CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 febbraio 2010
288.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01640 Ghizzoni: Sulla sospensione del servizio erogato dal Centro territoriale permanente del distretto 012 a Caserta.

TESTO DELLA RISPOSTA

I Centri territoriali permanenti, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, svolgono un ruolo importante nel quadro delle politiche finalizzate a potenziare le competenze della popolazione adulta, favorire l'integrazione degli immigrati e agevolare l'inclusione delle classi più deboli.
Da tempo vengono incoraggiate e sostenute, con misure nazionali, esperienze di collaborazione tra i centri e le scuole secondarie superiori sedi di corsi serali, oltre che con le altre agenzie formative presenti sul territorio per rispondere più adeguatamente ai bisogni dell'utenza e orientare gli adulti, soprattutto giovani, verso l'acquisizione di più livelli d'istruzione.
Allo scopo di dare sistematicità alle iniziative di integrazione tra istituzioni scolastiche e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea in tema di istruzione e formazione, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 632) ha dato avvio ad un processo di sviluppo dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, prevedendone la riorganizzazione - su base provinciale e con articolazione reticolare - in centri di istruzione per gli adulti dotati di una propria autonomia amministrativa e organizzativa.
Con il successivo decreto ministeriale n. 40 del 25 ottobre 2007, emanato dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono stati definiti i criteri per il conferimento dell'autonomia ai nuovi centri e ne è stata declinata l'utenza in corrispondenza dell'esigenza di favorire il conseguimento di titoli di studio da parte della popolazione adulta, immigrata, e la certificazione delle competenze acquisite.
Nella fase transitoria di progressiva attribuzione dell'autonomia scolastica in relazione alle disponibilità esistenti, i Centri territoriali permanenti e i Corsi serali hanno continuato e continuano ad operare, secondo l'ordinario assetto, in una logica di potenziamento della collaborazione in rete e di incremento delle attività mirate al conseguimento delle competenze chiave e di più elevati livelli di istruzione da parte degli adulti e dei giovani adulti.
Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha riaffermato la necessità di riorganizzazione del settore ed ha previsto interventi nel contesto delle strategie dirette a razionalizzare l'intera rete scolastica ed a ottimizzare le risorse complessivamente considerate.
In attuazione dell'articolo 64, comma 3, della suddetta legge è stato predisposto lo schema di regolamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009, che sta seguendo l'iter prescritto. Tale schema di regolamento detta le norme generali per la definizione dei centri d'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali da realizzarsi nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Tanto premesso, per quanto riguarda in particolare il Centro territoriale permanente, funzionante presso il 2o circolo didattico di Caserta, faccio presente che in un primo tempo il corso non era stato autorizzato in considerazione del numero limitato di iscrizioni; successivamente il numero delle domande ha raggiunto le 80 unità, pertanto, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato il funzionamento del corso finalizzato al conseguimento della licenza media per studenti lavoratori.

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ALLEGATO 2

5-02061 De Pasquale: Criteri di riduzione delle assegnazioni del personale di associazioni professionali dei docenti per l'a.s. 2009-2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente in compiti connessi alla scuola.
Il suddetto articolo prevede, al comma 8, terzo periodo, che possa essere assegnato un contingente, nel limite massimo di cento unità, alle associazioni professionali che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Con circolare del 2 marzo 2009, n. 25 sono state impartite disposizioni in merito alle assegnazioni previste dal suddetto articolo 26, commi 8, 9, 1, per l'anno scolastico 2009-2010.
La scelta e le successive assegnazioni tra le centinaia di richieste pervenute è stata effettuata attraverso il vaglio dei progetti presentati, secondo una visione globale delle finalità educative dei programmi in relazione agli indirizzi di politica scolastica ed alla distribuzione sul territorio. Pertanto non è stato sempre possibile riconfermare alle stesse associazioni le unità di personale del precedente anno scolastico.
Le associazioni alle quali sono stati assegnati docenti, per complessive 100 unità, sono contenute nell'elenco che consegno.
Inoltre, con le stesse modalità degli anni passati, ossia solo in caso di avvenuta assegnazione di personale scolastico, il Ministero ha provveduto a darne tempestiva comunicazione alle associazioni interessate.
Per quanto riguarda, in particolare il caso del docente, titolare presso l'istituto comprensivo «Gramsci» di Campalto (Venezia), già utilizzato negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 presso il Movimento di Cooperazione Educativa, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto presente che per il corrente anno scolastico l'Ufficio scolastico provinciale di Venezia, dovendo completare per tempo le necessarie e prescritte operazioni propedeutiche al conferimento delle supplenze di durata annuale, ha considerato disponibile il posto su cui è titolare il docente, essendo a conoscenza che il Movimento di Cooperazione Educativa aveva rinnovato la richiesta di utilizzazione del docente in questione e considerando già concessa l'utilizzazione del docente. Conseguentemente su quel posto era stata effettuata una assegnazione provvisoria annullata appena l'ufficio scolastico provinciale di Venezia ha avuto la comunicazione della mancata utilizzazione del docente presso la suddetta Associazione. Pertanto il docente ha riavuto il suo posto di titolarità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

