CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 825 Angela Napoli ed abbinate, recante «Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione»;
premesso che:
sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, il contenuto del provvedimento è riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale»;
per quanto riguarda il rispetto di altri principi o disposizioni costituzionali, va rilevato innanzitutto che il divieto di propaganda elettorale costituisce limitazione di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, anche politico, di cui all'articolo 21 della Costituzione) e che la misura della sorveglianza speciale si applica d'altra parte a soggetti soltanto indiziati di reato;
appare pertanto necessario prevedere che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo (come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti);
la fattispecie di reato prevista dall'articolo 1 non sembra, d'altra parte, adeguatamente determinata nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, «accetta» da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale: al riguardo appare necessario determinare meglio la natura di questa accettazione, considerato, tra l'altro, che, ai sensi del testo in esame, la condotta delittuosa non consiste solo nella propaganda a favore del candidato, ma anche contro il suo avversario;
per quanto riguarda poi il divieto temporaneo di candidarsi a qualsivoglia elezione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche elettive sanciti dall'articolo 2 in conseguenza della condanna o del patteggiamento della pena per il nuovo delitto individuato dall'articolo 1, va detto innanzitutto che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche;
appare dubbio, ed è oggetto di dibattito in dottrina, se l'incandidabilità

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alle elezioni per il Parlamento possa ritenersi costituzionalmente legittima, atteso che, con riferimento al mandato parlamentare, l'articolo 65 della Costituzione menziona soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità (ed è dubbio se l'incandidabilità possa configurarsi come una specie di ineleggibilità), mentre l'articolo 66, in ossequio al principio della separazione dei poteri, rimette alle Camere stesse il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti;
analoghi dubbi di costituzionalità, con riferimento al mandato parlamentare, suscita l'istituto della decadenza «di diritto», parimenti previsto dall'articolo 2 del testo in esame, non sembrando che si possa prevedere, per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, un automatismo ope legis senza con ciò violare l'autonomia delle singole Camere;
per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive pubbliche va rilevato, d'altra parte, che non risulta essere posto in discussione, sotto il profilo della costituzionalità, l'istituto della pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articoli 28 e 29 del codice penale), la condanna alla quale comporta la perdita tanto del diritto di voto quanto del diritto elettorale passivo anche per le elezioni al Parlamento;
l'interdizione dai pubblici uffici appare, nel complesso, un istituto più consolidato e tipizzato;
va considerato, ancora, che l'articolo 2 del testo in esame non specifica che la condanna cui conseguono l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche elettive deve essere passata in giudicato, mentre ciò appare necessario, considerata l'importanza dei diritti che si comprimono;
del resto, con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha chiarito (in relazione all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, le cui disposizioni sono poi confluite nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che l'incandidabilità a seguito della condanna per determinati reati è ammissibile a condizione che si basi su una sentenza passata in giudicato;
l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel sancire l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, precisa che per, gli effetti della disposizione, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) il divieto di propaganda elettorale sia previsto solo nei confronti di coloro per i quali la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata applicata con provvedimento definitivo;
2) sia meglio determinata la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, capoverso, ultimo comma, con riguardo alla condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, «accetta» da parte di questa l'attività di propaganda elettorale;
3) all'articolo 2 si precisi che la condanna deve essere passata in giudicato e si valuti se equiparare a condanna la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale;

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4) per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, si preveda che l'autorità giudiziaria, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, comunichi l'esito del procedimento penale al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare condannato, in modo che questa possa pronunciarne la decadenza ai sensi del proprio regolamento;

e con la seguente osservazione:
al fine di precludere l'accesso alle cariche parlamentari ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 825 Angela Napoli ed abbinate, recante «Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione»;
premesso che:
sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, il contenuto del provvedimento è riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale»;
per quanto riguarda il rispetto di altri principi o disposizioni costituzionali, va rilevato innanzitutto che il divieto di propaganda elettorale costituisce limitazione di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, anche politico, di cui all'articolo 21 della Costituzione) e che la misura della sorveglianza speciale si applica d'altra parte a soggetti soltanto indiziati di reato;
appare pertanto necessario prevedere che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo (come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti);
la fattispecie di reato prevista dall'articolo 1 non sembra, d'altra parte, adeguatamente determinata nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, «accetta» da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale: al riguardo appare necessario determinare meglio la natura di questa accettazione, considerato, tra l'altro, che, ai sensi del testo in esame, la condotta delittuosa non consiste solo nella propaganda a favore del candidato, ma anche contro il suo avversario;
per quanto riguarda poi il divieto temporaneo di candidarsi a qualsivoglia elezione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche elettive sanciti dall'articolo 2 in conseguenza della condanna o del patteggiamento della pena per il nuovo delitto individuato dall'articolo 1, va detto innanzitutto che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche;
appare dubbio, ed è oggetto di dibattito in dottrina, se l'incandidabilità

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alle elezioni per il Parlamento possa ritenersi costituzionalmente legittima, atteso che, con riferimento al mandato parlamentare, l'articolo 65 della Costituzione menziona soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità (ed è dubbio se l'incandidabilità possa configurarsi come una specie di ineleggibilità), mentre l'articolo 66, in ossequio al principio della separazione dei poteri, rimette alle Camere stesse il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti;
analoghi dubbi di costituzionalità, con riferimento al mandato parlamentare, suscita l'istituto della decadenza «di diritto», parimenti previsto dall'articolo 2 del testo in esame, non sembrando che si possa prevedere, per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, un automatismo ope legis senza con ciò violare l'autonomia delle singole Camere;
per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive pubbliche va rilevato, d'altra parte, che non risulta essere posto in discussione, sotto il profilo della costituzionalità, l'istituto della pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articoli 28 e 29 del codice penale), la condanna alla quale comporta la perdita tanto del diritto di voto quanto del diritto elettorale passivo anche per le elezioni al Parlamento;
l'interdizione dai pubblici uffici appare, nel complesso, un istituto più consolidato e tipizzato;
va considerato, ancora, che l'articolo 2 del testo in esame non specifica che la condanna cui conseguono l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche elettive deve essere passata in giudicato, mentre ciò appare necessario, considerata l'importanza dei diritti che si comprimono;
del resto, con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha chiarito (in relazione all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, le cui disposizioni sono poi confluite nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che l'incandidabilità a seguito della condanna per determinati reati è ammissibile a condizione che si basi su una sentenza passata in giudicato;
l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel sancire l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, precisa che per, gli effetti della disposizione, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) il divieto di propaganda elettorale sia previsto solo nei confronti di coloro per i quali la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata applicata con provvedimento definitivo;
2) sia determinata la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, capoverso, ultimo comma, con riguardo alla condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, «accetta» da parte di questa l'attività di propaganda elettorale;
3) all'articolo 2 si precisi che la condanna deve essere passata in giudicato

Pag. 52

e si valuti se equiparare a condanna la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale;
4) all'articolo 2, terzo periodo, si preveda che la trasmissione della copia dell'estratto esecutivo sia effettuata al fine dell'adozione degli atti di competenza da parte del soggetto destinatario della trasmissione;

e con la seguente osservazione:
al fine di precludere l'accesso alle cariche parlamentari ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.