detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, sia applicabile anche agli investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, consistenti nella struttura edile strettamente necessaria al funzionamento delle stazioni, ivi compresi gli ancoraggi per le funi e le fondamenta, la sala per i motori e i contrappesi, le rampe di accesso, la sala d'attesa, il vano cassa, i servizi, l'involucro e il tetto.
In via preliminare si fa presente che, nella seduta presso la VI Commissione Finanze della Camera dell'8 aprile 2010, è stato già esaminato un precedente documento di sindacato ispettivo sulla stessa questione. Tuttavia, considerato che, nella tabella per la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, il codice «28.22.09» che si riferisce alla «fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione» comprende anche la fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario acquisire il parere dell'Istat in merito alla riconducibilità nel suddetto codice anche dei menzionati investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, ai fini della parziale deducibilità degli stessi dal reddito di impresa.
Al riguardo, l'Istat riferisce che la tabella Ateco 2007 è derivata dalla classificazione europea delle attività NACE REF.2. La classificazione in esame è definita, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/1989, con lo scopo esclusivo di disporre di uno strumento di rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali per cui le caratteristiche e il dettaglio nei quali si articola la tabella Ateco 2007 rispondono a questa esigenza specifica. In applicazione dell'Ateco 2007, qualsiasi tipo di attività edile viene classificata all'interno della sezione: F. COSTRUZIONI. Nello specifico, le attività di costruzione di sale motori, rampe, sale d'aspetto, servizi eccetera, vengono codificate all'interno della sezione: 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI, mentre le attività di costruzione di ancoraggi per le funi, fondamenta eccetera vengono codificate all'interno della sezione: 42 INGEGNERIA CIVILE.
Di conseguenza, l'Istat ritiene che non sia corretto classificare le «attività edili» con il codice 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione che classifica la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature per il trasporto di passeggeri o merci. Infatti, come indicato nelle «Note esplicative» della classificazione delle attività economiche, pubblicate, tra l'altro, sul sito internet dell'Istat, il codice 28.22.09 comprende i seguenti codici-attività:
fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento,

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movimentazione, carico e scarico: paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti;
fabbricazione di manipolatori meccanici e robot industriali progettati specificamente per il sollevamento e la movimentazione, carico e scarico;
fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera;
fabbricazione di parti specializzate per apparecchi di sollevamento e movimentazione.

Preso atto del parere fornito dall'ente competente, l'Agenzia delle entrate ritiene, quindi, che gli investimenti descritti nell'interrogazione in esame, non rientrando tra gli investimenti in beni della divisione 28 della tabella Ateco 2007, non possono fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009.

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ALLEGATO 2

5-02778 Barbato: Erogazione di mutui edilizi relativi ad immobili abusivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Barbato ed altri pongono quesiti in ordine alle opere edili abusive realizzate nel Comune di Giugliano in Campania.
Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'interno avendo acquisito elementi informativi, tramite la Prefettura, dal Comando di Polizia Municipale - Unità Operativa Polizia Giudiziaria ed Ambiente del Comune di Giugliano in Campania, ha comunicato quanto segue.
Lo scorso 8 aprile, il personale della Unità Operativa Polizia Giudiziaria ed ambiente del Comune di Giugliano in Campania, a seguito di controlli effettuati sul territorio ha accertato la realizzazione di opere edili abusive.
Gli stessi Operatori della Polizia Municipale, sulla scorta dei rilievi fotografici sullo stato dei luoghi e delle cose, hanno proceduto al sequestro di n. 34 unità abitative aventi struttura di villa, date in custodia ai singoli occupanti. Il provvedimento è stato inviato all'Autorità Giudiziaria per la convalida. Gli interessati, sono stati invitati ad eleggere il domicilio ai sensi dell'articolo 161 c.p.p. ed a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 c.p.p.
I suddetti manufatti risulterebbero alienati con regolari contratti di compravendita, rogati presso vari studi notarili e in tali atti le singole parti venditrici hanno effettuato dichiarazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 relativamente alle concessioni rilasciate, senza presentare alcun allegato.
Gli Operatori di Polizia Municipale hanno, poi, proceduto al controllo di alcune di tali concessioni anche mediante confronto con i numeri di protocollo del Comune di Giugliano in Campania riportati negli atti notarili; tali accertamenti hanno evidenziato una discrasia con la numerazione del protocollo generale del citato ente locale.
Inoltre, la Polizia Municipale ha evidenziato che dalle foto aeree del sistema Google Earth si desume che la realizzazione delle opere avrebbe avuto inizio all'incirca nel mese di novembre del 2005 e si sarebbe conclusa nel settembre del 2007, in contrasto con quanto dichiarato nei titoli di proprietà. L'area in questione, nel corso degli anni ha subito diversi frazionamenti.
La Prefettura ha precisato che il problema dell'abusivismo edilizio riguarda buona parte della Provincia di Napoli. Nel Comune di Casalnuovo nel 2007 fu accertata una vasta realizzazione di costruzioni abusive, nel Comune di Melito nel 2009 sono stati sequestrati 36 appartamenti abusivi.
L'azione svolta dalla Prefettura è stata diretta a sensibilizzare gli Enti competenti in materia, ad adottare tutte le iniziative e intraprendere le attività idonee a prevenire e reprimere ogni situazione connessa al fenomeno. A tale scopo è stato attivato un tavolo permanente al quale partecipano i Rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni di volta in volta interessati.
Il tavolo tecnico ha già avviato e supportato le operazioni di abbattimento di numerosi manufatti abusivi sia nel comune di Giugliano in Campania che in quelli di Bacoli, Casalnuovo, Gragnano,

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Pozzuoli, S. Antimo, Torre Annunziata e Vico Equense. Per gli abbattimenti degli immobili disposti con sentenza passata in giudicato, la Prefettura collabora con l'ufficio demolizioni presso la Procura generale della Repubblica e la sezione antiabusivismo presso il Tribunale di Napoli per seguire le attività comunali finalizzate al ripristino della legalità in esecuzione a dette sentenze. La collaborazione, che si è concretizzata in una vasta attività di impulso e sostegno di 19 comuni della provincia è stata particolarmente proficua nell'ultimo anno con la partecipazione dell'Autorità Giudiziaria alle riunioni del tavolo permanente.
La prossima settimana si terrà un'ulteriore riunione per abusi edilizi realizzati sul territorio del Comune di Giugliano in Campania.