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ALLEGATO 3

5-02296 Siragusa: Incarichi di insegnamento a titolo gratuito da parte di Atenei, in particolare in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione illustrata dall'Onorevole interrogante in merito al conferimento degli incarichi universitari sia gratuiti che retribuiti si rappresenta che anche la normativa previgente alla legge n. 230 del 2005 ed al provvedimento di attuazione dell'articolo 1, comma 10, adottato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, prevedeva il conferimento degli incarichi in parola.
L'articolo 12, comma 7, della legge n. 341 del 1990 disponeva, infatti, che «la supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti (esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
Si fa anche presente che tutti gli Atenei, compresi quelli della Sicilia, non possono conferire incarichi in deroga alla richiamata nuova normativa che prevede, peraltro, in capo alle Università, l'onere di garantire la disponibilità di bilancio (il che spiega il frequente ricorso agli incarichi gratuiti, attesa la grave crisi finanziaria in cui versano gli Atenei) e l'adozione di appositi regolamenti che garantiscano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Sulla questione esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha più volte affermato, a partire dalla sentenza n. 41 del 4 gennaio 1977 che «l'insegnamento universitario - anche quando non procura diretti corrispettivi economici - resta attività pur sempre ambita, in vista di finalità che (anche a prescindere dalla prospettiva, per altro normalmente ricorrente, di un inquadramento definitivo) riguardano la stessa acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità del soggetto interessato».
«Ne dà conferma la genesi stessa del fenomeno esaminato, sorto in risposta alle esigenze delle Università, per la copertura di corsi che non si era in grado di retribuire, ed anche degli stessi aspiranti docenti, cui si intendeva consentire, nella maniera più estesa possibile, l'accesso all'insegnamento».
«A ciò deve, poi, aggiungersi l'elemento del prestigio, che l'esplicazione dell'attività di insegnamento, appunto, conferisce al docente e che è suscettibile di tradursi in concreti vantaggi nell'ambito dell'attività professionale che il medesimo collateralmente svolga».
«Si tratta - è pur vero - di vantaggi potenzialmente conseguibili anche dall'incaricato retribuito e, comunque, eventuali (la cui verificabilità in concreto dipende, caso per caso, dalla possibilità che il docente abbia di utilizzare in maniera più o meno proficua il suo tempo libero)».
«Gli è però che, nel caso dell'insegnamento gratuito, il fatto stesso dell'accettazione (ed anzi della richiesta) dell'incarico (pur) senza retribuzione lascia fondatamente

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presumere che - per valutazione dello stesso interessato - le condizioni per la realizzazione dei vantaggi sopra detti sussistono effettivamente in concreto».
«Deve quindi concludersi - tenendo presenti gli elementi che caratterizzano l'incarico gratuito ed in considerazione della intensità e della maniera (reciprocamente combinata) con cui incidono nel relativo rapporto - che non si verifica nella specie, in mancanza di un corrispettivo economico, violazione dei precetti di cui agli articoli della Costituzione 3 e 36».

