CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2010
311.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02561 Grimoldi: Sulla conferenza sull'immigrazione tenuta presso l'istituto tecnico commerciale «Argentia» di Gorgonzola (MI).

5-02702 De Biasi: Sulla Conferenza sull'immigrazione tenuta presso l'istituto tecnico commerciale «Argentia» di Gorgonzola (MI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-02561 dell'onorevole Grimoldi e n. 5-02702 dell'onorevole De Biasi in quanto ambedue riguardano l'intervento presso l'istituto tecnico «Argentia» di Gorgonzola del consigliere regionale autore del libro «Regione straniera» sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione degli stranieri nella regione Lombardia.
Della questione è stato interessato il competente dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Questi, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, ha fatto presente che l'iniziativa in argomento è stata promossa dai rappresentanti delle tre liste che compongono il comitato studentesco e presentata in Collegio dei docenti nella seduta del 19 gennaio 2010; l'iniziativa medesima è stata approvata dal Consiglio di istituto nella riunione del 3 febbraio 2010, con utilizzazione del monte-ore delle assemblee di istituto, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento d'Istituto.
La tematica dell'integrazione degli stranieri è stata individuata in quanto ritenuta di particolare interesse per gli studenti, che vi hanno dedicato un lavoro di analisi e di approfondimento iniziato fin dal mese di novembre, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa.
In relazione allo specifico episodio il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ha evidenziato che:
il consigliere regionale è stato invitato in qualità di esperto sulla tematica dell'integrazione. In merito alla sua individuazione, il dirigente scolastico ha precisato che gli studenti avevano cercato, con difficoltà e chiedendo anche la collaborazione dei docenti, di contattare diversi esperti in materia. La scelta è infine caduta sul consigliere regionale in questione per la sua disponibilità a intervenire a breve termine;
da una analisi del testo «Regione straniera», va rilevato che in esso sono riportati dati statistici, sociometrici e sociologici basati su fonti e documenti quali: Rapporto Ismu, Rapporto Caritas/Migrantes, Rapporto Naga 2009, Rapporto sulla criminalità in Italia del Ministero dell'interno, Osservatorio Italia razzismo, Gates Foundation, Banca d'Italia;
l'intervento è stato collocato nel periodo di febbraio, in funzione della programmazione didattica, al fine di consentire agli studenti di effettuare la preparazione e lo svolgimento delle verifiche finalizzate alla valutazione del primo quadrimestre e in periodo successivo alla settimana di recupero prevista per tutte le classi;
la conferenza è stata rivolta agli studenti del triennio per la capacità d'interazione più responsabile e proficua che normalmente caratterizza gli alunni delle classi terze, quarte e quinte rispetto a quelli del biennio e l'adesione delle classi è stata libera, come si evince dalla circolare interna n. 110 del 10 febbraio 2010.

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La conferenza medesima ha avuto inizio alle ore 11,15, è terminata alle ore 12,50 e il dirigente scolastico ha affermato che quarantacinque minuti sono stati dedicati al dibattito, che ha visto molti interventi di studenti e anche di docenti. Il capo d'istituto ha precisato che il clima percepito è parso sereno e aperto al confronto tanto che tra il relatore ed un'alunna c'è stato un lungo scambio di opinioni divergenti, nel più totale rispetto reciproco; cenni di criticità ci sono stati, come anche isolati commenti negativi, il che sembrerebbe confermare l'esistenza del clima dialettico del quale si è fatto cenno.

In riferimento a quanto affermato dall'onorevole Grimoldi nella interrogazione n. 5-02061 «tale incontro fa parte di un progetto e probabilmente si terranno altri incontri su questa linea», il dirigente scolastico, ad una precisa domanda del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, ha precisato che l'unica «linea» che l'istituto ha tracciato è quella delineata, per il corrente anno scolastico, dagli organi collegiali in relazione ad un progetto composito di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità e di educazione alla salute, connotato da un ampio ventaglio di interventi e di posizioni.
Per quanto sopra esposto, sembra alla Direzione scolastica regionale che le singole attività - e nella fattispecie la conferenza del consigliere regionale in parola - vadano inquadrate nell'ambito più articolato delle iniziative che compongono il Piano dell'offerta formativa della scuola.
La medesima Direzione scolastica ritiene peraltro che, visto il periodo in cui si è svolto l'incontro (non a ridosso delle elezioni regionali, ma nemmeno eccessivamente lontano nel tempo) e tenuto conto che il suddetto consigliere regionale riveste anche un ruolo politico, si sarebbe dovuta considerare, da parte dei promotori della conferenza, l'opportunità di individuare altro relatore, ferma restando l'assoluta competenza in materia da parte dello stesso consigliere.
Infine, la Direzione generale per la Lombardia, pur riconoscendo la buona fede da parte dei promotori dell'iniziativa, ha verbalmente sottolineato al dirigente dell'Istituto «Argentia» l'opportunità di esercitare la necessaria prudenza nella scelta e nella promozione delle iniziative dell'Istituto, al fine di prevenire possibili polemiche.

