CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario ad Alto Livello, organizzato dall'OCSE, sul tema della sostenibilità della ripresa economica globale (18 febbraio 2010).

RELAZIONE

Il 18 febbraio 2010 si è svolto a Parigi un seminario di Alto Livello presso l'OCSE, sulla sostenibilità della ripresa economica globale. A tale seminario - per il quale era stata originariamente designata una delegazione della Camera dei deputati composta da un rappresentante per ciascuna delle Commissioni V (Bilancio) e XI (Lavoro) - ha partecipato il deputato Giuliano Cazzola, in rappresentanza della XI Commissione, essendo stato il rappresentante designato in nome della V Commissione, per un improrogabile impegno parlamentare, impossibilitato a prendere parte all'evento.
Al riguardo, si ricorda anzitutto che all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), istituita con la Convenzione di Parigi firmata il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 30 settembre 1961, attualmente aderiscono 30 Paesi industrializzati, dai quali provengono i due terzi dell'intera produzione mondiale di beni e servizi ed i tre quinti delle esportazioni complessive. L'adesione all'OCSE è condizionata all'impegno da parte dello Stato richiedente di avere un'economia di mercato ed una democrazia di tipo pluralistico.
Dall'ottobre 2003 l'OCSE ha lanciato un programma di Seminari tematici di alto livello con lo scopo di far conoscere la propria attività ai parlamentari dei Paesi membri e di conoscere altresì il loro punto di vista sulle analisi politiche effettuate dall'Organizzazione.
Si segnala, quindi, che il Seminario del 18 febbraio scorso è stato incentrato sulle prospettive economiche, sull'impatto sociale della crisi in atto a livello mondiale, sulla trasparenza e l'integrità nei settori pubblico e privato e sulla cosiddetta «crescita verde».
La sessione mattutina si è aperta con la relazione del Capo economista dell'Organizzazione, Pier Carlo Padoan, il quale ha evidenziato, in linea generale, come le condizioni dei mercati finanziari siano migliorate e la ripresa sia in corso, sebbene assai fragile. Quanto all'inflazione, è atteso un incremento, che non sarà rilevante e che non deve suscitare particolare preoccupazione. L'aspetto più negativo della bassa inflazione è la debolezza del mercato del lavoro, che tuttavia presenta andamenti meno critici nell'area dell'euro, grazie alle misure pubbliche di sostegno che sono state applicate in alcuni Paesi. L'economia ha evitato il peggio grazie agli interventi di finanziamento dell'economia reale e alle masse di liquidità immesse nei mercati. In questo ambito, è stato fatto presente che si pone un primo problema ai policies makers nei prossimi mesi. Secondo Padoan, infatti, quando la crescita diverrà più stabile molti settori del sistema economico non saranno più sostenibili. Si dovranno quindi individuare delle priorità a supporto dei principali fenomeni di innovazione. Un Paese esportatore come l'Italia può altresì fare affidamento sui mercati emergenti, che vanno molto meglio delle economie sviluppate, in quanto sono stati meno colpiti dalla crisi e hanno adottato politiche di riforma. Il pacchetto di stimolo cinese è stato fondamentale e

