CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02511 Schirru: Interventi per contrastare il fenomeno del caporalato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Schirru, inerente il fenomeno del cosiddetto caporalato e, più in generale, dello sfruttamento della manodopera, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Preliminarmente, pare opportuno precisare che l'attività di vigilanza nei cantieri dell'isola della Maddalena, ha avuto inizio solo a seguito del rilascio (9 febbraio 2009), da parte della Amministrazione che rappresento, del provvedimento di nulla osta di segretezza (Nos), in conformità a quanto stabilito nel «Protocollo d'intesa per la tutela delle condizioni di lavoro nei cantieri dell'isola della Maddalena relativi alla realizzazione delle infrastrutture del G8 del 2009», sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Dipartimento della Protezione Civile.
Per quanto sopra specificato, nel periodo antecedente all'emissione del predetto provvedimento, la competente DPL di Sassari non ha potuto procedere ad effettuare gli accertamenti ispettivi, attese le ricordate esigenze di segretezza delle opere da realizzare.
Tuttavia, nel corso di tale periodo il predetto Ufficio ha svolto le attività di promozione e informazione di cui agli articoli 2 e 3 del citato Protocollo, provvedendo, tra l'altro, ad istituire un Presidio stabile costituito da personale dotato di specifiche professionalità.
Nel periodo successivo al rilascio del NOS, un team di 15 ispettori ha provveduto ad effettuare accertamenti nei cantieri di che trattasi.
Dai dati provvisori (in quanto gli accertamenti non sono ancora conclusi) forniti dal competente ufficio provinciale del lavoro risulta che sono stati ispezionati 16 cantieri (8 dei quali irregolari), che le aziende sottoposte ad accertamenti sono state 59 (17 delle quali irregolari) e che è stata verificata la regolarità del rapporto di lavoro di 586 lavoratori (98 dei quali irregolari e 4 in nero).
Sono, inoltre, stati contestati 109 illeciti amministrativi ed irrogate sanzioni amministrative per un ammontare pari a euro 43.083; sono stati accertati 156 illeciti penali, le relative sanzioni ammontano a euro 72.716.
I principali illeciti riscontrati nei cantieri ispezionati riguardano la violazione della normativa in materia di riposi giornalieri e settimanali nonché di lavoro straordinario; l'errata qualificazione dei rapporti di lavoro; i distacchi illeciti; la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel corso degli accertamenti sono inoltre emerse fattispecie riconducibili ad un'illecita interposizione nelle prestazioni di manodopera; di ciò è stata data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
Tanto premesso, con riferimento alle iniziative intraprese dal Governo in ordine alle problematiche evidenziate nel presente atto parlamentare, faccio presente quanto segue.
L'Amministrazione che rappresento, in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva ministeriale inerente «Servizi ispettivi e attività di vigilanza» del 18 settembre 2008, intende proseguire nell'attività

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di programmazione della vigilanza sulla base delle peculiarità dei fenomeni di irregolarità nei diversi ambiti locali.
Sono state, pertanto, esaminate le proposte provenienti dai competenti uffici regionali del lavoro i quali, in forza della approfondita conoscenza delle realtà socio-economiche locali, hanno individuato quei fenomeni, maggiormente rilevanti nei rispettivi ambiti territoriali, su cui indirizzare l'attività ispettiva.
L'azione ispettiva sarà, dunque, indirizzata sui fenomeni del caporalato, del lavoro nero e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione per il settore dell'edilizia ove si è riscontrata una maggiore concentrazione degli stessi.
La problematica del caporalato, in particolare, si inserisce in quella relativa al controllo sulla regolarità dei contratti di appalto e subappalto, rispetto ai quali la predetta Direttiva ha chiarito che gli stessi dovranno essere oggetto di specifico e attento esame da parte dei competenti organi di vigilanza.
Conseguentemente, anche con riferimento al corrente anno, è emersa la necessità di verificare le modalità attuative dei contratti di appalto in ordine all'autenticità degli stessi e alla corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale da parte di appaltatori e subappaltatori.
Da ultimo, sotto il profilo preventivo, considerato che gli incidenti sul lavoro nel settore edilizio rappresentano, per gravità, una componente numericamente rilevante rispetto alla globalità del fenomeno infortunistico, si ritiene che la vigilanza tecnica debba essere condotta prestando particolare attenzione al rapporto appalti-subappalti (laddove sussistenti).