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ALLEGATO 4

5-02338 Vannucci: Sulla possibilità di scelta tra l'iscrizione a Pesaro o a Rimini per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione riguardante il personale docente dei comuni che con la legge n. 117 del 2009 sono stati distaccati dalla Regione Marche ed aggregati alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, è all'attenzione dell'Amministrazione scolastica.
Sono infatti in corso interlocuzioni con i direttori degli uffici scolastici regionali interessati al fine di non modificare per il personale non di ruolo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento per il prossimo anno scolastico la possibilità della scelta delle sedi, salvaguardando così le aspettative degli interessati. All'atto del rinnovo della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, che conservano validità fino all'anno scolastico 2011-2012, il personale che è inserito nelle stesse e nelle graduatorie d'istituto potrà scegliere la provincia in cui inserirsi.
Per quanto concerne il personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche interessate si è già provveduto all'attribuzione della titolarità nella provincia di Rimini.
Il contratto sulla mobilità, sottoscritto il 16 febbraio 2010, all'articolo 2-bis disciplina la possibilità per gli interessati di esercitare l'opzione per riacquisire la titolarità nella provincia di origine.

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ALLEGATO 5

5-02378 Vaccaro: Sull'esclusione degli appartenenti alla classe di concorso A-37 dall'insegnamento dell'informatica in alcuni percorsi di studio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle iniziative richieste dall'Onorevole interrogante in favore degli appartenenti alla classe di concorso già A042 rappresento, preliminarmente, che in effetti gli appartenenti a detta classe attualmente insegnano informatica e sistemi informatici nell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico Brocca attivato presso i licei scientifici. Negli attuali istituti tecnici la disciplina può essere affidata agli appartenenti alle classi di concorso A034 e A035 oltre che alla classe di concorso già A042.
Chiarisco anche che la disciplina Informatica e sistemi automatici non compare più quale materia di insegnamento nel Liceo scientifico, opzione scienze applicate, che ha preso il posto della opzione scientifico tecnologica nei piani di studio dei licei del nuovo ordinamento approvati in via definitiva il 4 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri. La disciplina è ora denominata «Informatica».
Ricordo inoltre che l'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento finalizzato ad una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.
In attuazione della succitata disposizione è stato predisposto uno schema di regolamento che, com'è già noto all'Onorevole interrogante, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009.
L'iter del provvedimento in questione, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia, è complesso in quanto su detto schema, corredato dei relativi allegati, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nel corso della fase consultiva potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.
Comunque la questione in discussione ed altre analoghe sono oggetto di studio; per dare soluzione alla questione stessa una delle ipotesi potrebbe essere quella di costituire «l'atipicità» di tali insegnamenti prevedendone l'assegnazione ad entrambe le classi di concorso, fatta salva la scelta delle scuole sia per l'una che per l'altra classe di concorso in relazione alla specificità dell'istituzione scolastica e alla presenza degli insegnanti.