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ALLEGATO 2

5-01940 Garagnani: Sul cambiamento del nome della scuola «Carlo Pisacane» di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

La scuola elementare «Carlo Pisacane» di Roma non cambierà intitolazione.
Il collegio dei docenti e il Consiglio di circolo della scuola in questione hanno riconsiderato, in apposita riunione, l'opportunità del mutamento di intitolazione della scuola deliberando di non procedere nell'iter di richiesta, alla luce delle ulteriori riflessioni compiute anche a seguito dell'incontro che la dirigente scolastica ha avuto con il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
Già in data 20 maggio 2009 il titolare del Ministero, con apposito comunicato, aveva espresso contrarietà al mutamento di intitolazione della scuola in nome di un vago internazionalismo che mortifica il valore delle nazioni e delle identità.
In buona sostanza la questione è risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

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ALLEGATO 3

5-02269 Occhiuto: Sulla presentazione del libro di Barbara Balzerani tenutasi ad Aiello Calabro (CS).

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Occhiuto, si fa presente quanto segue.
Da quanto è stato riferito dal Ministero dell'interno con le notizie acquisite presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, si espone che:
il 18 agosto 2009 in Aiello Calabro, nell'ambito della manifestazione estiva «Aiello Summer Festival», si è tenuta la presentazione del libro «Perché io, e perché non tu», alla presenza dell'autrice, Barbara Balzerani, ex brigatista rossa.

La stessa, sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, è stata autorizzata a recarsi nel Comune di Aiello dal 17 al 19 agosto 2009.
Alla manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria e dalla Provincia di Cosenza, hanno partecipato, oltre alla cittadinanza, anche gli Amministratori dello stesso Comune, un docente UNICAL (Università della Calabria) e un giornalista in qualità di moderatore.
Per garantire il sereno svolgimento dell'evento erano presenti i militari della Stazione di Aiello Calabro.
Si informa altresì che il Ministero dei beni culturali, ha comunicato che la questione esula dalle proprie competenze.

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ALLEGATO 4

5-02348 Beltrandi: Sull'attività di coordinamento della Federazione Antipirateria Audiovisiva (FAPAV) con i referenti istituzionali e con le Forze dell'Ordine.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Beltrandi, si fa presente quanto segue.
Il Garante per la Protezione dei dati Personali è intervenuto nella controversia giudiziale in atto tra l'Associazione FAPAV (Federazione antipirateria audiovisiva) e la Società Telecom Italia, con riferimento esclusivo agli aspetti attinenti alla protezione dei dati personali dei soggetti che ne sono coinvolti, in ragione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidatagli dalla legge.
In particolare la vicenda oggetto di giudizio presenta due aspetti riguardanti la tutela dei dati personali e che sono stati sottoposti dal Garante alla valutazione del giudice adito:
a) la possibilità che gli elementi posti a fondamento del ricorso giudiziale derivino da un illecito trattamento dei dati personali, e siano come tali inutilizzabili, anche in sede giurisdizionale (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare in sede giudiziaria dovrà essere accertato se l'associazione FAPAV, attraverso il monitoraggio della rete internet, abbia illecitamente trattato dati consistenti in indirizzi del protocollo IP (Internet Protocol), assegnati a utenti italiani dai rispettivi operatori;
b) la possibilità che il petitum avanzato dall'Associazione FAPAV - nella parte in cui richiede al giudice di «ordinare a Telecom Italia di comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza tutti i dati idonei alla repressione dei reati di illecita riproduzione di opere protette p.p. dagli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto d'autore» - si traduca di fatto nella richiesta (di ordinare) alla Società Telecom di effettuare un trattamento di dati personali - quale il monitoraggio e la raccolta di dati attinenti alla navigazione in internet degli utenti Telecom (siti visitati, eccetera) - illecito, in quanto contrario alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in tema di tutela della riservatezza. Si consideri del resto che il Garante, in una precedente occasione (Prescrizione del Garante 10 gennaio 2008, adottata ai sensi dell'articolo 154, comma 1 del Codice), ha già espressamente vietato alla Società Telecom un simile trattamento.

Per quanto riguarda lo stato attuale del procedimento giudiziario, si informa che il giudice adito, dopo avere autorizzato uno scambio di memorie tra le parti, si è riservato di decidere.
In merito alla vicenda in questione, il Garante ha inoltre ricevuto una segnalazione da parte di Telecom Italia, nella quale è stato chiesto all'Autorità di valutare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di FAPAV.
Al riguardo, sono in atto accertamenti dell'Ufficio del Garante, che vengono svolti in primo luogo sulla base degli elementi acquisiti con la richiesta di

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informazioni rivolta a FAPAV il 22 gennaio 2010. Si segnala inoltre, che, quasi contestualmente alla segnalazione di Telecom, è pervenuta all'Autorità analoga richiesta di intervento da parte dell'associazione Altroconsumo.
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, si precisa che le attività contestate a FAPAV non rientrano tra quelle svolte con la Presidenza del Consiglio dei ministri, né con le linee di attività emerse al Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale.
In ogni caso non è stata avviata, ad iniziativa della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Editoria, alcuna attività di monitoraggio degli scambi informatici, poiché l'acquisizione di dati specifici in questo campo è, ad ordinamento invariato, possibile solo in sede processuale.

