CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise (Atto n. 189);
valutata positivamente la scelta di inserire nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche le norme relative ai tabacchi lavorati;
rilevato come le modifiche al predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 consentono di realizzare opportune precisazioni e specificazioni al contenuto di talune previsioni, aggiornando inoltre i riferimenti in esse contenuti;
sottolineata l'esigenza di recepire al più presto nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/118/CE, nonché di adottare in tempi rapidi i provvedimenti attuativi di rango secondario previsti dallo schema di decreto, al fine di consentire agli operatori ed alle amministrazioni interessate di conoscere le nuove previsioni in essa contenute e di adeguare conseguentemente le proprie prassi operative alle nuove norme;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, il quale è stato abrogato dall'articolo 186 del regolamento (CE) n. 450/2008;
b) con riferimento al numero 2 della lettera c) dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento, ivi contenuto, alla legge n. 76 del 1985, la quale è abrogata dall'articolo 4 del medesimo schema;
c) con riferimento alla lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina degli abbuoni di imposta per perdita irrimediabile o distruzione dei prodotti in regime sospensivo, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare che, qualora la predetta perdita o distruzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è dovuta a reati di terzi, la procedura di riscossione dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, e che, qualora non risulti il coinvolgimento del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo, riprendendo quanto già previsto in merito nell'attuale formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del vigente comma 1 del predetto articolo 4, ed estendendo

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tali previsioni anche ai tabacchi lavorati;
d) con riferimento alla lettera l) dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina sulla circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 7 del predetto articolo 10, al fine di precisare che sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da soggetti diversi da un privato, ai sensi della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 10, sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da parte di un privato, ai sensi della lettera b) del predetto comma 2, devono comunque essere commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957, al fine di evitare il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi;
e) con riferimento alla lettera r) dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 504, relativo alla disciplina della prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa, valuti il Governo l'opportunità di unificare, al comma 1, il termine di prescrizione decennale dei crediti concernenti le accise sui tabacchi lavorati con quello quinquennale previsto per i crediti concernenti le accise sugli altri prodotti, anche in considerazione del fatto che la rifusione nell'ambito del decreto legislativo n. 504 della disciplina concernente i tabacchi lavorati è finalizzata ad armonizzare complessivamente la normativa applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa;
f) con riferimento all'articolo 2 dello schema, recante le disposizioni di carattere transitorio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e di cui al regolamento (CE) n. 684/2009, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa sia ancora consentito l'utilizzo del documento di accompagnamento cartaceo attualmente previsto, in luogo del documento amministrativo elettronico previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 504;
g) con riferimento all'articolo 4 dello schema, verifichi il Governo l'opportunità di integrare l'elenco delle disposizioni da abrogare, inserendovi anche quelle disposizioni il cui contenuto risulti ormai compreso nel Capo III-bis del decreto legislativo n. 504, inserito nel corpo del citato decreto dalla lettera nn) dell'articolo 1 dello schema.

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ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. (Testo unificato C. 136 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, legge quadro per lo spettacolo dal vivo;
condivisa l'esigenza di definire una normativa quadro sullo spettacolo dal vivo, al fine di coordinare le competenze spettanti in materia allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, e di stabilire i principi fondamentali cui dovrà attenersi l'azione pubblica in tale settore;
evidenziato come il provvedimento reca un ampio ventaglio di misure agevolative di carattere tributario, alcune delle quali devono essere formulate in termini più chiari, anche al fine di integrarle nel contesto più complessivo dell'ordinamento fiscale e di assicurarne la compatibilità con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che i criteri, le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno alla riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo previsti dal comma 1 del medesimo articolo 8 sono determinati con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a riformulare la previsione, introducendo inoltre nell'articolo 15 un'autonoma disposizione, la quale preveda che i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di natura tributaria previste dal provvedimento siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ed eventualmente prevedendo che, per le imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 5 del 2009 si applicano anche alle operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate in data successiva al 2009;
b) sempre con riferimento all'articolo 8, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 5, il quale, nel limitarsi sostanzialmente a rinviare alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 15, non sembra avere un autonomo contenuto normativo;
c) provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 11, atteso che le modalità per finanziare l'incremento del 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, individuate, tra l'altro, utilizzando 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali,