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ALLEGATO 6

5-02384 Contento: Diffusione delle pratiche e tecniche di «autosalvamento» nelle scuole italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Contento n. 5-02384, concernente la diffusione nelle scuole delle pratiche e delle tecniche di «autosalvamento» per prevenire i decessi per annegamento tra i giovani e i giovanissimi.
In merito, faccio presente che le azioni del Ministero si muovono lungo una linea programmatica che tiene conto anche dell'esigenza rappresentata, nella considerazione che nell'ambito dell'attività sportiva scolastica - che l'Amministrazione intende potenziare - possono trovare svolgimento anche le attività di «autosalvamento» deliberate dai competenti organi delle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia attribuita dall'ordinamento giuridico.
In tale direzione si muove il documento diramato dal Ministero il 4 agosto 2009, recante le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
In particolare, il documento richiama l'attenzione sulla pratica motoria e si impernia, quindi, su una rifinalizzazione delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva ponendo le condizioni per un loro utilizzo più efficace e sistemico da perseguire attraverso una programmazione interna alla scuola da inserire nel piano dell'offerta formativa.
Nell'accompagnare il suddetto documento, il Ministero ha evidenziato l'opportunità che i comportamenti delle scuole aderenti al modello organizzativo proposto rispondano a logiche sistemiche unitarie idonee anche a favorire le indispensabili sinergie con i soggetti esterni quali gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.
In questo contesto assume particolare rilievo la collaborazione tra il Ministero e il C.O.N.I., collaborazione prevista dal protocollo d'intesa del 21 settembre 2007 che - ai fini della crescita culturale, civile e sociale dei giovani - intende fra l'altro favorire l'educazione ludico-motoria dei bambini, l'educazione motoria, pre-sportiva e sportiva dei ragazzi, contribuendo così al radicamento di una sana e permanente educazione alla pratica motoria e sportiva nonché a favorire l'acquisizione di stili di vita positivi, per prevenire e contrastare il disagio scolastico e giovanile, la dispersione scolastica e qualsivoglia forma di violenza e di bullismo.
Secondo le anzidette linee programmatiche si muove anche il progetto pilota denominato «Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria», presentato lo scorso 2 dicembre e frutto della rinnovata collaborazione tra il Ministero e il C.O.N.I., le cui linee progettuali sono state definite dall'apposita Commissione mista composta da rappresentanti di questo Ministero, del CONI e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
È inoltre prevista, nell'articolazione del sistema dei licei, la nuova sezione ad indirizzo sportivo con la conseguente possibilità di potenziare la parte di carattere sportivo in cui saranno impegnati i docenti di educazione fisica.
Detto questo riguardo alla rinnovata attenzione posta dal Ministero alle attività di educazione fisica, motoria e sportiva,

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vengo allo specifico oggetto dell'interrogazione: le pratiche e tecniche di autosalvamento nelle scuole.
A tale proposito, ricordo che il 15 ottobre 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale con la Federazione Nazionale Nuoto (F.I.N.) che, come è noto, è l'organismo preposto, attraverso la propria sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso. Detto protocollo prevede fra l'altro di:
sostenere, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, le azioni di promozione e di diffusione delle attività natatorie che uniscono ai benefici dello sport la sicurezza che deriva dalla conoscenza dell'acqua;
sostenere gli eventi correlati alle attività natatorie, quali elementi fondamentali per la diffusione della cultura dell'acqua come prevenzione e consapevolezza.

Risulta che già in passato la Federazione Italiana Nuoto si è attivata in alcuni contesti territoriali per svolgere attività finalizzate all'«autosalvamento» condotte in collaborazione con la locale protezione civile.
Concludendo, questo Ministero non ha la possibilità di una gestione diretta del problema ma non mancherà di attivarsi presso la F.I.N. per sensibilizzarla all'opportunità di riattivare ed estendere l'iniziativa almeno nei contesti territoriali nei quali siano riscontrati esistenti i presupposti logistico-organizzativi.

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ALLEGATO 7

5-02408 Melandri: Rideterminazione della «misura del compenso per copia privata».