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ALLEGATO 5

5-02476 De Pasquale: Concessione di contributi all'Accademia valdarnese del Poggio di Montevarchi (AR).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole De Pasquale con la quale si chiede di conoscere le motivazioni del non accoglimento delle domande dell'Accademia Valdarnese del Poggio per la concessione del contributo di cui all'articolo 8 della legge n. 534 del 1996.
A tal proposito rappresento che l'Accademia in argomento ha fatto richiesta di contributo per il triennio 2003/2005 e 2009/2011 mediante l'inserimento nella Tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della legge 534 del 1996 ma che le suddette istanze non sono state accolte in quanto essa, pur possedendo un interessante patrimonio, svolge attività prevalentemente in ambito locale.
Per quanto concerne invece la specifica concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della predetta legge 534 del 1996, faccio presente che dall'anno 1980 all'anno 1998 è stata erogata all'Accademia una somma totale pari a lire 177 milioni mentre dal 2000 al 2007 pari ad euro 22 mila.
Per quanto riguarda le richieste relative agli anni 2008 e 2009, così come avvenuto per gli anni 2003 e 2006, in considerazione delle numerose domande pervenute e della ridotta disponibilità dei fondi, è stata operata una necessaria selezione delle proposte ammissibili in relazione alla varietà di interventi programmati, all'ampiezza del pubblico cui essi sono indirizzati, alla rilevanza dei temi trattati per il dibattito culturale contemporaneo, alla scientificità delle metodologie di studio e di ricerca nonché alla suscettibilità di un ulteriore sviluppo nel tempo.
Pertanto, nella valutazione comparativa delle istanze, non sono stati attribuiti contributi a quegli istituti, come purtroppo anche nel caso dell'Accademia Valdarnese del Poggio, la cui attività pur essendo di grande rilievo, è svolta prevalentemente in ambito locale.

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ALLEGATO 6

5-02484 Ghizzoni: Sulle determinazioni della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma con riguardo ai contratti e alle collaborazioni esterne.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Ghizzoni, con la quale chiede informazioni sugli impegni di spesa della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma relativi all'anno 2009, per contratti, affidamenti e collaborazioni esterne.
Chiarisco, innanzi tutto, che - diversamente da quanto sostenuto dall'onorevole interrogante - non si tratta di contratti già conclusi, bensì di mere proposte di collaborazione esterna che il Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza ha deciso di non conferire.
La decisione, approvata dal Collegio dei Revisori dei conti, è stata adottata in conformità alla recente normativa in tema di incarichi esterni delle pubbliche amministrazioni, la quale - come noto - ha introdotto notevoli limitazioni.
Risulta, inoltre, priva di fondamento la preoccupazione espressa dall'onorevole interrogante secondo la quale i fondi già imputati per l'anno 2009 andrebbero perduti, in quanto si tratta di fondi già imputati al bilancio di previsione per l'anno 2010.
Al riguardo, la Soprintendenza competente ha già provveduto ad attivare i meccanismi per l'adeguamento della procedura di conferimento degli incarichi alla normativa vigente.
Ritengo, pertanto, che, anche in attesa della conclusione di dette procedure, le decisioni assunte, per l'anno 2009, dal Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma siano pienamente rispettose dei principi ispiratori di tutta la recente legislazione in tema di incarichi esterni.

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ALLEGATO 7

5-02502 Vannucci: Sull'ipotesi del rientro in Italia dell'Atleta, reperto archeologico attribuito a Lisippo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Vannucci con la quale chiede informazioni sulla situazione relativa al reperto archeologico «Atleta», che si ritiene attribuibile allo scultore greco Lisippo, conservata al Getty Museum di Malibù negli Stati Uniti d'America.
A tal proposito rappresento che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha recentemente disposto la confisca di tale statua.
La restituzione dell'opera è stata più volte ufficialmente richiesta dal Governo italiano, purtroppo senza risultato a causa della ritenuta impossibilità - secondo i rappresentanti del museo - di stabilire se la statua sia stata rinvenuta in acque italiane ovvero internazionali e, conseguentemente, la stessa appartenenza del reperto al patrimonio culturale dello Stato.
Così, nell'accordo del 1o agosto 2007, che pur ha consentito la restituzione di quaranta prestigiose opere all'Italia, ogni decisione relativa alla statua dell'Atleta è stata rinviata al termine del procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Pesaro.
Indubbiamente, la confisca pronunciata dal giudice italiano potrebbe aprire nuovi scenari.
Innanzi tutto, sul piano giuridico, essa è immediatamente esecutiva e il ricorso in Cassazione presentato dal museo non incide su tale esecutività. Naturalmente, trovandosi il bene all'estero, dovranno essere attivati dalla competente magistratura italiana i canali per richiedere l'assistenza in conformità alle vigenti convenzioni di cooperazione giudiziaria.
A tal proposito non risulta, però, che la Procura della Repubblica abbia ancora avviato tale procedura.
Si apre, poi, anche un nuovo scenario.
Il giudice italiano, infatti, ha accertato, da un lato, l'appartenenza della statua al patrimonio culturale italiano, ritenendo non provata - da parte dei rappresentanti del museo - la circostanza del ritrovamento della statua medesima in acque internazionali, e, dall'altro, la consapevolezza della predetta circostanza da parte del museo al momento dell'acquisto.
In altri termini, l'accertamento compiuto dal giudice supera le argomentazioni addotte dai rappresentanti del museo durante i negoziati del 2007.
Alla luce dei recenti sviluppi e in attesa della definizione del ricorso in Cassazione presentato dal museo, è stato immediatamente incaricato il Comitato per il recupero dei beni culturali istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di valutare attentamente la possibilità di recuperare al patrimonio nazionale lo splendido reperto, iniziando un'azione di rivendica del bene innanzi all'autorità giudiziaria statunitense.
Al riguardo, la regione Marche e le associazioni culturali locali hanno già dichiarato la propria disponibilità a contribuire alle spese dell'eventuale azione giudiziaria.