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ha prodotto effetti in senso contrario a tutte le previsioni negative. L'espansione delle economie emergenti si riscontra negli spread che si sono ridotti, mentre la recessione ha ridotto gli squilibri globali tra crediti e debiti. Nel contesto della crescita del commercio mondiale saranno avvantaggiati i Paesi con più convenienti margini fiscali; ma verrà, prima o poi, il momento della verità. Le misure di stimolo, infatti, non possono durare all'infinito. Quando verrà il tempo di lasciarsi alle spalle la fase di supporto occorrerà evitare che la fuoriuscita incida negativamente sulla ripresa, con valutazioni che dovranno essere adeguate a ciascuno specifico contesto nazionale. Le conseguenze delle politiche di supporto produrranno i loro effetti per alcuni anni, mentre la popolazione sta invecchiando e ciò contribuirà ad una crescita debole. Poiché l'indebitamento pubblico è cresciuto ovunque, i mercati finanziari dovranno finanziare nuovo debito. Ad avviso dell'esponente dell'OCSE, è necessario, pertanto, ridurre le spese pubbliche per stimolare la crescita e usare la leva fiscale in modo selettivo, riducendo la tassazione sulle imprese.
Dopo un breve dibattito, la sessione mattutina è proseguita con una comunicazione del direttore dell'OCSE, Anthony Gooch, il quale ha illustrato lo stato delle relazioni dell'Organizzazione con i Parlamenti nazionali. In particolare, è stata evidenziata la possibilità di realizzare nel prossimo futuro un network di parlamentari più stabile e strutturato, a cui pervenire attraverso passi successivi, come la realizzazione di una newsletter a cadenza fissa, lo svolgimento di riunioni virtuali, la creazione di punti di contatto nazionali all'interno dell'OCSE.
La sessione mattutina si è conclusa con la relazione del prof. Stefano Scarpetta, il quale ha innanzitutto messo in evidenza lo scarto prodotto dalla crisi sui livelli d'occupazione. Nel 2007 era stato raggiunto il livello d'impiego massimo da almeno 25 anni: i 2/3 della popolazione in età di lavoro erano occupati (+8 per cento rispetto ai primi anni 2000). Nel 2009 si è riscontrato invece il tasso più alto di disoccupazione. Nel 2010, nei Paesi OCSE, la ripresa modesta non determinerà significativi impatti sull'occupazione (il tasso sarà pari all'8,5 per cento con 20 milioni di posti in meno). Nel 2011 le cose andranno meglio, ma la situazione resterà nel complesso molto difficile con lunghi periodi di disoccupazione.
Quanto alle caratteristiche della disoccupazione (secondo Scarpetta un cambiamento tanto radicale non è mai avvenuto in passato in nessuno dei Paesi OCSE) se ne riscontrano di due tipi: una perdita di posti in conseguenza del calo del PIL (in particolare nel settore delle costruzioni, come in Spagna); una riduzione delle ore lavorate (come nel caso della Germania). I giovani sono quelli più colpiti a fronte di un lieve incremento per altri gruppi d'età. La quasi totalità dei posti di lavoro persi sono quelli di lavoratori con contratti precari (più uomini che donne) e saranno necessari molti anni per riassorbire tali perdite.
Per quanto concerne le politiche da mettere in campo, Scarpetta rileva che occorre aiutare in primo luogo coloro che hanno perso il lavoro e rischiano condizioni di povertà, evitare il più possibile l'incancrenirsi di casi di disoccupazione di lunga durata e rilanciare la domanda di manodopera. Nei diversi Paesi vi sono state molte differenze nelle politiche di sostegno passivo, le quali hanno consentito di salvare, nei 19 Paesi OCSE, alcuni milioni di posti di lavoro. Ciò che occorre evitare, peraltro, è che le politiche di sostegno del reddito a breve termine vadano a pregiudicare l'efficacia di interventi più strutturali e di ampio respiro temporale. In particolare, devono essere evitate misure di prepensionamento. Occorre mettere in campo politiche attive del lavoro, come programmi a favore del lavoro giovanile e di arricchimento delle competenze dei disoccupati attraverso la formazione, individuando con cura i gruppi di disoccupati che rischiano di uscire completamente dal mercato del lavoro. La disoccupazione giovanile raggiunge tassi del 20-25 per cento (del 42 per cento in Spagna) e deve essere affrontata con programmi

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di scolarizzazione, formazione e tirocini, allo scopo di preparare le giovani generazioni alle sfide degli anni a venire.
Nel corso della sessione pomeridiana il direttore Rolf Alter e l'analista Daniel Blume hanno svolto relazioni sul tema della trasparenza e dell'integrità nel settore pubblico e privato, evidenziando come si tratti di fattori centrali per il buon andamento delle economie di mercato e la loro stabilità.
Infine, il direttore Robert Visser ha svolto una relazione illustrativa della strategia per una crescita verde definita dall'OCSE, volta a contemperare gli aspetti economici, ambientali e tecnologici all'interno di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.
La sera precedente, inoltre, la delegazione italiana, a cui si era aggiunto il sen. Carmelo Morra, in rappresentanza del Senato, era stata ospite in residenza dell'ambasciatore presso l'OCSE. In quell'occasione aveva potuto avere importanti scambi di idee con i funzionari diplomatici presenti. Al seminario ha poi preso parte anche il sen. Lamberto Dini, già presente a Parigi per un'altra iniziativa.
Conclusivamente, il seminario è stato soprattutto utile per il materiale illustrato e distribuito (quasi sempre slides), da cui si possono ricavare interessanti confronti con la realtà di altri Paesi. L'organizzazione del dibattito non ha consentito invece particolari approfondimenti, anche perché erano troppi i punti all'ordine del giorno. Quanto alle analisi del ciclo economico e delle politiche da adottare anche sul versante del mercato del lavoro, il seminario ha sostanzialmente confermato le analisi e il dibattito in corso in Italia.

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ALLEGATO 2

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992».

Art. 2.
(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).

1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che

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abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei diciotto anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.

Art. 3.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 2, comma 1, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 3 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale;
d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 2, comma 1;
e) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il

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fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l'anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l'anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l'INPS.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l'aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.