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nonché il gettito dell'addizionale del 25 per cento sull'imposta sul reddito applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (cosiddetta «porno-tax») non sembrano concretamente praticabili, oltre a sovrapporsi in parte con le modalità di finanziamento del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dall'articolo 13 del provvedimento;
d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che le risorse del Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo 12 presso l'Istituto per il Credito sportivo, possono essere investite temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in considerazione della sostanziale esiguità delle risorse stesse, dei potenziali rischi che alcuni di tali investimenti finanziari potrebbero determinare e della loro incongruità con le finalità istituzionali del Fondo medesimo, sopprimendo conseguentemente anche il comma 6;
e) con riferimento al comma 2 dell'articolo 13, il quale definisce la dotazione ed individua le fonti di finanziamento del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dal medesimo articolo, provveda la Commissione di merito a:
stabilire che la dotazione del Fondo è stabilita entro una misura massima da definirsi in considerazione della potenziale variabilità delle risorse ad esso destinate;
modificare la lettera b), nel senso di prevedere che al Fondo affluisca l'intero gettito dell'addizionale applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico;
sopprimere la lettera c), la quale prevede che ad esso sia destinato il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;
sopprimere la lettera d), la quale prevede che ad esso affluisca il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato;
individuare ulteriori forme di finanziamento del Fondo;
f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale definisce la dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti istituito dal comma 1 del medesimo articolo 14, provveda la Commissione di merito a stabilire che la dotazione del Fondo è fissata entro una misura massima da definirsi;
g) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale prevede che affluiscono al predetto Fondo anche risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, anche in considerazione della sostanziale aleatorietà di tali risorse, che sono del resto già preordinate ad altre finalità;
h) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione, ovvero reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, la quale risulta formulata in termini non perspicui, integrando invece il medesimo articolo 15, nel senso di riconoscere alle imprese operanti nel settore dello spettacolo un credito di imposta per gli investimenti per attività di formazione, ovvero

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per il recupero, il ripristino o l'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;
i) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede il riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore, provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione, specificando che i crediti d'imposta spettano alle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, indicando un tetto massimo di spesa e prevedendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione dei predetti crediti d'imposta, nonché le tipologie degli investimenti agevolabili, siano definiti con uno o più decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
l) con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede una «deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro», provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, atteso che l'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986 già prevede la detraibilità del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
m) con riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di sopprimere la previsione concernente la riduzione dell'aliquota IVA, che risulta indeterminata sia per quanto riguarda l'aliquota applicabile sia per quanto attiene ai beni o servizi cui si applicherebbe l'aliquota ridotta, e che rischia di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di IVA;
n) con riferimento alle lettera e) del comma 2, il quale prevede «la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani», provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, integrando invece il contenuto dell'attuale lettera b) del medesimo comma 2, nel senso di prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese discografiche relative alla produzione, promozione e commercializzazione delle opere prime musicali realizzate da artisti italiani, indicando un tetto massimo di spesa e stabilendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione del predetto credito d'imposta, nonché le tipologie delle spese agevolabili sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
o) con riferimento al comma 3 dell'articolo 15, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di riconoscere la deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese, sostenute dai medesimi soggetti, relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, nei limiti di un tetto massimo;

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p) con riferimento al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15, il quale prevede che alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: «a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico», che non sembrano connettersi con la parte precedente del periodo, introducendo invece nel corpo dell'articolo 15 un'autonoma disposizione volta ad estendere anche al settore della produzione di video gli incentivi fiscali di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
q) con riferimento al comma 5 dell'articolo 15, il quale estende alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate «dal Fondo» il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra sovrapporsi con altre agevolazioni recate dal medesimo articolo 15;
r) con riferimento al comma 7 dell'articolo 15, il quale stabilisce che ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 relative alla società sportive dilettantistiche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di prevedere che tali disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
s) con riferimento al comma 8 dell'articolo 15, il quale prevede, a partire dall'anno 2011, la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per la frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la detraibilità, per un importo non superiore a 210 euro, delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, precisando che tale ulteriore detraibilità spetta per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi;
t) con riferimento al complesso delle agevolazioni tributarie recate dall'articolo 15, provveda la Commissione di merito a stabilire che la loro efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione alla Commissione europea, nonché a prevedere che le disposizioni applicative delle predette agevolazioni sono dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
u) con riferimento alla lettera h) del comma 6 dell'articolo 22, la quale prevede che il Consiglio dello spettacolo dal vivo istituito dal comma 1 del medesimo articolo esprime parere vincolanti sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, risultando improprio prevedere il coinvolgimento del Consiglio nelle decisioni relative all'accesso al credito di singoli soggetti;
v) con riferimento alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 27, la quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione agevolativa, la quale risulta sostanzialmente indeterminata;

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z) con riferimento al comma 4 dell'articolo 27, il quale prevede che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di lasciare ai singoli comuni, nell'esercizio della loro autonomia tributaria, la decisione in merito all'esenzione da tale tassa, la quale spetta ai comuni stessi, e prevedendo inoltre che la medesima esenzione, i cui oneri dovranno essere integralmente a carico dei predetti comuni, possa essere riconosciuta anche in favore dei circhi che non prevedano la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali;
aa) con riferimento all'articolo 28, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura di natura non temporanea, atteso che molti degli oneri determinati dal provvedimento, segnatamente quelli legati alle norme di carattere tributario, hanno carattere permanente.