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ALLEGATO 8

5-02568 Pes: Sulla riorganizzazione della rete scolastica nella Regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto prospettato nell'atto in discussione circa il dimensionamento della rete scolastica in Sardegna, faccio quanto presente quanto segue.
Come è noto, la riorganizzazione della rete scolastica è competenza attribuita, dalle vigenti norme, alla Regione e agli Enti locali.
Tale attività, essendo correlata a specifici adempimenti connessi al regolare avvio dell'anno scolastico e, in particolare, alle procedure di trasferimento dei docenti e predisposizione dell'organico, avrebbe dovuto trovare compimento entro il termine del 31 dicembre 2009, eccezionalmente prorogato al 13 febbraio 2010, data di chiusura delle funzioni del sistema informativo per l'imputazione dei codici anagrafici relativi alle istituzioni scolastiche.
Per l'anno scolastico 2010/2011, relativamente alle scuole secondarie di secondo grado, nelle quali dal prossimo 1o settembre verrà data applicazione nelle prime classi ai nuovi ordinamenti scolastici, si è proceduto, da parte del Ministero e dell'Ufficio scolastico regionale, alla specifica individuazione delle confluenze degli indirizzi dei vecchi ordinamenti negli indirizzi dei nuovi ordinamenti.
Questa procedura, inerente agli ordinamenti scolastici, diversamente da quanto sopra precisato per la rete scolastica, è di competenza dell'amministrazione scolastica statale.
A tal fine l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha portato avanti detta operazione con la massima trasparenza, con il coinvolgimento della Regione e delle Province, nel rispetto delle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti dei nuovi ordinamenti e sulla base delle reali situazioni delle scuole del territorio.
Il medesimo ufficio scolastico ha inoltre fatto presente che non si sono potuti attivare ulteriori indirizzi richiesti dalle scuole e dalle Province, non risultanti dalla confluenza di cui trattasi, in quanto è operazione rientrante nelle procedure di determinazione e riorganizzazione della rete scolastica, soggetta alle procedure di riorganizzazione della rete scolastica che, come già detto, sono dalle vigenti norme attribuite alla competenza della Regione e degli Enti locali.
Ad ogni buon conto, l'ulteriore attivazione di nuovi indirizzi potrà essere disposta, a seguito delle deliberazioni della Regione e degli Enti locali, a decorrere dal 1o settembre 2011 sulla base anche delle dinamiche risultanti dalla domanda degli alunni.
Infine, comunico che la competente direzione generale del Ministero, con nota protocollo n. 3541 del 1o aprile scorso, ha invitato le direzioni scolastiche regionali ad effettuare le opportune rettifiche riguardanti l'aggiornamento al sistema dei nuovi indirizzi; ciò, allo scopo di consentire un'adeguata informazione alle famiglie degli alunni che si iscrivono alle prime classi del secondo ciclo di istruzione, tramite la funzione «cerca la scuola» e al fine di consentire la corretta determinazione dell'organico di diritto per il prossimo anno scolastico.

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ALLEGATO 9

5-02575 Polledri: Conseguenze di un intervento di ristrutturazione edilizia sull'assetto del centro storico di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Polledri e Foti, con la quale chiedono informazioni sugli effetti che potrebbero essere causati sull'assetto del centro storico di Piacenza dall'intervento di recupero dell'immobile denominato ex scuola Enel.
A tal proposito voglio anzitutto premettere che la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna ha evidenziato che l'immobile in argomento, con la relativa area di pertinenza, non presenta i requisiti per essere sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali in quanto realizzato da meno di 50 anni.
Ciò premesso, faccio comunque presente che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti ha ricevuto dal Comune di Piacenza in data 30 luglio 2008 la richiesta di parere sul piano di recupero in variante al piano regolatore generale vigente, piano che prevedeva la demolizione e la ricostruzione dell'immobile ex scuola Enel. La richiesta era motivata dal fatto che l'edificio è inserito in un contesto con presenza di edifici tutelati quali il palazzo Farnese, il Ginnasio - liceo Classico Gioia - e l'istituto Tecnico G. Romagnosi.
La Soprintendenza, in via collaborativa, aveva espresso alcune perplessità relativamente alle proposte compositive ritenendo opportuno acquisire ulteriori informazioni di dettaglio. A tal proposito voglio rappresentare che la stessa Soprintendenza ha già provveduto a richiedere al Comune di Piacenza la versione aggiornata del progetto al fine di valutarne nuovamente le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche.
Per quanto riguarda i rischi cui potrebbero essere esposti i ritrovamenti archeologici citati dagli onorevoli interroganti, faccio presente che essi furono rinvenuti nell'anno 1981 nel corso dei lavori di costruzione dell'immobile in argomento ed in quella circostanza si decise di lasciarti interrati e di proteggerli con opportune opere. In relazione ai predetti reperti, preciso che la competente Soprintendenza per i beni archeologici, ricevuta la proposta progettuale di ristrutturazione dell'edificio, non ha ravvisato elementi ostativi pur ritenendo opportuno impartire alcune prescrizioni quali l'assistenza da parte degli operatori archeologici ai lavori per riportare alla luce i reperti nonché l'esecuzione di ulteriori verifiche stratigrafiche. Per quanto riguarda, inoltre, la proposta progettuale di valorizzazione dei resti archeologici in argomento, la stessa Soprintendenza si è riservata di verificarne sia l'opportunità sia la fattibilità una volta riportate alla luce le strutture e verificato il loro stato di conservazione.
Sulla base di quanto esposto, voglio assicurare gli onorevoli interroganti che gli organi territoriali del Ministero nel corso delle varie fasi di valutazione della proposta progettuale in argomento, hanno espresso ed esprimeranno puntuali ed articolate osservazioni al fine di pervenire ad una soluzione che, nel contemperare i diversi interessi, con particolare riguardo alla salvaguardia dei resti archeologici, sia il più possibile condivisa.