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Melandri con la quale chiede informazioni circa la rideterminazione della misura del compenso per la copia di riproduzione privata di materiale audio-video, faccio presente quanto segue.
Così come già rappresentato dal Ministro Bondi in Aula Senato il 4 febbraio 2010 in risposta ad analoga interrogazione, voglio preliminarmente evidenziare che il diritto riproduzione di una copia privata di opere protette dal diritto d'autore non c'è sempre stato, né c'è in ogni Paese. Fino a qualche anno fa, in tutta Europa, fare una copia di musiche o di video per fini privati costituiva addirittura un comportamento illecito.
In cambio della possibilità di fare una copia gratuitamente, in tutta Europa è stata prevista la corresponsione di un compenso a favore dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno. In particolare, è stata la direttiva dell'Unione europea del 2001 che ha previsto questo diritto: di conseguenza, tutti i Paesi europei hanno stabilito da tempo tale compenso.
Tale direttiva è stata recepita anche nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha stabilito che gli autori e i produttori di fonogrammi hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Tale compenso è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Ciò premesso, voglio precisare che il predetto compenso non è da considerare come una tassa incamerata dallo Stato, ma un compenso che va a soggetti privati con il quale s'intende riconoscere quanto dovuto ai creatori delle opere dell'ingegno per il mancato acquisto dei supporti originali contenenti brani musicali, film e opere delle arti visive.
Debbo, inoltre, sottolineare che il decreto emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 dicembre 2009, prevede non la determinazione del compenso ma la rideterminazione dello stesso in quanto oggi esso già viene corrisposto anche su prodotti diversi. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 68 del 2003 prevede, infatti, la misura di tale compenso in via provvisoria e fino all'emanazione dell'attuale decreto.
Tale decreto, peraltro, doveva essere emanato entro il 1o gennaio 2006 e, quindi, la sua mancata adozione ha, senza dubbio, limitato l'assoggettamento a compenso dei soli prodotti appartenenti alle cosiddette vecchie tecnologie.
Pertanto, negli ultimi anni, nonostante il disposto normativo, non sono stati corrisposti i diritti in relazione ai prodotti delle nuove tecnologie che pure hanno una idoneità a riprodurre opere intellettuali. Per questo motivo, dunque, dopo aver chiesto il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, che ha svolto una approfondita istruttoria, dopo aver sentito tutte le associazioni di categoria interessate e dopo gli ulteriori approfondimenti svolti dall'Ufficio Legislativo del Ministero, è stato emanato in data 30 dicembre 2009 il decreto in argomento che, si ritiene, costituisca un punto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti e, in particolare, tra il riconoscimento del compenso che è dovuto a chi crea opere dell'ingegno (nell'ambito della musica, dell'arte

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e così via) e le esigenze, altrettanto importanti, degli utenti e del settore dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.
In merito alle perplessità emerse relativamente alla determinazione delle somme dovute, assolutamente inferiori a quelle stabilite in tutti i Paesi europei, voglio precisare che l'ammontare complessivo del compenso previsto dal decreto non è assolutamente distante da quello che è stato esposto dalle varie categorie interessate che hanno preso parte alle riunioni, stabilendo un compenso, come già detto, al livello più basso in Europa.
Peraltro aggiungo che, trattandosi di un intervento in un settore che è in rapidissimo sviluppo dal punto di vista tecnologico, all'interno del decreto ministeriale è stata prevista la costituzione di un tavolo di lavoro permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e formulare proposte, anche normative, ai fini dell'aggiornamento costante del decreto. A tale tavolo saranno rappresentati tutti i soggetti portatori degli interessi coinvolti, ivi compresi i consumatori.
Voglio infine ribadire quanto già detto dal Ministro Bondi in Aula Senato e, cioè, che il tema della pirateria, soprattutto digitale, è attualissimo in tutti i Paesi del mondo. L'evoluzione tecnologica, che pure ha rappresentato e rappresenta un importante strumento di crescita e di diffusione della cultura e della democrazia, ha consentito al singolo utente privato la possibilità di violare le norme nazionali ed internazionali sul diritto d'autore. Tutto ciò, nonostante le aziende produttrici di contenuti digitali abbiano sempre più spesso fatto ricorso a sistemi di anticopia e antiaccesso che, in un modo o nell'altro, sono stati purtroppo spesso oggetto - come sappiamo - di violazioni.
Per adeguarsi allo sviluppo tecnologico e alla mutata realtà della società dell'informazione, senza per questo voler porre ostacoli o limiti alle potenzialità di diffusione della conoscenza offerte dalla rete, è necessario non solo aggiornare l'attuale legislazione nazionale, comunitaria e internazionale, ma anche sviluppare forme di collaborazione fra tutti i soggetti interessati.
Sulla base di quanto esposto si può, pertanto affermare, che il decreto Ministeriale in argomento, oltre a garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di produttori e degli utenti del settore, rappresenta un valido strumento di tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche che si prefigge l'obiettivo di proteggere la cultura e lo spirito creativo dell'uomo per consentire ai creatori, interpreti o esecutori delle opere d'arte di proseguire la propria attività e preservare la loro autonomia e dignità anche professionale.