CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 203

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Testo unificato C. 1079 e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recante «Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevata la scarsa chiarezza della previsione di cui alla lettera p) dell'articolo 1, sia in quanto essa non specifica se la deducibilità, ivi prevista, delle spese sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, si applichi solo ai redditi di lavoro autonomo o anche ai redditi da lavoro dipendente, sia in quanto non appare chiaro come l'introduzione della predetta deduzione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una rimodulazione delle misure esistenti, sia in quanto non si indicano termini e modalità della predetta rimodulazione, determinando in tal modo il rischio di non assicurare un adeguato coordinamento con la disciplina tributaria, nonché di depotenziare l'unico strumento fiscale di sostegno alle iniziative formative dei lavoratori, costituito dalla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, prevista dall'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
evidenziato come alcune delle previsioni contenute nel provvedimento comportino una significativa compressione della libertà contrattuale tra le parti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), la quale prevede l'introduzione della deducibilità delle spese, documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato, sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, provveda la Commissione di merito a specificare che la predetta deduzione si applica non solo ai redditi di lavoro autonomo, ma anche ai redditi da lavoro dipendente, atteso che alcune delle iniziative di formazione contemplate dal provvedimento riguardano anche lavoratori dipendenti;
2) sempre con riferimento alla medesima lettera p), la quale indica che l'introduzione della deducibilità dovrà avvenire attraverso una rimodulazione delle misure esistenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valuti la Commissione merito l'opportunità di individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione, provvedendo in caso contrario alla soppressione della lettera stessa.