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ALLEGATO 10

5-02582 Mattesini: Rafforzamento del vincolo pertinenziale dell'Archivio Vasari alla Casa Vasari di Arezzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mattesini ed altri con la quale si chiedono informazioni sulle intenzioni e le iniziative intraprese dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al rafforzamento del vincolo pertinenziale dell'Archivio Vasari conservato ad Arezzo.
A tal proposito voglio rappresentare e specificare nel dettaglio i passaggi più importanti dell'intera vicenda con alcuni aggiornamenti rispetto a quanto già detto in occasione delle risposte alle interpellanze n. 2-00520 e n. 2-00552 fornite in Aula Camera rispettivamente il 29 ottobre 2009 ed il 14 gennaio 2010.
La prima «denuncia» di trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, dell'Archivio Vasari venne presentata, a firma del signor Giovanni Festari, alla Soprintendenza archivistica per la Toscana il 9 luglio 2009.
Dall'esame di tale «denuncia», effettuato dalla Soprintendente archivistica risultò che la stessa era incompleta sia perché non era stata sottoscritta anche dalla parte pretesa acquirente (la società R.O.S.S. Engineering S.r.l.) sia perché in essa non era espressamente precisato che alla parte acquirente fosse noto il particolare «status» giuridico dell'Archivio, quale bene culturale dichiarato di notevole interesse storico e gravato anche da vincolo pertinenziale con la Casa Vasari in Arezzo.
Conseguentemente la Soprintendenza, con lettera del 29 luglio 2009, ha dichiarato tale denuncia come «non avvenuta», ai sensi del Codice; in questo modo si è conseguito il duplice effetto positivo di annullare l'efficacia della denuncia, anche ai fini del decorso del termine ordinario della prelazione e di obbligare le parti contraenti, ove interessate, a integrare gli atti incompleti e, quindi, a sottostare al termine di prelazione più lungo, fissato dal Codice, per tali casi, in centottanta giorni decorrenti dalla nuova «denuncia». Si precisa, infatti, che mentre per le denunce di vendita complete vige il termine di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione, tale termine è elevato a centottanta giorni nel caso in cui la denuncia sia incompleta.
È peraltro da aggiungere che, anche in considerazione dell'elevatissimo valore economico attribuito alla transazione, di essa è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Roma con lettera del 6 agosto 2009.
Si deve, al riguardo, precisare - anche per chiarire alcuni equivoci che sono insorti - che di tale prima «denuncia» di vendita (quella del 9 luglio 2009) nessuna comunicazione formale fu data agli enti territoriali in quanto, come detto, la stessa era improduttiva di effetti.
In data 23 settembre 2009 il signor Festari ha fatto poi pervenire alla Soprintendenza archivistica per la Toscana, una congerie di atti, dai quali si evince che egli ha provveduto sia a integrare la denuncia del luglio 2009, sia a presentare ex novo un'ulteriore denuncia di alienazione (questa volta avvenuta il 9 settembre 2009) redatta in conformità ai rilievi a suo tempo mossi dalla Soprintendenza.
All'evidenza, tali atti risultano essere stati messi a punto, fra l'altro, allo scopo di far decorrere ex novo il termine ordinario