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ALLEGATO 2

5-02625 Fedriga: Operatività del Fondo per le vittime dell'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Fedriga, relativo alla tempistica dei regolamenti attuativi delle disposizioni istitutive del Fondo per le vittime dell'amianto (articolo 1, commi 241-246, legge n. 244 del 2007), passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'Inail, dall'Ipsema e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Come accennato nel presente atto parlamentare, uno schema di regolamento era stato già predisposto dall'Amministrazione che rappresento e sottoposto al Consiglio di Stato che, nell'adunanza del 6 ottobre 2008, esprimendo un parere interlocutorio, formulava osservazioni e chiedeva chiarimenti ed integrazioni, soprattutto in tema di modalità di erogazione della rendita di che trattasi, di finanziamento del Fondo e di assetto del Comitato amministratore del Fondo medesimo.
Preciso, inoltre, che il predetto Organo ha condiviso la scelta operata dal Ministero che rappresento di accorpare i previsti regolamenti attuativi (comma 245, comma 246, articolo 1, legge n. 244 del 2007) in un unico provvedimento, ai fini di una maggiore organicità della disciplina e per economia di produzione normativa.
Sono seguiti diversi incontri tra le parti istituzionalmente interessate ed è stato predisposto un nuovo schema di regolamento tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.
Da ultimo, il 25 febbraio scorso, il testo riformulato, condiviso dal concertante Ministero dell'economia e delle finanze (che ha chiesto l'inserimento di un'ulteriore clausola di neutralità finanziaria), è stato nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.
Una volta acquisito il relativo parere lo schema di regolamento potrà proseguire il proprio iter fino alla definitiva approvazione, ed è intento dell'Amministrazione che rappresento che ciò avvenga il più celermente possibile, in modo da consentire ai destinatari delle disposizioni in argomento di fruire dei benefici loro riconosciuti dalla vigente normativa.

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ALLEGATO 3

5-02633 Porcino: Interventi per la tutela occupazionale nell'ambito di una struttura sanitaria a Crotone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla vicenda portata all'attenzione dall'onorevole Porcino relativa alla situazione della Casa di cura «Villa Giose», di Crotone, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dalla Regione Calabria, dalla Prefettura di Crotone, dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
La situazione di crisi descritta nel presente atto parlamentare, dovuta essenzialmente alla forte esposizione debitoria dei proprietari dell'azienda, ha avuto inizio a far data dall'anno 2007; in considerazione di ciò, è stata proposta istanza di fallimento innanzi al Tribunale di Crotone dai diversi fornitori e dai dipendenti della clinica.
L'azienda, per scongiurare il fallimento, ha ceduto una parte delle quote societarie ad alcuni acquirenti; ciò ha consentito, (per un importo di circa 170 mila euro) di saldare le retribuzioni relative all'anno 2007.
Ad oggi, con riferimento all'anno 2008, l'Ufficio del lavoro territorialmente competente ha riconosciuto le mensilità di debito a carico dell'azienda nei confronti di tutti i dipendenti e ha proceduto a notificare le relative diffide accertative; in proposito l'azienda ha effettuato richieste di tentativo di conciliazione che risultano ancora in corso di espletamento.
La Prefettura di Crotone ha comunicato che, allo scopo di individuare eventuali possibili percorsi risolutivi della situazione di crisi della casa di cura «Villa Giose», ha attivato, unitamente agli enti locali ed all'Azienda Sanitaria Provinciale, per circa un anno, un complesso tavolo di intermediazione che però non ha conseguito gli esiti sperati.
La Regione Calabria ha inoltre reso noto che, all'inizio del 2009 e, per l'intero anno, è stata approvata la CIG in deroga per il personale, al fine di consentire all'azienda di procedere all'avvio dell'attività con un piano di rilancio aziendale; lo scorso 10 marzo è stato siglato l'accordo relativo alla concessione di una proroga di sei mesi degli ammortizzatori sociali in deroga in favore di 58 dipendenti.
La Regione ha, inoltre, comunicato che provvederà a mettere in campo le politiche attive previste per i percettori degli ammortizzatori sociali, ricorrendo, a tal fine, alle risorse del Fondo sociale europeo.
Naturalmente, al fine di valutare le concrete prospettive operative, occorre considerare anche il notevole ridimensionato del budget assegnato (conseguente l'attuazione del piano sanitario regionale diretto a risolvere la grave situazione del sistema sanitario calabrese), verificare il rinnovo, alla casa di cura in parola, dell'autorizzazione ad operare e dell'accreditamento al servizio sanitario regionale, nonché attendere gli esiti delle vicende giudiziarie avviate e tuttora in corso.
In conclusione, non posso che manifestare la più ampia disponibilità a valutare, anche nell'ambito di un apposito tavolo di confronto, ogni proposta volta a risolvere la situazione in argomento, in considerazione della sua preminente rilevanza sia sotto il profilo occupazionale che sanitario.