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ALLEGATO 3

5-02779 Antonio Pepe e Contento: Rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA da parte di soggetti iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time gli onorevoli interroganti, in riferimento alla procedura utilizzata per le compensazioni dei crediti fiscali, rilevano che l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, ha introdotto nell'ordinamento tributario specifiche previsioni rivolte a disciplinare il rilascio, da parte di appartenenti ad alcune categorie professionali, del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 15.000 euro.
Chiedono, pertanto, di sapere se la predetta disposizione ricomprenda tra i soggetti autorizzati a rilasciare il predetto visto di conformità anche gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili nonché coloro che risultino essere stati nominati revisori ufficiali dei conti fin dagli anni ottanta e iscritti nel relativo albo.
Al riguardo si osserva che il visto in esame - disciplinato dal combinato disposto degli articoli 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - può essere apposto dai soggetti individuati in base all'articolo 35 citato, al quale l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, fa espresso rinvio.
Tali soggetti sono:
i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese;
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Inoltre, il predetto articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce che i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile possono effettuare la compensazione dei crediti IVA oltre il limite di 15.000 euro annui se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che esercitano il controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, ossia un revisore legale ovvero il responsabile legale di una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.
Ne discende che restano esclusi dal potere del rilascio del visto di conformità i soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n, 322, ossia «gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». E poiché fra tali soggetti figurano - individuati col decreto ministeriale 12 luglio 2000 - proprio gli iscritti nell'albo degli avvocati, nonché gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 88, e 27 gennaio 2010, n. 39, ne consegue la relativa esclusione dal potere di rilascio del visto di conformità.

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ALLEGATO 4

5-02780 Fluvi: Problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con sentenza n. 238 del 2009 la Corte Costituzionale «ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA» hanno evidenziato che «sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore». Gli onorevoli interroganti rilevano inoltre che da «notizie stampa» è trapelato che «l'Agenzia delle entrate, sotto forma di risposta a un interpello presentato da un gestore, avrebbe confermato che il corrispettivo del servizio rifiuti risulta escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva (..)» e che sarebbe in corso di emanazione una risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia.
Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono «quali siano i criteri, qualora sia confermata l'annunciata emanazione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, per la definizione di una questione di rilevante entità per gli amministratori locali, i cittadini, le imprese, le aziende del settore, anche al fine di individuare nuove modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici con gli affidatari del servizio e con le società di riscossione».
Sentita al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce in primo luogo che l'informazione giornalistica ha in argomento enfatizzato null'altro che l'esercizio di un suo normale compito - fra i diversi che le spelano - ossia quello di rispondere, sulla base del diritto vigente, alle istanze di interpello.
Nessuna risoluzione - aggiunge l'Agenzia - è in realtà in elaborazione.
È stato quindi spiegato che, nel fornire risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia si è limitata a fare una ricognizione dei principi affermati dalla sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, nonché delle conclusioni della medesima pronuncia relativamente alla natura tributaria della TIA, prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
In particolare, è stato evidenziato che, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti rese agli utenti devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, discende, in linea di principio, anche l'esonero dei connessi obblighi strumentali.
Peraltro - ha precisato l'Agenzia - dall'affermazione della natura tributaria della TIA dovrebbe derivare, quale ulteriore conseguenza, la titolarità della tariffa in capo agli enti locali, quali soggetti attivi del rapporto tributario: quindi sia la ridefinizione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra questi ultimi e le società affidatarie del servizio sia la ridefinizione del servizio di riscossione della tariffa stessa.
Inoltre, in risposta ad altra istanza d'interpello, l'Agenzia ha chiarito che, con riferimento all'eventuale rimborso dell'importo

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corrispondente all'IVA sulla TIA, gli utenti finali del servizio devono rivolgersi ai gestori dello stesso.
Questo aspetto attiene, infatti, al rapporto intercorrente tra detti soggetti, che è regolamentato dalla disciplina civilistica.
Ad esso resta, pertanto, estranea l'Amministrazione finanziaria.
Tutto ciò premesso, il Governo è senz'altro pronto ad esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa che, puntando ad un chiarimento definitivo della complessa vicenda, miri piuttosto ad affermare anche interpretativamente la natura non tributaria della TIA.

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ALLEGATO 5

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza (Testo unificato C. 864 e abb., ed emendamenti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu, recante «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero», adottato come testo base dalla Commissione Difesa;
valutata positivamente l'opportunità di prevedere che il Comandante generale della Guardia di Finanza sia scelto anche tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo, e non solo tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dell'Esercito;
evidenziato come tale innovazione nella procedura di nomina del Comandante generale corrisponda opportunamente all'evoluzione del ruolo della Guardia di Finanza, alla quale il decreto legislativo n. 68 del 2001 ha attribuito la competenza generale ad assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria;
esaminati inoltre gli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla Commissione Difesa,

esprime
sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Difesa:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi:

PARERE CONTRARIO