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di sessanta giorni dato dal Codice all'Amministrazione per l'esercizio del diritto di prelazione.
Viceversa, l'Amministrazione ha ricordato al Festari che non era in alcun modo possibile tentare di eludere l'applicazione del termine sanzionatorio di 180 giorni per la prelazione, mediante una pretesa «rimessione in termini» a seguito di una nuova denuncia; ha poi contestualmente dato comunicazione a tutti gli enti territoriali interessati, come d'obbligo ai sensi del Codice, della intervenuta integrazione della «denuncia» di vendita, e quindi della sua idoneità a far decorrere i termini di legge, ancorché maggiorati a 180 giorni, per l'esercizio della prelazione.
Ovviamente, anche di tale ulteriore «denuncia» di vendita e degli atti ad essa allegati, la Soprintendente archivistica per la Toscana ha subito provveduto a dare formale comunicazione, per gli accertamenti del caso, alla Procura della Repubblica di Roma.
A seguito di quanto comunicato circa la regolarità formale dell'integrazione della denuncia di trasferimento di proprietà dell'Archivio Vasari, la competente Soprintendenza ha avviato il relativo procedimento, comportante gli accertamenti richiesti dalla legge. All'esito di tali accertamenti, indispensabili per mettere in grado l'Amministrazione di esercitare le funzioni di vigilanza e tutela, sono emerse lacune sostanziali riguardanti l'identificazione certa dell'acquirente, la sua legittimazione ad agire e il perfezionamento del negozio traslativo, tali da ritenersi non conseguita da parte dell'Amministrazione la piena e completa conoscenza degli elementi costitutivi la fattispecie negoziale.
Con note del 30 novembre 2009, prot. n. 5594 e prot. 5590, indirizzate ai recapiti della società a Mosca, sono stati infatti richiesti dalla Soprintendenza archivistica alla R.O.S.S. Engineering: il certificato di iscrizione al Registro delle persone giuridiche di Mosca, dal quale evincere la data di iscrizione al Registro, la denominazione e ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede legale della stessa; lo Statuto della R.O.S.S. Engineering; l'organigramma della Società; la dichiarazione circa la carica ricoperta dal signor Vasily Stepanov nella medesima; la Procura della Società R.O.S.S. Engineering con la quale si autorizza il signor Vasily Stepanov ad effettuare la proposta irrevocabile di acquisto dell'Archivio Vasari per la cifra di 150.000.000 euro, ovvero deliberazione degli organi societari relativa al diritto di agire senza procura.
A seguito delle lettere del 30 novembre 2009, sono stati restituiti alla Soprintendenza gli avvisi di ricevimento con le seguenti indicazioni: «Inconnu» e «Non reclamè».
Con nota del 5 febbraio 2010 inviata alla stessa Società, ma presso l'indirizzo italiano del rappresentante del venditore, la Soprintendenza archivistica per la Toscana è tornata a chiedere l'invio della documentazione in parola, comprovante la legittimazione dello Stepanov a impegnare la volontà della società medesima con una procura speciale, e i dati identificativi certi della R.O.S.S Engeneering, dando dieci giorni di tempo per provvedere.
Dieci giorni dopo lo spirare del termine, in data 2 marzo, è stato recapitato un plico contenente alcuni documenti, la maggior parte dei quali in lingua russa senza la richiesta traduzione italiana asseverata dall'ambasciata italiana in Russia o dall'ambasciata russa in Italia. Gli unici documenti con traduzione in lingua italiana non sono corredati di firme debitamente autenticate, contengono ulteriori elementi di incertezza, e riportano una delega assolutamente generica, che non fa menzione di un mandato ad acquistare le Carte Vasari per la considerevolissima cifra di 150.000.000 di euro, così come richiesto.
È appena il caso di ribadire che l'identificazione certa del soggetto acquirente delle Carte Vasari è indispensabile non solo ai fini della valutazione in merito all'esercizio del diritto di prelazione ma, ancor più, ai fini dell'esercizio delle funzioni di tutela in capo al Ministero per i beni e le attività culturali - ai sensi del

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Codice dei beni culturali - da esercitarsi nei confronti del proprietario dei beni vincolati.
Pertanto la Soprintendenza archivistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 5 e 61, comma 2 del decreto legislativo 42 del 2004, dichiarava non avvenuta e priva di ogni effetto di legge la denuncia di trasferimento dell'Archivio Vasari presentata in data 23 settembre 2009.
Intanto interveniva un fatto nuovo. La società Equitalia Gerit s.p.a., per conto del Ministero dell'economia, creditore degli eredi Festari di una somma assai prossima al milione di euro per tasse non pagate all'Erario, chiedeva ed otteneva il pignoramento e la vendita giudiziale delle Carte Vasari. Il tribunale dell'esecuzione faceva valutare l'archivio da un perito d'ufficio, il quale ne fissava in 2.600.000 euro il valore.
L'asta veniva aperta e chiusa il giorno 9 marzo 2010, per una richiesta di sospensione presentata dagli eredi Festari proprietari dell'archivio avverso la vendita coatta e accolta dal giudice dell'esecuzione. Più precisamente l'incanto è stato dichiarato sospeso per la presentazione dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di Arezzo che accoglieva l'istanza di opposizione dei Festari. Il 18 di marzo lo stesso giudice ha deciso lo scioglimento della riserva rigettando l'opposizione e disponendo la ripresa dell'asta. Tra l'altro, è da notare come lo stesso giudice sottolineava, nel provvedimento, «la non verosimiglianza di offerte di acquisto da parte di terzi per somme assolutamente ingenti e che avrebbero ben giustificato accolti o anticipazioni di pagamento del prezzo pattuito per il debito dei venditori nei confronti di Equitalia Gerit, inferiore a 1/15 del prezzo asseritamente offerto da ROSS Engineering».
Equitalia stava predisponendo gli atti necessari alla ripresa dell'incanto quando, il 20 marzo, è intervenuto il sequestro penale, confermato dal GIP del Tribunale penale di Roma con ordinanza del 22 marzo 2010.
Il Ministero continuerà a seguire con particolare attenzione la descritta vicenda del recupero dei crediti dello Stato da parte di Equitalia, riservandosi di intervenire nella procedura perché sia comunque e in ogni momento assicurata la salvaguardia del prezioso bene culturale.
Per quanto concerne il peculiare regime di tutela cui è sottoposto l'Archivio Vasari, appare opportuno, in questa sede, rimarcare quanto segue.
1. Le cosiddette «Carte Vasari» oggi presenti in Arezzo costituiscono ciò che rimane dell'archivio della famiglia Vasari, archivio che fu trattenuto presso di sé da Bonsignore Spinelli, esecutore testamentario dell'ultimo discendente dei Vasari, Francesco Maria (morto il 3 marzo 1687), per dare compiuta attuazione alle ultime volontà di costui.
Una volta esaurito l'incarico, tale complesso documentario venne inglobato nell'archivio di Casa Spinelli (poi Rasponi Spinelli), ove venne individuato da Giovanni Poggi, Soprintendente alle Gallerie a Firenze, nell'anno 1908. Lo stesso Poggi provvide anche a far dichiarare queste carte di notevole interesse storico con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione notificato in data 23 ottobre 1917.
2. Successivamente, nel 1921, il conte Luciano Rasponi Spinelli affidò l'Archivio Vasari in «deposito perpetuo» al Comune di Arezzo, a patto che esso venisse conservato nella Casa Vasari, acquistata dallo Stato nel 1911 ed eretta in Casa Museo. All'atto del deposito perpetuo rimasero per errore escluse dal trasferimento nella Casa Museo Vasari 3 unità documentarie che restarono nell'Archivio Rasponi Spinelli e ne seguirono il destino: esse si trovano oggi a New Haven, perché acquistate nel 1988 in Svizzera dalla Beinecke Library dell'Università di Yale.
3. Il notevole interesse storico delle Carte Vasari è stato poi confermato con decreti del Soprintendente archivistico della Toscana del 16 novembre 1990 e del 23 marzo 1991.
Inoltre, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emesso l'8