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ALLEGATO 4

5-02645 Damiano: Ammortizzatori sociali in deroga per il comparto delle cooperative di portabagagli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Damiano, inerente la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle cooperative di portabagagli, operanti nel settore degli appalti ferroviari, passo ad illustrare quanto segue.
L'Accordo governativo, al quale l'interrogante fa riferimento, è stato sottoscritto tra le società cooperative portabagagli e le Parti sociali, in data 13 ottobre 2009, ma si è perfezionato solo nel mese di febbraio 2010 allorquando sono pervenuti i prescritti assensi delle Regioni.
Al riguardo ricordo che l'articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede la possibilità che le Regioni partecipino alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito in parola e che il 26 febbraio dello scorso anno, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato stipulato il relativo Accordo di attuazione.
A seguito di ciò, l'Amministrazione che rappresento ha tempestivamente avviato la predisposizione, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo schema di decreto interministeriale, ai sensi del comma 9 del citato articolo 19, decreto-legge n. 185 del 2008.
Pertanto, una volta completato il procedimento di adozione del predetto decreto interministeriale, si potrà procedere alla formulazione dei decreti direttoriali aventi ad oggetto la concessione della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione o di mobilità in favore dei lavoratori di che trattasi.

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ALLEGATO 5

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: misura percentuale inserire la seguente: rispetto.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo;
al medesimo comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: iscritti alle casse inserire le seguenti: o enti.
1. 500. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

«Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo»

Art. 1.
(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera a) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1o giugno 2011.
2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.
3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:
a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;
b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;
c) non aver superato quindici giornate lavorative in cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'arco dei due anni precedenti,

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comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.
5. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.
6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: «4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».
8. A decorrere dal 1o giugno 2011, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto, calcolata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: «2-bis. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato».
9. I lavoratori appartenenti al gruppo A) del citato decreto ministeriale 15 marzo 2005, che non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-bis, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.
10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: «Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore

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non superi i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10».
11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri». Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283, è abrogato.
12. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «a contribuzioni versate o accreditate in loro favore comprese quelle per prosecuzione volontaria. La contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo deve essere pari ad almeno due terzi».
13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine della maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi del comma 1».
14. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole «52 anni» sono sostituite dalle seguenti: «47 anni» e le parole «47 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»; al comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, è abrogato il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, diverse da quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del

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diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza.
18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.
21. Ai fini di cui al presente articolo, per lavoratori si intendono i lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti tra le categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al comma 1.

Art. 2.
(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio è individuale. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il foglio di ingaggio è sottoscritto dalle parti e corrisposto al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.
2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.
3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.
4. Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività

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dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L'ispettorato del lavoro di cui al periodo precedente comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.
5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del «certificato di agibilità ENPALS», da effettuarsi unicamente con la procedura on-line istituita presso il portale dell'ENPALS, il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'ENPALS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel «certificato di agibilità ENPALS» devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'ENPALS e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del «certificato di agibilità ENPALS».

Art. 3.
(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.
2. È agente dell'artista di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta i lavoratori dello spettacolo, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;
e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

3. L'attività professionale di agente è incompatibile con quella di produttore e in nessun caso può essere svolta da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
4. È interdetto l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.
5. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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6. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: «le agenzie teatrali» sono inserite le seguenti: «e le agenzie degli artisti dello spettacolo».

Art. 4.
(Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
3. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti, nel registro di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata dalla Commissione di cui al comma 4.
4. Per la valutazione delle domande di cui al comma 3, è nominata con il decreto di cui al comma 6, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri.
5. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-quater del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.
7. La figura professionale della «maschera», operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; a tal fine, per la citata figura professionale non si applica quanto disposto dal comma 7 al comma 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2009, n. 235.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,

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quanto all'anno 2011, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Limitatamente all'anno 2011, l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è incrementata, per gli iscritti alle gestioni dell'ENPALS, sino alla misura di due punti percentuali.
3. Per l'anno 2011 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, un contributo di solidarietà straordinario, pari al tre per cento, per gli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.