CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 APRILE 2010

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ALLEGATO 1

5-02715 Milo e Zeller: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se la misura agevolativa consistente nella detassazione degli investimenti in macchinari, introdotta dal decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, si applica anche agli investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, consistenti nella struttura edile strettamente necessaria al funzionamento delle stazioni, ivi compresi gli ancoraggi per le funi e le fondamenta, la sala per i motori e i contrappesi, le rampe di accesso, la sala d'attesa, il vano cassa, i servizi, l'involucro e il tetto.
Al riguardo si osserva che agevolazione (cosiddetta Tremonti-ter), introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009), consiste nella deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari o nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 fatti a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.
Con circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l'Agenzia delle entrate ha specificato che ai fini della verifica della riconducibilità di determinati beni nell'ambito della divisione 28 della tabella Ateco 2007 (curata dall'Istituto nazionale di statistica avvalendosi di un apposito Comitato) valgono anche le indicazioni contenute nei documenti denominati «Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione» ed «Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche» (anch'essi elaborati dall'Istat).
Quest'ultimo documento, alla voce «funivie», distingue tra la fabbricazione dei meccanismi di trazione per le funivie (riconducibile alla sottocategoria 28.22.09), e la fabbricazione delle cabine per le medesime (riconducibile alla sottocategoria 30.20.02), mentre non fornisce, nell'ambito della suddetta voce «funivie», ulteriori indicazioni sugli altri investimenti indicati nell'interrogazione.
Stante la descritta incertezza, l'Agenzia delle entrate ritiene necessario acquisire il parere dell'Istat in merito alla riconducibilità nell'ambito della divisione 28 degli investimenti specificati nell'interrogazione in esame.
Relativamente poi all'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2010 la misura agevolativa di cui trattasi, si fa presente in primo luogo che l'agevolazione scade il 30 giugno 2010 e, quindi, al momento sembra prematuro prendere in considerazione l'eventualità di una proroga; in ogni caso, una determinazione in tal senso non può non tener conto delle implicazioni sul gettito erariale, in disparte le valutazioni di carattere politico.

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ALLEGATO 2

Legge Comunitaria 2009 (Emendamenti C. 2449-B Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009», trasmessi dalla XIV Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.5 Relatore, relativamente agli aspetti di competenza, e sull'emendamento Fluvi 24.1;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fluvi 24.2, Fluvi 24.3, Zeller 25.9, Aniello Formisano 25.2, Gozi 25.4 e Gozi 25.5.