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marzo 1994 (e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 18 ottobre 1994), in considerazione del fatto «che le citate "Carte Vasari", ...sono state destinate fin dall'origine, in modo durevole, al servizio e decoro di "Casa Vasari", entrando con la stessa ab initio in un rapporto di complementarietà che è risultato oggettivamente valutabile, ... come risulta dalla relazione storico-archivistica...» è stato disposto «che le "Carte Vasari", come descritte nell'inventario e regesto di Alessandro Del Vita, ... sono vincolate alla "Casa Vasari" con vincolo pertinenziale iure publico...».
Si precisa che la legittimità ditale destinazione pertinenziale, che vincola, come già detto, indissolubilmente le «Carte Vasari» alla «Casa Vasari», è stata accertata dal Tar Toscana, sezione III, con sentenza n. 387 del 21 novembre 1998. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso presentato da Festari Giovanni, erede del patrimonio Rasponi Spinelli, avverso il vincolo imposto nel 1994. Si sottolinea inoltre che tale sentenza è divenuta irrevocabile perché passata in giudicato.
4. Appare pertanto evidente che sussista un peculiare «status» giuridico del carteggio vasariano, in forza del quale la conservazione, fruizione e la valorizzazione di detto carteggio può essere effettuata esclusivamente negli ambienti di Casa Vasari e sotto la vigilanza degli organi ministeriali preposti alla tutela. Una conservazione, fruizione e valorizzazione che, peraltro, detti organi hanno sempre perseguito sia intervenendo a proprie spese nel restauro dei documenti che promuovendo iniziative di conoscenza e valorizzazione (microfilmatura, pubblicazione eccetera) delle carte stesse, nonostante gli ostacoli continuamente frapposti dalla proprietà.
Voglio pertanto assicurare, anche al fine di fugare ogni ragionevole dubbio sul fatto che una volta portato all'estero, anche per una importante mostra, l'Archivio possa non rientrare ad Arezzo, che la sua ineludibile collocazione entro Casa Vasari, in forza del predetto vincolo pertinenziale imposto nel 1994 ed oramai consolidato, è attentamente presidiata dagli attuali istituti di tutela, come è stato ampiamente dimostrato anche nelle recenti vicende.
Voglio infine rappresentare in ordine alle iniziative programmate per le celebrazioni, nel 2011, del cinquecentesimo anniversario della nascita di Giorgio Vasari, che la competente Direzione generale è in attesa della proposta istitutiva di un apposito Comitato celebrativo e del programma di eventi che tale organismo vorrà elaborare, per destinarvi le risorse necessarie.
In ogni caso è intenzione del Ministero per i beni e le attività culturali sollecitare un programma di celebrazioni di alto profilo scientifico e culturale per onorare al meglio l'illustre figura di Giorgio Vasari.

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ALLEGATO 11

5-02591 Marco Carra: Sul regolamento della scuola dell'infanzia del comune di Goito (MN).

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione su cui verte l'atto in discussione, relativa al regolamento della scuola dell'infanzia paritaria adottato dal comune di Goito con deliberazione consiliare n. 3 del 22 febbraio 2010, è anche oggetto dell'interpellanza urgente del medesimo interrogante ed altri n. 2-00636, sulla quale il Governo ha già riferito nella seduta dell'Assemblea della Camera del 12 marzo scorso.
Nel confermare quanto è stato già comunicato rispondendo all'atto n. 2-00636, va preliminarmente ricordato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 10 marzo, recante norme sulla parità scolastica, prevede che «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa».
Ciò premesso, vengo allo specifico caso segnalato.
A tale riguardo, il Sindaco di Goito, con sue note in data 24 febbraio e 25 marzo scorso, ha ribadito che la scuola dell'infanzia comunale oggetto dell'interrogazione è una scuola paritaria gestita dall'Ente locale, i cui programmi didattici sono conformi agli ordinamenti generali dell'istruzione e alle disposizioni normative vigenti e il cui personale docente, fornito dei necessari titoli, proviene, giusta apposite convenzioni, in parte dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e in parte dalla Casa Madre delle Suore Orsoline.
Secondo quanto evidenziato dal Sindaco, il Regolamento della scuola in parola si limita a fotografare una situazione di fatto che dura da anni e il suo scopo è quello di fornire una giusta e corretta informazione all'utenza; per l'iscrizione, comunque, non viene richiesto alcun requisito od orientamento sociale, culturale, o religioso. Il Regolamento non fa riferimento alla provenienza dei bambini da una famiglia cattolica o cristiana e in nessun caso parla di provenienza familiare. Non fa mai riferimenti religiosi, ma solo nella premessa informa l'utenza che la scuola svolge la propria attività educativa secondo «una visione cristiana della vita».
Il Sindaco ha ulteriormente sottolineato che la scuola dell'infanzia di Goito è un'istituzione paritaria aperta a tutti senza alcuna discriminazione ed ha inoltre fatto presente che, non essendo richiesto alcun dato sensibile agli iscrivendi, non sussistono particolari problemi di trattamento di dati personali. In tal senso il medesimo Sindaco ha risposto al Garante per la protezione dei dati personali a seguito di una richiesta d'informazione volta ad accertare il rispetto, da parte del Comune, delle norme contenute nel decreto legislativo n. 296 del 2003.

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In merito, poi, alla dichiarazione che avrebbe rilasciato alla stampa il 25 febbraio 2010, il Sindaco, interpellato per le vie brevi dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Mantova, ha precisato di non aver mai affermato di aver chiesto e ricevuto dal Ministero l'avallo sul Regolamento di cui trattasi.
Per completezza di quadro informativo, faccio infine presente che nel territorio comunale di Goito il servizio pubblico di scuola dell'infanzia è offerto, oltre che dalla suddetta scuola comunale dell'infanzia, anche dalle scuole dell'infanzia dipendenti dall'Istituto comprensivo statale di Goito.

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ALLEGATO 12

5-02609 Antonino Russo: Disposizioni per il miglioramento dell'offerta didattica per l'anno scolastico 2010-2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione ai vari quesiti formulati nell'atto in discussione, comunico quanto segue.
Riguardo al primo quesito, relativo all'insegnamento della classe A-58 nel contesto della revisione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, faccio presente che non è stato ancora definito lo schema di regolamento sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. Il problema segnalato è all'attenzione e troverà soluzione al momento della definizione del medesimo regolamento.
Lo stesso dicasi anche per il secondo quesito posto, concernente i docenti di strumento musicale e delle altre materie di indirizzo dei licei coreutico-musicali, in quanto sono in via di definizione le classi di concorso relative alle discipline specifiche dei medesimi licei.
Passando al terzo quesito, concernente l'assegnazione ad ogni alunno delle ore di sostegno richieste, in deroga al tetto massimo consentito, in presenza di certificazione di handicap grave, va detto che la tematica è stata affrontata nella circolare n. 37 del 13 aprile 2010, con la quale è stato trasmesso alle direzioni scolastiche regionali lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2010/2011.
In particolare, nella suddetta circolare si è preliminarmente richiamata la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato:
l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge finanziaria 2008, varata durante la precedente legislatura, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
l'illegittimità dell'articolo 2, comma 414, della stessa legge finanziaria, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

È stata, pertanto, abrogata la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Ai fini di una corretta attuazione della pronuncia della Consulta, il Ministero si è riservato di fornire ulteriori, specifiche indicazioni nella circolare sull'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, indicazioni che dovranno scaturire da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.

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Nella sopra citata circolare si è, fra l'altro, evidenziato che la Corte Costituzionale non ha invece rivolto censure al comma 414 sopra menzionato, nella parte in cui prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, nell'anno scolastico 2010/2011, ultimo anno del triennio, determinare un organico di diritto di complessivi 63.348 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'anno scolastico 2010/2011, comprensiva dell'ultima quota di incremento pari 4.885 unità. La terza quota del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.
Per completezza di quadro espositivo, nella suddetta Tabella E è stata aggiunta la colonna C, che riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili in ciascuna regione nell'anno 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto che di quella di organico di fatto.
Inoltre, sempre nella citata circolare n. 37, si è fatto presente che, ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.
Si è pure fatto presente che i direttori scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
E ancora, si è ricordato che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del Regolamento sul dimensionamento.
Infine, si è raccomandata la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.
Con riferimento all'ultimo punto dell'interrogazione, concernente la richiesta di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l'anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e scienze della formazione, la richiesta stessa non può avere seguito con un atto di carattere amministrativo occorrendo una specifica norma di legge. Va peraltro considerato che una eventuale disposizione normativa in tal senso andrebbe ad ampliare ulteriormente la platea degli aspiranti alla stabilizzazione del posto, mediante lo scorrimento delle graduatorie che il legislatore, invece, aveva inteso chiudere a nuovi accessi per attuare un nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente volto ad evitare la formazione di un ulteriore esubero di personale precario, le cui aspettative di stabilizzazione non potrebbero essere soddisfatte in base alle concrete capacità di assorbimento del sistema scolastico.